Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione all'udienza del 6.2.2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Parte_1 C.F._1
Messina, 24; rappresentata e difesa dall'avv. Angela Servillo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2025 il procuratore della ricorrente, nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, ha chiesto la decisione della causa, con la conferma dei provvedimenti presidenziali, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20 febbraio 2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 25.11.2022, ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il
22.11.1987), premesso di avere contratto matrimonio in Afragola il 3.12.2007, con il resistente (nato il [...] a [...] e che dalla loro unione sono nate tre figlie (nata ad Persona_1
Acerra il 26.2.2008); (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...])- Per_2 Per_3
adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
Esponeva che il resistente, durante la convivenza, passava gran parte del suo tempo al bar con gli amici e non lavorava quasi mai;
di essere trascurata dal coniuge, essendo sempre fuori casa;
di aver da sola gestito la casa, occupandosi in via esclusiva della crescita delle figlie;
deduceva, infine, che il a giugno 2020 andava via di casa, convivendo con un'altra donna. CP_1
A tal fine chiedeva la separazione con addebito al resistente ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.;
l'affidamento esclusivo delle figlie, atteso il disinteresse morale e materiale del resistente che non vede le minori dall'allontanamento dalla casa e non versa alcuna somma per il loro mantenimento;
l' assegnazione della casa familiare -sita in Afragola, alla via Silvio Pellico , 10- con i mobili ed i suppellettili che la arredano;
disporre l'obbligo di corrispondere, a carico del resistente, con scadenza mensile, un congruo assegno a titolo di mantenimento delle figlie minori.
All'udienza del 3.10.2023, dopo un rinvio per rinotifica, soltanto la ricorrente compariva innanzi al
Presidente, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio (cfr. notifica a mani della compagna capace e convivente), sentita la ricorrente, così provvedeva in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c., dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
assegnava la casa familiare, con i relativi mobili alla ricorrente;
affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre;
disciplinava il diritto di visita del padre con
l'assistenza dei SS del Comune di residenza delle minori;
stabiliva a carico del resistente una somma di 450,00 euro mensili (ossia 150,00 ciascuna) a titolo di mantenimento delle tre figlie, da versare mensilmente e per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese scolastiche sportive e ricreative, concordate e documentate, necessarie per le figlie, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data
25-10-2019; infine nominava il G.I. (dott.ssa Sequino) fissando l'udienza del 14.2.2024.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate.
All'udienza del 14.2.2024 veniva disposto rinvio per rinotifica dell'ordinanza presidenziale e del verbale d'udienza al resistente, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c, rinviando all'udienza del 28.6.2024, nella modalità della trattazione scritta.
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All'udienza del 28 giugno 2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.10.2024.
All'udienza dell' 11.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, stante la richiesta di conferma dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, ritenuta l'opportunità disponeva l'ascolto delle minori.
All'udienza del 6 febbraio 2025, all'esito dell'ascolto delle minori, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni).
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 20.2.2025.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (cfr. notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito ” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I,
11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-
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2006, n. 14840); “l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”
(Cass. Civ. 18074/2014); anche in merito all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la Suprema Corte con orientamento condiviso che “L'abbandono deltetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. n. 12241/2020 e Cass. n.11162/2019).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali (parte ricorrente non ha articolato richieste istruttorie) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare integralmente le condizioni stabilite con ordinanza presidenziale del 4.10.2023, come sopra riportate essendo conformi alla legge e all'interesse delle minori, ascoltate dal Giudice all'udienza del 6.2.2025.
In sede di ascolto le minori hanno dato atto dell'assenza di rapporti con il padre da molti anni.
In particolare la minore ha dichiarato papà non lo vedo dal 2020, dalla separazione. L'ho Per_1
incontrato per strada ma fa finta di non vedermi. Non c'è mai stato buon sangue tra di noi anche quando eravamo una famiglia Lui ci definiva “figli di mia madre e basta”. Non ho nessun ricordo legato a papà. Mi chiama quando gli servono delle carte e noi lo chiamiamo quando servono le carte
a noi. So dove vive ma non sono mai andata da lui. Non abbiamo mai dormito con lui né fatto un week end Anche quando stavano insieme non lo vedevo perché lavorava fuori e comunque non facevamo mai niente insieme….Papà racconta anche bugie dicendo che è mamma che non vuole farci incontrare con lui ma non è assolutamente vero… Per me va bene così non ho interesse a vedere mio padre Lui non ha intenzione di avere dei figli ed io preferirei non sentirlo neanche più. Una volta ho parlato anche con la sua fidanzata per farmi firmare una carta.
Parimenti la minore ha riferito papà non lo vedo dal 2020, dalla separazione. Non lo sento Per_2
neanche. Non ci sentiamo neanche per gli auguri. Non ho alcun ricordo legato a lui aggiungendo
Non ho interesse ad avere un rapporto con lui. Io non lo sento neanche perché lo chiama mia sorella se ci serve qualcosa.
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Il Collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
Qualora, dunque, il intenda riavvicinarsi concretamente alle figlie ed iniziare un percorso CP_1
di graduale recupero del rapporto con le stesse, potrà vederle e tenerle con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con le minori, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultime,
i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi e previo monitoraggio a mezzo dei SS competenti per territorio.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura del 50% mentre per il residuo 50% sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio di trattazione e decisionale
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 20.9.2022 prot. n. 1196/2022 sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] [...]) e (nato a [...] il [...]) alle CP_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
b) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 91, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
d) compensa le spese di lite tra le parti nella misura de 50% e condanna a CP_1
pagare le spese di lite in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria al
Patrocinio a Spese dello Stato liquidandole complessivamente in euro 1.904,50 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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