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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 454 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 454 /2021
Oggi, 1° ottobre 2025 ore 13.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Carolina Di Rocco in sostituzione dell'avv. Pacini;
CP_ Con CP_
- per parte convenuta l'avv. Nannucci;
per la dott.ssa e per l'avv. Corti. CP_3
CP_ L'avv. Di Rocco eccepisce la tardività delle note depositate da
L'avv. Nannucci replica che il termine non è perentorio.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 1°ottobre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 454 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giampaolo Pacini;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, sede di , in persona del direttore pro Controparte_5 CP_5 tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Persona_1
Parti resistenti
Procedimento in cui risulta riunito il procedimento di I Grado iscritto al n. 509/ 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giampaolo Pacini;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Pag. 2 di 12 , sede di , in persona del direttore pro Controparte_5 CP_5 tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Persona_1
in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti. CP_4
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società promuove un primo ricorso depositato il 22.7.2021 avverso i seguenti Parte_1 atti:
➢ Verbale unico di accertamento e notificazione N. 456-03 del 24.07.2018 prot. N. 16589
➢ Verbale unico di accertamento e notificazione N. 456-03 del 24.07.2018 prot. N. 16590
➢ Invito a regolarizzare prot. n. 23875642 del 25.09.2020;
➢ Invito a regolarizzare n. prot. 27765855 del 11.06.2021;
➢ Invito a regolarizzare n. 28419484 del 16.07.2021.
La società premette di aver ricevuto i tre inviti a regolarizzare qui impugnati alla luce della richiesta del Assume che tali inviti risultano collegabili all'obbligazione contributiva contenuta nei verbali CP_6 unici impugnati ed aventi ad oggetto l'accertamento effettuato dall'Ispettorato del Lavoro in ordine alla non genuinità del contratto di appalto intercorso con la società appaltatrice e Controparte_7 er il periodo 11/2014 -1/2019. A tal fine espone di aver già promosso dei ricorsi contro CP_8 le ordinanze ingiunzione emesse dall' (R.G. 530 e 531 del 2020 presso questo Tribunale), CP_5 nell'ambito dei quali era accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati (per i quali la ricorrente aveva anche richiesto la riunione, non operata).
La ricorrente si duole quindi del rifiuto al rilascio del D.U.R.C. a fronte di una pretesa contributiva non ancora definitiva e contestata nell'ambito dei giudizi, allegando come in sede tributaria il giudizio sia stato favorevole alle ragioni della società.
La società, quindi, si riporta alle criticità evidenziate già nelle precedenti iniziative giudiziarie, consistenti sia nell'illegittimità del procedimento per decadenza dei termini ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n.
124 del 2004, sia nell'infondatezza della costruzione dell in punto di non genuinità CP_5 dell'appalto intercorso con Controparte_7
Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'illegittimità dei verbali e degli inviti qui impugnati, anche CP_ per difetto di legittimazione passiva, con condanna di all'immediato rilascio del D.U.R.C. e sua condanna al conseguente risarcimento del danno correlato al pregiudizio economico subito.
Pag. 3 di 12 CP_ 2. Si sono costituiti sia l' che l' al fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza del CP_5 ricorso. CP_ 2.1. Nello specifico, dopo aver preliminarmente rappresentato la pendenza di un ulteriore giudizio in opposizione in rapporto di continenza (R.G. 509/2021 riunito al presente, su cui infra), rappresenta di aver provveduto a rilasciare il D.U.R.C. a seguito delle iniziative giudiziarie promosse.
Dopo aver comunque preso posizione in punto di sussistenza della fattispecie illecita di somministrazione illecita e, comunque, di obbligazione solidale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276 del
2003, in caso di genuinità dell'appalto, chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva rispetto ai Con CP_ verbali ispettivi dell' ed il difetto di giurisdizione con riferimento ai provvedimenti
2.2. L' si costituisce deducendo che le violazioni oggetto dei verbali Controparte_5 [...]
impugnati concernono unicamente il periodo 12/6/2017 – 31/01/2018 per i lavoratori CP_9 [...]
e dipendenti della sede di via delle Ripalte n.40 presso l'esercizio “Vera Carne Per_2 Persona_3 CP_5
Contr Più”, dipendenti della con il quale la aveva stipulato un Parte_2 Parte_1 contratto in data 05.08.2014. Espone come da tali accertamenti siano scaturite le ordinanze ingiunzioni oggetto dei procedimenti R.G. n. 530 e 531 del 2020 e, pertanto, richiede la riunione con tali procedimenti ovvero la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Dopo aver eccepito il Con difetto di legittimazione passiva per gli atti e i provvedimenti non emessi dall' , l CP_5 contrasta l'eccezione di decadenza e le difese della società in punto di genuinità dell'appalto intercorso, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda.
3. Come già anticipato, al presente procedimento risulta riunita la causa iscritta al n. 509 del 2021, CP_ CP_ promossa dalla circa due settimane dopo la prima iniziativa nei confronti di e Parte_1
Con
di . La ricorrente impugna, oltre ai due verbali del 2018 e due inviti a regolarizzare, già CP_5 oggetto della prima impugnazione, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017019128/DDL del 06.03.2020 e delle integrazioni (nn. 110033, 110034 e 110035) estratte su invito a regolarizzare del 16.07.2021. La società ripropone, sostanzialmente, le stesse difese già sopra CP_4 sintetizzate, avanzando analoghe conclusioni.
