Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonche' di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonche' di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168 .