Articolo 36 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 35Articolo 37
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29 gennaio 1929
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10 aprile 1969
Art. 36.

Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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