Articolo 31 della Costituzione
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1 gennaio 1948
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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