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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIMONGELLI UMBERTO Parte_1
OPPONENTE contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti FEDERICA Controparte_1
ORONZO ED ALBERTO ORONZO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- fideiussione-disconoscimento scrittura privata
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 15.4.2025: I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa;
l'avv. Peluso, in subordine, insiste per la chiesta verificazione come già formulata in atti. L'avv. Speciale si oppone alla richiesta di verificazione in quanto tardiva ed inammissibile e insiste per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6/2024 iscritto al N.r.g. 8/2024 con il quale le veniva ingiunto in qualità di fidejussore , assieme al sig. , il pagamento in favore della di € 18.382,04, Persona_1 Controparte_1
oltre interessi fino al saldo ed oltre a spese e costi del procedimento monitorio, in forza di un debito nascente da un contratto di mutuo di € 40.000,00 originariamente intercorso tra e Parte_2
Banca Carime Unione Banche Italiane Mediotermine Cosenza, poi ceduto in blocco, assieme ad altri crediti della medesima Banca, dapprima a poi da quest'ultima all'odierna opposta Controparte_2
L'opponente eccepiva la sua estraneità alla vicenda disconoscendo sin Controparte_1 pagina 1 di 5 dall'atto introduttivo ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sul contratto di fidejussione del 14.05.2008 e, per l'effetto, chiedeva di annullare il decreto ingiuntivo opposto, con immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il ristoro dei danni derivanti da tale segnalazione;
con condanna di parte opposta alle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2024, si costituiva in giudizio la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare e di rito, di rinviare la data della prima udienza per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione in quanto stante la genericità dell'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata sollevata dalla sig.ra e, in ogni caso, perché soggetto non estraneo alla vicenda in quanto Parte_1
proprietaria e socia della eccepiva altresì la mancata contestazione dei solleciti di Parte_2 pagamento da parte dell'opponente, da considerarsi perfezionati per compiuta giacenza;
in subordine e nel merito, nel caso di ammissibilità del disconoscimento della firma, chiedeva l'accoglimento dell'istanza di verificazione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 25.04.2024, il GI designato confermava la data della prima comparizione parti.
Successivamente, all'udienza del 02.07.2024, il GI assegnava termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione, conclusosi negativamente.
All'udienza del 26.11.2024, la causa veniva rinviava per la discussione e decisione all'udienza del
15.04.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie difensive, ove veniva tratteneva in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, l'odierna opponente è destinataria del decreto ingiuntivo n. 6/2024 basato sul contratto del
14.05.2008 versato in atti, in qualità di fideiussore, assieme al sig. , della società Persona_1
Parte_2
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
pagina 2 di 5 L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, l'opponente contesta lo stesso titolo della pretesa dell'opposta dichiarando sin dalla prima difesa di non aver mai sottoscritto il contratto posto a base del ricorso per ingiunzione e di cui la produce fotocopia allegata al fascicolo monitorio e riprodotta anche nel presente Controparte_1
giudizio di opposizione.
Il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto “a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale” (Cass. Civ. sentenza n. 8161/2023).
Il presupposto della verificazione è quindi la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto.
Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma.
E infatti l'art. 217 cpc prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttorie deve disporre cautele di custodia del documento. In particolare, l'originale deve essere prodotto entro il termine dell'art. 183, sesto comma, n. 2 cpc (ora 171 ter cpc) altrimenti la sua produzione sarebbe tardiva se compiuta in seguito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8304 del 27 marzo 2024 e già enunciato in Cass. Civ. Sez.
6-2 Ordinanza n. 7267 del 2014.
Tale assunto si basa sul contenuto del disposto normativo sopra citato che impone le “cautele opportune”: se la verificazione potesse effettuarsi su copia, non ci sarebbe alcuna necessità di garantire una tutela diversa rispetto a quella normalmente ravvisabile con riferimento agli altri documenti facenti parte dei fascicoli del giudizio ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8304 del 2024).
Sul punto era già intervenuta la giurisprudenza di merito, in base alla quale la mancata produzione dei documenti in originale, rende l'istanza di verificazione implicitamente abbandonata: “Un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di regolare istanza di verificazione resta una prova muta e non pagina 3 di 5 può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice, di conseguenza, la parte che aveva prodotto in giudizio e intendeva avvalersi della prova documentale rappresentata dalle scritture private (ex adverso disconosciute nella sottoscrizione) aveva l'onere di produrne gli originali al precipuo fine di ottenerne la relativa verificazione.” (Corte di Appello di Milano 3588/2022).
