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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2554/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente rel./est. -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2554 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall' avv. Antonio Spiezia (C.F. ) presso il cui studio sito in Arzano CodiceFiscale_3 alla via Mons. Luigi Diligenza, n. 23, elettivamente domiciliano, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 3.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 24 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in Arzano il 2.8.1995 dal quale sono nati due figli (a Napoli il 24.07.1996) e (a Napoli il Per_1 Per_2
09/05/1999), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3.11.2025, sostituita con note scritte, depositate in data 1.7.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
1. I coniugi, già separati di fatto, vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni e con
l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 2 di 4
2. La casa coniugale sita in Arzano alla via Antonio Saviano, n. 21, di proprietà della signora
, con tutti gli arredi in essa presenti, continuerà a essere abitata dalla predetta. Parte_1
3. Il signor provvederà al trasferimento, in favore della coniuge Parte_2 Parte_1
, del diritto di proprietà relativo all'appartamento sito in Casamicciola Terme alla Piazza
[...]
Vescovo Mennella, n. 1 e, più precisamente appartamento posto al piano terra, composto da quattro vani catastali, con annessi terrazzi a livello, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Casamicciola Terme al foglio 11, particella 237, subalterno 13, zona censuaria 2, Piazza
Vescovo Mennella 1, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 4, superficie catastale mq. 86, rendita catastale euro 528,85; la signora , dal canto suo, provvederà all'integrale Parte_1 pagamento della rata del mutuo gravante sul predetto immobile, riconoscerà al coniuge il diritto di abitazione nella menzionata unità abitativa e verserà, in favore di quest'ultimo, un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 100,00; detta somma, da versarsi ogni mese entro e non oltre il giorno 5, verrà automaticamente aggiornata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
4. Nessuna forma di mantenimento è prevista per la ricorrente essendo la predetta Parte_1 economicamente autosufficiente così come nessuna forma di mantenimento è prevista per i due figli della coppia e essendo ambedue economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
5. Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla presente pronunzia.
Il Collegio prende atto dell'accordo e non essendo i patti contrari a norme imperative lo recepisce integralmente.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
08.03.1971 e, nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Parte_2 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
pagina 3 di 4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARZANO (Atto n. 98, anno 1995, parte II, sezione A) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 04 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente rel./est. -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2554 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall' avv. Antonio Spiezia (C.F. ) presso il cui studio sito in Arzano CodiceFiscale_3 alla via Mons. Luigi Diligenza, n. 23, elettivamente domiciliano, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 3.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 24 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in Arzano il 2.8.1995 dal quale sono nati due figli (a Napoli il 24.07.1996) e (a Napoli il Per_1 Per_2
09/05/1999), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3.11.2025, sostituita con note scritte, depositate in data 1.7.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
1. I coniugi, già separati di fatto, vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni e con
l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 2 di 4
2. La casa coniugale sita in Arzano alla via Antonio Saviano, n. 21, di proprietà della signora
, con tutti gli arredi in essa presenti, continuerà a essere abitata dalla predetta. Parte_1
3. Il signor provvederà al trasferimento, in favore della coniuge Parte_2 Parte_1
, del diritto di proprietà relativo all'appartamento sito in Casamicciola Terme alla Piazza
[...]
Vescovo Mennella, n. 1 e, più precisamente appartamento posto al piano terra, composto da quattro vani catastali, con annessi terrazzi a livello, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Casamicciola Terme al foglio 11, particella 237, subalterno 13, zona censuaria 2, Piazza
Vescovo Mennella 1, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 4, superficie catastale mq. 86, rendita catastale euro 528,85; la signora , dal canto suo, provvederà all'integrale Parte_1 pagamento della rata del mutuo gravante sul predetto immobile, riconoscerà al coniuge il diritto di abitazione nella menzionata unità abitativa e verserà, in favore di quest'ultimo, un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 100,00; detta somma, da versarsi ogni mese entro e non oltre il giorno 5, verrà automaticamente aggiornata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
4. Nessuna forma di mantenimento è prevista per la ricorrente essendo la predetta Parte_1 economicamente autosufficiente così come nessuna forma di mantenimento è prevista per i due figli della coppia e essendo ambedue economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
5. Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla presente pronunzia.
Il Collegio prende atto dell'accordo e non essendo i patti contrari a norme imperative lo recepisce integralmente.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
08.03.1971 e, nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Parte_2 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
pagina 3 di 4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARZANO (Atto n. 98, anno 1995, parte II, sezione A) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 04 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4