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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/11/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1929/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Maria Carfora
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], l'[...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa Maria Carfora
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24.9.2024.
Condizioni congiunte: “piaccia all' Ill.mo Tribunale adito per le causali di cui in narrativa, in punto separazione, pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi in causa alle seguenti condizioni: - autorizzazione ai coniugi di vivere separati, con obbligo di reciproco
1 rispetto;
- dare atto che, nelle more, la sig.ra e con lei i due figli e , hanno Pt_1 Per_1 Per_2
trasferito la propria residenza dalla casa di proprietà del sig. , già abitazione Controparte_1
coniugale, sita in Novi Ligure via Carducci n° 9, in altra abitazione sita in Novi Ligure alla via
Montello n. 34; - disporre l'affido condiviso del figlio , fissando residenza prevalente del Per_2 minore presso l'abitazione della madre ed attribuendo al padre la più ampia facoltà di vederlo e di stare con lui previo semplice accordo con la madre da prendere con almeno un giorno di anticipo;
comunque disponendo, nel pieno rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, che il sig. CP_1 possa trascorrere con quest' ultimo weekend alternati;
principali festività alternate tra i genitori e alcuni giorni consecutivi durante le vacanze sempre secondo i desideri del figlio;
- in punto assegno di mantenimento: il sig. dovrà partecipare al mantenimento di e di CP_1 Per_2 Per_1 fino ad autosufficienza di ciascuno di loro, mediante versamento di una somma mensile di 300,00 € per ciascuno (complessivamente 600,00 euro), oltre a rivalutazione annuale secondo variazione
ISTAT, da effettuare entro il 10 di ogni mese, sul conto della sig.ra con la quale entrambi i Pt_1
ragazzi avranno residenza anagrafica, conto di cui si riportano qui di seguito le coordinate bancarie: [...]. Inoltre entrambi i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, previamente documentate ed individuate come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
- tramite versamento sul conto corrente sopra indicato, il sig. concorrerà, entro il 10 di ogni mese, anche al mantenimento della moglie in ragione CP_1
di euro 100 mensili oltre ISTAT annuale;
- quanto sopra premesso, i coniugi instano affinché codesto Ill.mo Tribunale ordini alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge;
- spese ed onorari di giudizio integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.8.2024, le parti hanno la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che, in data 20.9.2003, a Novi Ligure, hanno contratto matrimonio;
che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, (Alessandria, Per_1
28.9.2005) e (Alessandria, 23.5.2008) e che la convivenza è divenuta intollerabile. Per_2
2. All'udienza del 22.10.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Parte_1
Montello, n. 34, la casa è mia al 100%. Oltre a questo, sono proprietaria di un locale commerciale a Novi Ligure, in affitto, per Euro 300,00 mensili. Un appartamento a Spinetta
Marengo, locato, per Euro 370,00 mensili. Un altro appartamento a Spinetta Marengo, locato, per Euro 450,00 mensili. Un altro appartamento a Spinetta Marengo, locato, per Euro
2 30,00 mensili. Sono insegnante precaria, con retribuzione per circa Euro 1.400,00 mensili netti. All'inizio del rapporto, circa 3 anni fa, la retribuzione era circa Euro 1.200,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Ho un fondo pensione per circa Euro 12.000,00. Anche un'assicurazione sulla vita per Euro 10.000,00. e vivono con me. , ora, è Per_1 Per_2 Per_1
a Torino, per l' ”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Parte_2 Controparte_1
Carducci, n. 9, ho la nuda proprietà. L'usufrutto ce l'ha mia madre. Ho la nuda proprietà, al
50%, sui 9 immobili dei miei genitori. Non ho altri immobili. Sono pensionato, prendo circa
Euro 2.300,00 mensili netti. Ho un fondo pensione di circa Euro 40.000,00, con altri Euro
25.000,00, che sto versando. Nient'altro. e li vedo regolarmente, non ci sono Per_1 Per_2 mai stati problemi”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. La causa deve, poi, essere rimessa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione quanto al divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Novi Ligure, il 20.9.2003 (“Atto Nr. 31 - Parte I -
Serie”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “piaccia all' Ill.mo
Tribunale adito per le causali di cui in narrativa, in punto separazione, pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi in causa alle seguenti condizioni: - autorizzazione
3 ai coniugi di vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- dare atto che, nelle more, la sig.ra e con lei i due figli e , hanno trasferito la propria residenza dalla Pt_1 Per_1 Per_2
casa di proprietà del sig. , già abitazione coniugale, sita in Novi Ligure via Controparte_1
Carducci n° 9, in altra abitazione sita in Novi Ligure alla via Montello n. 34; - disporre l'affido condiviso del figlio , fissando residenza prevalente del minore presso Per_2
l'abitazione della madre ed attribuendo al padre la più ampia facoltà di vederlo e di stare con lui previo semplice accordo con la madre da prendere con almeno un giorno di anticipo;
comunque disponendo, nel pieno rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, che il sig.
