Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.
Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.