Decreto cautelare 25 novembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Loscerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento, notificato a mani in data 28.10.2025, con il quale la Questura di Bologna ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da assistenza minori a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2025, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di data 17.9.2025 con cui la Questura di Bologna ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori ex art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 572007, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per carenza del requisiti reddituale.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ 1) violazione del principio del contraddittorio procedimentale - vizio di motivazione e di istruttoria. 2)violazione art. 22 comma 9 d.lgs. 286/98 – difetto di motivazione e di istruttoria ”.
Con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
In data 16.12.2025, il ricorrente ha depositato dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto la Questura di Bologna (come da comunicazione prodotta in giudizio), dopo aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato, ha riconosciuto la sussistenza di elementi sopravvenuti comunicando che verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di validità annuale.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definitivo con sentenza in forma semplificata.
Alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente con l’istanza depositata il 16.12.2025, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA:
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
AL FA, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL FA | PA RI |
IL SEGRETARIO