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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3977/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]8
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]8,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Francesca Calvari (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 21/06/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Pt_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e si impegnano, per i primi anni successivi alla separazione a non frequentare, in presenza di , terze persone, alle quali Per_1 siano legate sentimentalmente.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, ai sensi Persona_2
e agli effetti dell'articolo 337 ter del Codice civile, e collocata presso la madre, nella casa famigliare, in Genova, via Bottini 9/8 di proprietà della Signora che viene Parte_1 alla stessa assegnata.
3) Il signor che di fatto ha già lasciato la casa coniugale, in accordo con la Parte_2
Signora trasferirà quanto prima altrove la propria residenza anagrafica. Parte_1
4) Il Signor potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì Parte_2 Per_1
sera alla domenica sera, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 18.30, nonché un pomeriggio infrasettimanale alternato, di regola coincidente con il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 18.00, nelle settimane in cui non terrà con sé nel week Per_1 end.
5) Le principali festività di Natale e Pasqua verranno trascorse da con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per i primi Natali successivi alla separazione, starà a casa della madre dalle 18 del 24 dicembre sino al Per_1
pomeriggio del 25 dicembre, e si recherà dal padre in serata per trascorrere con lui anche la giornata del 26 dicembre. Per quanto concerne il periodo pasquale trascorrerà Per_1
alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
6) Le altre festività e i ponti infra-annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti,
) verranno trascorsi da con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio Per_3 Per_1 dell'alternanza, mentre il compleanno sarà trascorso da con la madre ed il padre le Per_1
farà visita.
7) trascorrerà con il padre un periodo di vacanza annuale di due settimane non Per_1
consecutive, di regola coincidenti con le vacanze scolastiche estive, periodo che i coniugi si impegnano a concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno. 8) I genitori prestano il loro consenso affinché, come già avvenuto in passato, possa Per_1
eventualmente trascorrere brevi periodi di vacanza con i nonni materni, anche fuori Genova.
9) Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, in merito ai tempi di frequentazione dei genitori da parte della minore.
10) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora la Parte_2 Parte_1
somma di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della stessa. Detto importo non potrà essere sospeso o ridotto con riferimento ai periodi in cui la minore sarà con il padre.
11) La Signora continuerà a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 relativo alla minore . Per_1
12) Le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” in vigore presso il Tribunale di Genova, di cui le parti hanno preso visione e che dichiarano di accettare, precisando che non sarà richiesto il loro preventivo consenso per le spese straordinarie sportive riguardanti l'attività fisica che sceglierà Per_1
di praticare come primaria. (attualmente il nuoto).
13) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi comuni, per cui con la sottoscrizione del presente ricorso, con la precisazione congiunta delle conclusioni contenenti le condizioni sopra elencate ed il loro accoglimento nell'emananda sentenza, nulla avranno più reciprocamente a pretendere.
14) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche in favore di . Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2013, Numero 213, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]8
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]8,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Francesca Calvari (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 21/06/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Pt_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e si impegnano, per i primi anni successivi alla separazione a non frequentare, in presenza di , terze persone, alle quali Per_1 siano legate sentimentalmente.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, ai sensi Persona_2
e agli effetti dell'articolo 337 ter del Codice civile, e collocata presso la madre, nella casa famigliare, in Genova, via Bottini 9/8 di proprietà della Signora che viene Parte_1 alla stessa assegnata.
3) Il signor che di fatto ha già lasciato la casa coniugale, in accordo con la Parte_2
Signora trasferirà quanto prima altrove la propria residenza anagrafica. Parte_1
4) Il Signor potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì Parte_2 Per_1
sera alla domenica sera, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 18.30, nonché un pomeriggio infrasettimanale alternato, di regola coincidente con il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 18.00, nelle settimane in cui non terrà con sé nel week Per_1 end.
5) Le principali festività di Natale e Pasqua verranno trascorse da con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per i primi Natali successivi alla separazione, starà a casa della madre dalle 18 del 24 dicembre sino al Per_1
pomeriggio del 25 dicembre, e si recherà dal padre in serata per trascorrere con lui anche la giornata del 26 dicembre. Per quanto concerne il periodo pasquale trascorrerà Per_1
alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
6) Le altre festività e i ponti infra-annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti,
) verranno trascorsi da con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio Per_3 Per_1 dell'alternanza, mentre il compleanno sarà trascorso da con la madre ed il padre le Per_1
farà visita.
7) trascorrerà con il padre un periodo di vacanza annuale di due settimane non Per_1
consecutive, di regola coincidenti con le vacanze scolastiche estive, periodo che i coniugi si impegnano a concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno. 8) I genitori prestano il loro consenso affinché, come già avvenuto in passato, possa Per_1
eventualmente trascorrere brevi periodi di vacanza con i nonni materni, anche fuori Genova.
9) Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, in merito ai tempi di frequentazione dei genitori da parte della minore.
10) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora la Parte_2 Parte_1
somma di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della stessa. Detto importo non potrà essere sospeso o ridotto con riferimento ai periodi in cui la minore sarà con il padre.
11) La Signora continuerà a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 relativo alla minore . Per_1
12) Le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” in vigore presso il Tribunale di Genova, di cui le parti hanno preso visione e che dichiarano di accettare, precisando che non sarà richiesto il loro preventivo consenso per le spese straordinarie sportive riguardanti l'attività fisica che sceglierà Per_1
di praticare come primaria. (attualmente il nuoto).
13) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi comuni, per cui con la sottoscrizione del presente ricorso, con la precisazione congiunta delle conclusioni contenenti le condizioni sopra elencate ed il loro accoglimento nell'emananda sentenza, nulla avranno più reciprocamente a pretendere.
14) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche in favore di . Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2013, Numero 213, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino