Versione
22 dicembre 1992
22 dicembre 1992
Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.