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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Giuseppe Piazzolla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tancredi Cartella n. 5
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina TranquiLL ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma alla via Giovanni Ansaldo n. 4
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 546 del 23.03.2024.
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Marin Plast dei F.LL OC e Controparte_1
1 c. S.n.c., società con meno di quindici dipendenti, dal 20.9.2012 in virtù di un contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato dal 21.09.2015; - di aver sempre prestato la sua attività lavorativa presso la sede di Marino, alla via Sassone n. 66; - di essere stato assunto con inquadramento al 3° livello del CCNL settore Gomma Plastica Azienda Artigiana;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì per sette/otto ore giornaliere e il sabato per cinque ore, svolgendo dunque lavoro straordinario;
- di aver prestato la propria attività con altri tre dipendenti aventi le stesse mansioni, tra i quali assunto dalla società in data successiva e ancora alle Parte_2 dipendenze della società al momento della proposizione del ricorso. Aggiungeva che in data
24.1.2022 la società datrice di lavoro gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adducendo la seguente motivazione “…ragioni inerenti all'attività produttiva riorganizzazione e ristrutturazioni dirette al risparmio dei costi e alla necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli e spese straordinarie per l'acquisto di materie prime…”.
Contestava la legittimità del licenziamento sotto più profili: - in quanto la società non aveva avuto alcun calo di fatturato;
- aveva licenziato il lavoratore più anziano in termini di assunzione;
- aveva disatteso l'obbligo di repêchage.
Deduceva, altresì, che durante il rapporto di lavoro non gli erano state regolarmente pagate le differenze retributive per il lavoro prestato, imputabili ad arrotondamenti effettuati sulla determinazione della paga oraria, al mancato calcolo dell'anzianità di servizio durante il periodo di apprendistato, al mancato pagamento delle una tantum previste contrattualmente a seguito di accordi sindacali ed al mancato pagamento di tutte le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel corso dell'intero rapporto di lavoro e residuo tredicesima mensilità.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in data 24.01.2022 al
Sig. da parte della MARIN PLAST dei F.LL OC e c. snc, …, e per l'effetto Controparte_1 condannare quest'ultima, in alternativa all'immediata reintegrazione in servizio del sig. , CP_1 al versamento nei confronti del sig. , di un'indennità risarcitoria ai sensi della Controparte_1 normativa vigente pari all'ultima mensilità globale (dicembre 2021 di cui al documento 7) di fatto moltiplicata per sei mesi ovvero all'importo pari ad euro 7.324,20; ovvero in via gradata, condannare il datore di lavoro al versamento di un'indennità risarcitoria ai sensi della normativa vigente pari all'ultima mensilità globale di fatto moltiplicata per le mensilità che l'Ill.mo Organo
Giudicante riterrà opportuno considerare;
- condannare la , al versamento nei confronti del Parte_3 sig. , dell'importo di euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; euro 7.728,77 Controparte_1 lordi per lavoro straordinario diurno;
euro 7,18 per festività non godute;
euro 152,55 per
2 differenza 13° mensilità; euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali (oltre rivalutazione ed interessi legali)”, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le avverse deduzioni e richieste.
In particolare, chiariva che: 1) “la decisa diminuzione del fatturato e l'aumento dei costi per
l'acquisto delle materie prime” rappresentavano “le condizioni all'origine del licenziamento del lavoratore”, il cui fine era “l'incremento di produttività attraverso una contrazione di costi”
(pagina 7 della comparsa); 2) quanto all'obbligo di repêchage, il ricorrente non aveva indicato a quali mansioni avrebbe potuto essere addetto e, in ogni caso, la società non aveva potuto collocarlo diversamente trattandosi di una realtà imprenditoriale “dalle dimensioni minime, con appena due lavoratori impiegati, in qualità di operai, ed un apprendista” (cfr. pagina 8 della comparsa di primo grado); 3) la società “aveva rispettato i criteri di scelta previsti dalla legge nonché i criteri di correttezza e buona fede (art 1175 e 1375 cc), difatti presso la MarinPlast vi lavorano, due lavoratori assunti prima del Cittadino ed hanno lo stesso livello e mansione ( Persona_1
(assunto in data 03.10.2005 – Operaio III Livello), (assunto in data 21.10.2004 – Persona_2
Operaio III Livello) (v. lul) invece vi è l'ultimo lavoratore (Apprendista) assunto Parte_2 nel Gennaio 2020”: pertanto, tra i soggetti aventi la medesima qualifica del ricorrente erano stati mantenuti in organico due lavoratori con anzianità di servizio superiore;
invece, Parte_2 aveva conservato il posto di lavoro “in quanto era in corso il periodo di apprendistato e secondo il
d.lgs. n.81/2015 non è possibile licenziare se non nei casi in cui sussista la giusta causa o il giustificato motivo e oltre a ciò, vi è la sopportabilità economica del lavoratore, in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi contributivi pari al 100% per tre Pt_2 anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta” (cfr. pagina 8-9 della comparsa innanzi al Tribunale).
Contestava, sotto altro profilo, la sussistenza di spettanze retributive non soddisfatte, evidenziando in particolare che, laddove effettuato, lo straordinario era sempre stato compensato e che le differenze economiche pretese come conseguenza della mancata considerazione degli scatti di anzianità erano, in realtà, non spettanti in quanto fino al 20.9.2015 il ricorrente “era un semplice apprendista in quanto non aveva ancora acquisito il livello retributivo, condizione necessaria affinché possa decorrere l'applicazione dell'anzianità di servizio” ai sensi del CCNL applicato.
In definitiva, così concludeva: “Preliminarmente: - Dichiarare, la richiesta di reintegra nel posto di lavoro inammissibile per carenza dei requisiti dimensionali;
Nel merito: - Rigettare l'avverso ricorso sia in merito al licenziamento e sia in merito alle differenze retributive in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella
3 presente memoria difensiva;
- Rigettare qualsiasi ulteriore pretesa in quanto priva di fondamento e produzione documentale”, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il giudice così statuiva: «accertata
l'invalidità del licenziamento comminato in data 24.01.2022 dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente, per violazione dell'art. 1175 c.c. e dell'art. 5 della L. n. 223/1991 e s.m.i., condanna la parte convenuta, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966 e s.m.i., a riassumere in servizio la parte ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 6.103,50 complessivi), oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 a carico della parte convenuta per i titoli indicati in motivazione, condanna quest'ultima al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma in questione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.600,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari».
In particolare, il Tribunale riteneva la illegittimità del licenziamento per le seguenti ragioni:
«È pacifico tra le parti, oltre che provato sia documentalmente (all. 5 al fascicolo di parte convenuta) sia tramite l'istruttoria testimoniale (vd. testimonianza di ), che, Parte_2 prima del licenziamento di cui sopra la società convenuta aveva alle proprie dipendenze quattro dipendenti svolgenti le medesime mansioni … o comunque aventi la medesima qualifica e il medesimo livello di inquadramento (operario di 3° livello di cui al CCNL Gomma Plastica Aziende
Artigiane), tra i quali la parte ricorrente (assunta in servizio dal 20.09.2012, dapprima come apprendista e poi con contratto a tempo indeterminato), assunto in servizio Persona_1 dal 3.10.2005), (assunto in servizio dal 21.10.2004) e Persona_2 Parte_2
(assunto come apprendista nel 2020, poi dimessosi il 10.01.2023 e successivamente riassunto in servizio dal 1.06.2023).
