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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6852/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Agustin Parte_1
Codazzi 27-15, Urb. Fundación Mendoza, Persona_1 Parte_2
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Agustin Codazzi 27-15, Urb.
[...]
Fundación Mendoza, , nato in [...] il Per_1 Per_1 Parte_3
09/07/1970 e residente in [...]142 #12B-51, ap.to 411, Bogotà (Colombia), in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza del figlio minore di età Controparte_1 [...]
nato in [...] il [...]; , nato in Persona_2 Parte_4
Venezuela il 14/12/1972, residente in 13450 Colony Square Drive, apt. 2314, Orlando, Florida
(USA), in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza della figlia Controparte_2 minore di età , nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
nata in [...] il [...] e residente in R. Pioneiro Basilio Moreschi, Controparte_3
955A - Parque das Laranjeroas, Maringá-PR (Brasile) in proprio ed unitamente al padre
[...] in rappresentanza della figlia minore di età , Controparte_4 Persona_4 nata in [...] il [...]; , nato in [...] il [...] Parte_5
e residente in 12 rue des Rosiers Puteaux (Francia); , nato in Parte_6
Venezuela l'11/03/1990 e residente in 5 sarkies road, #09-01, Singapore;
Parte_7
, nato in [...] il [...] e residente in 231 Rue Saint Pierre, Marsiglia (Francia);
[...]
nata in [...] il [...] e residente in [...]142 #12B-51, Parte_8 apto 411, Bogotà (Colombia), tutti con il patrocinio dell'Avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
Pag. 1 di 10 ) con studio in Roma, Via Oslavia n. 30 presso il quale sono elettivamente C.F._1 domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note d trattazione depositate il 26/09/2025: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei sigg.ri Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Persona_2 Parte_4
, ,
[...] Persona_3 Controparte_3 Persona_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e e, per l'effetto, ordinare al , e/o
[...] Parte_8 Controparte_5 per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali
e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 7/06/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica del Venezuela, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
figlio di e nato il [...] nel Persona_5 Persona_6 Persona_7
Comune di Marciana Marina (LI), allora parte del Granducato di Toscana, in seguito emigrato in
Venezuela dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi, (docc. 9-10-11-34-34).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 10 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Con le note di trattazione è stata fornita prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata il 24/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di CP_5
Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 10 organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite deceduto Persona_5 in Venezuela nel 1926, (doc.11), per il tramite della di lui figlia Controparte_6 Per_8 [...]
, nata in [...] nel 1900 dove nel 1923 contraeva matrimonio con cittadino straniero, ai CP_7 suoi due figli (odierno ricorrente) e Parte_1 Controparte_8
(figlio premorto), nati entrambi in epoca precostituzionale e dai quali gli altri ricorrenti discendono.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo da cui i ricorrenti hanno invocato la discendenza nacque nel
1847 prima della unificazione del Regno d'Italia e morì in Venezuela nel 1926 (docc.9-11). Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice
Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto
Pag. 4 di 10 ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_5 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è Persona_5 registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Nella fattispecie la questione si pone per del , figlia del capostipite Controparte_6 Persona_9 nata in [...] nel 1900 ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1923.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Pag. 5 di 10 Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , figlia del capostipite, non solo ha Controparte_6 Persona_9 conservato la cittadinanza italiana trasmessale dal padre ma la ha anche conservata nonostante il matrimonio con cittadino straniero, potendo così trasmetterla ai suoi due figli nati anch'essi in epoca precostituzionale.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che (il cui nome in Venezuela Persona_5 veniva spagnolizzato in Domingo) trasferitosi in Venezuela, unendosi alla sig.ra Persona_10
, procreava la figlia nata in [...] il
[...] Controparte_6 Persona_9
15/02/1900, legittimata con il successivo matrimonio dei genitori avvenuto nel 1914, (docc.10-12).
Quest'ultima contraeva matrimonio con il sig. il 31/08/1923 in Venezuela, Persona_11
(doc.13); da questa unione coniugale sono nati in Venezuela due figli: i) il ricorrente Parte_1 il 07/01/1937, (doc.15) e ii) il 02/09/1947, (doc.16), i
[...] Controparte_8 quali avrebbero dato vita a due distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenza di Parte_1
Pag. 6 di 10 dal matrimonio di con , celebrato nel Parte_1 Persona_12
1961, (doc. 17), sono nati in Venezuela i ricorrenti: il Parte_2
25/07/1963, (doc.18), il 09/07/1970, (doc. 19) e Parte_3 Parte_4
il 14/12/1972, (doc.20). si è sposata con
[...] Parte_2 [...]
nell'anno 1987, (doc.21); dalla loro unione coniugale sono nati in Persona_13
Venezuela i ricorrenti l'11/03/1990, (doc.22) e Parte_6 Parte_5
il 03/01/1992, (doc.23).