possa trascorrere con quest' ultimo weekend alternati;
principali festività alternate CP_1
tra i genitori e alcuni giorni consecutivi durante le vacanze sempre secondo i desideri del figlio;
- in punto assegno di mantenimento: il sig. dovrà partecipare al CP_1
mantenimento di e di , fino ad autosufficienza di ciascuno di loro, mediante Per_2 Per_1 versamento di una somma mensile di 300,00 € per ciascuno (complessivamente 600,00 euro), oltre a rivalutazione annuale secondo variazione ISTAT, da effettuare entro il 10 di ogni mese, sul conto della sig.ra con la quale entrambi i ragazzi avranno residenza Pt_1
anagrafica, conto di cui si riportano qui di seguito le coordinate bancarie:
[...]. Inoltre entrambi i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, previamente documentate ed individuate come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
- tramite versamento sul conto corrente sopra indicato, il sig. concorrerà, entro il 10 di ogni mese, anche al mantenimento della CP_1
moglie in ragione di euro 100 mensili oltre ISTAT annuale;
- quanto sopra premesso, i coniugi instano affinché codesto Ill.mo Tribunale ordini alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge”.
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1929/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Maria Carfora
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], l'[...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa Maria Carfora
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24.9.2024.
Condizioni congiunte: “piaccia all' Ill.mo Tribunale adito per le causali di cui in narrativa, in punto separazione, pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi in causa alle seguenti condizioni: - autorizzazione ai coniugi di vivere separati, con obbligo di reciproco
1 rispetto;
- dare atto che, nelle more, la sig.ra e con lei i due figli e , hanno Pt_1 Per_1 Per_2
trasferito la propria residenza dalla casa di proprietà del sig. , già abitazione Controparte_1
coniugale, sita in Novi Ligure via Carducci n° 9, in altra abitazione sita in Novi Ligure alla via
Montello n. 34; - disporre l'affido condiviso del figlio , fissando residenza prevalente del Per_2 minore presso l'abitazione della madre ed attribuendo al padre la più ampia facoltà di vederlo e di stare con lui previo semplice accordo con la madre da prendere con almeno un giorno di anticipo;
comunque disponendo, nel pieno rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, che il sig. CP_1 possa trascorrere con quest' ultimo weekend alternati;
principali festività alternate tra i genitori e alcuni giorni consecutivi durante le vacanze sempre secondo i desideri del figlio;
- in punto assegno di mantenimento: il sig. dovrà partecipare al mantenimento di e di CP_1 Per_2 Per_1 fino ad autosufficienza di ciascuno di loro, mediante versamento di una somma mensile di 300,00 € per ciascuno (complessivamente 600,00 euro), oltre a rivalutazione annuale secondo variazione
ISTAT, da effettuare entro il 10 di ogni mese, sul conto della sig.ra con la quale entrambi i Pt_1
ragazzi avranno residenza anagrafica, conto di cui si riportano qui di seguito le coordinate bancarie: [...]. Inoltre entrambi i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, previamente documentate ed individuate come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
- tramite versamento sul conto corrente sopra indicato, il sig. concorrerà, entro il 10 di ogni mese, anche al mantenimento della moglie in ragione CP_1
di euro 100 mensili oltre ISTAT annuale;
- quanto sopra premesso, i coniugi instano affinché codesto Ill.mo Tribunale ordini alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge;
- spese ed onorari di giudizio integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.8.2024, le parti hanno la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che, in data 20.9.2003, a Novi Ligure, hanno contratto matrimonio;
che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, (Alessandria, Per_1
