Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2025REG.PROV.COLL.
N. 05371/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Andreucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ernesto Palatta in Roma, via Pinerolo, n. 22;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione II, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Andreucci e Fiammetta Zoffoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto la domanda di annullamento di un’ingiunzione di demolizione emessa in relazione a opere eseguite nell’immobile di proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS--OMISSIS-settembre 2014 il Comune di -OMISSIS- ha intimato la demolizione delle seguenti opere realizzate nell’abitazione dell’appellante, considerate nuove costruzioni prive di titolo, oltre che con superficie utile lorda superiore a quanto consentito dalle N.t.a. del P.r.g.:
- al piano terra, ampliamento mediante tamponamento di porzione del terrazzo, tamponamento della loggia di ingresso con infisso chiudibile a pacchetto e modifiche interne nella zona disimpegno;
- al primo piano, ampliamento mediante copertura e tamponamento in muratura del terrazzo preesistente, con creazione di vano cucina e locale di servizio a uso lavanderia, nonché scala in arredo di probabile accesso al sottotetto.
Il Comune ha altresì accertato che l’ampliamento con chiusura parziale del terrazzo al piano terra viola la distanza minima di 5 metri dal confine della proprietà, che gli ampliamenti non sono stati assistiti dagli adempimenti in materia sismica, che il locale destinato a sala da pranzo al piano terra non rispetta il rapporto di aero-illuminazione stabilito dal regolamento edilizio e che l’aumento di unità immobiliari (da una a due) implica la violazione degli standard di parcheggio.
4. L’interessata ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per l’Emilia-Romagna.
5. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
6. L’interessata ha proposto appello contro la decisione.
7. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di -OMISSIS-, resistendo al gravame.
8. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
9. All’udienza del 4 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello si fonda su quattro motivi.
10.1. Con il primo motivo si deduce: « Omessa valutazione delle condizioni di necessità, violazione del principio di proporzionalità ».
Secondo l’appellante, la sentenza non avrebbe tenuto conto della limitata entità delle opere ritenute abusive e della loro insussistente incidenza in termini di occupazione del suolo e carico urbanistico nonché della circostanza che e opere ritenute abusive sono state realizzate per la necessità imposta dalle gravi condizioni di salute dei componenti della famiglia dell’istante
10.2. Con il secondo motivo viene riproposta la prima censura del ricorso di primo grado.
In particolare, il T.a.r. avrebbe errato nel qualificare l’intervento come ristrutturazione “pesante”, dato che le opere non eccedono la sagoma dell’edificio preesistente e precedentemente autorizzato.
10.3. Con il terzo motivo viene riproposta la seconda censura del ricorso di primo grado.
S’insiste nel sostenere che il provvedimento sia viziato da difetto d’istruttoria, non essendo stato misurato il contestato aumento di volume e superficie né considerato che quegli spazi erano già utilizzati dagli abitanti della casa.
10.4. Con il quarto motivo si denuncia che il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sul tema della violazione della distanza minima dal confine, che non sarebbe sussistente in quanto l’ampliamento era già contenuto nella sagoma precedente.
11. I motivi di appello sono infondati.
11.1. La giurisprudenza ha chiarito che « le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico » (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6627). A maggior ragione, dunque, costituiscono aumento di volume e superficie le opere di tamponamento di un balcone con creazione di nuovi vani, per cui è necessario il permesso di costruire.
11.2. In queste circostanze, l’ordine di ripristino è doveroso e a contenuto vincolato; nella specie, comunque, non è stata dimostrata l’assoluta necessità dell’ampliamento per soddisfare le esigenze abitative e di salute dell’appellante o dei suoi familiari.
11.3. Venendo in rilievo un provvedimento “plurimotivato”, ed essendovi almeno una ragione sufficiente per sorreggerne il dispositivo, l’esame della questione relativa alla violazione della distanza minima dal confine risulta superfluo.
12. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
13. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di -OMISSIS-, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di -OMISSIS-, delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.) come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.