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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice di I grado, ha pronunciato il seguente dispositivo della
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 631/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Renato Giannelli Parte_1
Attore
Contro
rapp.to e difeso dagli Avv. Maurizio Mattioli e Fabrizio Risso CP_1
Convenuto
Motivi della Decisione
Con citazione per convalida di sfratto per finita locazione Parte_1
ha intimato al convenuto il rilascio dell'immobile adducendo:
-l'originario locatore dell'immobile per cui è causa, , era Persona_1
deceduta il 18/3/2020; -d'essere subentrato quale erede nella misura di 1/6, unitamente al marito della , , nel rapporto locatizio de quo in ragione Pt_1 Controparte_2
della riconosciuta falsità del testamento olografo apparentemente redatto dalla de cuius il 10-9-2019 (all. 2-3);
-d'aver, pertanto, diritto a percepire quantomeno la quota di 1/6 del canone di locazione, pari a € 200 mensili;
-d'aver chiesto al convenuto il versamento di quanto gli spettava (all. 4), ma senza esito, così come era rimasto il successivo sollecito del 4/8/2023 (all.
6);
-che, pertanto, il conduttore s'era reso moroso nel pagamento della quota del canone per l'intero 2023 per un ammontare di € 400,00, somma della quale si chiedeva in via monitoria che il conduttore fosse condannato a corrispondere si costituiva, replicando: CP_1
era l'unico intestatario del contratto di locazione in Controparte_2
oggetto;
-l'aver il riconosciuto in comparsa di costituzione la falsità della CP_2
sottoscrizione del testamento della moglie , dal quale egli Persona_1
risultava come erede unico, non comportava ancora il subentro dei coeredi nella titolarità del contratto di locazione, mancando una pronuncia del
Tribunale che statuisse in ordine alle domande formulate dal nella Pt_1
causa 280/2022 r.g. -d'essere in regola con il versamento dei canoni mensili ammontanti ad euro
200,00 ciascuno, come attestato dalle ricevute dei versamenti effettuati mese per mese a mani del ell'anno 2023 (doc. 4); CP_2
-d'aver sempre versato i canoni nelle mani di colui che formalmente risulta essere l'unico intestatario del contratto di locazione, essendo la voltura stata effettuata solo a nome di;
Controparte_2
-la richiesta dell'attore tramite raccomandata non era idonea a modificare la titolarità del contratto e quindi a mettere in discussione la buona fede del conduttore che versi il canone a favore di chi formalmente risulti essere l'effettivo unico locatore;
-in ogni caso ricorrerebbe la fattispecie di un'obbligazione solidale dal lato attivo cosicchè in caso di pluralità di creditori il pagamento effettuato integralmente ad uno d'essi libera il debitore nei confronti di tutti ex art. 1292 cc.
A seguito del rigetto della domanda di convalida e dell'istanza d'emissione d'ordinanza ex art. 665 c.p.c., il rito veniva mutato ai sensi dell'art. 667 c.p.c.
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Condividendo lo scrivente le difese/eccezioni sollevate in via preliminare dal convenuto, le domande proposte dal vanno dichiarate inammissibili Pt_1
per difetto di legittimazione ad agire.
Il procedimento per convalida di sfratto è stato promosso dal sulla Pt_1
base dell'assunto che il testamento olografo redatto da e Persona_1
pubblicato il 7/10/2020 sarebbe stato riconosciuto come falso da CP_2
[...] [...]
, marito dell'originaria locatrice e soggetto che avrebbe materialmente
[...]
formato la scheda.
Al riguardo si prende atto che l'odierno attore ha promosso innanzi al
Tribunale di Imperia il procedimento n. 280/2022, domandando che la scheda sia dichiarata apocrifa poiché, per l'appunto, redatta dal CP_2
Costui, nel costituirsi, ha ammesso la veridicità di tale assunto, ammettendo d'essere stato egli a falsificare il testamento.
Inoltre, il ha chiesto che il Tribunale pronunci l'indegnità a succedere Pt_1
del ai sensi dell'art. 463 comma 1 lett. 6 c.c., con conseguenziale CP_2
esclusione di quest'ultimo dal novero degli eredi legittimari.
Ebbene, deve condividersi l'obiezione sollevata dalla difesa del convenuto secondo cui l'attore non può essere allo stato considerato coerede della in assenza d'una pronuncia giudiziale. Pt_1
In tal senso depone in primo luogo il rilievo che l'inesistenza/falsità d'un testamento è dato fattuale-giuridico del quale gli eredi testamentari/necessari/legittimi non possono, per così dire, disporre, non venendo in rilievo un diritto o, comunque, una situazione soggettiva suscettibile di titolarità.
Semmai, ciò a cui il chiamato può rinunciare è l'eredità oppure, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 9130/2022; Cass. 12685/2014), al “diritto” di far valere il testamento. Avendo nel diverso suddetto procedimento il dichiarato in CP_2
comparsa di costituzione d'aver formato un testamento falso e chiesto
“accogliere le domande attrici formulate in via subordinata sub a) e b) dichiarando la nullità del testamento olografo attribuito a e l'apertura nella successione Persona_1
ab intestato di con conseguente attribuzione in favore dell'attore della Persona_1
quota di 1/6 e in favore del convenuto della quota di 2/3 dell'eredità morendo dismessa salvo accrescimento in caso di mancata accettazione da parte di e dei Parte_2
rappresentanti iure hereditario di , potrebbe ritenersi che egli Parte_3
abbia posto in essere un negozio unilaterale di rinuncia ad avvalersi del testamento de quo.
