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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n.2244/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2244/2025, promossa con ricorso depositato il 29/5/2025 da:
1) Parte_1
C.F.: cittadina italiana, C.F._1
nata a [...] il [...],
residente in [...]
e
2) Controparte_1
C.F.: cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] l'[...],
residente in [...] entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA), in data 6 maggio1978
(anno 1978 atto n. 14 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 12.10.2004 omologato con decreto del
05.11.2004 depositato il 05.11.2004
con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il14.12.1980, economicamente autosufficiente. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.5.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione
[...]
della sentenza;
b) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
06.05.1978, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Luino (anno 1978, atto n. 14 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2244/2025, promossa con ricorso depositato il 29/5/2025 da:
1) Parte_1
C.F.: cittadina italiana, C.F._1
nata a [...] il [...],
residente in [...]
e
2) Controparte_1
C.F.: cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] l'[...],
residente in [...] entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA), in data 6 maggio1978
(anno 1978 atto n. 14 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 12.10.2004 omologato con decreto del
05.11.2004 depositato il 05.11.2004
con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il14.12.1980, economicamente autosufficiente. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.5.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione
[...]
della sentenza;
b) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
06.05.1978, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Luino (anno 1978, atto n. 14 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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