TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20541/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20541/2017 promoSS da:
(cf. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23/11/1967 elett. dom. in CATANIA VIALE RAFFAELLO rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2
CARUSO BENEDETTA (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(cf , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA P.IVA_1
OGNINA, 149 95100 CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti negli atti e verbali di causa
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Architetto premetteva che l' Parte_1 Controparte_1
le affidava l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e
[...]
di coordinatore per la sicurezza per il piano di intervento denominato “programmazione dei Fondi
Strutturali europei 2007 – 2013 – PON FESR IT 16 1 PO 004 – Ambienti per l'apprendimento – Asse
II – Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C – Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Le opere originariamente previste riguardavano: l'isolamento termico dell'involucro edilizio;
il recupero delle acque piovane a fini irrigui ed idrico-sanitario; gli impianti idrici antincendio;
gli impianti di rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed archivi non presidiati;
i trattamenti di superfici verticali ed orizzontali;
gli interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici: adeguamento servizi igienici – infissi esterni – nuovi vetri antinfortunio tipo
Visarm 33 – parcheggi. Dopo l'affidamento dell'incarico il dirigente scolastico, Prof.SS Persona_1
visto l'avanzato stato di degrado di alcune parti del plesso scolastico, chiedeva all'architetto
[...]
di apportare sostanziali modifiche al progetto originario e lo incaricava di predisporre le Parte_1
opere neceSSrie a garantire la stabilità degli immobili tramite il risanamento delle parti strutturali degli stessi. Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, redatto dall'Arch. secondo le indicazioni Parte_1
della stazione appaltante e corredato dei pareri previsti dalle norme, veniva approvato in linea tecnica con atto del 03/12/2014, prot. 6067, dalla Prof. nella qualità di dirigente Persona_1
scolastico e Responsabile unico del Procedimento (RUP). Successivamente, il Dirigente Scolastico manifestava, altresì, la volontà di integrare alcune lavorazioni inerenti l'appalto, essendo stata proposta una perizia di variante ai fini di una migliore funzionalità delle batterie dei servizi igienici in quanto nella prima stesura progettuale erano previsti interventi parziali (solo su bagni disabili). Sicchè,
l'architetto veniva incaricato di predisporre una perizia di variante avente ad oggetto il Parte_1
rifacimento totale delle batterie di bagno al 4°, 5° e 6° piano dell'edificio scolastico in cui erano originariamente previsti solo interventi parziali. In data 5 ottobre 2015, l'architetto Parte_1
trasmetteva, quindi, la perizia di variante e suppletiva con i relativi elaborati, rimodulati secondo le disposizioni del RUP con importo complessivo contenuto entro il 5% dell'importo del progetto originario, per come richiesto dal dirigente scolastico, la quale, tuttavia, contestava all'odierna attrice di avere rimodulato le competenze tecniche, in quanto era stato determinato da una rimodulazione complessiva invece che dal solo incremento suppletivo. Sicchè, la perizia di variante, proposta dal D.L.
pagina 2 di 9 in data 5/10/2015 prot. n. 4236/a22b, presentava un quadro economico complessivo del Progetto pari a
€ 589.955,51 difforme dall'importo complessivo validato nel quadro economico rimodulato in data
26/08/2015 pari a € 578.955,51 quale importo massimo finanziato. Ultimate le opere, in data 22 dicembre 2015, l'odierna attrice emetteva la fattura PA_n. 3, di importo pari ad € 48.796,22, relativa alle competenze tecniche come rideterminate a seguito delle variazioni sostanziali apportate al progetto su espresse disposizioni del dirigente scolastico, nonché la fattura PA_n. 4, di importo pari ad €
3.345,88, relativa alle competenze tecniche per la redazione della perizia di variante.