La parte convenuta ha espressamente ammesso di avere scelto di licenziare la parte ricorrente e non – ancorché quest'ultimo avesse una minore anzianità di Parte_2 servizio – anche in considerazione dei minori costi sostenuti dalla società datrice di lavoro per tale lavoratore (cioè, in ragione degli sgravi contributivi previsti dalla legge in caso di assunzione di apprendisti).
Tale motivazione non costituisce invero una valida giustificazione per la scelta della parte ricorrente – avente maggiore anzianità di servizio rispetto a – quale Parte_2
4 lavoratore da licenziare al posto di quest'ultimo: la scelta in questione è quindi contrastante con il principio generale di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., per come specificato tramite dai criteri sociali ex art. 5 della L. n. 223/1991, applicabili analogicamente anche in materia di licenziamenti individuali.
Il licenziamento è pertanto illegittimo, con conseguente applicabilità, nel caso concreto, dell'art. 8 della L. n. 604/1966, non sussistendo i presupposti dimensionali di cui all'art. 18 della L.
n. 300/1970 e s.m.i».
Quanto alle differenze retributive pretese, il Tribunale, dopo ampi richiami di carattere generale, rilevava quanto segue: «Nel caso di specie, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti (in quanto documentalmente provata e altresì in quanto pacifica tra le parti) – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive sulla paga ordinaria, sulla 13° mensilità, sulla 14° mensilità e sul TFR, non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo»; «La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario rivendicate, giacché dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente ha svolto orari di lavoro sostanzialmente corrispondenti a queLL a tempo pieno contrattualmente previsti (vd. testimonianza di e di . Parte_2 Persona_1
Nulla può essere inoltre riconosciuto alla parte ricorrente a titoli di ferie e permessi retribuiti non goduti, non essendo emersa alcuna prova in relazione al mancato godimento delle ferie e dei permessi per fatti imputabili al datore di lavoro.
Le somme spettanti alla parte ricorrente per i titoli (causali) menzionati in precedenza possono essere quantificate in via equitativa ex art. 432 c.p.c., senza necessità di disporre una
C.T.U. contabile: spettano alla parte ricorrente, per tali titoli, euro 1.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria».
Avverso tale decisione proponeva appello la per i seguenti Parte_1 motivi:
1) “Violazione dell'art. 112 c.p.c.”: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ritenendo illegittimo il licenziamento “per presunta violazione del principio generale di buona fede e correttezza ex art.
1175 c.c., per come specificato dai criteri sociali ex art. 5 della L. n. 223/1991” sebbene mai invocato dal lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.p.c.;
2) “erronea interpretazione dei motivi addotti al licenziamento economico”: secondo la società, i criteri di scelta improntati ai canoni di correttezza e buona fede a cui il primo giudice
5 aveva impropriamente fatto riferimento, oltre che a non essere mai stati dedotti dal Cittadino, erano stati in concreto rispettati, dovendosi evidenziare che gli stessi possono riguardare il personale con mansioni omogenee (equivalenti) e fungibili e non la scelta “tra il dipendente ( ) e CP_1
l'apprendista ( ), termini di raffronto del tutto improponibili e non applicabili, in Parte_2 quanto il Cittadino era un III Livello e il sig un semplice apprendista (come emerge dal Lul Pt_2 depositato nel fascicolo di primo grado)”.
In ogni caso, secondo la società, nell'ipotesi di licenziamento individuale, non si applica la disciplina prevista per i licenziamenti collettivi, e in particolare i criteri di scelta legali previsti dall'art. 5 della legge 223/91.
Ancora, la parte appellante evidenziava che era stato assunto con contratto Parte_2 di apprendistato in data 8.1.2020 per lo svolgimento di mansioni di apprendista professionalizzante,
e con una retribuzione lorda mensile ridotta di circa del 50% rispetto a quella prevista per il Terzo livello CCNL Gomme e Plastica;
inoltre, il contratto di apprendistato era caratterizzato da benefici fiscali e previdenziali. In definitiva, la scelta operata dall'appellante era “maggiormente funzionale a contrastare la condizione di difficoltà aziendale (documentata con il calo del fatturato negli ultimi tre anni e l'aumento del costo delle materie prime) che aveva indotto a sacrificare uno dei rapporti di lavoro dei suoi dipendenti (sicuramente il meno anziano tra tutti i dipendenti aventi lo stesso livello e le stesse mansioni)”.
3) “Erronea condanna alle differenze retributive”: la società censurava la sentenza laddove aveva riconosciuto al Cittadino differenze retributive “sulla 14° mensilità e sul TFR”, non avvedendosi che la quattordicesima non era mai stata richiesta (e, del resto, non era prevista dal
CCNL Gomma e Plastica, pacificamente applicato), e che l'odierno appellato, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva dichiarato di aver percepito il TFR, in relazione al quale dai conteggi allegati risultava che la società era creditrice della somma di euro 10,26. Inoltre, secondo la parte appellante, la voce anzianità di servizio non poteva essere riconosciuta in quanto il era CP_1 stato assunto come apprendista professionalizzante e per tal motivo (per i primi 3 anni) non era dovuto alcuno scatto di anzianità, in quanto il CCNL prevede tale voce contrattuale solo per i dipendenti con il livello acquisito, mentre il , dal 2012 al 2015 “era semplicemente un CP_1 apprendista con livello da acquisire solo al termine dell'apprendistato”: pertanto la società, a partire dal 21.09.2015, al termine dell'apprendistato, aveva “regolarizzato il Cittadino con contratto a tempo indeterminato - liv III”, applicando, per ogni biennio, regolarmente gli scatti di anzianità.
Tanto chiarito, la società precisava che le altre voci retributive, tutte contestate in sede di costituzione, non erano altro che le maggiorazioni spettanti al lavoratore laddove la voce
6 contrattuale “anzianità di servizio” fosse stata dovuta: in mancanza di tale premessa, il Tribunale aveva errato nel riconoscere, in via equitativa, al euro 1.000,00; CP_1
4) “erroneità della sentenza in riferimento alla condanna alle spese di parte appellante”: la società lamentava l'erroneità della condanna alle spese sebbene vi fossero “validi motivi idonei eventualmente a compensare tra le parti le spese”:
In definitiva, così concludeva: “Riformare integralmente la sentenza, sia in merito alla condanna a riassumere in servizio la parte ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 6.103,50 complessivi) nonché al pagamento delle differenze retributive pari ad € 1.000,00, e sia in merito alle spese legali rimborso forfettario iva e cpa”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 impugnata e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo, di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui la società appellante si duole del fatto che il
Tribunale ha ritenuto illegittimo il recesso per violazione dei criteri di correttezza e buona fede, ovvero per un vizio asseritamente non lamentato - è infondato.
E invero, il Tribunale non ha emesso una pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione che, come noto, sussiste quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale violazione non ricorre, invece, quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione o la domanda debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate.
Nella specie, una lettura attenta e non formalistica del ricorso ex art. 414 c.p.c. (la cui interpretazione è riservata al giudice di merito) rende evidente che il lavoratore ha lamentato l'illegittimità del licenziamento impugnato anche sotto il profilo della scelta della propria persona come soggetto da estromettere dalla compagine aziendale, nonostante la maggiore anzianità (“ha licenziato il lavoratore più anziano in termini di assunzione”).