Nel caso di specie, alcun documento originale relativo al contratto di fideiussione sopra richiamato è stato depositato nel corso di causa, rendendo di conseguenza, sulla base dei motivi sopra esposti, non provato il credito vantato da Controparte_1
Né assume rilievo l'eccezione di parte opposta relativa alla genericità del disconoscimento, in quanto la stessa giurisprudenza sul punto è ferma nel ritenere che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cpc, una forma vincolata, deve avere contenuto specifico e determinato (Cass. Civ. Sez.
1. Ordinanza n. 18491 del 2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha indicato sin dall'atto introduttivo esattamente il documento oggetto di disconoscimento, ovvero il contratto di fideiussione del 14.05.2008, allegando i documenti comparativi contenenti la propria firma (cfr. atto di citazione pag. 2 e 3).
In ultimo, non può aderirsi alla tesi di parte opposta secondo la quale il contratto di garanzia sotteso al decreto ingiuntivo è riconducibile alla società garantita in quanto la sig.ra era a conoscenza Parte_1 dell'avvenuta prestazione di garanzia stante la sua qualità di socia.
Parte opposta richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 5479/2023 riguardante la falsificazione della firma in un contratto di fideiussione ma il richiamo è improprio in quanto -oltre a doversi considerare che di fronte al disconoscimento è la stessa parte opposta che non mette in grado l'opponente di verificare la falsificazione della firma- il caso di cui alla sentenza citata riguarda la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria privo di effetti nei confronti della società stessa, ma che può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c. e quindi dei rapporti tra lo stesso debitore ed il fideiussore che intenda rivalersi. A ciò si aggiunga che, anche volendo fare applicazione del principio giurisprudenziale, sulla stessa parte opposta gravava l'onere di indicare e provare atti o comportamento concludenti che integrino manifestazioni univoca di volontà anche tacita di avvalersi del contratto di garanzia provenienti dalla società e per essa dal suo legale rappresentate idonei a recuperare l'atto nella propria sfera giuridica (nella sentenza citata si fa riferimento ad uno specifico ambito procedimento di finanziamento richiesto al Ministero all'interno del quale è avvenuta la prestazione di garanzia ).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 e ordina l'immediata cancellazione della segnalazione dell'esposizione debitoria dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia in riferimento al nominativo della opponente;
-condanna parte opposta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
335,82 e € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIMONGELLI UMBERTO Parte_1
OPPONENTE contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti FEDERICA Controparte_1
ORONZO ED ALBERTO ORONZO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- fideiussione-disconoscimento scrittura privata
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 15.4.2025: I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa;
l'avv. Peluso, in subordine, insiste per la chiesta verificazione come già formulata in atti. L'avv. Speciale si oppone alla richiesta di verificazione in quanto tardiva ed inammissibile e insiste per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6/2024 iscritto al N.r.g. 8/2024 con il quale le veniva ingiunto in qualità di fidejussore , assieme al sig. , il pagamento in favore della di € 18.382,04, Persona_1 Controparte_1
oltre interessi fino al saldo ed oltre a spese e costi del procedimento monitorio, in forza di un debito nascente da un contratto di mutuo di € 40.000,00 originariamente intercorso tra e Parte_2
Banca Carime Unione Banche Italiane Mediotermine Cosenza, poi ceduto in blocco, assieme ad altri crediti della medesima Banca, dapprima a poi da quest'ultima all'odierna opposta Controparte_2
L'opponente eccepiva la sua estraneità alla vicenda disconoscendo sin Controparte_1 pagina 1 di 5 dall'atto introduttivo ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sul contratto di fidejussione del 14.05.2008 e, per l'effetto, chiedeva di annullare il decreto ingiuntivo opposto, con immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il ristoro dei danni derivanti da tale segnalazione;
con condanna di parte opposta alle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2024, si costituiva in giudizio la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare e di rito, di rinviare la data della prima udienza per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione in quanto stante la genericità dell'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata sollevata dalla sig.ra e, in ogni caso, perché soggetto non estraneo alla vicenda in quanto Parte_1
proprietaria e socia della eccepiva altresì la mancata contestazione dei solleciti di Parte_2 pagamento da parte dell'opponente, da considerarsi perfezionati per compiuta giacenza;
in subordine e nel merito, nel caso di ammissibilità del disconoscimento della firma, chiedeva l'accoglimento dell'istanza di verificazione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 25.04.2024, il GI designato confermava la data della prima comparizione parti.
Successivamente, all'udienza del 02.07.2024, il GI assegnava termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione, conclusosi negativamente.