[...]
ha contratto matrimonio con , Parte_3 CP_1 Controparte_1
(doc.24); da questa unione sono nati i ricorrenti nata il [...] in Parte_8
Venezuela, (doc.25) e il 19/03/2010 in Colombia, (doc.26). Persona_2
Dall'unione di con la sig.ra è nato il Parte_4 Persona_14 ricorrente , nato in [...] il [...], (doc.27). Da un Parte_7 successivo matrimonio di con la sig.ra Parte_4 Controparte_2
(doc.28), è nata la ricorrente , nata in [...] il [...], Persona_3 minorenne rappresentata nel presente giudizio dai genitori, (doc.29).
- Ramo discendenza di Controparte_8
secondogenito di , si univa Controparte_8 Persona_15 con la sig.ra con la quale procreava la ricorrente Controparte_9 Controparte_3
nata il [...] in [...], riconosciuta dal padre come da annotazione che compare sul
[...] margine sinistro dell'atto di nascita, (doc.30). Quest'ultima nell'anno 2004 ha contratto matrimonio con il sig. (doc.31), con cui ha procreato la ricorrente Controparte_4 [...]
, nata in [...] il [...], minorenne rappresentata nel presente Persona_4 giudizio dai genitori, (doc.32).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto
Pag. 7 di 10 acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò Persona_5 venezuelano come da certificazioni negative rilasciate dal Ministero del Potere Popolare per Gli
Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela in atti, (docc.33-34).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione
Pag. 8 di 10 dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Persona_2
, ,
[...] Parte_4 Persona_3
Pag. 9 di 10 Controparte_3 Persona_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 cittadini italiani jure sanguinis;
Parte_8
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6852/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Agustin Parte_1
Codazzi 27-15, Urb. Fundación Mendoza, Persona_1 Parte_2
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Agustin Codazzi 27-15, Urb.
[...]
Fundación Mendoza, , nato in [...] il Per_1 Per_1 Parte_3
09/07/1970 e residente in [...]142 #12B-51, ap.to 411, Bogotà (Colombia), in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza del figlio minore di età Controparte_1 [...]
nato in [...] il [...]; , nato in Persona_2 Parte_4
Venezuela il 14/12/1972, residente in 13450 Colony Square Drive, apt. 2314, Orlando, Florida
(USA), in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza della figlia Controparte_2 minore di età , nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
nata in [...] il [...] e residente in R. Pioneiro Basilio Moreschi, Controparte_3
955A - Parque das Laranjeroas, Maringá-PR (Brasile) in proprio ed unitamente al padre
[...] in rappresentanza della figlia minore di età , Controparte_4 Persona_4 nata in [...] il [...]; , nato in [...] il [...] Parte_5
e residente in 12 rue des Rosiers Puteaux (Francia); , nato in Parte_6
Venezuela l'11/03/1990 e residente in 5 sarkies road, #09-01, Singapore;
Parte_7
, nato in [...] il [...] e residente in 231 Rue Saint Pierre, Marsiglia (Francia);
[...]
nata in [...] il [...] e residente in [...]142 #12B-51, Parte_8 apto 411, Bogotà (Colombia), tutti con il patrocinio dell'Avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
Pag. 1 di 10 ) con studio in Roma, Via Oslavia n. 30 presso il quale sono elettivamente C.F._1 domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note d trattazione depositate il 26/09/2025: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei sigg.ri Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Persona_2 Parte_4
, ,
[...] Persona_3 Controparte_3 Persona_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e e, per l'effetto, ordinare al , e/o
[...] Parte_8 Controparte_5 per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali
e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 7/06/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica del Venezuela, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
figlio di e nato il [...] nel Persona_5 Persona_6 Persona_7
Comune di Marciana Marina (LI), allora parte del Granducato di Toscana, in seguito emigrato in
Venezuela dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi, (docc. 9-10-11-34-34).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 10 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Con le note di trattazione è stata fornita prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata il 24/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di CP_5
Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 10 organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite deceduto Persona_5 in Venezuela nel 1926, (doc.11), per il tramite della di lui figlia Controparte_6 Per_8 [...]