La circostanza che tra i motivi di illegittimità lamentati dal lavoratore vi fosse anche la questione concernente la scelta del soggetto da licenziare è stata ben compresa dalla società oggi
7 appellante, che nella memoria di costituzione (alle pagine 8-9)innanzi al Tribunale ha dedicato al tema le seguenti, puntuali argomentazioni: «La convenuta ha rispettato i criteri di scelta previsti dalla legge nonchè i criteri di correttezza e buona fede (art 1175 e 1375 cc), difatti presso la
MarinPlast vi lavorano, due lavoratori assunti prima del Cittadino ed hanno lo stesso livello e mansione ( (assunto in data 03.10.2005 – Operaio III Livello), Persona_1 Persona_2
(assunto in data 21.10.2004 – Operaio III Livello) (v. lul) invece vi è l'ultimo lavoratore
[...]
(Apprendista) assunto nel Gennaio 2020. Parte_2
Fatta questa doverosa precisazione, si può constatare da ciò che è stato dedotto in fatto come non sia avvenuta la violazione dei richiamati criteri di scelta, in quanto, tra i soggetti aventi la medesima qualifica del ricorrente sono stati mantenuti in organico 2 lavoratori (come dedotto in fatto) con anzianità di servizio superiore, ed assunti precedentemente al ricorrente.
Discorso a parte merita l'apprendista, , in quanto era in corso il periodo di Parte_2 apprendistato e secondo il d.lgs. n.81/2015 non è possibile licenziare se non nei casi in cui sussista la giusta causa o il giustificato motivo e oltre a ciò, vi è la sopportabilità economica del lavoratore, in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi contributivi Pt_2 pari al 100% per tre anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta».
In definitiva, la questione concernente la illegittimità del licenziamento sotto il profilo del soggetto in concreto espulso dalla compagine aziendale (e in particolare della violazione del criterio della anzianità) è stato introdotto in giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed è stato oggetto di dibattito processuale tra le parti fin dai rispettivi atti introduttivi, con esclusione pertanto del vizio di ultrapetizione.
Correttamente, invero, il Tribunale - cui compete l'interpretazione della domanda e che, in applicazione del principio iura novit curia, può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti e i rapporti dedotti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della decisione princìpi di diritto diversi da queLL richiamati dalle parti - ha ricondotto la doglianza innanzi specificata, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, all'ambito che le è proprio, ovvero alla tematica del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella individuazione in concreto del lavoratore da licenziare.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha censurato la decisione impugnata assumendo che: a) i principi richiamati dal primo giudice e posti a fondamento dell'illegittimità del recesso sono inapplicabili al caso di specie;
b) comunque, la parte datoriale ha rispettato i criteri di correttezza e buona fede, avendo licenziato in quanto dipendente meno Controparte_1
8 anziano tra queLL in servizio, dovendosi escludere dai soggetti tra cui effettuare la comparazione l'apprendista, scelto per una ragione di contenimento di costi.
Innanzitutto occorre chiarire che, alla base del licenziamento, è stata addotta l'esigenza di una generica riduzione dei costi (legata, in particolare, all'aumento dei prezzi delle materie prime).
La società, né al momento del recesso né in corso di causa, ha specificato che occorresse sopprimere un posto di lavoro determinato;
e ciò sulla base dell'evidente presupposto che tutti i dipendenti della società svolgessero le medesime mansioni. Se, infatti, Persona_1 Per_2
e l'odierno appellato erano tutti operai inquadrati al III livello, , assunto (due
[...] Parte_2 anni prima il licenziamento del ) come apprendista per il successivo inquadramento come CP_1 operaio di III livello, svolgeva le medesime mansioni dell'odierno appellato. Ciò, peraltro, è comprovato dal fatto che il e il si avvicendavano nei turni, come emerso nel corso Pt_2 CP_1 dell'istruttoria testimoniale innanzi al Tribunale.
D'altro canto, non è revocabile in dubbio che (operaio inquadrato nel Controparte_1
III livello, assunto in servizio dal 20.9.2012, dapprima come apprendista e poi con contratto a tempo indeterminato) avesse una professionalità omogenea e fungibile con quella di
[...]
, apprendista dal gennaio 2020, con riferimento alle medesime mansioni e al medesimo Parte_2 inquadramento. Appare, invero, inconfutabile che l'odierno appellato potesse svolgere le medesime mansioni per cui il stava svolgendo il suo apprendistato. Pt_2
D'altro canto, la società, nel giustificare la scelta del lavoratore da licenziare nell'appellato e non nel predetto apprendista, ha evocato giustificazioni correlate al minor costo di quest'ultimo, non già a una maggiore o diversa utilità in termini di professionalità.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – ipotesi, come detto, ricorrente nella specie -, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che devono improntare ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse.
Costituisce ius receptum che, nell'ipotesi anzidetta, al fine di rispettare i canoni di correttezza e buona fede, può farsi riferimento, pur nella diversità dei regimi, ai criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (Cass. n. 21438/2018; Cass. n. 16856/2020; Cass. n. 13643/2021; Cass. n. 1851 del 2023).
Conseguentemente si è ritenuto che possano essere presi in considerazione, in via analogica, i criteri
9 dei carichi di famiglia e dell'anzianità atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti (Cass. n.
21438 del 2018).
In proposito giova rilevare che tali principi sono costantemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità sia alle ipotesi di tutela cd. reale che di tutela cd. obbligatoria (cfr., pacificamente, tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 27398 del 2018).
Pertanto, anche nel caso di specie trovano applicazione i criteri già indicati nella sentenza impugnata, alla luce dei quali l'odierno appellato non avrebbe dovuto essere licenziato, in quanto soggetto più anziano di altro dipendente mantenuto in servizio.
Assume la società appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere violati i principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare e, in particolare, nel ritenere violato il criterio della anzianità, posto che nella comparazione tra i dipendenti non poteva essere considerato . Parte_2
Orbene, posto che la qualifica di apprendista non comporta, di per sé, l'impossibilità di essere destinatari di un provvedimento di recesso ove ricorrano una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo, deve rilevarsi che, nella specie, la ha addotto Parte_1 di aver mantenuto in servizio proprio il sebbene assunto successivamente all'odierno Pt_2 appellato, “in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi Pt_2 contributivi pari al 100% per tre anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta” (così alle pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale).
In proposito deve rilevarsi che l'art. 1, comma 8, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) ha disposto, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto solo per i “contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (ex art. 43 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) stipulati nell'anno 2020.
Ebbene, il contratto di apprendistato di non era di “primo livello”: dal LUL Parte_2 prodotto dalla società risulta che il stesso era stato assunto con un contratto di apprendistato Pt_2 professionalizzante (ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), ovvero di “secondo livello” e tale circostanza è espressamente ammessa alla pagina 13 dell'atto di gravame, ove si legge: “il sig. , è stato assunto con contratto di apprendistato (come emerge dal Parte_2
10 LUL allegato al fascicolo di primo grado) in data 08.01.2020 per lo svolgimento di mansioni di
Apprendista Professionalizzante”.
Pertanto, non è stato provato - e anzi può escludersi - che la società fruisse dello sgravio contributivo dedotto, quanto meno nella misura indicata.
D'altro canto, non è neanche vero che – come indicato nell'atto di appello – il Pt_2 percepisse “una retribuzione lorda mensile ridotta di circa del 50% rispetto alla retribuzione prevista per il Terzo livello CCNL Gomme e Plastica”. E invero, a prescindere dagli inevitabili costi correlati alla formazione dell'apprendista, l'esame delle buste paga in atti rivela che, in concreto, la somma lorda corrisposta al e quella versata al Cittadino non divergevano nella entità “di circa Pt_2 il 50%”, in quanto la retribuzione lorda oraria per il era pari a 6,33 e per il Cittadino ad euro Pt_2
8,45.