4. Analoghe difese sono proposte dall' , che richiede, sempre in via preliminare, il rigetto CP_5 del ricorso in quanto avente ad oggetto il medesimo accertamento già oggetto di giudizi pendenti. CP_ 4.1. Anche l' ribadisce quanto già affermato in punto di rilascio di e di legittimazione CP_6 passiva. Riassume il contenuto del verbale del 06.03.2020 e ripropone le medesime difese in punto di illiceità dell'appalto e, comunque, di solidarietà nell'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 29 D.lgs.
n. 276 del 2003. CP_ 4.2. Si è costituito, altresì, l' deducendo l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della giurisdizione del giudice del lavoro in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi
Pag. 4 di 12 dall'istituto resistente e per indeterminatezza della domanda. Dopo aver riepilogato le criticità di cui agli inviti a regolarizzare, concernenti unità produttive site in provincia di Pisa, Siena ed Arezzo, nonché Con premi di autoregolazione, l'istituto si sofferma sulla distonia delle difese, incentrate su verbali relativi ai punti vendita di e Monsummano e non su quelli prodromici all'invito a regolarizzare CP_5
CP_
Ad ogni modo, riporta gli esiti dell'accertamento che risultano fondati sempre sulla non genuinità dei contratti di appalto stipulati con i formali datori di lavoro.
5. Proseguito il procedimento nonostante l'assenza iniziale della società ricorrente per volontà delle resistenti ai sensi dell'art. 181 c.p.c., costituita la società con un nuovo difensore, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con istruttoria orale. Viene decisa all'esito della discussione orale odierna nei seguenti termini.
6. Deve essere dichiarata la litispendenza e, pertanto l'estinzione in parte qua del giudizio con riferimento all'impugnativa promossa nei confronti dell' , relativamente ai due verbali del CP_5
24.07.2018, come richiesto dallo stesso ispettorato in via principale.
Risultano, difatti, prodotti agli atti del giudizio (e, comunque, trattasi di piattaforma effettivamente Par pacifica) i due ricorsi promossi da e da sia in proprio che per la Parte_3 Parte_4
Carni responsabile solidale, avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione nn. 150 e 151 del
2020, emessi sulla scorta dei verbali del 2018 qui impugnati.
Ebbene, è noto che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'amministrazione. Tanto è vero che tale presupposto incide sul criterio di riparto dell'onere della prova (arg. ex Cass. n. 5095 del 1999 e successive, tra cui Cass., n. 19811 del 2020: “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art.
23, comma 6, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità”).
Ne deriva, pertanto, che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione risulta indubbiamente ed a prescindere dal costrutto della domanda entrato nel giudizio instaurato in sede di opposizione di ordinanza ingiunzione. Ad ogni modo, dalla lettura del ricorso emerge come siano state fatte valere le medesime ragioni poste quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto dell CP_5 di procedere. Proprio alla luce della natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, difatti, la relazione con un'azione di accertamento negativo, quale quello di cui si discute, fondata sulle
Pag. 5 di 12 medesime ragioni, è una relazione di identità, sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum (perché il bene della vita che si vuole conseguire è di fatto lo stesso).
7. Atteso l'avvenuto rilascio del D.U.R.C., deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda relativa, non riscontrandosi più interesse sotto tale profilo. Ciò posto, è parimenti noto che la statuizione comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale.
Oltre a tener conto delle considerazioni infra circa la sussistenza dell'obbligazione contributiva per come costruita in termini di illiceità dell'appalto, occorre se non altro sottolineare l'effettiva distonia, CP_ CP_ evincibile dalle difese di ed che, da un lato, sono volte a contrastare due verbali dell' circoscritti alla posizione di due lavoratori presso la sede di , dall'altro, sono volte CP_5 CP_5 al rilascio del D.U.R.C. rispetto ad inviti a regolarizzare correlabili ad altre posizioni, similari ma afferenti a diversi accertamenti che, soprattutto con riferimento al fascicolo n. R.g. 454 del 2021, non vengono minimamente menzionati. Tali elementi conducono, pertanto, alla condanna alle spese anche con riferimento a tale aspetto.
8. Prima di procedere alle altre doglianze del ricorso, pare opportuno, inoltre, prendere posizione in CP_ ordine alla richiesta di condanna di al risarcimento del danno deputato al mancato rilascio del
D.U.R.C., che risulta priva di qualsivoglia allegazione e prova.
Anche nella liquidazione equitativa e persino ove la giurisprudenza assume la sussistenza di un danno in re ipsa, è dato comunque onere alla parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre (ex multis, Cass., n. 20177 del 2022, la quale specifica “la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur, e non anche all'entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione, considerato peraltro che il giudice, nell'operare la valutazione equitativa, è comunque tenuto a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale ritiene proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri adottati a base del procedimento valutativo, dovendosi in ogni caso escludere una valutazione arbitraria o comunque del tutto sproporzionata”).
La società ricorrente si limita ad affermare, senza supportare in alcun modo l'asserzione con allegazioni concrete, la sussistenza di danni che identifica nel blocco dell'attività e la perdita dei contratti di appalto di servizio pendenti al momento della richiesta. Non documenta, tuttavia, adeguatamente perdite di chance nell'aggiudicazione di un appalto o nell'ottenimento di un'agevolazione, né elementi concreti circa un'effettiva paralisi dell'attività. Peraltro, mediante l'attivazione del contenzioso, la società avrebbe potuto sin da subito (cosa che appunto è avvenuta all'atto della notifica degli atti introduttivi del giudizio) ottenere il D.U.R.C. positivo, elemento che incide sul nesso di causalità tra eventuali danni
(si ripete non provati) e il mancato rilascio del documento di cui si discute.
Pag. 6 di 12 Tanto basta al rigetto della domanda.