, nata in [...] nel 1900 dove nel 1923 contraeva matrimonio con cittadino straniero, ai CP_7 suoi due figli (odierno ricorrente) e Parte_1 Controparte_8
(figlio premorto), nati entrambi in epoca precostituzionale e dai quali gli altri ricorrenti discendono.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo da cui i ricorrenti hanno invocato la discendenza nacque nel
1847 prima della unificazione del Regno d'Italia e morì in Venezuela nel 1926 (docc.9-11). Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice
Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto
Pag. 4 di 10 ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_5 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è Persona_5 registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Nella fattispecie la questione si pone per del , figlia del capostipite Controparte_6 Persona_9 nata in [...] nel 1900 ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1923.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Pag. 5 di 10 Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , figlia del capostipite, non solo ha Controparte_6 Persona_9 conservato la cittadinanza italiana trasmessale dal padre ma la ha anche conservata nonostante il matrimonio con cittadino straniero, potendo così trasmetterla ai suoi due figli nati anch'essi in epoca precostituzionale.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che (il cui nome in Venezuela Persona_5 veniva spagnolizzato in Domingo) trasferitosi in Venezuela, unendosi alla sig.ra Persona_10
, procreava la figlia nata in [...] il
[...] Controparte_6 Persona_9
15/02/1900, legittimata con il successivo matrimonio dei genitori avvenuto nel 1914, (docc.10-12).
Quest'ultima contraeva matrimonio con il sig. il 31/08/1923 in Venezuela, Persona_11
(doc.13); da questa unione coniugale sono nati in Venezuela due figli: i) il ricorrente Parte_1 il 07/01/1937, (doc.15) e ii) il 02/09/1947, (doc.16), i
[...] Controparte_8 quali avrebbero dato vita a due distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenza di Parte_1
Pag. 6 di 10 dal matrimonio di con , celebrato nel Parte_1 Persona_12
1961, (doc. 17), sono nati in Venezuela i ricorrenti: il Parte_2
25/07/1963, (doc.18), il 09/07/1970, (doc. 19) e Parte_3 Parte_4
il 14/12/1972, (doc.20). si è sposata con
[...] Parte_2 [...]
nell'anno 1987, (doc.21); dalla loro unione coniugale sono nati in Persona_13
Venezuela i ricorrenti l'11/03/1990, (doc.22) e Parte_6 Parte_5
il 03/01/1992, (doc.23).
[...]
ha contratto matrimonio con , Parte_3 CP_1 Controparte_1
(doc.24); da questa unione sono nati i ricorrenti nata il [...] in Parte_8
Venezuela, (doc.25) e il 19/03/2010 in Colombia, (doc.26). Persona_2
Dall'unione di con la sig.ra è nato il Parte_4 Persona_14 ricorrente , nato in [...] il [...], (doc.27). Da un Parte_7 successivo matrimonio di con la sig.ra Parte_4 Controparte_2
(doc.28), è nata la ricorrente , nata in [...] il [...], Persona_3 minorenne rappresentata nel presente giudizio dai genitori, (doc.29).
- Ramo discendenza di Controparte_8
secondogenito di , si univa Controparte_8 Persona_15 con la sig.ra con la quale procreava la ricorrente Controparte_9 Controparte_3
nata il [...] in [...], riconosciuta dal padre come da annotazione che compare sul
[...] margine sinistro dell'atto di nascita, (doc.30). Quest'ultima nell'anno 2004 ha contratto matrimonio con il sig. (doc.31), con cui ha procreato la ricorrente Controparte_4 [...]
, nata in [...] il [...], minorenne rappresentata nel presente Persona_4 giudizio dai genitori, (doc.32).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto
Pag. 7 di 10 acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò Persona_5 venezuelano come da certificazioni negative rilasciate dal Ministero del Potere Popolare per Gli
Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela in atti, (docc.33-34).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione
Pag. 8 di 10 dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Persona_2
, ,
[...] Parte_4 Persona_3
Pag. 9 di 10 Controparte_3 Persona_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 cittadini italiani jure sanguinis;
Parte_8
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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