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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1513 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'Avv. MAGNANI EVELINA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PAGLIA GIANLUCA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 8 1) disporre l'affidamento condiviso, come previsto per legge, dei figli , Per_1
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_2 Persona_3 residenza presso l'abitazione della madre sita in Sissa - Trecasali (PR), Via Bo- selli n.3;
2) dichiarare che il padre SI. potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
, e ogni volta che lo vorrà, pernottamenti compresi ed Per_1 Per_2 Per_3
anche per più giorni consecutivi, previo accordo con la madre, tenendo conto de- gli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
In caso di mancato accordo in tal senso tra i genitori, il SI. ter- Controparte_1
rà con sé i figli, pernottamenti compresi, a weekend alternati, indicativamente dal venerdì dalle ore 18.30, alle ore 19.30 della domenica successiva;
Nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso avrà diritto di tenerli con sé, pernottamento compreso, indicativamente nella giornata di martedì con prelevamento presso l'abitazione della madre alle ore
18.30 ed accompagnamento a scuola la mattina successiva (o, in ipotesi di so- spensione delle lezioni scolastiche presso la residenza dei minori entro le ore 9,00 della mattina successiva):
La settimana in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso avrà diritto di tenerli con sé pernottamenti compresi, indicativamente nelle gior- nate di martedì e giovedì, con prelevamento presso l'abitazione della madre alle ore 18.30 ed accompagnamento a scuola la mattina successiva (o, in ipotesi di sospensione delle lezioni scolastiche presso la residenza dei minori entro le ore
9,00 della mattina successiva).
3) durante il periodo estivo, i genitori avranno il diritto di trascorrere con i figli rispettivamente almeno 2 settimane ciascuno, anche consecutive.
Per le festività di Natale e Pasqua, i genitori si regoleranno in base alle esigenze, tradizioni di famiglia ed ai rispettivi desideri e, soprattutto dei minori stessi.
I genitori si accorderanno per far trascorrere ai figli con il padre e con la madre tali festività ad anni alternati.
In caso di mancanza di accordo tra i genitori, la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari:
pagina 2 di 8 4) disporre che il padre SI. versi,, quale contributo per il man- Controparte_1
tenimento dei figli minori , e , alla madre Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi
[...]
su conto corrente intestato alla SI.ra , la somma mensile di Parte_1
Euro 600,00 (seicento/00).
Tale somma verrà rivalutata, annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà versa- ta dal padre, sino all'indipendenza economica dei figli.
5) disporre che entrambi i genitori hanno l'obbligo di sostenere, nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli
[...]
, e , come segue: spese che non necessitano del preventivo Per_5 Per_6 Per_3
accordo tra i genitori: Tiket sanitari, spese medico specialistiche, protesiche, te- rapeutiche non coperte o non integramente coperte dal Servizio Sanitario Nazio- nale, purché debitamente prescritte dal medico di famiglia, ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola e/o Università, trasporto pubblico da e per la scuola Università, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore a 100,00 Euro) materiali di cancelleria, gite scolastiche che importino un costo non superiore a
100,00 Euro;
lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scau- tistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri- vacanza, soggiorni estivi a ini- ziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, corsi educativi e sportivi di rilevan- te impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio
e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il pro- prio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal par- tecipare alle relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e
pagina 3 di 8 tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per
l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi d'istruzione e/o diporto, va- canze estive e/o invernali.
Per tali spese il genitore che concretamente le sosterrà potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza . Il genitore che ha ricevuto dall'altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a manifestare il proprio consenso o dissen- so per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6) disporre che la signora continui a percepire direttamente Parte_1 ed in via esclusiva l'Assegno Unico erogato in favore dei figli minori, con conte- stuale rinuncia al detto assegno da parte del signor e conseguente impe- CP_1
gno per il padre di fornire alla madre la documentazione, anche fiscale, necessa- ria per la percezione delle dette somme.
Spese del giudizio compensate
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 16/05/2024 dava atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con dalla quale era- Controparte_1
no nati tre figli, (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 [...]
