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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
BE BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1605 dell'anno 2021
T R A
e entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Angiuli, ed elettivamente domiciliati in
Monopoli (Bari) al corso Pintor Mameli n. 5, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosanna Carulli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Umberto I n. 40, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 31 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, e chiedevano, Parte_1 Parte_2 che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 3519/2021, del Tribunale di Bari, pubblicata in data 7 ottobre 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni di merito:
1 A) in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n.
195/2013 già emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 5/7/2013 dal Tribunale di Bari
– sez. distaccata di Monopoli.
B) In via riconvenzionale:
1. pronunciare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente prevedenti la commissione di massimo scoperto per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis, d.l. n. 185/2008
e le commissioni analoghe per i periodi successivi ovvero prendere atto della loro illegittimità per i periodi in cui è risultata mancante un'espressa pattuizione inter partes (come rilevato dal c.t.u. in primo grado) e pertanto condannare la banca alla restituzione in favore dell'appellante di tutti gli importi incamerati a titolo di c.m.s. e per commissioni analoghe Parte_1 applicate nel corso del rapporto (come accertati dal c.t.u.), eventualmente disponendone la compensazione col credito residuo accertato come ancora dovuto a favore della banca;
2. accertare e dichiarare che in alcuni trimestri del rapporto di apertura di credito in conto corrente la banca ha applicato dei tassi di interesse globali (TEG) che, anche tenuto conto della c.m.s. e di tutte le altre spese e commissioni addebitate al cliente, si profilano usurari e pertanto, dichiarata la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi, condannare la banca ex art. 1815
c.c. alla restituzione di tutte le somme da questa incamerate a titolo di frutti civili nel corso dei trimestri in cui è stata accertata l'usura dal c.t.u. ovvero condannarla alla restituzione della sola quota di interessi maturati in eccedenza rispetto al ridetto tasso-soglia anti-usura ex lege n.
108/1996 ovverosia accertare e dichiarare che il residuo credito maturato dalla banca a titolo di ultimo saldo negativo del conto corrente per cui è causa ammonta tutt'al più a € 18.724,38, in linea con quanto statuito nelle conclusioni della prima relazione del c.t.u. depositata nella fase di primo grado (ovvero in quella maggiore o minore somma da determinarsi per mezzo di rinnovanda c.t.u.) e pertanto, preso atto del maggior credito di natura risarcitoria maturato dal dott. (cfr. punto 3 delle conclusioni), accertarne l'integrale assorbimento Parte_1 in compensazione;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che non vi erano i presupposti normativi (insolvenza) perché l'appellata banca potesse segnalare il nominativo del dott. alla Parte_1
Centrale Rischi di Banca d'Italia e pertanto, nel confermare il provvedimento cautelare assunto in primo grado in data 31/3/2014, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla definitiva revoca della stessa segnalazione e, accertatane la responsabilità per il suo comportamento illegittimo e/o illecito, protrattosi nel tempo anche successivamente all'ordinanza cautelare adottata in primo grado, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali cagionati all'appellante , Parte_1 secondo la quantificazione allegata da questa difesa (sul danno da lucro cessante cfr. le due
2 perizie a firma rag. , doc. n. 14 nel fascicolo cartaceo e a firma ing. Persona_1 Per_2
depositata in primo grado in via telematica il 18/11/2020, che quantifica il solo danno
[...] patrimoniale in € 390.779,18) ovvero secondo una prudente valutazione analitica a mezzo disponenda c.t.u. ovvero in ultima istanza secondo una prudente valutazione equitativa operata alla stregua del canone generale ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
4. in ogni caso, disporre la compensazione di tutte le somme residue accertate come dovute a favore della appellata banca col maggior credito a qualunque titolo maturato dall'appellante per tutte le altre causali di cui sopra;
Parte_1
5. condannare l'appellata in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del difensore degli appellanti, che se ne dichiara antistatario ovvero, nel solo caso di rigetto del gravame, compensare almeno parzialmente le spese del primo grado;
6. porre definitivamente a carico della appellata le spese della c.t.u. della Controparte_1 fase di primo grado del giudizio ovvero, nel solo caso di rigetto del gravame, disporre una ripartizione pro-quota delle stesse spese”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata concludeva chiedendo per Controparte_1
l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata;
in subordine, chiedeva la condanna dell'appellante alle somme accertate in giudizio;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 26 settembre – 1° ottobre 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 26 settembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 31 ottobre 2025.