Ora, poste tali premesse fattuali, va evidenziata la circostanza che, a seguito delle dimissioni del (in data 10.1.2023), la società lo ha riassunto, neanche sei mesi dopo, dall'1 giugno 2023 Pt_2
(cfr. deposizione resa da all'udienza del 13.2.2024 innanzi al Tribunale) ed Parte_2 ovviamente senza alcuna agevolazione correlata al pregresso rapporto di apprendistato. Proprio alla luce di tale circostanza appaiono pretestuose le ragioni addotte a fondamento della scelta in concreto effettuata.
In ogni caso, e più in generale - fermo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario - deve rilevarsi, in modo assorbente, che il “minor costo” del dipendente non può essere un criterio di scelta del lavoratore da licenziare.
Ferma la dedotta applicabilità, anche al caso di specie, dei criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, giova osservare che la circostanza che il legislatore dia preferenza, ai fini della salvaguardia del rapporto di lavoro, al dipendente con maggiore anzianità di servizio e con maggiori carichi familiari, rende evidente che la scelta – tra dipendenti tra loro fungibili – cadrà, di regola, sul lavoratore maggiormente “costoso”, avuto riguardo all'incidenza dell'anzianità e dei carichi familiari sulla retribuzione.
In definitiva, va confermata la decisione del Tribunale in ordine all'illegittimità del licenziamento stante la non conformità a buona fede del comportamento datoriale.
2.3. Il terzo motivo di appello – concernente il riconoscimento, sia pure in minima misura, delle differenze retributive richieste - è parzialmente fondato, ma ciò non è sufficiente ai fini della
11 riforma della sentenza impugnata laddove ha condannato la società al pagamento di euro 1.000,00, dovendosi solo precisare e in parte rettificare i titoli per i quali tale somma è stata riconosciuta.
Innanzi tutto, bisogna chiarire che effettivamente, nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.,
aveva richiesto: “L'importo di euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; euro Controparte_1
7.728,77 lordi per lavoro straordinario diurno;
euro 7,18 per festività non godute;
euro 152,55 per differenza 13° mensilità; euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali”.
Pertanto, l'odierno appellante non aveva chiesto né differenze a titolo di quattordicesima, ferie e permessi, né differenze sul TFR.
Ne segue che le statuizioni contenute nella sentenza gravata in ordine a detti istituti sono erronee, sia laddove riconoscono la spettanza delle differenze sulla quattordicesima mensilità e sul
TFR, sia laddove negano la spettanza delle ferie e permessi. Senonché, la fondatezza della censura in parte qua è priva di effetti emendativi sull'esito della lite come statuito dal Tribunale.
E invero, la somma complessivamente riconosciuta (che, come detto, non comprende lo straordinario, non dovuto secondo l'accertamento del primo giudice, passato in giudicato) non eccede gli importi effettivamente richiesti, ovvero: - euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; - euro
7,18 per festività non godute;
- euro 152,55 per differenza tredicesima mensilità; - euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali.
Secondo la società appellante, la somma riconosciuta non sarebbe dovuta in quanto non spetterebbero gli scatti di anzianità, calcolati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. tenendo conto del periodo di apprendistato, e quindi le ulteriori somme richieste, che ai primi sono collegate.
Sostiene in proposito la “Il ricorrente, nel 2012, era stato assunto con contratto Parte_1 di apprendistato professionalizzante … e non aveva ancora il livello retributivo, condizione necessaria affinché possa decorrere l'applicazione dell'anzianità di servizio prevista dal CCNL”
(cfr. p. 18 dell'atto di gravame). E inoltre: “per i primi tre anni era un apprendista e non poteva, come erroneamente ha fatto, far decorrere l'anzianità di servizio sin da subito, ma avrebbe dovuto aspettare l'acquisizione del livello contrattuale (come ha fatto la stessa appellante) ossia dal momento della stipula del contratto a tempo indeterminato (dal settembre 2015) e, solo, da quel momento avrebbe dovuto far decorrere la voce “anzianità di servizio”, per ogni biennio” (così a pagina 20 del ricorso in appello).
In concreto, come emerge dalle buste paga, il primo scatto retributivo è stato riconosciuto al
Cittadino nel settembre del 2017, ovvero dopo un biennio dalla cessazione del periodo di apprendistato (20.9.2015); e ciò nonostante dalle buste paga risulti che la data dell'assunzione (con il contratto di apprendistato professionalizzante) è quella del 20.9.2012.
L'assunto della società è infondato.
12 E invero, giova innanzi tutto evidenziare che l'art. 38 (“Aumenti Periodici di Anzianità”) del
CCNL Gomma Plastica Chimica Artigianato - laddove prevede: “Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo” – non esclude affatto che, ai fini del calcolo dei bienni maturati, debba calcolarsi il periodo dell'apprendistato.
E infatti, secondo tale previsione contrattuale, il “livello retributivo” è unicamente il parametro per stabilire l'entità dell'aumento retributivo dovuto in ragione dell'anzianità maturata;
invece, ai fini calcolo di tale anzianità, l'art. 38 cit. non esclude affatto che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) sia computata ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro (con raggiungimento, nel caso di specie, del terzo livello retributivo).
Deve, anzi, evidenziarsi che la clausola contrattuale in esame stabilisce che gli scatti di anzianità devono essere corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso l'azienda ed è irrevocabile in dubbio che, nella specie, anche prima del settembre 2015, il lavoratore era alle dipendenze della società e che, pertanto, i bienni vadano calcolati a decorrere da tale data.
D'altra parte, con il contratto di apprendistato, stipulato da nella Parte_4 vigenza del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, si instaura un rapporto a tempo indeterminato (cfr. art. 1 del decreto legislativo testé citato), sia pure a struttura bifasica;
una volta superata la prima fase, è evidente che l'anzianità maturata nell'ambito di tale fase si riflette sulla seconda ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
In proposito rileva il Collegio che, pur in un diverso contesto normativo, sono valide anche nel caso in esame le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20074 del 2010, richiamata, da ultimo, da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37216 del 2022, secondo cui il lavoratore non può essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è maturata nel periodo di formazione;
una diversa interpretazione integrerebbe una “discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale” (nella specie, austriaca) “che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età” (così:
Cass. n. 18045 del 2015). Pertanto, sarebbe nulla una clausola del contratto collettivo che prevedesse diversamente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36380 del 13/12/2022).
13 In definitiva, il motivo di gravame è infondato e la somma riconosciuta dalla sentenza del
Tribunale è dovuta.
2.4. L'ultimo motivo di gravame non è suscettibile di accoglimento.
La società si duole perché il Tribunale non ha compensato le spese di lite.
Rileva il Collegio che, in verità, il Tribunale ha già disposto la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo, come peraltro espressamente indicato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza oggetto di gravame: alla pagina 15 della sentenza si legge: “Tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.900,00, tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M.
n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. …” e “Le suddette spese devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca”; il dispositivo coerentemente così statuisce: “condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.600,00”.
La regolamentazione delle spese di lite da parte del primo giudice appare corretta, posto che vi è stata tra le parti reciproca, ma solo parziale, soccombenza;
è risultato Controparte_1 sostanzialmente vittorioso in relazione al capo di domanda concernente il licenziamento e parzialmente vittorioso in relazione alla domanda concernente le differenze retributive.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società nel grado e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa nel grado e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso in appello proposto in data successiva al 30.1.2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
14 - condanna la a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
15
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Giuseppe Piazzolla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tancredi Cartella n. 5
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina TranquiLL ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma alla via Giovanni Ansaldo n. 4
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 546 del 23.03.2024.