Per_
(nata il [...]), riconosciuti da entrambi i genitori;
la ricorrente prose- narrando che la relazione sentimentale con il padre delle minori si era pro- Pt_2
gressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando lei la- sciava la casa familiare per trasferirsi insieme ai figli in altro appartamento in lo- cazione a Sissa Trecasali;
da allora, a dire della ricorrente, il padre si era sostan- zialmente disinteressato dei figli, causandole notevoli problematiche nella gestio- ne delle pratiche burocratiche di cui lei doveva farsi carico.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido esclusivo dei figli a sé, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili rivalutabili, oltre al 100% delle pagina 4 di 8 spese straordinarie;
chiedeva, altresì, il riconoscimento a proprio favore del 100% dell'Assegno Unico per i figli.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione offer- Controparte_1
ta da controparte in merito al proprio rapporto con i figli e chiedendo una diversa regolamentazione degli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 14/11/2024 le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare, chiedendo con- giuntamente un rinvio in pendenza di trattative;
con note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/12/2024, i difensori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio, precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 30/12/2024.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della cop- pia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. affida i figli minori , e in via condivisa ad Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre sita in Sissa - Trecasali (PR), Via Boselli n.3;
pagina 5 di 8 2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vor- rà, pernottamenti compresi ed anche per più giorni consecutivi, previo accor- do con la madre, tenendo conto degli eventuali impegni scolastici ed extra- scolastici dei figli.
In caso di mancato accordo in tal senso tra i genitori, il padre terrà con sé i fi- gli, pernottamenti compresi, a weekend alternati, indicativamente dal venerdì dalle ore 18.30, alle ore 19.30 della domenica successiva;
Nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, lo stes- so avrà diritto di tenerli con sé, pernottamento compreso, indicativamente nel- la giornata di martedì con prelevamento presso l'abitazione della madre alle ore 18.30 ed accompagnamento a scuola la mattina successiva (o, in ipotesi di sospensione delle lezioni scolastiche presso la residenza dei minori entro le ore 9,00 della mattina successiva): La settimana in cui i minori non trascorre- ranno il weekend con il padre, lo stesso avrà diritto di tenerli con sé pernot- tamenti compresi, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, con prelevamento presso l'abitazione della madre alle ore 18.30 ed accompagna- mento a scuola la mattina successiva (o, in ipotesi di sospensione delle lezioni scolastiche presso la residenza dei minori entro le ore 9,00 della mattina suc- cessiva).
Durante il periodo estivo, i genitori avranno il diritto di trascorrere con i figli rispettivamente almeno 2 settimane ciascuno, anche consecutive.
Per le festività di Natale e Pasqua, i genitori si regoleranno in base alle esi- genze, tradizioni di famiglia ed ai rispettivi desideri e, soprattutto dei minori stessi.
I genitori si accorderanno per far trascorrere ai figli con il padre e con la ma- dre tali festività ad anni alternati.
In caso di mancanza di accordo tra i genitori, la madre deciderà negli anni pa- ri ed il padre negli anni dispari:
3. dispone che versi ad a titolo di contributo CP_2 Parte_1
per il mantenimento dei tre figli minori entro il giorno 15 di ogni mese, me-
pagina 6 di 8 diante bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente intestato alla SI.ra
, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00). Parte_1
Tale somma verrà rivalutata, annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà versata dal padre, sino all'indipendenza economica dei figli.
I genitori saranno altresì tenuti a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli , e Per_1 Per_6
, come segue: spese che non necessitano del preventivo accordo tra i Per_3
genitori: Tiket sanitari, spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integramente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di famiglia, ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola e/o Università, trasporto pubblico da e per la scuola Università, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e rela- tivi accessori e aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore a 100,00
Euro) materiali di cancelleria, gite scolastiche che importino un costo non su- periore a 100,00 Euro;
lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scautistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri- vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che ab- bia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare alle relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la parteci- pazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero;
pagina 7 di 8 gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi d'istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.
Per tali spese il genitore che concretamente le sosterrà potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza. Il genito- re che ha ricevuto dall'altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a manifestare il proprio consenso o dis- senso per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento diretto e in via esclusiva ad del 100% dell'Assegno Unico erogato in favore dei fi- Parte_1
gli minori, con contestuale rinuncia al detto assegno da parte del signor Pt_3
[.
e conseguente impegno per il padre di fornire alla madre la documentazio- ne, anche fiscale, necessaria per la percezione delle dette somme.
5. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
30/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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