Ad ogni modo, le considerazioni di seguito espresse circa la fondatezza dell'accertamento ispettivo e CP_ le considerazioni di circa la deputabilità delle somme ad altri verbali rispetto a quelli impugnati incidono ulteriormente sull'inconsistenza di una condotta produttiva di danno. CP_ 9. Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento per quanto concerne la posizione di
Difatti, se anche si dovessero superare le incertezze circa l'effettivo perimetro della domanda giudiziale, CP_ dalla lettura della relazione si apprende (senza che la società abbia adeguatamente smentito tale asserzione) che le richieste di pagamento afferiscono in parte a verbali di accertamento afferenti a sedi diverse da quelle oggetto dei verbali impugnati, in parte ad autoliquidazioni della stessa Parte_1
Difatti, come esposto in precedenza, i due verbali del 2018 ed il verbale del 2020 concernono l'individuazione della come datrice di lavoro effettiva delle unità di e Monsummano Parte_1 CP_5
CP_ Terme, laddove le integrazioni estratte dall'invito a regolarizzare attengono alle unità operative di
Santa Croce sull'Arno, Siena, e Castiglion Fiorentino. Ne deriva che sul punto è sfornito di CP_10 qualsivoglia allegazione e prova circa l'infondatezza della pretesa assicurativa che, peraltro, risulta essere stata cristallizzata in una cartella esattoriale notificata l'11.10.2022 e mai opposta, con conseguente irretrattabilità del credito. CP_ 10. Venendo quindi all'impugnativa del verbale del 6.3.2020, non è pertinente il richiamo alla decadenza di cui all'art. 14 Legge n. 689 del 1981 (relativo al recupero di sanzioni amministrative), laddove il verbale di cui si discute ha ad oggetto, diversamente, il recupero di contributi non versati dalla 500 Carni individuata quale effettiva datrice di lavoro dei dipendenti oggetto di accertamento e relative sanzioni civili (afferenti ad altra fattispecie legale, ovvero quella dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8 lett. B) Legge n. 388 del 2000).
11. Venendo al merito delle doglianze della società, relative al verbale di accertamento CP_1 CP_2
CP_ del 06.03.2020, impugnato per la prima volta in questa sede, la ricostruzione degli ispettori qui contestata risulta del tutto corretta.
Occorre premettere che, in materia di intermediazione di manodopera, il quadro normativo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo che consente di inquadrare meglio la portata della riforma intervenuta.
L'art. 1 della Legge n. 1369 del 1960, abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, stabiliva: “è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma
Pag. 7 di 12 di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (…). I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
In proposito, è stato chiarito che il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno che si concretizza nel “sistema che concreta un'anomala forma di appalto di mano d'opera e reca gravissimo pregiudizio ai prestatori di lavoro in quanto le imprese "fornitrici" pagano ai lavoratori appaltati retribuzioni inferiori a quelle stabilite negli accordi sindacali e violano quasi sempre gli obblighi previsti dalle leggi di assistenza e previdenza” (così nella Relazione alla proposta di legge n. 130, presentata alla Camera dei deputati il 22 luglio 1958, III legislatura).
Quand'anche non si verifichino i fenomeni, di per sé illeciti, delle retribuzioni inferiori al minimo o dell'evasione degli obblighi previdenziali, la norma è posta per evitare che l'imprenditore (interponente) si sottragga alle conseguenze dell'assunzione diretta, ricorrendo all'espediente di farli assumere da un soggetto interposto (Relazione delle Commissioni permanenti giustizia e lavoro sulle proposte di legge del 22 luglio 1958, nn. 130-A e 134-A, Atti Camera, III legislatura, pag. 3; I due riferimenti sono riportati nella sentenza della Cass., ss.uu., n. 2517 del 1997).
Con tale norma veniva colpita, dunque, ogni forma di interposizione tra imprenditori e lavoratori, vietando l'affidamento in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Tale contesto normativo ha dovuto poi necessariamente confrontarsi con l'evoluzione dei rapporti di lavoro, che ha visto fenomeni sempre più marcati di outsourcing e “parcellizzazione” del lavoro ai fini del rafforzamento del tasso di competitività dell'impresa di fronte ad un mercato sempre più libero e globalizzato.
È in questo contesto, pertanto, che il fenomeno dell'interposizione di manodopera è stato oggetto della riforma intervenuta con l'approvazione del d.lgs. 276 del 2003 con cui, da un lato, viene abrogata la disciplina previgente e, dall'altro, vengono indicati i criteri in cui è consentito all'imprenditore di scegliere di affidare, per quello che qui interessa, in appalto determinate attività.
L'art. 29 della riforma citata difatti prevede: “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Pag. 8 di 12 Il legislatore, pertanto, rimarca come condizioni necessarie (ma anche sufficienti) al fine di valutare la liceità o meno dell'appalto è l'organizzazione dei mezzi necessari (anche mediante l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori) e l'assunzione del rischio di impresa.
Ai fini della liceità delle forme contrattuali affini all'appalto di opere o di servizi e dell'esclusione del risultato vietato dalla legge è necessario quindi procedere ad un accertamento complesso, mirato alla verifica, da un lato, dell'organizzazione autonoma e del rischio di impresa (necessari ai fini dell'esistenza effettiva dell'impresa appaltatrice e datrice di lavoro e dell'azienda a monte) e, dall'altro lato, della figura datoriale effettiva, ovvero colui che ha in capo l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto (cfr. Cass., n. 17627 del 2023 e precedenti ivi richiamati, che specifica “Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del
1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua
"utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente”).
Come affermato dalla giurisprudenza richiamata, quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto, riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Risulta sufficiente, per realizzare la fattispecie vietata, una situazione effettiva, di lavoro prestato a favore e sotto il potere direttivo del datore interponente, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto stipulato con l'assuntore, restando così esclusa ogni rilevanza di un intento fraudolento delle parti. La giurisprudenza, in maniera del tutto consolidata, pone in luce la portata puramente oggettiva del divieto.
Si verte, quindi, in una fattispecie in cui il negozio apparentemente in essere risulta viziato da nullità, che può essere, conseguentemente, fatta valere da chiunque abbia interesse, tra cui anche gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici al fine di conseguire le pretese previdenziali da chi abbia effettivamente beneficiato della prestazione dei lavoratori (in tema, Cass., n. 19966 del 2018).
Ciò premesso, il verbale si pone a conclusione di un'ampia attività ispettiva posta in essere nei confronti della società ed attinente, per quanto d'interesse, alle sedi operative di , via della Ripalte CP_5
Pag. 9 di 12 n.40 (insegna “Vera Carne Più”), e di Monsummano Terme, via Risorgimento n. 422 (insegna “Penny
Market”), dove risultavano operanti prima dipendenti della società Controparte_11
, e poi dipendenti della società società che avevano
[...] Controparte_12 stipulato con la contratti di appalto per la fornitura di servizi, rispettivamente il Parte_1
5.08.2014 e il 02.05.2017 (contratti che risultano siglati senza che sia individuato il nome del legale rappresentante).