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Marin Plast dei F.LL OC e Controparte_1
1 c. S.n.c., società con meno di quindici dipendenti, dal 20.9.2012 in virtù di un contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato dal 21.09.2015; - di aver sempre prestato la sua attività lavorativa presso la sede di Marino, alla via Sassone n. 66; - di essere stato assunto con inquadramento al 3° livello del CCNL settore Gomma Plastica Azienda Artigiana;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì per sette/otto ore giornaliere e il sabato per cinque ore, svolgendo dunque lavoro straordinario;
- di aver prestato la propria attività con altri tre dipendenti aventi le stesse mansioni, tra i quali assunto dalla società in data successiva e ancora alle Parte_2 dipendenze della società al momento della proposizione del ricorso. Aggiungeva che in data
24.1.2022 la società datrice di lavoro gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adducendo la seguente motivazione “…ragioni inerenti all'attività produttiva riorganizzazione e ristrutturazioni dirette al risparmio dei costi e alla necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli e spese straordinarie per l'acquisto di materie prime…”.
Contestava la legittimità del licenziamento sotto più profili: - in quanto la società non aveva avuto alcun calo di fatturato;
- aveva licenziato il lavoratore più anziano in termini di assunzione;
- aveva disatteso l'obbligo di repêchage.
Deduceva, altresì, che durante il rapporto di lavoro non gli erano state regolarmente pagate le differenze retributive per il lavoro prestato, imputabili ad arrotondamenti effettuati sulla determinazione della paga oraria, al mancato calcolo dell'anzianità di servizio durante il periodo di apprendistato, al mancato pagamento delle una tantum previste contrattualmente a seguito di accordi sindacali ed al mancato pagamento di tutte le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel corso dell'intero rapporto di lavoro e residuo tredicesima mensilità.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in data 24.01.2022 al
Sig. da parte della MARIN PLAST dei F.LL OC e c. snc, …, e per l'effetto Controparte_1 condannare quest'ultima, in alternativa all'immediata reintegrazione in servizio del sig. , CP_1 al versamento nei confronti del sig. , di un'indennità risarcitoria ai sensi della Controparte_1 normativa vigente pari all'ultima mensilità globale (dicembre 2021 di cui al documento 7) di fatto moltiplicata per sei mesi ovvero all'importo pari ad euro 7.324,20; ovvero in via gradata, condannare il datore di lavoro al versamento di un'indennità risarcitoria ai sensi della normativa vigente pari all'ultima mensilità globale di fatto moltiplicata per le mensilità che l'Ill.mo Organo
Giudicante riterrà opportuno considerare;
- condannare la , al versamento nei confronti del Parte_3 sig. , dell'importo di euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; euro 7.728,77 Controparte_1 lordi per lavoro straordinario diurno;
euro 7,18 per festività non godute;
euro 152,55 per
2 differenza 13° mensilità; euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali (oltre rivalutazione ed interessi legali)”, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le avverse deduzioni e richieste.
In particolare, chiariva che: 1) “la decisa diminuzione del fatturato e l'aumento dei costi per
l'acquisto delle materie prime” rappresentavano “le condizioni all'origine del licenziamento del lavoratore”, il cui fine era “l'incremento di produttività attraverso una contrazione di costi”
(pagina 7 della comparsa); 2) quanto all'obbligo di repêchage, il ricorrente non aveva indicato a quali mansioni avrebbe potuto essere addetto e, in ogni caso, la società non aveva potuto collocarlo diversamente trattandosi di una realtà imprenditoriale “dalle dimensioni minime, con appena due lavoratori impiegati, in qualità di operai, ed un apprendista” (cfr. pagina 8 della comparsa di primo grado); 3) la società “aveva rispettato i criteri di scelta previsti dalla legge nonché i criteri di correttezza e buona fede (art 1175 e 1375 cc), difatti presso la MarinPlast vi lavorano, due lavoratori assunti prima del Cittadino ed hanno lo stesso livello e mansione ( Persona_1
(assunto in data 03.10.2005 – Operaio III Livello), (assunto in data 21.10.2004 – Persona_2
Operaio III Livello) (v. lul) invece vi è l'ultimo lavoratore (Apprendista) assunto Parte_2 nel Gennaio 2020”: pertanto, tra i soggetti aventi la medesima qualifica del ricorrente erano stati mantenuti in organico due lavoratori con anzianità di servizio superiore;
invece, Parte_2 aveva conservato il posto di lavoro “in quanto era in corso il periodo di apprendistato e secondo il
d.lgs. n.81/2015 non è possibile licenziare se non nei casi in cui sussista la giusta causa o il giustificato motivo e oltre a ciò, vi è la sopportabilità economica del lavoratore, in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi contributivi pari al 100% per tre Pt_2 anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta” (cfr. pagina 8-9 della comparsa innanzi al Tribunale).
Contestava, sotto altro profilo, la sussistenza di spettanze retributive non soddisfatte, evidenziando in particolare che, laddove effettuato, lo straordinario era sempre stato compensato e che le differenze economiche pretese come conseguenza della mancata considerazione degli scatti di anzianità erano, in realtà, non spettanti in quanto fino al 20.9.2015 il ricorrente “era un semplice apprendista in quanto non aveva ancora acquisito il livello retributivo, condizione necessaria affinché possa decorrere l'applicazione dell'anzianità di servizio” ai sensi del CCNL applicato.
In definitiva, così concludeva: “Preliminarmente: - Dichiarare, la richiesta di reintegra nel posto di lavoro inammissibile per carenza dei requisiti dimensionali;
Nel merito: - Rigettare l'avverso ricorso sia in merito al licenziamento e sia in merito alle differenze retributive in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella
3 presente memoria difensiva;
- Rigettare qualsiasi ulteriore pretesa in quanto priva di fondamento e produzione documentale”, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il giudice così statuiva: «accertata
l'invalidità del licenziamento comminato in data 24.01.2022 dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente, per violazione dell'art. 1175 c.c. e dell'art. 5 della L. n. 223/1991 e s.m.i., condanna la parte convenuta, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966 e s.m.i., a riassumere in servizio la parte ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 6.103,50 complessivi), oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 a carico della parte convenuta per i titoli indicati in motivazione, condanna quest'ultima al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma in questione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.600,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari».
In particolare, il Tribunale riteneva la illegittimità del licenziamento per le seguenti ragioni:
«È pacifico tra le parti, oltre che provato sia documentalmente (all. 5 al fascicolo di parte convenuta) sia tramite l'istruttoria testimoniale (vd. testimonianza di ), che, Parte_2 prima del licenziamento di cui sopra la società convenuta aveva alle proprie dipendenze quattro dipendenti svolgenti le medesime mansioni … o comunque aventi la medesima qualifica e il medesimo livello di inquadramento (operario di 3° livello di cui al CCNL Gomma Plastica Aziende
Artigiane), tra i quali la parte ricorrente (assunta in servizio dal 20.09.2012, dapprima come apprendista e poi con contratto a tempo indeterminato), assunto in servizio Persona_1 dal 3.10.2005), (assunto in servizio dal 21.10.2004) e Persona_2 Parte_2
(assunto come apprendista nel 2020, poi dimessosi il 10.01.2023 e successivamente riassunto in servizio dal 1.06.2023).
La parte convenuta ha espressamente ammesso di avere scelto di licenziare la parte ricorrente e non – ancorché quest'ultimo avesse una minore anzianità di Parte_2 servizio – anche in considerazione dei minori costi sostenuti dalla società datrice di lavoro per tale lavoratore (cioè, in ragione degli sgravi contributivi previsti dalla legge in caso di assunzione di apprendisti).