L'amministrazione scolastica, tuttavia, rifiutava le suddette fatture e, con particolare riferimento alla fattura n. 3/2015, invitava l'architetto a “rideterminare la fattura secondo quanto definitivo da contratto”. Sicchè, l'architetto emetteva la fattura PA_n. 1/16 del 22/01/2016 di importo pari ad €
37.605,08 oltre oneri e accessori, che veniva pagata in acconto in data 24/02/2016 ed a saldo in data
15/05/2016. Contestualmente, con nota del 24 febbraio 2016, invitava l'Amministrazione in persona del Dirigente scolastico a tener conto della necessità di rideterminare l'importo del compenso alla luce delle variazioni dell'opera da eSS steSS disposte, ma tale richiesta rimaneva inevasa. Deduceva che le competenze tecniche spettanti all'odierna attrice – in un primo tempo determinate erroneamente dalla steSS ai sensi del DM del 4 aprile 2001 – devono essere, invece, determinate alla luce del DM 143 del
31 ottobre 2013 che, essendo entrato in vigore il 21/12/2013, deve essere applicato alle gare i cui bandi di gara pubblicati e le cui lettere di invito siano state spedite a partire dalla suddetta data. L'ammontare delle competenze tecniche è, dunque, pari a complessivi € 58.009,66 oltre oneri accessori. Avendo
l'amministrazione scolastica provveduto a pagare solo un importo pari ad € 37.605,08, residua in capo alla steSS un debito pari ad € 20.404,58, oltre oneri e accessori. Sicchè, chiedeva: accertare la variazione dell'opera rispetto alle previsioni progettuali originarie, con riferimento alla sua forma, consistenza (anche economica) e complessità; b) condannare l' Controparte_1
al pagamento della somma di € 20.404,58, oltre oneri accessori, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria, a titolo di maggior compenso dovuto ai sensi degli articoli 3 e 6 del disciplinare di incarico e del D.M. 143 del 31 ottobre 2013, in conseguenza della variazione dell'opera nella sua forma, consistenza e complessità nonché per la redazione della richiesta perizia di variante e suppletiva;
c) in subordine, condannare l' Controparte_1 al pagamento della somma di € 20.404,58, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite oltre le spese generali al 15%, a norma dell'art. 15 della tariffa forense, del contributo soggettivo del
4% alla e dell'imposta del 22% sul valore aggiunto, nonché Parte_3
alla refusione del contributo unificato versato.
pagina 3 di 9 Si costituiva l' per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, eccependo, in particolare, la nullità del contratto in relazione al compenso per le modifiche aggiuntive per mancanza di forma scritta ad substantiam. Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con la espletata c.t.u. In data 19.01.2021 veniva assegnata a codesto Giudice. Con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 07.11.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda avanzata merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, deve accogliersi quanto eccepito dal convenuto , difettando Controparte_2
l'esistenza di un contratto a forma scritta previsto a pena di nullità nei confronti della pubblica amministrazione.
Invero, in punto di diritto, la Corte di CaSSzione è costante nell'affermare che detto principio implica,
a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente intereSSto nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente (cfr. Cass. Civ.,
04.11.2013); dovendo escludersi, altresì, che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza poSS ricavarsi da altri atti - quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione - ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr., Cass.Civ., 06.07.2007).
Nel caso che occupa, ciò trova puntuale riferimento anche nel disciplinare di incarico, il quale, seppur preveda la possibilità di varianti e di modifica delle opere da realizzare, tuttavia, subordina la determinazione del relativo compenso professionale ad un apposito accordo integrativo tra P.A. e professionista incaricato. Infatti, l'art.3 del disciplinare d'incarico del 30.09.2014 concluso tra le parti prevede: “qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto
pagina 4 di 9 approvato, queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti”. Inoltre, l'art.6 dispone che: “al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare, fino al raggiungimento dell'importo previsto da progetto e messo a bando per il presente contratto. Tale importo non potrà mai essere superato in nessun caso”.
Il corrispettivo era stato pattuito in euro 37.605,08 al netto del ribasso di gara per un importo presunto dei lavori pari ad euro 423.824,56; tale compenso è stato integralmente corrisposto dalla parte convenuta, per come anche accertato dal c.t.u. in relazione alle prestazioni professionali previste nel disciplinare. Tuttavia, il compenso richiesto per le ulteriori prestazioni professionali espletate dall'attrice, nemmeno contestate da parte convenuta, non è stato oggetto di uno specifico accordo sottoscritto tra le parti. Sicchè, nulla può essere riconosciuto stante il difetto di forma scritta previsto a pena di nullità, non essendo a tal uopo rilevante che sia stato conferito un preciso incarico da parte dell' per la redazione della perizia di variante, come evidenziato dalla giurisprudenza Controparte_2
sopra richiamata.
