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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18184/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 017202400019756477000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 817/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 01720240009756477000, notificatagli il 16 luglio 2025 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
La cartella ha avuto ad oggetto il presunto mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017, pretesa fondata su un avviso di accertamento n. 734336833620 che l'Amministrazione afferma di avere notificato il
4 maggio 2023.
Il ricorrente ha eccepito che tale avviso di accertamento non gli è mai stato notificato in modo rituale. Ha sostenuto che, in mancanza della prova di una valida notificazione, la pretesa impositiva risulta illegittima, poiché il concessionario della riscossione ha l'obbligo di dimostrare la regolarità della notifica degli atti presupposti mediante l'esibizione delle relative relate firmate dai soggetti legittimati.
Ha inoltre osservato che, qualora gli enti resistenti producessero notifiche effettuate in violazione di legge, queste dovrebbero ritenersi nulle o inesistenti, con conseguente invalidità della cartella impugnata.
In via ulteriore, il ricorrente ha sollevato eccezione di prescrizione, evidenziando che per le tasse automobilistiche regionali si applica un termine triennale. Ha quindi sostenuto che la Regione Campania avrebbe dovuto provare l'esistenza di eventuali atti interruttivi ritualmente notificati entro tale termine, pena l'estinzione del diritto al tributo.
Sulla base di queste argomentazioni, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso presupposto, oltre alla condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita ADER eccependo la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Ha omesso di costituirsi la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente emergente dal registro IPA. Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento del tributo oggetto del ruolo richiamato in cartella;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18184/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 017202400019756477000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 817/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 01720240009756477000, notificatagli il 16 luglio 2025 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
La cartella ha avuto ad oggetto il presunto mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017, pretesa fondata su un avviso di accertamento n. 734336833620 che l'Amministrazione afferma di avere notificato il
4 maggio 2023.
Il ricorrente ha eccepito che tale avviso di accertamento non gli è mai stato notificato in modo rituale. Ha sostenuto che, in mancanza della prova di una valida notificazione, la pretesa impositiva risulta illegittima, poiché il concessionario della riscossione ha l'obbligo di dimostrare la regolarità della notifica degli atti presupposti mediante l'esibizione delle relative relate firmate dai soggetti legittimati.
Ha inoltre osservato che, qualora gli enti resistenti producessero notifiche effettuate in violazione di legge, queste dovrebbero ritenersi nulle o inesistenti, con conseguente invalidità della cartella impugnata.
In via ulteriore, il ricorrente ha sollevato eccezione di prescrizione, evidenziando che per le tasse automobilistiche regionali si applica un termine triennale. Ha quindi sostenuto che la Regione Campania avrebbe dovuto provare l'esistenza di eventuali atti interruttivi ritualmente notificati entro tale termine, pena l'estinzione del diritto al tributo.
Sulla base di queste argomentazioni, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso presupposto, oltre alla condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita ADER eccependo la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Ha omesso di costituirsi la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente emergente dal registro IPA. Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento del tributo oggetto del ruolo richiamato in cartella;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)