Tale motivazione non costituisce invero una valida giustificazione per la scelta della parte ricorrente – avente maggiore anzianità di servizio rispetto a – quale Parte_2
4 lavoratore da licenziare al posto di quest'ultimo: la scelta in questione è quindi contrastante con il principio generale di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., per come specificato tramite dai criteri sociali ex art. 5 della L. n. 223/1991, applicabili analogicamente anche in materia di licenziamenti individuali.
Il licenziamento è pertanto illegittimo, con conseguente applicabilità, nel caso concreto, dell'art. 8 della L. n. 604/1966, non sussistendo i presupposti dimensionali di cui all'art. 18 della L.
n. 300/1970 e s.m.i».
Quanto alle differenze retributive pretese, il Tribunale, dopo ampi richiami di carattere generale, rilevava quanto segue: «Nel caso di specie, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti (in quanto documentalmente provata e altresì in quanto pacifica tra le parti) – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive sulla paga ordinaria, sulla 13° mensilità, sulla 14° mensilità e sul TFR, non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo»; «La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario rivendicate, giacché dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente ha svolto orari di lavoro sostanzialmente corrispondenti a queLL a tempo pieno contrattualmente previsti (vd. testimonianza di e di . Parte_2 Persona_1
Nulla può essere inoltre riconosciuto alla parte ricorrente a titoli di ferie e permessi retribuiti non goduti, non essendo emersa alcuna prova in relazione al mancato godimento delle ferie e dei permessi per fatti imputabili al datore di lavoro.
Le somme spettanti alla parte ricorrente per i titoli (causali) menzionati in precedenza possono essere quantificate in via equitativa ex art. 432 c.p.c., senza necessità di disporre una
C.T.U. contabile: spettano alla parte ricorrente, per tali titoli, euro 1.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria».
Avverso tale decisione proponeva appello la per i seguenti Parte_1 motivi:
1) “Violazione dell'art. 112 c.p.c.”: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ritenendo illegittimo il licenziamento “per presunta violazione del principio generale di buona fede e correttezza ex art.
1175 c.c., per come specificato dai criteri sociali ex art. 5 della L. n. 223/1991” sebbene mai invocato dal lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.p.c.;
2) “erronea interpretazione dei motivi addotti al licenziamento economico”: secondo la società, i criteri di scelta improntati ai canoni di correttezza e buona fede a cui il primo giudice
5 aveva impropriamente fatto riferimento, oltre che a non essere mai stati dedotti dal Cittadino, erano stati in concreto rispettati, dovendosi evidenziare che gli stessi possono riguardare il personale con mansioni omogenee (equivalenti) e fungibili e non la scelta “tra il dipendente ( ) e CP_1
l'apprendista ( ), termini di raffronto del tutto improponibili e non applicabili, in Parte_2 quanto il Cittadino era un III Livello e il sig un semplice apprendista (come emerge dal Lul Pt_2 depositato nel fascicolo di primo grado)”.
In ogni caso, secondo la società, nell'ipotesi di licenziamento individuale, non si applica la disciplina prevista per i licenziamenti collettivi, e in particolare i criteri di scelta legali previsti dall'art. 5 della legge 223/91.
Ancora, la parte appellante evidenziava che era stato assunto con contratto Parte_2 di apprendistato in data 8.1.2020 per lo svolgimento di mansioni di apprendista professionalizzante,
e con una retribuzione lorda mensile ridotta di circa del 50% rispetto a quella prevista per il Terzo livello CCNL Gomme e Plastica;
inoltre, il contratto di apprendistato era caratterizzato da benefici fiscali e previdenziali. In definitiva, la scelta operata dall'appellante era “maggiormente funzionale a contrastare la condizione di difficoltà aziendale (documentata con il calo del fatturato negli ultimi tre anni e l'aumento del costo delle materie prime) che aveva indotto a sacrificare uno dei rapporti di lavoro dei suoi dipendenti (sicuramente il meno anziano tra tutti i dipendenti aventi lo stesso livello e le stesse mansioni)”.
3) “Erronea condanna alle differenze retributive”: la società censurava la sentenza laddove aveva riconosciuto al Cittadino differenze retributive “sulla 14° mensilità e sul TFR”, non avvedendosi che la quattordicesima non era mai stata richiesta (e, del resto, non era prevista dal
CCNL Gomma e Plastica, pacificamente applicato), e che l'odierno appellato, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva dichiarato di aver percepito il TFR, in relazione al quale dai conteggi allegati risultava che la società era creditrice della somma di euro 10,26. Inoltre, secondo la parte appellante, la voce anzianità di servizio non poteva essere riconosciuta in quanto il era CP_1 stato assunto come apprendista professionalizzante e per tal motivo (per i primi 3 anni) non era dovuto alcuno scatto di anzianità, in quanto il CCNL prevede tale voce contrattuale solo per i dipendenti con il livello acquisito, mentre il , dal 2012 al 2015 “era semplicemente un CP_1 apprendista con livello da acquisire solo al termine dell'apprendistato”: pertanto la società, a partire dal 21.09.2015, al termine dell'apprendistato, aveva “regolarizzato il Cittadino con contratto a tempo indeterminato - liv III”, applicando, per ogni biennio, regolarmente gli scatti di anzianità.
Tanto chiarito, la società precisava che le altre voci retributive, tutte contestate in sede di costituzione, non erano altro che le maggiorazioni spettanti al lavoratore laddove la voce
6 contrattuale “anzianità di servizio” fosse stata dovuta: in mancanza di tale premessa, il Tribunale aveva errato nel riconoscere, in via equitativa, al euro 1.000,00; CP_1
4) “erroneità della sentenza in riferimento alla condanna alle spese di parte appellante”: la società lamentava l'erroneità della condanna alle spese sebbene vi fossero “validi motivi idonei eventualmente a compensare tra le parti le spese”:
In definitiva, così concludeva: “Riformare integralmente la sentenza, sia in merito alla condanna a riassumere in servizio la parte ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 6.103,50 complessivi) nonché al pagamento delle differenze retributive pari ad € 1.000,00, e sia in merito alle spese legali rimborso forfettario iva e cpa”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 impugnata e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo, di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui la società appellante si duole del fatto che il
Tribunale ha ritenuto illegittimo il recesso per violazione dei criteri di correttezza e buona fede, ovvero per un vizio asseritamente non lamentato - è infondato.
E invero, il Tribunale non ha emesso una pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione che, come noto, sussiste quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale violazione non ricorre, invece, quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione o la domanda debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate.
Nella specie, una lettura attenta e non formalistica del ricorso ex art. 414 c.p.c. (la cui interpretazione è riservata al giudice di merito) rende evidente che il lavoratore ha lamentato l'illegittimità del licenziamento impugnato anche sotto il profilo della scelta della propria persona come soggetto da estromettere dalla compagine aziendale, nonostante la maggiore anzianità (“ha licenziato il lavoratore più anziano in termini di assunzione”).
La circostanza che tra i motivi di illegittimità lamentati dal lavoratore vi fosse anche la questione concernente la scelta del soggetto da licenziare è stata ben compresa dalla società oggi
7 appellante, che nella memoria di costituzione (alle pagine 8-9)innanzi al Tribunale ha dedicato al tema le seguenti, puntuali argomentazioni: «La convenuta ha rispettato i criteri di scelta previsti dalla legge nonchè i criteri di correttezza e buona fede (art 1175 e 1375 cc), difatti presso la
MarinPlast vi lavorano, due lavoratori assunti prima del Cittadino ed hanno lo stesso livello e mansione ( (assunto in data 03.10.2005 – Operaio III Livello), Persona_1 Persona_2
(assunto in data 21.10.2004 – Operaio III Livello) (v. lul) invece vi è l'ultimo lavoratore
[...]