Tuttavia, in accoglimento della domanda avanzata in via subordinata, deve, altresì, rilevarsi che l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno (Cass. Civ., n.7178/24). Inoltre, l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass. Civ.,
n.14329/2019; si veda, altresì, Cass. Civ., n.19886/15, secondo cui, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido). Sicchè,
pagina 5 di 9 in termini di determinazione dei compensi la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto neceSSrio a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro ceSSnte), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass. Civ., n.14670/19).
Occorre, a questo punto, esaminare gli esiti della c.t.u. espletata.
Il c.t.u. ha accertato l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico professionale conferito dalla convenuta. In particolare: le attività sono attribuibili a due diverse fasi progettuali e in particolare,
FASE I: in quelle ricomprese nel contratto/incarico professionale per l'affidamento dell'incarico di
“Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinatore per la sicurezza, e FASE II in quelle relative alla perizia di variante, per come richiesta successivamente all'incarico, dall'Istituto appaltante da considerare “extra”. Da tale verifica è emerso che nella prima fase progettuale rientrano le attività e servizi previste ed individuate nell'art. 2 del contratto, per le quali parte attrice ha prodotto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori che ha ricevuto l'approvazione in linea tecnica dal competente ufficio della città metropolitana di con atto del 03/12/2014 (documento 2 - CP_1 prot. n. 6067 del 03 dicembre 2014 e quadro economico dell'intervento ivi incluso); mentre nella seconda fase progettuale parte attrice ha prodotto la perizia di variante per adeguare il progetto alle richieste della Prof.SS , nella qualità di dirigente scolastico e Responsabile unico Persona_1
del Procedimento (RUP). Inoltre, appare documentalmente provato e non contestato, come, altresì, accertato dal c.t.u. che: a seguito di esigenze sopravvenute, il Dirigente Scolastico ha manifestato, altresì, la volontà di integrare alcune lavorazioni inerenti all'appalto e, previa autorizzazione attenuta in seno al verbale della Cabina di Regia del 2 luglio 2015, ha comunicato all'Arch. con Parte_1 nota prot. n.3253/A22b del 3 luglio 2015, di progettare il “rifacimento totale delle batterie di bagni al
4°,5° e 6° piano dell'edificio scolastico in cui sono previsti (soltanto ndr) interventi parziali (vano bagno disabili)”. In data 17 luglio 2015 l'arch. ha trasmesso (documento 5 - via PEC) Parte_1 all'Istituto Scolastico il computo metrico e la planimetria dei lavori occorrenti per il completamento dei servizi igienici, per come richiesto, dei piani 4°, 5° e 6°, che costituisce la sopracitata FASE progettuale II. In data 24 luglio 2015 l'Istituto scolastico, relativamente alla perizia di variante, ha
pagina 6 di 9 comunicato all'arch. (documento 6 - prot. n. 3447 del 24 luglio 2015), quanto Parte_1 segue: “….L'importo suppletivo, in ogni caso, dovrà essere contenuto nei limiti del 5% dell'importo originario del contratto, utilizzando le Somme a Disposizione della Stazione Appaltante”, ossia il rispetto di quanto pattuito e previsto nel contratto di appalto (…omissis….). In data 5 ottobre 2015,
l'arch. ha trasmesso la Perizia di Variante e suppletiva n.1 con interventi Parte_1 limitati al 4° e 5° piano per contenere l'aumento dei costi nei limiti del 5% (così come richiesto dalla stazione appaltante) senza tuttavia rimodulare le competenze tecniche contestate. La risposta della
Stazione appaltante è avvenuta in data 8 ottobre 2015 (doc. 10 di parte convenuta) rigettando la proposta non concordando con l'importo complessivo delle competenze tecniche in quanto ritenute erroneamente calcolate dalla professionista. In data 9 ottobre 2015 l' ha chiesto una tempestiva CP_1
rimodulazione della perizia di variante tenendo conto di quanto contestato (doc. 11 di parte convenuta). Parte attrice non ha elaborato altre proposte.