Entrambi i contratti hanno ad oggetto l'affidamento di servizi concernenti la lavorazione delle carni, il porzionamento ed il confezionamento presso le sedi affidate in gestione alla Quanto ai Parte_1 macchinari previsti per il compimento dell'attività, risultano essere nella disponibilità della committente e dati in uso all'appaltatrice ed il corrispettivo viene individuato in base ai kg di carne lavorati, ovvero, con riferimento all'ultimo appalto, dei colli lavorati.
Già dalla lettura del contratto emerge più di una criticità circa la sussistenza in capo alle formali datrici di lavoro di quell'autonomia nell'organizzazione di mezzi che connota un contratto di appalto autentico e che rende a carico suo il rischio di impresa correlato all'attività.
Difatti, le attrezzature per lo svolgimento dell'attività (tritacarne, insaccatrice, affettatrice, coltelleria, confezionatrice etc.), i cespiti ammortizzabili, le materie prime e il materiale per il confezionamento risultano essere fornite direttamente dalla committente sulla scorta di un simil comodato d'uso, di talché alcun onere, di fatto, risulta effettivamente assunto dalle imprese appaltatrici circa il costo della strumentazione funzionale all'espletamento dell'attività oggetto di appalto (ivi compresa la manutenzione).
Ne deriva che risulta già non verificato il primo elemento atto ad escludere una fattispecie illecita, consistente nella individuazione in capo alla società appaltatrice di un rischio di impresa, consistente nel
“rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass., n. 17627 del 2023; Cass., n. 14634 del 2024).
Ad ogni modo, anche i dipendenti delle appaltatrici risultano sottoposti al potere gestorio della
[...]
Tale dato emerge sia dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dotate di particolare Pt_1 attendibilità, attesa la vicinanza con il periodo di causa, sia dalle dichiarazioni in sede testimoniale. I testimoni ascoltati hanno, difatti, confermato il contenuto delle dichiarazioni. Particolarmente rilevante
è la testimonianza di la quale ha confermato di aver ricevuto un incarico di Testimone_1 responsabilità e gestione di alcuni aspetti del personale ma di essersi sempre rapportata con CP_13
Pag. 10 di 12 dipendente della (come emerge da Unilav, peraltro figlio della legale rappresentante Pt_5 Parte_1 della società, nata il [...], all'epoca del primo affidamento dei servizi), il quale, fra Persona_4
l'altro, avrebbe anche onorato parte della tredicesima non pagata dalla datrice di lavoro. Significativo, peraltro, è il fatto che la sig.ra fosse prima dipendente della per poi essere assunta dalla Tes_1 Parte_1
Contr
, circostanza che gli ispettori hanno verificato anche con riferimento ad altri dipendenti (si veda la conferma sul punto anche del testimone . Alcuni testimoni hanno parlato anche di un Testimone_2 gruppo Whatsapp in cui venivano gestiti i vari turni, gruppo in cui era presente il Persona_5 quale, come riferito dalla sig.ra in sede ispettiva, si recava almeno tutte le settimane/15 giorni a Tes_1 verificare l'andamento delle attività.
Del tutto significativa inoltre è la dichiarazione in sede ispettiva della stessa , la quale ha Tes_1 dichiarato di esser stata incaricata di tener conto dei costi della manodopera ai fini dell'individuazione del corrispettivo dell'appalto, pertanto non legato soltanto alla merce lavorata (si vedano le dichiarazione del 24.7.2018: “devo però sempre controllare che i costi che dovranno essere fatturati dalle cooperative alla per la lavorazione e vendita della carne siano sufficienti a coprire il costo della manodopera”). Parte_1
I dipendenti sostanzialmente confermano nella figura della (la quale però non si rapportava Tes_1 alla cooperativa, ma a personale della per qualsivoglia questione) come colei che si occupava Parte_1 delle questioni di gestione in senso stretto, hanno confermato di utilizzare attrezzatura della Parte_1
(che peraltro risultava nell'abbigliamento come logo), hanno confermato di movimentare merce proveniente dalla già sostanzialmente lavorata, non hanno saputo individuare altri referenti Parte_1
Contr della Significativo è che il teste abbia, come prima affermazione, Testimone_3 dichiarato di essere dipendente della salvo poi verificare nella busta paga di essere Parte_1
Contr dipendente di
L'ipotesi ispettiva deve considerarsi, dunque, del tutto condivisibile con l'individuazione della datrice di lavoro nell'odierna società ricorrente.
L'interposizione illecita di manodopera così accertata determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale ed il reale datore di lavoro, con conseguente fondatezza delle CP_ pretese azionate da nei confronti della ricorrente.
Tali conclusioni rendono superflua l'analisi della domanda svolta in ipotesi dagli enti previdenziali nei confronti delle terze chiamate, in caso di configurazione di appalto lecito e conseguente applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base ai parametri medi previsti dalle tabelle vigenti pro tempore (quindi, ante 2022 per le fasi di studio ed introduttiva) per le cause di previdenza di valore indeterminabile, complessità bassa (tenuto conto
Pag. 11 di 12 dell'andamento processuale nel corso delle prime udienze e delle questioni affrontate). La liquidazione in favore del funzionario deve tener conto della vigente diminuzione del 20%.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara la litispendenza con riferimento all'impugnativa relativa ai verbali dell Controparte_5 impugnati con procedimento R.G. n. 454/ 2021 e n. 509/2021, con conseguente estinzione del giudizio per la parte relativa;
CP_
2) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna di al rilascio del D.U.R.C. in favore della ricorrente;
3) rigetta i ricorsi riuniti relativamente alle ulteriori questioni;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per Parte_1
CP_ CP_ ed in €. 9.135,00 ciascuno (oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge) e per l' in €. 7.308,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti ai sensi delle vigenti Controparte_5 norme.