(Apprendista) assunto nel Gennaio 2020. Parte_2
Fatta questa doverosa precisazione, si può constatare da ciò che è stato dedotto in fatto come non sia avvenuta la violazione dei richiamati criteri di scelta, in quanto, tra i soggetti aventi la medesima qualifica del ricorrente sono stati mantenuti in organico 2 lavoratori (come dedotto in fatto) con anzianità di servizio superiore, ed assunti precedentemente al ricorrente.
Discorso a parte merita l'apprendista, , in quanto era in corso il periodo di Parte_2 apprendistato e secondo il d.lgs. n.81/2015 non è possibile licenziare se non nei casi in cui sussista la giusta causa o il giustificato motivo e oltre a ciò, vi è la sopportabilità economica del lavoratore, in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi contributivi Pt_2 pari al 100% per tre anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta».
In definitiva, la questione concernente la illegittimità del licenziamento sotto il profilo del soggetto in concreto espulso dalla compagine aziendale (e in particolare della violazione del criterio della anzianità) è stato introdotto in giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed è stato oggetto di dibattito processuale tra le parti fin dai rispettivi atti introduttivi, con esclusione pertanto del vizio di ultrapetizione.
Correttamente, invero, il Tribunale - cui compete l'interpretazione della domanda e che, in applicazione del principio iura novit curia, può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti e i rapporti dedotti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della decisione princìpi di diritto diversi da queLL richiamati dalle parti - ha ricondotto la doglianza innanzi specificata, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, all'ambito che le è proprio, ovvero alla tematica del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella individuazione in concreto del lavoratore da licenziare.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha censurato la decisione impugnata assumendo che: a) i principi richiamati dal primo giudice e posti a fondamento dell'illegittimità del recesso sono inapplicabili al caso di specie;
b) comunque, la parte datoriale ha rispettato i criteri di correttezza e buona fede, avendo licenziato in quanto dipendente meno Controparte_1
8 anziano tra queLL in servizio, dovendosi escludere dai soggetti tra cui effettuare la comparazione l'apprendista, scelto per una ragione di contenimento di costi.
Innanzitutto occorre chiarire che, alla base del licenziamento, è stata addotta l'esigenza di una generica riduzione dei costi (legata, in particolare, all'aumento dei prezzi delle materie prime).
La società, né al momento del recesso né in corso di causa, ha specificato che occorresse sopprimere un posto di lavoro determinato;
e ciò sulla base dell'evidente presupposto che tutti i dipendenti della società svolgessero le medesime mansioni. Se, infatti, Persona_1 Per_2
e l'odierno appellato erano tutti operai inquadrati al III livello, , assunto (due
[...] Parte_2 anni prima il licenziamento del ) come apprendista per il successivo inquadramento come CP_1 operaio di III livello, svolgeva le medesime mansioni dell'odierno appellato. Ciò, peraltro, è comprovato dal fatto che il e il si avvicendavano nei turni, come emerso nel corso Pt_2 CP_1 dell'istruttoria testimoniale innanzi al Tribunale.
D'altro canto, non è revocabile in dubbio che (operaio inquadrato nel Controparte_1
III livello, assunto in servizio dal 20.9.2012, dapprima come apprendista e poi con contratto a tempo indeterminato) avesse una professionalità omogenea e fungibile con quella di
[...]
, apprendista dal gennaio 2020, con riferimento alle medesime mansioni e al medesimo Parte_2 inquadramento. Appare, invero, inconfutabile che l'odierno appellato potesse svolgere le medesime mansioni per cui il stava svolgendo il suo apprendistato. Pt_2
D'altro canto, la società, nel giustificare la scelta del lavoratore da licenziare nell'appellato e non nel predetto apprendista, ha evocato giustificazioni correlate al minor costo di quest'ultimo, non già a una maggiore o diversa utilità in termini di professionalità.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – ipotesi, come detto, ricorrente nella specie -, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che devono improntare ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse.
Costituisce ius receptum che, nell'ipotesi anzidetta, al fine di rispettare i canoni di correttezza e buona fede, può farsi riferimento, pur nella diversità dei regimi, ai criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (Cass. n. 21438/2018; Cass. n. 16856/2020; Cass. n. 13643/2021; Cass. n. 1851 del 2023).
Conseguentemente si è ritenuto che possano essere presi in considerazione, in via analogica, i criteri
9 dei carichi di famiglia e dell'anzianità atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti (Cass. n.
21438 del 2018).
In proposito giova rilevare che tali principi sono costantemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità sia alle ipotesi di tutela cd. reale che di tutela cd. obbligatoria (cfr., pacificamente, tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 27398 del 2018).
Pertanto, anche nel caso di specie trovano applicazione i criteri già indicati nella sentenza impugnata, alla luce dei quali l'odierno appellato non avrebbe dovuto essere licenziato, in quanto soggetto più anziano di altro dipendente mantenuto in servizio.
Assume la società appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere violati i principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare e, in particolare, nel ritenere violato il criterio della anzianità, posto che nella comparazione tra i dipendenti non poteva essere considerato . Parte_2
Orbene, posto che la qualifica di apprendista non comporta, di per sé, l'impossibilità di essere destinatari di un provvedimento di recesso ove ricorrano una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo, deve rilevarsi che, nella specie, la ha addotto Parte_1 di aver mantenuto in servizio proprio il sebbene assunto successivamente all'odierno Pt_2 appellato, “in quanto la legge di bilancio del 2020 (periodo assunzione prevedeva sgravi Pt_2 contributivi pari al 100% per tre anni per ciascun lavoratore apprendista e in un'ottica di riduzione dei costi ed economia aziendale, questa figura professionale è stata tenuta” (così alle pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale).
In proposito deve rilevarsi che l'art. 1, comma 8, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) ha disposto, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto solo per i “contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (ex art. 43 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) stipulati nell'anno 2020.
Ebbene, il contratto di apprendistato di non era di “primo livello”: dal LUL Parte_2 prodotto dalla società risulta che il stesso era stato assunto con un contratto di apprendistato Pt_2 professionalizzante (ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), ovvero di “secondo livello” e tale circostanza è espressamente ammessa alla pagina 13 dell'atto di gravame, ove si legge: “il sig. , è stato assunto con contratto di apprendistato (come emerge dal Parte_2
10 LUL allegato al fascicolo di primo grado) in data 08.01.2020 per lo svolgimento di mansioni di
Apprendista Professionalizzante”.
Pertanto, non è stato provato - e anzi può escludersi - che la società fruisse dello sgravio contributivo dedotto, quanto meno nella misura indicata.
D'altro canto, non è neanche vero che – come indicato nell'atto di appello – il Pt_2 percepisse “una retribuzione lorda mensile ridotta di circa del 50% rispetto alla retribuzione prevista per il Terzo livello CCNL Gomme e Plastica”. E invero, a prescindere dagli inevitabili costi correlati alla formazione dell'apprendista, l'esame delle buste paga in atti rivela che, in concreto, la somma lorda corrisposta al e quella versata al Cittadino non divergevano nella entità “di circa Pt_2 il 50%”, in quanto la retribuzione lorda oraria per il era pari a 6,33 e per il Cittadino ad euro Pt_2
8,45.