All'udienza del 26.11.2024, la causa veniva rinviava per la discussione e decisione all'udienza del
15.04.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie difensive, ove veniva tratteneva in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, l'odierna opponente è destinataria del decreto ingiuntivo n. 6/2024 basato sul contratto del
14.05.2008 versato in atti, in qualità di fideiussore, assieme al sig. , della società Persona_1
Parte_2
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
pagina 2 di 5 L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, l'opponente contesta lo stesso titolo della pretesa dell'opposta dichiarando sin dalla prima difesa di non aver mai sottoscritto il contratto posto a base del ricorso per ingiunzione e di cui la produce fotocopia allegata al fascicolo monitorio e riprodotta anche nel presente Controparte_1
giudizio di opposizione.
Il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto “a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale” (Cass. Civ. sentenza n. 8161/2023).
Il presupposto della verificazione è quindi la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto.
Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma.
E infatti l'art. 217 cpc prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttorie deve disporre cautele di custodia del documento. In particolare, l'originale deve essere prodotto entro il termine dell'art. 183, sesto comma, n. 2 cpc (ora 171 ter cpc) altrimenti la sua produzione sarebbe tardiva se compiuta in seguito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8304 del 27 marzo 2024 e già enunciato in Cass. Civ. Sez.
6-2 Ordinanza n. 7267 del 2014.
Tale assunto si basa sul contenuto del disposto normativo sopra citato che impone le “cautele opportune”: se la verificazione potesse effettuarsi su copia, non ci sarebbe alcuna necessità di garantire una tutela diversa rispetto a quella normalmente ravvisabile con riferimento agli altri documenti facenti parte dei fascicoli del giudizio ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8304 del 2024).
Sul punto era già intervenuta la giurisprudenza di merito, in base alla quale la mancata produzione dei documenti in originale, rende l'istanza di verificazione implicitamente abbandonata: “Un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di regolare istanza di verificazione resta una prova muta e non pagina 3 di 5 può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice, di conseguenza, la parte che aveva prodotto in giudizio e intendeva avvalersi della prova documentale rappresentata dalle scritture private (ex adverso disconosciute nella sottoscrizione) aveva l'onere di produrne gli originali al precipuo fine di ottenerne la relativa verificazione.” (Corte di Appello di Milano 3588/2022).
Nel caso di specie, alcun documento originale relativo al contratto di fideiussione sopra richiamato è stato depositato nel corso di causa, rendendo di conseguenza, sulla base dei motivi sopra esposti, non provato il credito vantato da Controparte_1
Né assume rilievo l'eccezione di parte opposta relativa alla genericità del disconoscimento, in quanto la stessa giurisprudenza sul punto è ferma nel ritenere che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cpc, una forma vincolata, deve avere contenuto specifico e determinato (Cass. Civ. Sez.
1. Ordinanza n. 18491 del 2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha indicato sin dall'atto introduttivo esattamente il documento oggetto di disconoscimento, ovvero il contratto di fideiussione del 14.05.2008, allegando i documenti comparativi contenenti la propria firma (cfr. atto di citazione pag. 2 e 3).
In ultimo, non può aderirsi alla tesi di parte opposta secondo la quale il contratto di garanzia sotteso al decreto ingiuntivo è riconducibile alla società garantita in quanto la sig.ra era a conoscenza Parte_1 dell'avvenuta prestazione di garanzia stante la sua qualità di socia.
Parte opposta richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 5479/2023 riguardante la falsificazione della firma in un contratto di fideiussione ma il richiamo è improprio in quanto -oltre a doversi considerare che di fronte al disconoscimento è la stessa parte opposta che non mette in grado l'opponente di verificare la falsificazione della firma- il caso di cui alla sentenza citata riguarda la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria privo di effetti nei confronti della società stessa, ma che può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c. e quindi dei rapporti tra lo stesso debitore ed il fideiussore che intenda rivalersi. A ciò si aggiunga che, anche volendo fare applicazione del principio giurisprudenziale, sulla stessa parte opposta gravava l'onere di indicare e provare atti o comportamento concludenti che integrino manifestazioni univoca di volontà anche tacita di avvalersi del contratto di garanzia provenienti dalla società e per essa dal suo legale rappresentate idonei a recuperare l'atto nella propria sfera giuridica (nella sentenza citata si fa riferimento ad uno specifico ambito procedimento di finanziamento richiesto al Ministero all'interno del quale è avvenuta la prestazione di garanzia ).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 e ordina l'immediata cancellazione della segnalazione dell'esposizione debitoria dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia in riferimento al nominativo della opponente;
-condanna parte opposta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
335,82 e € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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