Il c.t.u. ha, inoltre, accertato che l'importo dei lavori del progetto approvato è pari a € 493.149,23 mentre l'importo dei lavori da cui è scaturito il valore delle competenze tecniche poste a base di gara è pari a € 423.824,56. Entrambi gli importi non sono depurati dal ribasso d'asta. Sicchè, alla luce dell'art.6 del disciplinare d'incarico, seppur ricorrono i presupposti per la rimodulazione dell'onorario considerato l'aumento sia economico e sia della consistenza dei lavori, tuttavia, si rileva che non è stata rispettata la condizione esposta nel medesimo comma 5 che prevedeva, in conseguenza, il preventivo aggiornamento del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti.
Inoltre, seppur i lavori in eSS previsti non sono stati eseguiti in quanto la steSS perizia è stata rigettata dalla stazione appaltante perché reputata non accoglibile, con riferimento specifico alle competenze tecniche, tuttavia, risulta in ogni caso un lavoro svolto dalla professionista e utilizzabile, dall'Ente appaltante, successivamente e all'occorrenza.
Sicchè, il c.t.u. ha determinato il compenso professionale in relazione all'opera prestata dall'attrice, in base al calcolo della parcella secondo le tabelle vigenti all'epoca e per gli importi a consuntivo pari a €
41.737,77: sicchè, tenuto conto di quanto già percepito, € 37.605,08, restano a saldo € 4.132,69. Detto compenso a saldo è comprensivo della quota di progettazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 2.382,20, sia pur in assenza della sottoscrizione preventiva della modifica del contratto di appalto.
Ciò posto, poiché come sopra evidenziato, tale compenso non è stato oggetto di un accordo scritto che disciplinasse tale modifica contrattuale, rispetto al disciplinare d'incarico sottoscritto in data
30.09.2014, occorre verificare la sussistenza di un ingiustificato arricchimento della P.A.
pagina 7 di 9 Alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, sussistono i presupposti del depauperamento subito dall'attrice in relazione all'impegno profuso, al tempo utilizzato e all'entità della prestazione eseguita, di cui si è in corrispondenza arricchita la P.A. convenuta, per come accertato dal c.t.u. e non specificatamente contestato da parte convenuta. Pertanto, appare pienamente condivisibile la determinazione del compenso così come stimata dal c.t.u. in relazione ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra evidenziati, che escludono gli utili. Sicchè, tenuto conto, di quanto già versato da parte convenuta, l'indennità comprensiva della quota di progettazione della perizia di variante e suppletiva, va determinata nella misura di € 2.143,98, al netto degli utili al 10%, per come quantificati dal c.t.u.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo esaustivamente risposto alle osservazioni di parte attrice, non essendo pervenute osservazioni da parte convenuta. In particolare, il c.t.u. ha risposto specificatamente sia con riferimento al progetto esecutivo, agli elaborati progettuali ed alle voci conteggiate, in relazione all'attività professionale effettivamente svolta dall'attrice, sia con riguardo all'eliminazione delle aliquote QCL04
e QCL05 relativa all'obbligo della stazione appaltante di istituire l'Ufficio di D.LL., rilevando tra l'altro: la nomina del collaboratore, comunque coinvolto, non costituisce per nulla un riferimento all'ufficio di direzione dei lavori sopra citato ma una semplice attività di collaborazione alla D.LL. che non può costituire in alcun modo un'autorizzazione a compensi ultronei da parte della stazione appaltante che, peraltro, non dà alcun seguito a tale asserita nomina. Pertanto, non potendo ricorrere le condizioni per l'applicazione nella parcella delle aliquote Qcl04 e Qcl05 si ribadisce quanto calcolato e riportato nella parcella inviata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art.2041 c.c., l' convenuto deve essere condannato a Controparte_2
pagare la complessiva somma di € 2.143,98, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi, si osserva che il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'intereSSto dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022).
pagina 8 di 9 Sicchè, tale indennizzo va rivalutato dalla data del 05.10.2015 (data di trasmissione della perizia di variante e suppletiva), applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del 05.10.2015, sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Stante la reciproca soccombenza e tenuto conto dell'entità effettiva dell'indennizzo, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 2.143,98, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra Parte_1
indicati, e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Spese compensate.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 19.05.2025
IL GIUDICE dott.SS Cristiana Gaia Cosentino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20541/2017 promoSS da:
(cf. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23/11/1967 elett. dom. in CATANIA VIALE RAFFAELLO rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2
CARUSO BENEDETTA (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(cf , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA P.IVA_1
OGNINA, 149 95100 CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti negli atti e verbali di causa
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Architetto premetteva che l' Parte_1 Controparte_1
le affidava l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e
[...]
