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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 aprile 2025 da
nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...] (C.F. ), entrambi con l'avv.to
[...] C.F._2
Paola Valle del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 01/04/2006
(Atto N. 57 parte I - anno 2006)
separati consensualmente con verbale in data 27 febbraio 2019 omologato con decreto del 4 aprile 2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 “1. Assegnazione casa familiare: la casa familiare sita in Trieste, alla Via Bonomea 153, di proprietà di , le viene assegnata in quanto genitore convivente con la figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente indipendente. si impegna a rilasciarla Parte_2
libera da sè e da ogni suo effetto personale entro il 20/05/2025 e a spostare contestualmente la propria residenza.
2. Contributo al mantenimento della figlia: contribuirà al mantenimento di Parte_2
con versamento alla madre di mensili € 292,00, adeguabile annualmente secondo gli Per_1
indici Istat (decorrenza istat dalla data del presente ricorso), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a nome della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per l'abbonamento autobus annuale, quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza scolastica, e quelle per il vestiario di inizio anno (giubbotti e scarpe).
3. Assegno divorzile: si obbliga a corrispondere a , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, mensili € 292,00, da versarsi con le medesime modalità di cui al punto 2.
4. Ulteriori aspetti:
A) Circostanze sopravvenute: le parti danno atto che il fatto che acquisti Parte_2
una casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza soprav-venuta utile a rivedere i presenti accordi.
B) Assegno unico: le parti concordano che l'assegno unico dalla data della sua prima previsione sia stata e venga percepito al 100% dalla madre;
altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pub-blici correlati all'Isee, ad accezione di quelle che rimborsano spese straordinarie se il padre vi avrà partecipato, nel qual caso andranno suddivisi”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.4.2006 a Trieste (Atto N. 57 parte I - anno 2006) tra e alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2
premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 aprile 2025 da
nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...] (C.F. ), entrambi con l'avv.to
[...] C.F._2
Paola Valle del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 01/04/2006
(Atto N. 57 parte I - anno 2006)
separati consensualmente con verbale in data 27 febbraio 2019 omologato con decreto del 4 aprile 2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 “1. Assegnazione casa familiare: la casa familiare sita in Trieste, alla Via Bonomea 153, di proprietà di , le viene assegnata in quanto genitore convivente con la figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente indipendente. si impegna a rilasciarla Parte_2
libera da sè e da ogni suo effetto personale entro il 20/05/2025 e a spostare contestualmente la propria residenza.
2. Contributo al mantenimento della figlia: contribuirà al mantenimento di Parte_2
con versamento alla madre di mensili € 292,00, adeguabile annualmente secondo gli Per_1
indici Istat (decorrenza istat dalla data del presente ricorso), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a nome della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per l'abbonamento autobus annuale, quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza scolastica, e quelle per il vestiario di inizio anno (giubbotti e scarpe).
3. Assegno divorzile: si obbliga a corrispondere a , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, mensili € 292,00, da versarsi con le medesime modalità di cui al punto 2.
4. Ulteriori aspetti:
A) Circostanze sopravvenute: le parti danno atto che il fatto che acquisti Parte_2
una casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza soprav-venuta utile a rivedere i presenti accordi.
B) Assegno unico: le parti concordano che l'assegno unico dalla data della sua prima previsione sia stata e venga percepito al 100% dalla madre;
altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pub-blici correlati all'Isee, ad accezione di quelle che rimborsano spese straordinarie se il padre vi avrà partecipato, nel qual caso andranno suddivisi”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.4.2006 a Trieste (Atto N. 57 parte I - anno 2006) tra e alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2
premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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