28.9.2005) e (Alessandria, 23.5.2008) e che la convivenza è divenuta intollerabile. Per_2
2. All'udienza del 22.10.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Parte_1
Montello, n. 34, la casa è mia al 100%. Oltre a questo, sono proprietaria di un locale commerciale a Novi Ligure, in affitto, per Euro 300,00 mensili. Un appartamento a Spinetta
Marengo, locato, per Euro 370,00 mensili. Un altro appartamento a Spinetta Marengo, locato, per Euro 450,00 mensili. Un altro appartamento a Spinetta Marengo, locato, per Euro
2 30,00 mensili. Sono insegnante precaria, con retribuzione per circa Euro 1.400,00 mensili netti. All'inizio del rapporto, circa 3 anni fa, la retribuzione era circa Euro 1.200,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Ho un fondo pensione per circa Euro 12.000,00. Anche un'assicurazione sulla vita per Euro 10.000,00. e vivono con me. , ora, è Per_1 Per_2 Per_1
a Torino, per l' ”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Parte_2 Controparte_1
Carducci, n. 9, ho la nuda proprietà. L'usufrutto ce l'ha mia madre. Ho la nuda proprietà, al
50%, sui 9 immobili dei miei genitori. Non ho altri immobili. Sono pensionato, prendo circa
Euro 2.300,00 mensili netti. Ho un fondo pensione di circa Euro 40.000,00, con altri Euro
25.000,00, che sto versando. Nient'altro. e li vedo regolarmente, non ci sono Per_1 Per_2 mai stati problemi”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. La causa deve, poi, essere rimessa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione quanto al divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Novi Ligure, il 20.9.2003 (“Atto Nr. 31 - Parte I -
Serie”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “piaccia all' Ill.mo
Tribunale adito per le causali di cui in narrativa, in punto separazione, pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi in causa alle seguenti condizioni: - autorizzazione
3 ai coniugi di vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- dare atto che, nelle more, la sig.ra e con lei i due figli e , hanno trasferito la propria residenza dalla Pt_1 Per_1 Per_2
casa di proprietà del sig. , già abitazione coniugale, sita in Novi Ligure via Controparte_1
Carducci n° 9, in altra abitazione sita in Novi Ligure alla via Montello n. 34; - disporre l'affido condiviso del figlio , fissando residenza prevalente del minore presso Per_2
l'abitazione della madre ed attribuendo al padre la più ampia facoltà di vederlo e di stare con lui previo semplice accordo con la madre da prendere con almeno un giorno di anticipo;
comunque disponendo, nel pieno rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, che il sig.
possa trascorrere con quest' ultimo weekend alternati;
principali festività alternate CP_1
tra i genitori e alcuni giorni consecutivi durante le vacanze sempre secondo i desideri del figlio;
- in punto assegno di mantenimento: il sig. dovrà partecipare al CP_1
mantenimento di e di , fino ad autosufficienza di ciascuno di loro, mediante Per_2 Per_1 versamento di una somma mensile di 300,00 € per ciascuno (complessivamente 600,00 euro), oltre a rivalutazione annuale secondo variazione ISTAT, da effettuare entro il 10 di ogni mese, sul conto della sig.ra con la quale entrambi i ragazzi avranno residenza Pt_1
anagrafica, conto di cui si riportano qui di seguito le coordinate bancarie:
[...]. Inoltre entrambi i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, previamente documentate ed individuate come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
- tramite versamento sul conto corrente sopra indicato, il sig. concorrerà, entro il 10 di ogni mese, anche al mantenimento della CP_1
moglie in ragione di euro 100 mensili oltre ISTAT annuale;
- quanto sopra premesso, i coniugi instano affinché codesto Ill.mo Tribunale ordini alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge”.
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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