di coordinatore per la sicurezza per il piano di intervento denominato “programmazione dei Fondi
Strutturali europei 2007 – 2013 – PON FESR IT 16 1 PO 004 – Ambienti per l'apprendimento – Asse
II – Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C – Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Le opere originariamente previste riguardavano: l'isolamento termico dell'involucro edilizio;
il recupero delle acque piovane a fini irrigui ed idrico-sanitario; gli impianti idrici antincendio;
gli impianti di rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed archivi non presidiati;
i trattamenti di superfici verticali ed orizzontali;
gli interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici: adeguamento servizi igienici – infissi esterni – nuovi vetri antinfortunio tipo
Visarm 33 – parcheggi. Dopo l'affidamento dell'incarico il dirigente scolastico, Prof.SS Persona_1
visto l'avanzato stato di degrado di alcune parti del plesso scolastico, chiedeva all'architetto
[...]
di apportare sostanziali modifiche al progetto originario e lo incaricava di predisporre le Parte_1
opere neceSSrie a garantire la stabilità degli immobili tramite il risanamento delle parti strutturali degli stessi. Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, redatto dall'Arch. secondo le indicazioni Parte_1
della stazione appaltante e corredato dei pareri previsti dalle norme, veniva approvato in linea tecnica con atto del 03/12/2014, prot. 6067, dalla Prof. nella qualità di dirigente Persona_1
scolastico e Responsabile unico del Procedimento (RUP). Successivamente, il Dirigente Scolastico manifestava, altresì, la volontà di integrare alcune lavorazioni inerenti l'appalto, essendo stata proposta una perizia di variante ai fini di una migliore funzionalità delle batterie dei servizi igienici in quanto nella prima stesura progettuale erano previsti interventi parziali (solo su bagni disabili). Sicchè,
l'architetto veniva incaricato di predisporre una perizia di variante avente ad oggetto il Parte_1
rifacimento totale delle batterie di bagno al 4°, 5° e 6° piano dell'edificio scolastico in cui erano originariamente previsti solo interventi parziali. In data 5 ottobre 2015, l'architetto Parte_1
trasmetteva, quindi, la perizia di variante e suppletiva con i relativi elaborati, rimodulati secondo le disposizioni del RUP con importo complessivo contenuto entro il 5% dell'importo del progetto originario, per come richiesto dal dirigente scolastico, la quale, tuttavia, contestava all'odierna attrice di avere rimodulato le competenze tecniche, in quanto era stato determinato da una rimodulazione complessiva invece che dal solo incremento suppletivo. Sicchè, la perizia di variante, proposta dal D.L.
pagina 2 di 9 in data 5/10/2015 prot. n. 4236/a22b, presentava un quadro economico complessivo del Progetto pari a
€ 589.955,51 difforme dall'importo complessivo validato nel quadro economico rimodulato in data
26/08/2015 pari a € 578.955,51 quale importo massimo finanziato. Ultimate le opere, in data 22 dicembre 2015, l'odierna attrice emetteva la fattura PA_n. 3, di importo pari ad € 48.796,22, relativa alle competenze tecniche come rideterminate a seguito delle variazioni sostanziali apportate al progetto su espresse disposizioni del dirigente scolastico, nonché la fattura PA_n. 4, di importo pari ad €
3.345,88, relativa alle competenze tecniche per la redazione della perizia di variante.