Così deciso in Prato, il 1° ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 454 /2021
Oggi, 1° ottobre 2025 ore 13.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Carolina Di Rocco in sostituzione dell'avv. Pacini;
CP_ Con CP_
- per parte convenuta l'avv. Nannucci;
per la dott.ssa e per l'avv. Corti. CP_3
CP_ L'avv. Di Rocco eccepisce la tardività delle note depositate da
L'avv. Nannucci replica che il termine non è perentorio.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 1°ottobre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 454 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giampaolo Pacini;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, sede di , in persona del direttore pro Controparte_5 CP_5 tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Persona_1
Parti resistenti
Procedimento in cui risulta riunito il procedimento di I Grado iscritto al n. 509/ 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giampaolo Pacini;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Pag. 2 di 12 , sede di , in persona del direttore pro Controparte_5 CP_5 tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Persona_1
in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti. CP_4
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società promuove un primo ricorso depositato il 22.7.2021 avverso i seguenti Parte_1 atti:
➢ Verbale unico di accertamento e notificazione N. 456-03 del 24.07.2018 prot. N. 16589
➢ Verbale unico di accertamento e notificazione N. 456-03 del 24.07.2018 prot. N. 16590
➢ Invito a regolarizzare prot. n. 23875642 del 25.09.2020;
➢ Invito a regolarizzare n. prot. 27765855 del 11.06.2021;
➢ Invito a regolarizzare n. 28419484 del 16.07.2021.
La società premette di aver ricevuto i tre inviti a regolarizzare qui impugnati alla luce della richiesta del Assume che tali inviti risultano collegabili all'obbligazione contributiva contenuta nei verbali CP_6 unici impugnati ed aventi ad oggetto l'accertamento effettuato dall'Ispettorato del Lavoro in ordine alla non genuinità del contratto di appalto intercorso con la società appaltatrice e Controparte_7 er il periodo 11/2014 -1/2019. A tal fine espone di aver già promosso dei ricorsi contro CP_8 le ordinanze ingiunzione emesse dall' (R.G. 530 e 531 del 2020 presso questo Tribunale), CP_5 nell'ambito dei quali era accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati (per i quali la ricorrente aveva anche richiesto la riunione, non operata).
La ricorrente si duole quindi del rifiuto al rilascio del D.U.R.C. a fronte di una pretesa contributiva non ancora definitiva e contestata nell'ambito dei giudizi, allegando come in sede tributaria il giudizio sia stato favorevole alle ragioni della società.
La società, quindi, si riporta alle criticità evidenziate già nelle precedenti iniziative giudiziarie, consistenti sia nell'illegittimità del procedimento per decadenza dei termini ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n.
124 del 2004, sia nell'infondatezza della costruzione dell in punto di non genuinità CP_5 dell'appalto intercorso con Controparte_7
Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'illegittimità dei verbali e degli inviti qui impugnati, anche CP_ per difetto di legittimazione passiva, con condanna di all'immediato rilascio del D.U.R.C. e sua condanna al conseguente risarcimento del danno correlato al pregiudizio economico subito.
Pag. 3 di 12 CP_ 2. Si sono costituiti sia l' che l' al fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza del CP_5 ricorso. CP_ 2.1. Nello specifico, dopo aver preliminarmente rappresentato la pendenza di un ulteriore giudizio in opposizione in rapporto di continenza (R.G. 509/2021 riunito al presente, su cui infra), rappresenta di aver provveduto a rilasciare il D.U.R.C. a seguito delle iniziative giudiziarie promosse.
Dopo aver comunque preso posizione in punto di sussistenza della fattispecie illecita di somministrazione illecita e, comunque, di obbligazione solidale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276 del
2003, in caso di genuinità dell'appalto, chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva rispetto ai Con CP_ verbali ispettivi dell' ed il difetto di giurisdizione con riferimento ai provvedimenti
2.2. L' si costituisce deducendo che le violazioni oggetto dei verbali Controparte_5 [...]
impugnati concernono unicamente il periodo 12/6/2017 – 31/01/2018 per i lavoratori CP_9 [...]
e dipendenti della sede di via delle Ripalte n.40 presso l'esercizio “Vera Carne Per_2 Persona_3 CP_5
Contr Più”, dipendenti della con il quale la aveva stipulato un Parte_2 Parte_1 contratto in data 05.08.2014. Espone come da tali accertamenti siano scaturite le ordinanze ingiunzioni oggetto dei procedimenti R.G. n. 530 e 531 del 2020 e, pertanto, richiede la riunione con tali procedimenti ovvero la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Dopo aver eccepito il Con difetto di legittimazione passiva per gli atti e i provvedimenti non emessi dall' , l CP_5 contrasta l'eccezione di decadenza e le difese della società in punto di genuinità dell'appalto intercorso, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda.
3. Come già anticipato, al presente procedimento risulta riunita la causa iscritta al n. 509 del 2021, CP_ CP_ promossa dalla circa due settimane dopo la prima iniziativa nei confronti di e Parte_1
Con
di . La ricorrente impugna, oltre ai due verbali del 2018 e due inviti a regolarizzare, già CP_5 oggetto della prima impugnazione, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017019128/DDL del 06.03.2020 e delle integrazioni (nn. 110033, 110034 e 110035) estratte su invito a regolarizzare del 16.07.2021. La società ripropone, sostanzialmente, le stesse difese già sopra CP_4 sintetizzate, avanzando analoghe conclusioni.
