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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3095/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Simona Papa e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Cinzia Tomasoni ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento il 12 ottobre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 23, Anno 2002, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia il 3 Per_1 aprile 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 561/2023 di data 21 giugno 2023 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1-La casa familiare rimane in uso alla signora
che ne è anche proprietaria, con tutte le utenze e spese di casa a carico Pt_1 della medesima. Il marito ha già da tempo e in accordo lasciato tale immobile per trasferirsi in un appartamento acquistato.
2-La figlia , ormai maggiorenne, continuerà a vivere presso la madre, con Per_1 la quale manterrà la residenza anagrafica. L'assegno Unico Universale verrà richiesto e trattenuto per intero dalla signora Pt_1
3-Le visite padre-figlia verranno lasciate all'accordo diretto, in considerazione dell'età di , nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia Per_1
e dell'ordinato svolgersi della vita familiare.
4-I genitori si scambieranno le informazioni importanti sulla figlia, assumendo in modo concordato le scelte più rilevanti che la riguardano, nel rispetto delle sue aspirazioni ed inclinazioni. Concordano che prosegua il suo percorso di Per_1 musica, attualmente sempre presso la Scuola Musicale Diapason.
5-Il signor verserà alla signora a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia , l'importo mensile di € 700,00.-, Per_1 mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Una volta conseguita la maturità, per il primo anno di corso universitario il signor continuerà a versare alla signora l'intero importo del CP_1 Pt_1 mantenimento, con le modalità sopra indicate;
In seguito, dal secondo anno di università in poi e precisamente dal 01.09.2026 e sia che dovesse optare per un percorso universitario in provincia di Trento, Per_1 sia che scelga una facoltà fuori provincia: 1/3 dell'assegno potrà essere versato direttamente a , con accredito su conto corrente intestato alla stessa;
nello Per_1 specifico il padre verserà metà di tale importo la prima settimana del mese e la
2 restante metà la terza settimana del mese. La percentuale pari a 2/3, verrà invece versata alla signora mediante bonifico bancario anticipatamente entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese;
6-Le spese straordinarie di saranno sostenute per l'80% dal padre e per il Per_1
20% dalla madre, intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del CNF, anche per le modalità di concertazione e richiesta di rimborso. Si precisa che, in caso di studi fuori sede, le spese alloggiative, comprese le utenze, eventuali spese condominiali ed altre connesse, sono considerate straordinarie, in linea con quanto previsto dalle linee Guida del CNF. La detrazione delle spese sarà effettuata in proporzione all'esborso. I genitori danno per approvata la spesa relativa alla frequenza da parte di della scuola musicale Diapason. Per_1
Per le spese più ingenti, come quelle di dentista, ciascun genitore verserà la quota di spettanza direttamente al professionista, così da evitare gravose anticipazioni.
7-Il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile, CP_1 Pt_1
l'importo di € 250,00.- mensili, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
8-Spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Le parti hanno dato atto che la casa familiare è di proprietà della sig.ra Pt_1 mentre il sig. abita in altro appartamento di sua proprietà a Trento. CP_1
I ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra è dipendente comunale a Trento Pt_1 mentre il sig. è dipendente di una società controllata dalla P.A.T. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 5 luglio 2023, sostituita dal deposito di note scritte) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 561/2023 di data 21 giugno 2023, pubblicata il 5 luglio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia - maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente - corrispondenti al suo interesse ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Trento il 12 ottobre 2002, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 23,
Anno 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3095/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Simona Papa e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Cinzia Tomasoni ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento il 12 ottobre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 23, Anno 2002, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia il 3 Per_1 aprile 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 561/2023 di data 21 giugno 2023 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1-La casa familiare rimane in uso alla signora
che ne è anche proprietaria, con tutte le utenze e spese di casa a carico Pt_1 della medesima. Il marito ha già da tempo e in accordo lasciato tale immobile per trasferirsi in un appartamento acquistato.
2-La figlia , ormai maggiorenne, continuerà a vivere presso la madre, con Per_1 la quale manterrà la residenza anagrafica. L'assegno Unico Universale verrà richiesto e trattenuto per intero dalla signora Pt_1
3-Le visite padre-figlia verranno lasciate all'accordo diretto, in considerazione dell'età di , nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia Per_1
e dell'ordinato svolgersi della vita familiare.
4-I genitori si scambieranno le informazioni importanti sulla figlia, assumendo in modo concordato le scelte più rilevanti che la riguardano, nel rispetto delle sue aspirazioni ed inclinazioni. Concordano che prosegua il suo percorso di Per_1 musica, attualmente sempre presso la Scuola Musicale Diapason.
5-Il signor verserà alla signora a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia , l'importo mensile di € 700,00.-, Per_1 mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Una volta conseguita la maturità, per il primo anno di corso universitario il signor continuerà a versare alla signora l'intero importo del CP_1 Pt_1 mantenimento, con le modalità sopra indicate;
In seguito, dal secondo anno di università in poi e precisamente dal 01.09.2026 e sia che dovesse optare per un percorso universitario in provincia di Trento, Per_1 sia che scelga una facoltà fuori provincia: 1/3 dell'assegno potrà essere versato direttamente a , con accredito su conto corrente intestato alla stessa;
nello Per_1 specifico il padre verserà metà di tale importo la prima settimana del mese e la
2 restante metà la terza settimana del mese. La percentuale pari a 2/3, verrà invece versata alla signora mediante bonifico bancario anticipatamente entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese;
6-Le spese straordinarie di saranno sostenute per l'80% dal padre e per il Per_1
20% dalla madre, intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del CNF, anche per le modalità di concertazione e richiesta di rimborso. Si precisa che, in caso di studi fuori sede, le spese alloggiative, comprese le utenze, eventuali spese condominiali ed altre connesse, sono considerate straordinarie, in linea con quanto previsto dalle linee Guida del CNF. La detrazione delle spese sarà effettuata in proporzione all'esborso. I genitori danno per approvata la spesa relativa alla frequenza da parte di della scuola musicale Diapason. Per_1
Per le spese più ingenti, come quelle di dentista, ciascun genitore verserà la quota di spettanza direttamente al professionista, così da evitare gravose anticipazioni.
7-Il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile, CP_1 Pt_1
l'importo di € 250,00.- mensili, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
8-Spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Le parti hanno dato atto che la casa familiare è di proprietà della sig.ra Pt_1 mentre il sig. abita in altro appartamento di sua proprietà a Trento. CP_1
I ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra è dipendente comunale a Trento Pt_1 mentre il sig. è dipendente di una società controllata dalla P.A.T. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 5 luglio 2023, sostituita dal deposito di note scritte) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 561/2023 di data 21 giugno 2023, pubblicata il 5 luglio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia - maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente - corrispondenti al suo interesse ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Trento il 12 ottobre 2002, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 23,
Anno 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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