L'amministrazione scolastica, tuttavia, rifiutava le suddette fatture e, con particolare riferimento alla fattura n. 3/2015, invitava l'architetto a “rideterminare la fattura secondo quanto definitivo da contratto”. Sicchè, l'architetto emetteva la fattura PA_n. 1/16 del 22/01/2016 di importo pari ad €
37.605,08 oltre oneri e accessori, che veniva pagata in acconto in data 24/02/2016 ed a saldo in data
15/05/2016. Contestualmente, con nota del 24 febbraio 2016, invitava l'Amministrazione in persona del Dirigente scolastico a tener conto della necessità di rideterminare l'importo del compenso alla luce delle variazioni dell'opera da eSS steSS disposte, ma tale richiesta rimaneva inevasa. Deduceva che le competenze tecniche spettanti all'odierna attrice – in un primo tempo determinate erroneamente dalla steSS ai sensi del DM del 4 aprile 2001 – devono essere, invece, determinate alla luce del DM 143 del
31 ottobre 2013 che, essendo entrato in vigore il 21/12/2013, deve essere applicato alle gare i cui bandi di gara pubblicati e le cui lettere di invito siano state spedite a partire dalla suddetta data. L'ammontare delle competenze tecniche è, dunque, pari a complessivi € 58.009,66 oltre oneri accessori. Avendo
l'amministrazione scolastica provveduto a pagare solo un importo pari ad € 37.605,08, residua in capo alla steSS un debito pari ad € 20.404,58, oltre oneri e accessori. Sicchè, chiedeva: accertare la variazione dell'opera rispetto alle previsioni progettuali originarie, con riferimento alla sua forma, consistenza (anche economica) e complessità; b) condannare l' Controparte_1
al pagamento della somma di € 20.404,58, oltre oneri accessori, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria, a titolo di maggior compenso dovuto ai sensi degli articoli 3 e 6 del disciplinare di incarico e del D.M. 143 del 31 ottobre 2013, in conseguenza della variazione dell'opera nella sua forma, consistenza e complessità nonché per la redazione della richiesta perizia di variante e suppletiva;
c) in subordine, condannare l' Controparte_1 al pagamento della somma di € 20.404,58, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite oltre le spese generali al 15%, a norma dell'art. 15 della tariffa forense, del contributo soggettivo del
4% alla e dell'imposta del 22% sul valore aggiunto, nonché Parte_3
alla refusione del contributo unificato versato.
pagina 3 di 9 Si costituiva l' per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, eccependo, in particolare, la nullità del contratto in relazione al compenso per le modifiche aggiuntive per mancanza di forma scritta ad substantiam. Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con la espletata c.t.u. In data 19.01.2021 veniva assegnata a codesto Giudice. Con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 07.11.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda avanzata merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, deve accogliersi quanto eccepito dal convenuto , difettando Controparte_2
l'esistenza di un contratto a forma scritta previsto a pena di nullità nei confronti della pubblica amministrazione.
Invero, in punto di diritto, la Corte di CaSSzione è costante nell'affermare che detto principio implica,
a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente intereSSto nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente (cfr. Cass. Civ.,
04.11.2013); dovendo escludersi, altresì, che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza poSS ricavarsi da altri atti - quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione - ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr., Cass.Civ., 06.07.2007).
Nel caso che occupa, ciò trova puntuale riferimento anche nel disciplinare di incarico, il quale, seppur preveda la possibilità di varianti e di modifica delle opere da realizzare, tuttavia, subordina la determinazione del relativo compenso professionale ad un apposito accordo integrativo tra P.A. e professionista incaricato. Infatti, l'art.3 del disciplinare d'incarico del 30.09.2014 concluso tra le parti prevede: “qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto
pagina 4 di 9 approvato, queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti”. Inoltre, l'art.6 dispone che: “al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare, fino al raggiungimento dell'importo previsto da progetto e messo a bando per il presente contratto. Tale importo non potrà mai essere superato in nessun caso”.
Il corrispettivo era stato pattuito in euro 37.605,08 al netto del ribasso di gara per un importo presunto dei lavori pari ad euro 423.824,56; tale compenso è stato integralmente corrisposto dalla parte convenuta, per come anche accertato dal c.t.u. in relazione alle prestazioni professionali previste nel disciplinare. Tuttavia, il compenso richiesto per le ulteriori prestazioni professionali espletate dall'attrice, nemmeno contestate da parte convenuta, non è stato oggetto di uno specifico accordo sottoscritto tra le parti. Sicchè, nulla può essere riconosciuto stante il difetto di forma scritta previsto a pena di nullità, non essendo a tal uopo rilevante che sia stato conferito un preciso incarico da parte dell' per la redazione della perizia di variante, come evidenziato dalla giurisprudenza Controparte_2
sopra richiamata.