4. Analoghe difese sono proposte dall' , che richiede, sempre in via preliminare, il rigetto CP_5 del ricorso in quanto avente ad oggetto il medesimo accertamento già oggetto di giudizi pendenti. CP_ 4.1. Anche l' ribadisce quanto già affermato in punto di rilascio di e di legittimazione CP_6 passiva. Riassume il contenuto del verbale del 06.03.2020 e ripropone le medesime difese in punto di illiceità dell'appalto e, comunque, di solidarietà nell'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 29 D.lgs.
n. 276 del 2003. CP_ 4.2. Si è costituito, altresì, l' deducendo l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della giurisdizione del giudice del lavoro in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi
Pag. 4 di 12 dall'istituto resistente e per indeterminatezza della domanda. Dopo aver riepilogato le criticità di cui agli inviti a regolarizzare, concernenti unità produttive site in provincia di Pisa, Siena ed Arezzo, nonché Con premi di autoregolazione, l'istituto si sofferma sulla distonia delle difese, incentrate su verbali relativi ai punti vendita di e Monsummano e non su quelli prodromici all'invito a regolarizzare CP_5
CP_
Ad ogni modo, riporta gli esiti dell'accertamento che risultano fondati sempre sulla non genuinità dei contratti di appalto stipulati con i formali datori di lavoro.
5. Proseguito il procedimento nonostante l'assenza iniziale della società ricorrente per volontà delle resistenti ai sensi dell'art. 181 c.p.c., costituita la società con un nuovo difensore, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con istruttoria orale. Viene decisa all'esito della discussione orale odierna nei seguenti termini.
6. Deve essere dichiarata la litispendenza e, pertanto l'estinzione in parte qua del giudizio con riferimento all'impugnativa promossa nei confronti dell' , relativamente ai due verbali del CP_5
24.07.2018, come richiesto dallo stesso ispettorato in via principale.
Risultano, difatti, prodotti agli atti del giudizio (e, comunque, trattasi di piattaforma effettivamente Par pacifica) i due ricorsi promossi da e da sia in proprio che per la Parte_3 Parte_4
Carni responsabile solidale, avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione nn. 150 e 151 del
2020, emessi sulla scorta dei verbali del 2018 qui impugnati.
Ebbene, è noto che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'amministrazione. Tanto è vero che tale presupposto incide sul criterio di riparto dell'onere della prova (arg. ex Cass. n. 5095 del 1999 e successive, tra cui Cass., n. 19811 del 2020: “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art.
23, comma 6, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità”).
Ne deriva, pertanto, che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione risulta indubbiamente ed a prescindere dal costrutto della domanda entrato nel giudizio instaurato in sede di opposizione di ordinanza ingiunzione. Ad ogni modo, dalla lettura del ricorso emerge come siano state fatte valere le medesime ragioni poste quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto dell CP_5 di procedere. Proprio alla luce della natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, difatti, la relazione con un'azione di accertamento negativo, quale quello di cui si discute, fondata sulle
Pag. 5 di 12 medesime ragioni, è una relazione di identità, sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum (perché il bene della vita che si vuole conseguire è di fatto lo stesso).
7. Atteso l'avvenuto rilascio del D.U.R.C., deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda relativa, non riscontrandosi più interesse sotto tale profilo. Ciò posto, è parimenti noto che la statuizione comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale.
Oltre a tener conto delle considerazioni infra circa la sussistenza dell'obbligazione contributiva per come costruita in termini di illiceità dell'appalto, occorre se non altro sottolineare l'effettiva distonia, CP_ CP_ evincibile dalle difese di ed che, da un lato, sono volte a contrastare due verbali dell' circoscritti alla posizione di due lavoratori presso la sede di , dall'altro, sono volte CP_5 CP_5 al rilascio del D.U.R.C. rispetto ad inviti a regolarizzare correlabili ad altre posizioni, similari ma afferenti a diversi accertamenti che, soprattutto con riferimento al fascicolo n. R.g. 454 del 2021, non vengono minimamente menzionati. Tali elementi conducono, pertanto, alla condanna alle spese anche con riferimento a tale aspetto.
8. Prima di procedere alle altre doglianze del ricorso, pare opportuno, inoltre, prendere posizione in CP_ ordine alla richiesta di condanna di al risarcimento del danno deputato al mancato rilascio del
D.U.R.C., che risulta priva di qualsivoglia allegazione e prova.
Anche nella liquidazione equitativa e persino ove la giurisprudenza assume la sussistenza di un danno in re ipsa, è dato comunque onere alla parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre (ex multis, Cass., n. 20177 del 2022, la quale specifica “la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur, e non anche all'entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione, considerato peraltro che il giudice, nell'operare la valutazione equitativa, è comunque tenuto a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale ritiene proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri adottati a base del procedimento valutativo, dovendosi in ogni caso escludere una valutazione arbitraria o comunque del tutto sproporzionata”).
La società ricorrente si limita ad affermare, senza supportare in alcun modo l'asserzione con allegazioni concrete, la sussistenza di danni che identifica nel blocco dell'attività e la perdita dei contratti di appalto di servizio pendenti al momento della richiesta. Non documenta, tuttavia, adeguatamente perdite di chance nell'aggiudicazione di un appalto o nell'ottenimento di un'agevolazione, né elementi concreti circa un'effettiva paralisi dell'attività. Peraltro, mediante l'attivazione del contenzioso, la società avrebbe potuto sin da subito (cosa che appunto è avvenuta all'atto della notifica degli atti introduttivi del giudizio) ottenere il D.U.R.C. positivo, elemento che incide sul nesso di causalità tra eventuali danni
(si ripete non provati) e il mancato rilascio del documento di cui si discute.
Pag. 6 di 12 Tanto basta al rigetto della domanda.