Ora, poste tali premesse fattuali, va evidenziata la circostanza che, a seguito delle dimissioni del (in data 10.1.2023), la società lo ha riassunto, neanche sei mesi dopo, dall'1 giugno 2023 Pt_2
(cfr. deposizione resa da all'udienza del 13.2.2024 innanzi al Tribunale) ed Parte_2 ovviamente senza alcuna agevolazione correlata al pregresso rapporto di apprendistato. Proprio alla luce di tale circostanza appaiono pretestuose le ragioni addotte a fondamento della scelta in concreto effettuata.
In ogni caso, e più in generale - fermo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario - deve rilevarsi, in modo assorbente, che il “minor costo” del dipendente non può essere un criterio di scelta del lavoratore da licenziare.
Ferma la dedotta applicabilità, anche al caso di specie, dei criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, giova osservare che la circostanza che il legislatore dia preferenza, ai fini della salvaguardia del rapporto di lavoro, al dipendente con maggiore anzianità di servizio e con maggiori carichi familiari, rende evidente che la scelta – tra dipendenti tra loro fungibili – cadrà, di regola, sul lavoratore maggiormente “costoso”, avuto riguardo all'incidenza dell'anzianità e dei carichi familiari sulla retribuzione.
In definitiva, va confermata la decisione del Tribunale in ordine all'illegittimità del licenziamento stante la non conformità a buona fede del comportamento datoriale.
2.3. Il terzo motivo di appello – concernente il riconoscimento, sia pure in minima misura, delle differenze retributive richieste - è parzialmente fondato, ma ciò non è sufficiente ai fini della
11 riforma della sentenza impugnata laddove ha condannato la società al pagamento di euro 1.000,00, dovendosi solo precisare e in parte rettificare i titoli per i quali tale somma è stata riconosciuta.
Innanzi tutto, bisogna chiarire che effettivamente, nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.,
aveva richiesto: “L'importo di euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; euro Controparte_1
7.728,77 lordi per lavoro straordinario diurno;
euro 7,18 per festività non godute;
euro 152,55 per differenza 13° mensilità; euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali”.
Pertanto, l'odierno appellante non aveva chiesto né differenze a titolo di quattordicesima, ferie e permessi, né differenze sul TFR.
Ne segue che le statuizioni contenute nella sentenza gravata in ordine a detti istituti sono erronee, sia laddove riconoscono la spettanza delle differenze sulla quattordicesima mensilità e sul
TFR, sia laddove negano la spettanza delle ferie e permessi. Senonché, la fondatezza della censura in parte qua è priva di effetti emendativi sull'esito della lite come statuito dal Tribunale.
E invero, la somma complessivamente riconosciuta (che, come detto, non comprende lo straordinario, non dovuto secondo l'accertamento del primo giudice, passato in giudicato) non eccede gli importi effettivamente richiesti, ovvero: - euro 710,70 lordi per scatti di anzianità; - euro
7,18 per festività non godute;
- euro 152,55 per differenza tredicesima mensilità; - euro 206,15 per una tantum e arretrati contrattuali.
Secondo la società appellante, la somma riconosciuta non sarebbe dovuta in quanto non spetterebbero gli scatti di anzianità, calcolati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. tenendo conto del periodo di apprendistato, e quindi le ulteriori somme richieste, che ai primi sono collegate.
Sostiene in proposito la “Il ricorrente, nel 2012, era stato assunto con contratto Parte_1 di apprendistato professionalizzante … e non aveva ancora il livello retributivo, condizione necessaria affinché possa decorrere l'applicazione dell'anzianità di servizio prevista dal CCNL”
(cfr. p. 18 dell'atto di gravame). E inoltre: “per i primi tre anni era un apprendista e non poteva, come erroneamente ha fatto, far decorrere l'anzianità di servizio sin da subito, ma avrebbe dovuto aspettare l'acquisizione del livello contrattuale (come ha fatto la stessa appellante) ossia dal momento della stipula del contratto a tempo indeterminato (dal settembre 2015) e, solo, da quel momento avrebbe dovuto far decorrere la voce “anzianità di servizio”, per ogni biennio” (così a pagina 20 del ricorso in appello).
In concreto, come emerge dalle buste paga, il primo scatto retributivo è stato riconosciuto al
Cittadino nel settembre del 2017, ovvero dopo un biennio dalla cessazione del periodo di apprendistato (20.9.2015); e ciò nonostante dalle buste paga risulti che la data dell'assunzione (con il contratto di apprendistato professionalizzante) è quella del 20.9.2012.
L'assunto della società è infondato.
12 E invero, giova innanzi tutto evidenziare che l'art. 38 (“Aumenti Periodici di Anzianità”) del
CCNL Gomma Plastica Chimica Artigianato - laddove prevede: “Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo” – non esclude affatto che, ai fini del calcolo dei bienni maturati, debba calcolarsi il periodo dell'apprendistato.
E infatti, secondo tale previsione contrattuale, il “livello retributivo” è unicamente il parametro per stabilire l'entità dell'aumento retributivo dovuto in ragione dell'anzianità maturata;
invece, ai fini calcolo di tale anzianità, l'art. 38 cit. non esclude affatto che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) sia computata ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro (con raggiungimento, nel caso di specie, del terzo livello retributivo).
Deve, anzi, evidenziarsi che la clausola contrattuale in esame stabilisce che gli scatti di anzianità devono essere corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso l'azienda ed è irrevocabile in dubbio che, nella specie, anche prima del settembre 2015, il lavoratore era alle dipendenze della società e che, pertanto, i bienni vadano calcolati a decorrere da tale data.
D'altra parte, con il contratto di apprendistato, stipulato da nella Parte_4 vigenza del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, si instaura un rapporto a tempo indeterminato (cfr. art. 1 del decreto legislativo testé citato), sia pure a struttura bifasica;
una volta superata la prima fase, è evidente che l'anzianità maturata nell'ambito di tale fase si riflette sulla seconda ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
In proposito rileva il Collegio che, pur in un diverso contesto normativo, sono valide anche nel caso in esame le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20074 del 2010, richiamata, da ultimo, da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37216 del 2022, secondo cui il lavoratore non può essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è maturata nel periodo di formazione;
una diversa interpretazione integrerebbe una “discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale” (nella specie, austriaca) “che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età” (così:
Cass. n. 18045 del 2015). Pertanto, sarebbe nulla una clausola del contratto collettivo che prevedesse diversamente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36380 del 13/12/2022).
13 In definitiva, il motivo di gravame è infondato e la somma riconosciuta dalla sentenza del
Tribunale è dovuta.
2.4. L'ultimo motivo di gravame non è suscettibile di accoglimento.
La società si duole perché il Tribunale non ha compensato le spese di lite.
Rileva il Collegio che, in verità, il Tribunale ha già disposto la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo, come peraltro espressamente indicato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza oggetto di gravame: alla pagina 15 della sentenza si legge: “Tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.900,00, tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M.
n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. …” e “Le suddette spese devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca”; il dispositivo coerentemente così statuisce: “condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.600,00”.
La regolamentazione delle spese di lite da parte del primo giudice appare corretta, posto che vi è stata tra le parti reciproca, ma solo parziale, soccombenza;
è risultato Controparte_1 sostanzialmente vittorioso in relazione al capo di domanda concernente il licenziamento e parzialmente vittorioso in relazione alla domanda concernente le differenze retributive.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società nel grado e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa nel grado e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso in appello proposto in data successiva al 30.1.2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
14 - condanna la a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
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