Tuttavia, in accoglimento della domanda avanzata in via subordinata, deve, altresì, rilevarsi che l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno (Cass. Civ., n.7178/24). Inoltre, l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass. Civ.,
n.14329/2019; si veda, altresì, Cass. Civ., n.19886/15, secondo cui, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido). Sicchè,
pagina 5 di 9 in termini di determinazione dei compensi la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto neceSSrio a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro ceSSnte), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass. Civ., n.14670/19).
Occorre, a questo punto, esaminare gli esiti della c.t.u. espletata.
Il c.t.u. ha accertato l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico professionale conferito dalla convenuta. In particolare: le attività sono attribuibili a due diverse fasi progettuali e in particolare,
FASE I: in quelle ricomprese nel contratto/incarico professionale per l'affidamento dell'incarico di
“Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinatore per la sicurezza, e FASE II in quelle relative alla perizia di variante, per come richiesta successivamente all'incarico, dall'Istituto appaltante da considerare “extra”. Da tale verifica è emerso che nella prima fase progettuale rientrano le attività e servizi previste ed individuate nell'art. 2 del contratto, per le quali parte attrice ha prodotto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori che ha ricevuto l'approvazione in linea tecnica dal competente ufficio della città metropolitana di con atto del 03/12/2014 (documento 2 - CP_1 prot. n. 6067 del 03 dicembre 2014 e quadro economico dell'intervento ivi incluso); mentre nella seconda fase progettuale parte attrice ha prodotto la perizia di variante per adeguare il progetto alle richieste della Prof.SS , nella qualità di dirigente scolastico e Responsabile unico Persona_1
del Procedimento (RUP). Inoltre, appare documentalmente provato e non contestato, come, altresì, accertato dal c.t.u. che: a seguito di esigenze sopravvenute, il Dirigente Scolastico ha manifestato, altresì, la volontà di integrare alcune lavorazioni inerenti all'appalto e, previa autorizzazione attenuta in seno al verbale della Cabina di Regia del 2 luglio 2015, ha comunicato all'Arch. con Parte_1 nota prot. n.3253/A22b del 3 luglio 2015, di progettare il “rifacimento totale delle batterie di bagni al
4°,5° e 6° piano dell'edificio scolastico in cui sono previsti (soltanto ndr) interventi parziali (vano bagno disabili)”. In data 17 luglio 2015 l'arch. ha trasmesso (documento 5 - via PEC) Parte_1 all'Istituto Scolastico il computo metrico e la planimetria dei lavori occorrenti per il completamento dei servizi igienici, per come richiesto, dei piani 4°, 5° e 6°, che costituisce la sopracitata FASE progettuale II. In data 24 luglio 2015 l'Istituto scolastico, relativamente alla perizia di variante, ha
pagina 6 di 9 comunicato all'arch. (documento 6 - prot. n. 3447 del 24 luglio 2015), quanto Parte_1 segue: “….L'importo suppletivo, in ogni caso, dovrà essere contenuto nei limiti del 5% dell'importo originario del contratto, utilizzando le Somme a Disposizione della Stazione Appaltante”, ossia il rispetto di quanto pattuito e previsto nel contratto di appalto (…omissis….). In data 5 ottobre 2015,
l'arch. ha trasmesso la Perizia di Variante e suppletiva n.1 con interventi Parte_1 limitati al 4° e 5° piano per contenere l'aumento dei costi nei limiti del 5% (così come richiesto dalla stazione appaltante) senza tuttavia rimodulare le competenze tecniche contestate. La risposta della
Stazione appaltante è avvenuta in data 8 ottobre 2015 (doc. 10 di parte convenuta) rigettando la proposta non concordando con l'importo complessivo delle competenze tecniche in quanto ritenute erroneamente calcolate dalla professionista. In data 9 ottobre 2015 l' ha chiesto una tempestiva CP_1
rimodulazione della perizia di variante tenendo conto di quanto contestato (doc. 11 di parte convenuta). Parte attrice non ha elaborato altre proposte.
