Sentenza 26 febbraio 2024
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- 1. Rottamazione Quinquies 2026 Per Chi Sta Pagando La Quater: Guida Legale SpecializzataGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 31 gennaio 2026
Introduzione Se stai pagando la Rottamazione-quater (o sei stato riammesso nel 2025) e ti chiedi se e come puoi sfruttare la Rottamazione-quinquies 2026, la posta in gioco è alta: una scelta sbagliata o un errore operativo (anche “banale”, come un pagamento tardivo oltre la franchigia) può far decadere dai benefici e riattivare la riscossione, con il rischio concreto di pignoramenti, fermi, ipoteche, blocchi dei pagamenti della P.A. e problemi di regolarità (anche contributiva). La normativa, inoltre, è diventata più “tecnica”: la quinquies non è una rottamazione generalizzata, ma una definizione agevolata a maglie più strette e con regole proprie, specialmente per chi arriva dalla …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 marzo 2026
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1.1. Yvonne B. e Luca Matteo Andrea P. hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l'opposizione proposta, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di uguale contenuto (n. 04320160013629682/001-002) loro notificate da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. per il pagamento della complessiva somma di euro 83.301,12. Questi i principali fatti di causa: - il 15 settembre 2010 la F.I. Petroli s.r.l. otteneva da Banca Carime s.p.a., poi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2024, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
ii) che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione;
ii) di aver versato le prime due rate, come da quietanze di versamento allegate. L’Agenzia delle Entrate, con memoria del 2/2/2024, ha insistito per il rigetto del ricorso. La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti 5 aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. Dall’esame degli atti, tuttavia, risulta che la società EDIL GROUP ha proceduto alla definizione agevolata della posizione debitoria recata dalla cartella di pagamento n. 09720200170743945 000 (controllo tasse e imposte indirette anno 2012) I carichi dell’atto riscossivo ricomprendono - dichiaratamente - la pretesa impositiva di cui agli impugnati avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro ed ipocatastali, relativamente all'atto di permuta immobiliare del 7 novembre 2012 , registrato il 3 dicembre 2012, con il quale il UG e la RE avevano ceduto alla predetta società i diritti di piena proprietà su due terreni, siti in Comune di Mentana, per il prezzo complessivo di euro 259.000,00, laddove l’Ufficio, sulla base della stima dell’Agenzia del Territorio, ne aveva determinato il valore in euro 479.000,00, con conseguente liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. La contribuente, nella prodotta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha barrato la casella: (dichiara inoltre) “che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.” La dichiarazione di adesione alla definizione della lite in oggetto, cui è seguito il pagamento di due rate dell’importo complessivamente dovuto, e la richiesta dei contribuenti di «dichiarare la materia del contendere» contenuta nella memoria da ultimo depositata per l’inutilità della prosecuzione del giudizio riguardante il prodromico atto impositivo, comunque, dimostrano la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per cassazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v. Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 46/2024). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato. La ratio dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame 6 ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 13 febbraio 2024.