Ad ogni modo, le considerazioni di seguito espresse circa la fondatezza dell'accertamento ispettivo e CP_ le considerazioni di circa la deputabilità delle somme ad altri verbali rispetto a quelli impugnati incidono ulteriormente sull'inconsistenza di una condotta produttiva di danno. CP_ 9. Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento per quanto concerne la posizione di
Difatti, se anche si dovessero superare le incertezze circa l'effettivo perimetro della domanda giudiziale, CP_ dalla lettura della relazione si apprende (senza che la società abbia adeguatamente smentito tale asserzione) che le richieste di pagamento afferiscono in parte a verbali di accertamento afferenti a sedi diverse da quelle oggetto dei verbali impugnati, in parte ad autoliquidazioni della stessa Parte_1
Difatti, come esposto in precedenza, i due verbali del 2018 ed il verbale del 2020 concernono l'individuazione della come datrice di lavoro effettiva delle unità di e Monsummano Parte_1 CP_5
CP_ Terme, laddove le integrazioni estratte dall'invito a regolarizzare attengono alle unità operative di
Santa Croce sull'Arno, Siena, e Castiglion Fiorentino. Ne deriva che sul punto è sfornito di CP_10 qualsivoglia allegazione e prova circa l'infondatezza della pretesa assicurativa che, peraltro, risulta essere stata cristallizzata in una cartella esattoriale notificata l'11.10.2022 e mai opposta, con conseguente irretrattabilità del credito. CP_ 10. Venendo quindi all'impugnativa del verbale del 6.3.2020, non è pertinente il richiamo alla decadenza di cui all'art. 14 Legge n. 689 del 1981 (relativo al recupero di sanzioni amministrative), laddove il verbale di cui si discute ha ad oggetto, diversamente, il recupero di contributi non versati dalla 500 Carni individuata quale effettiva datrice di lavoro dei dipendenti oggetto di accertamento e relative sanzioni civili (afferenti ad altra fattispecie legale, ovvero quella dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8 lett. B) Legge n. 388 del 2000).
11. Venendo al merito delle doglianze della società, relative al verbale di accertamento CP_1 CP_2
CP_ del 06.03.2020, impugnato per la prima volta in questa sede, la ricostruzione degli ispettori qui contestata risulta del tutto corretta.
Occorre premettere che, in materia di intermediazione di manodopera, il quadro normativo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo che consente di inquadrare meglio la portata della riforma intervenuta.
L'art. 1 della Legge n. 1369 del 1960, abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, stabiliva: “è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma
Pag. 7 di 12 di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (…). I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
In proposito, è stato chiarito che il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno che si concretizza nel “sistema che concreta un'anomala forma di appalto di mano d'opera e reca gravissimo pregiudizio ai prestatori di lavoro in quanto le imprese "fornitrici" pagano ai lavoratori appaltati retribuzioni inferiori a quelle stabilite negli accordi sindacali e violano quasi sempre gli obblighi previsti dalle leggi di assistenza e previdenza” (così nella Relazione alla proposta di legge n. 130, presentata alla Camera dei deputati il 22 luglio 1958, III legislatura).
Quand'anche non si verifichino i fenomeni, di per sé illeciti, delle retribuzioni inferiori al minimo o dell'evasione degli obblighi previdenziali, la norma è posta per evitare che l'imprenditore (interponente) si sottragga alle conseguenze dell'assunzione diretta, ricorrendo all'espediente di farli assumere da un soggetto interposto (Relazione delle Commissioni permanenti giustizia e lavoro sulle proposte di legge del 22 luglio 1958, nn. 130-A e 134-A, Atti Camera, III legislatura, pag. 3; I due riferimenti sono riportati nella sentenza della Cass., ss.uu., n. 2517 del 1997).
Con tale norma veniva colpita, dunque, ogni forma di interposizione tra imprenditori e lavoratori, vietando l'affidamento in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Tale contesto normativo ha dovuto poi necessariamente confrontarsi con l'evoluzione dei rapporti di lavoro, che ha visto fenomeni sempre più marcati di outsourcing e “parcellizzazione” del lavoro ai fini del rafforzamento del tasso di competitività dell'impresa di fronte ad un mercato sempre più libero e globalizzato.
È in questo contesto, pertanto, che il fenomeno dell'interposizione di manodopera è stato oggetto della riforma intervenuta con l'approvazione del d.lgs. 276 del 2003 con cui, da un lato, viene abrogata la disciplina previgente e, dall'altro, vengono indicati i criteri in cui è consentito all'imprenditore di scegliere di affidare, per quello che qui interessa, in appalto determinate attività.
L'art. 29 della riforma citata difatti prevede: “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Pag. 8 di 12 Il legislatore, pertanto, rimarca come condizioni necessarie (ma anche sufficienti) al fine di valutare la liceità o meno dell'appalto è l'organizzazione dei mezzi necessari (anche mediante l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori) e l'assunzione del rischio di impresa.
Ai fini della liceità delle forme contrattuali affini all'appalto di opere o di servizi e dell'esclusione del risultato vietato dalla legge è necessario quindi procedere ad un accertamento complesso, mirato alla verifica, da un lato, dell'organizzazione autonoma e del rischio di impresa (necessari ai fini dell'esistenza effettiva dell'impresa appaltatrice e datrice di lavoro e dell'azienda a monte) e, dall'altro lato, della figura datoriale effettiva, ovvero colui che ha in capo l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto (cfr. Cass., n. 17627 del 2023 e precedenti ivi richiamati, che specifica “Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del
1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua
"utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente”).
Come affermato dalla giurisprudenza richiamata, quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto, riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Risulta sufficiente, per realizzare la fattispecie vietata, una situazione effettiva, di lavoro prestato a favore e sotto il potere direttivo del datore interponente, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto stipulato con l'assuntore, restando così esclusa ogni rilevanza di un intento fraudolento delle parti. La giurisprudenza, in maniera del tutto consolidata, pone in luce la portata puramente oggettiva del divieto.
Si verte, quindi, in una fattispecie in cui il negozio apparentemente in essere risulta viziato da nullità, che può essere, conseguentemente, fatta valere da chiunque abbia interesse, tra cui anche gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici al fine di conseguire le pretese previdenziali da chi abbia effettivamente beneficiato della prestazione dei lavoratori (in tema, Cass., n. 19966 del 2018).
Ciò premesso, il verbale si pone a conclusione di un'ampia attività ispettiva posta in essere nei confronti della società ed attinente, per quanto d'interesse, alle sedi operative di , via della Ripalte CP_5
Pag. 9 di 12 n.40 (insegna “Vera Carne Più”), e di Monsummano Terme, via Risorgimento n. 422 (insegna “Penny
Market”), dove risultavano operanti prima dipendenti della società Controparte_11
, e poi dipendenti della società società che avevano
[...] Controparte_12 stipulato con la contratti di appalto per la fornitura di servizi, rispettivamente il Parte_1
5.08.2014 e il 02.05.2017 (contratti che risultano siglati senza che sia individuato il nome del legale rappresentante).