All'udienza del 31 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti
3 provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 3519/2021, del Tribunale di Bari in data 7 ottobre 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 31 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
BE NE LI AB
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
BE BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1605 dell'anno 2021
T R A
e entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Angiuli, ed elettivamente domiciliati in
Monopoli (Bari) al corso Pintor Mameli n. 5, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosanna Carulli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Umberto I n. 40, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 31 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, e chiedevano, Parte_1 Parte_2 che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 3519/2021, del Tribunale di Bari, pubblicata in data 7 ottobre 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni di merito:
1 A) in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n.
195/2013 già emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 5/7/2013 dal Tribunale di Bari
– sez. distaccata di Monopoli.
B) In via riconvenzionale:
1. pronunciare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente prevedenti la commissione di massimo scoperto per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis, d.l. n. 185/2008
e le commissioni analoghe per i periodi successivi ovvero prendere atto della loro illegittimità per i periodi in cui è risultata mancante un'espressa pattuizione inter partes (come rilevato dal c.t.u. in primo grado) e pertanto condannare la banca alla restituzione in favore dell'appellante di tutti gli importi incamerati a titolo di c.m.s. e per commissioni analoghe Parte_1 applicate nel corso del rapporto (come accertati dal c.t.u.), eventualmente disponendone la compensazione col credito residuo accertato come ancora dovuto a favore della banca;
2. accertare e dichiarare che in alcuni trimestri del rapporto di apertura di credito in conto corrente la banca ha applicato dei tassi di interesse globali (TEG) che, anche tenuto conto della c.m.s. e di tutte le altre spese e commissioni addebitate al cliente, si profilano usurari e pertanto, dichiarata la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi, condannare la banca ex art. 1815
c.c. alla restituzione di tutte le somme da questa incamerate a titolo di frutti civili nel corso dei trimestri in cui è stata accertata l'usura dal c.t.u. ovvero condannarla alla restituzione della sola quota di interessi maturati in eccedenza rispetto al ridetto tasso-soglia anti-usura ex lege n.
108/1996 ovverosia accertare e dichiarare che il residuo credito maturato dalla banca a titolo di ultimo saldo negativo del conto corrente per cui è causa ammonta tutt'al più a € 18.724,38, in linea con quanto statuito nelle conclusioni della prima relazione del c.t.u. depositata nella fase di primo grado (ovvero in quella maggiore o minore somma da determinarsi per mezzo di rinnovanda c.t.u.) e pertanto, preso atto del maggior credito di natura risarcitoria maturato dal dott. (cfr. punto 3 delle conclusioni), accertarne l'integrale assorbimento Parte_1 in compensazione;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che non vi erano i presupposti normativi (insolvenza) perché l'appellata banca potesse segnalare il nominativo del dott. alla Parte_1
Centrale Rischi di Banca d'Italia e pertanto, nel confermare il provvedimento cautelare assunto in primo grado in data 31/3/2014, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla definitiva revoca della stessa segnalazione e, accertatane la responsabilità per il suo comportamento illegittimo e/o illecito, protrattosi nel tempo anche successivamente all'ordinanza cautelare adottata in primo grado, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali cagionati all'appellante , Parte_1 secondo la quantificazione allegata da questa difesa (sul danno da lucro cessante cfr. le due
2 perizie a firma rag. , doc. n. 14 nel fascicolo cartaceo e a firma ing. Persona_1 Per_2
depositata in primo grado in via telematica il 18/11/2020, che quantifica il solo danno
[...] patrimoniale in € 390.779,18) ovvero secondo una prudente valutazione analitica a mezzo disponenda c.t.u. ovvero in ultima istanza secondo una prudente valutazione equitativa operata alla stregua del canone generale ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
4. in ogni caso, disporre la compensazione di tutte le somme residue accertate come dovute a favore della appellata banca col maggior credito a qualunque titolo maturato dall'appellante per tutte le altre causali di cui sopra;
Parte_1
5. condannare l'appellata in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del difensore degli appellanti, che se ne dichiara antistatario ovvero, nel solo caso di rigetto del gravame, compensare almeno parzialmente le spese del primo grado;
6. porre definitivamente a carico della appellata le spese della c.t.u. della Controparte_1 fase di primo grado del giudizio ovvero, nel solo caso di rigetto del gravame, disporre una ripartizione pro-quota delle stesse spese”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata concludeva chiedendo per Controparte_1
l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata;
in subordine, chiedeva la condanna dell'appellante alle somme accertate in giudizio;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 26 settembre – 1° ottobre 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 26 settembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 31 ottobre 2025.
All'udienza del 31 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti
3 provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 3519/2021, del Tribunale di Bari in data 7 ottobre 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 31 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
BE NE LI AB
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