Il c.t.u. ha, inoltre, accertato che l'importo dei lavori del progetto approvato è pari a € 493.149,23 mentre l'importo dei lavori da cui è scaturito il valore delle competenze tecniche poste a base di gara è pari a € 423.824,56. Entrambi gli importi non sono depurati dal ribasso d'asta. Sicchè, alla luce dell'art.6 del disciplinare d'incarico, seppur ricorrono i presupposti per la rimodulazione dell'onorario considerato l'aumento sia economico e sia della consistenza dei lavori, tuttavia, si rileva che non è stata rispettata la condizione esposta nel medesimo comma 5 che prevedeva, in conseguenza, il preventivo aggiornamento del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti.
Inoltre, seppur i lavori in eSS previsti non sono stati eseguiti in quanto la steSS perizia è stata rigettata dalla stazione appaltante perché reputata non accoglibile, con riferimento specifico alle competenze tecniche, tuttavia, risulta in ogni caso un lavoro svolto dalla professionista e utilizzabile, dall'Ente appaltante, successivamente e all'occorrenza.
Sicchè, il c.t.u. ha determinato il compenso professionale in relazione all'opera prestata dall'attrice, in base al calcolo della parcella secondo le tabelle vigenti all'epoca e per gli importi a consuntivo pari a €
41.737,77: sicchè, tenuto conto di quanto già percepito, € 37.605,08, restano a saldo € 4.132,69. Detto compenso a saldo è comprensivo della quota di progettazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 2.382,20, sia pur in assenza della sottoscrizione preventiva della modifica del contratto di appalto.
Ciò posto, poiché come sopra evidenziato, tale compenso non è stato oggetto di un accordo scritto che disciplinasse tale modifica contrattuale, rispetto al disciplinare d'incarico sottoscritto in data
30.09.2014, occorre verificare la sussistenza di un ingiustificato arricchimento della P.A.
pagina 7 di 9 Alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, sussistono i presupposti del depauperamento subito dall'attrice in relazione all'impegno profuso, al tempo utilizzato e all'entità della prestazione eseguita, di cui si è in corrispondenza arricchita la P.A. convenuta, per come accertato dal c.t.u. e non specificatamente contestato da parte convenuta. Pertanto, appare pienamente condivisibile la determinazione del compenso così come stimata dal c.t.u. in relazione ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra evidenziati, che escludono gli utili. Sicchè, tenuto conto, di quanto già versato da parte convenuta, l'indennità comprensiva della quota di progettazione della perizia di variante e suppletiva, va determinata nella misura di € 2.143,98, al netto degli utili al 10%, per come quantificati dal c.t.u.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo esaustivamente risposto alle osservazioni di parte attrice, non essendo pervenute osservazioni da parte convenuta. In particolare, il c.t.u. ha risposto specificatamente sia con riferimento al progetto esecutivo, agli elaborati progettuali ed alle voci conteggiate, in relazione all'attività professionale effettivamente svolta dall'attrice, sia con riguardo all'eliminazione delle aliquote QCL04
e QCL05 relativa all'obbligo della stazione appaltante di istituire l'Ufficio di D.LL., rilevando tra l'altro: la nomina del collaboratore, comunque coinvolto, non costituisce per nulla un riferimento all'ufficio di direzione dei lavori sopra citato ma una semplice attività di collaborazione alla D.LL. che non può costituire in alcun modo un'autorizzazione a compensi ultronei da parte della stazione appaltante che, peraltro, non dà alcun seguito a tale asserita nomina. Pertanto, non potendo ricorrere le condizioni per l'applicazione nella parcella delle aliquote Qcl04 e Qcl05 si ribadisce quanto calcolato e riportato nella parcella inviata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art.2041 c.c., l' convenuto deve essere condannato a Controparte_2
pagare la complessiva somma di € 2.143,98, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi, si osserva che il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'intereSSto dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022).
pagina 8 di 9 Sicchè, tale indennizzo va rivalutato dalla data del 05.10.2015 (data di trasmissione della perizia di variante e suppletiva), applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del 05.10.2015, sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Stante la reciproca soccombenza e tenuto conto dell'entità effettiva dell'indennizzo, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 2.143,98, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra Parte_1
indicati, e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Spese compensate.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 19.05.2025
IL GIUDICE dott.SS Cristiana Gaia Cosentino
pagina 9 di 9