Entrambi i contratti hanno ad oggetto l'affidamento di servizi concernenti la lavorazione delle carni, il porzionamento ed il confezionamento presso le sedi affidate in gestione alla Quanto ai Parte_1 macchinari previsti per il compimento dell'attività, risultano essere nella disponibilità della committente e dati in uso all'appaltatrice ed il corrispettivo viene individuato in base ai kg di carne lavorati, ovvero, con riferimento all'ultimo appalto, dei colli lavorati.
Già dalla lettura del contratto emerge più di una criticità circa la sussistenza in capo alle formali datrici di lavoro di quell'autonomia nell'organizzazione di mezzi che connota un contratto di appalto autentico e che rende a carico suo il rischio di impresa correlato all'attività.
Difatti, le attrezzature per lo svolgimento dell'attività (tritacarne, insaccatrice, affettatrice, coltelleria, confezionatrice etc.), i cespiti ammortizzabili, le materie prime e il materiale per il confezionamento risultano essere fornite direttamente dalla committente sulla scorta di un simil comodato d'uso, di talché alcun onere, di fatto, risulta effettivamente assunto dalle imprese appaltatrici circa il costo della strumentazione funzionale all'espletamento dell'attività oggetto di appalto (ivi compresa la manutenzione).
Ne deriva che risulta già non verificato il primo elemento atto ad escludere una fattispecie illecita, consistente nella individuazione in capo alla società appaltatrice di un rischio di impresa, consistente nel
“rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass., n. 17627 del 2023; Cass., n. 14634 del 2024).
Ad ogni modo, anche i dipendenti delle appaltatrici risultano sottoposti al potere gestorio della
[...]
Tale dato emerge sia dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dotate di particolare Pt_1 attendibilità, attesa la vicinanza con il periodo di causa, sia dalle dichiarazioni in sede testimoniale. I testimoni ascoltati hanno, difatti, confermato il contenuto delle dichiarazioni. Particolarmente rilevante
è la testimonianza di la quale ha confermato di aver ricevuto un incarico di Testimone_1 responsabilità e gestione di alcuni aspetti del personale ma di essersi sempre rapportata con CP_13
Pag. 10 di 12 dipendente della (come emerge da Unilav, peraltro figlio della legale rappresentante Pt_5 Parte_1 della società, nata il [...], all'epoca del primo affidamento dei servizi), il quale, fra Persona_4
l'altro, avrebbe anche onorato parte della tredicesima non pagata dalla datrice di lavoro. Significativo, peraltro, è il fatto che la sig.ra fosse prima dipendente della per poi essere assunta dalla Tes_1 Parte_1
Contr
, circostanza che gli ispettori hanno verificato anche con riferimento ad altri dipendenti (si veda la conferma sul punto anche del testimone . Alcuni testimoni hanno parlato anche di un Testimone_2 gruppo Whatsapp in cui venivano gestiti i vari turni, gruppo in cui era presente il Persona_5 quale, come riferito dalla sig.ra in sede ispettiva, si recava almeno tutte le settimane/15 giorni a Tes_1 verificare l'andamento delle attività.
Del tutto significativa inoltre è la dichiarazione in sede ispettiva della stessa , la quale ha Tes_1 dichiarato di esser stata incaricata di tener conto dei costi della manodopera ai fini dell'individuazione del corrispettivo dell'appalto, pertanto non legato soltanto alla merce lavorata (si vedano le dichiarazione del 24.7.2018: “devo però sempre controllare che i costi che dovranno essere fatturati dalle cooperative alla per la lavorazione e vendita della carne siano sufficienti a coprire il costo della manodopera”). Parte_1
I dipendenti sostanzialmente confermano nella figura della (la quale però non si rapportava Tes_1 alla cooperativa, ma a personale della per qualsivoglia questione) come colei che si occupava Parte_1 delle questioni di gestione in senso stretto, hanno confermato di utilizzare attrezzatura della Parte_1
(che peraltro risultava nell'abbigliamento come logo), hanno confermato di movimentare merce proveniente dalla già sostanzialmente lavorata, non hanno saputo individuare altri referenti Parte_1
Contr della Significativo è che il teste abbia, come prima affermazione, Testimone_3 dichiarato di essere dipendente della salvo poi verificare nella busta paga di essere Parte_1
Contr dipendente di
L'ipotesi ispettiva deve considerarsi, dunque, del tutto condivisibile con l'individuazione della datrice di lavoro nell'odierna società ricorrente.
L'interposizione illecita di manodopera così accertata determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale ed il reale datore di lavoro, con conseguente fondatezza delle CP_ pretese azionate da nei confronti della ricorrente.
Tali conclusioni rendono superflua l'analisi della domanda svolta in ipotesi dagli enti previdenziali nei confronti delle terze chiamate, in caso di configurazione di appalto lecito e conseguente applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base ai parametri medi previsti dalle tabelle vigenti pro tempore (quindi, ante 2022 per le fasi di studio ed introduttiva) per le cause di previdenza di valore indeterminabile, complessità bassa (tenuto conto
Pag. 11 di 12 dell'andamento processuale nel corso delle prime udienze e delle questioni affrontate). La liquidazione in favore del funzionario deve tener conto della vigente diminuzione del 20%.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara la litispendenza con riferimento all'impugnativa relativa ai verbali dell Controparte_5 impugnati con procedimento R.G. n. 454/ 2021 e n. 509/2021, con conseguente estinzione del giudizio per la parte relativa;
CP_
2) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna di al rilascio del D.U.R.C. in favore della ricorrente;
3) rigetta i ricorsi riuniti relativamente alle ulteriori questioni;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per Parte_1
CP_ CP_ ed in €. 9.135,00 ciascuno (oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge) e per l' in €. 7.308,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti ai sensi delle vigenti Controparte_5 norme.
Così deciso in Prato, il 1° ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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