S'usa il condizionale in quanto a tal fine la succitata giurisprudenza richiede la redazione d'un atto dotato di forma scritta, evidenziandosi che il caso di specie è eccentrico a quelli trattati dalla Suprema Corte, atteso che essi involgevano un contenzioso tra plurimi eredi stipulanti un accordo ossia un contratto.
Invero, benchè il abbia ammesso in comparsa di costituzione CP_2
d'essere stato autore del testamento della propria moglie e formulato le predette conclusioni, ciò, a parere dello scrivente, non può essere equiparato ad una simile rinuncia munita della necessaria forma poiché la comparsa di costituzione è stata sottoscritta esclusivamente dal difensore e non anche personalmente dal convenuto.
Ne consegue che, conformemente a quanto ripetutamente puntualizzato dalla giurisprudenza, quanto ivi dedotto costituisce una mera ammissione “difensiva”, come tale priva natura confessoria e dal mero valore d'indizio liberamente valutabile dal giudice per la formazione del suo convincimento
(Cass. civ. n. 7702/2019; Cass. civ. n. 23634/2018), il che è cosa molto diversa da un atto negoziale di rinuncia a un diritto.
V'è poi da considerare la nota del 17/3/2023, con cui il legale del CP_2
rappresentava alla controparte che il on era moroso, manifestando CP_1
per conto del cliente l'opposizione a che il promuovesse iniziative Pt_1
giudiziali nei confronti del conduttore.
Al riguardo la giurisprudenza ha più volte statuito che nel caso in cui comproprietari/locatori siano plurimi la disdetta o lo sfratto possono essere intimati da ciascuno d'essi in quanto in via di principio titolare dei pieni poteri di gestione, dovendosi presumere che tale atto, avente natura d'ordinaria amministrazione, partecipi del consenso degli altri comproprietari (Cass. sent. n. 17933/2019; Cass. sent., n. 5014/2017; Cass. sent. n. 12386/2016).
Tuttavia, ha soggiunto il Giudice di legittimità che tale presunzione “..può essere superata dimostrando l'esistenza superabile tramite la dimostrazione della manifestazione relativo dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art.
1105 c.c., comma 2, e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale (Cass. sent. n.
17933/2019; cfr. Cass., sent. n. 11553/2013; Cass. Sent. 480/2009). Ciò è, per l'appunto, quanto avvenuto nella fattispecie dovendosi soggiungere, e ribadire per le ragioni sopra esposte, che l'aver in tale nota il ualificato il come coerede della de cuius si risolve in una CP_2 Pt_1
mera manifestazione d'opinione, inidonea ad attribuire alla controparte la qualità di coerede in assenza d'una pronuncia giudiziale che stabilisca se il testamento sia o meno falso.
Peraltro, pur volendosi inopinatamente ritenere il contrario, essendo il erede della defunta moglie nella misura di 5/6, il suo dissenso CP_2
priverebbe comunque l'odierno attore, comproprietario minoritario, della legittimazione a proporre la domanda in esame.
Ove poi questa si fondasse sull'argomentazione alternativa/supplementare secondo cui, essendo il indegno a succedere, l'attore sarebbe CP_2
divenuto erede unitamente ai propri cugini, figli dell'altro fratello premorto alla de cuius – e, dunque, legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, stante l'assenza del dissenso degli altri coeredi - dovrebbe replicarsi che l'accoglimento della domanda in esame a maggior ragione non potrebbe non presupporre l'emissione d'una pronuncia sul punto passata in giudicato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463
c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione;
pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. (Cass. civ. n. 5411/2019; cfr. Cass. civ. n. 5402/2009).
Irrilevante, pertanto, è che l'attore avrebbe, a suo dire, accettato l'eredità della zia tramite l'instaurazione del proc. n. 280/2022 nei confronti del CP_2
poiché, anche se così fosse, tale accettazione retroagirebbe sì al momento dell'insorgenza della controversia, ma pur sempre dopo che sia stata emessa una pronuncia dichiarativa della inesistenza/falsità del testamento unitamente a una statuizione di natura costitutiva e passata in giudicato che sancisca l'indegnità a succedere del CP_2
In sintesi, l'attuale assetto giuridico del rapporto per cui è causa è regolato dal dato formale dell'esistenza del testamento, il che esclude che il CP_1
possa essere ritenuto moroso nei (soli) confronti dell'attore, dovendosi soggiungere che la situazione d'incertezza giudica nel quale si trovava il conduttore a fronte delle richieste di pagamento a lui inoltrate dal e, Pt_1
contestualmente, di quelle che, con ogni probabilità, deve presumersi siano state le indicazioni da parte del he gli ha ribadito d'essere l'unico CP_2
creditore, non consentirebbero comunque di ravvisare un inadempimento colpevole in capo al convenuto;
questi infatti era posto nell'unica alternativa che chiunque altro avrebbe potuto ragionevolmente figurarsi: o astenersi dal corrispondere al /6 del canone in attesa che si facesse chiarezza CP_2
su d'una contesa alla quale egli era estraneo;
oppure continuare a versare il canone a colui che sulla base delle risultanze formali conoscibili da un terzo – denuncia di successione e voltura del contratto – gli appariva essere l'esclusivo locatore.
Le domande attoree devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili e il condannato la pagamento delle spese, che si quantificano come in Pt_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_4
Dichiara inammissibili le domande per difetto legittimazione ad agire.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, le quali si Parte_1
liquidano in € 197,00 per la fase di studio, € 197,00 per la fase introduttiva, €
200,00 per la fase di trattazione, € 300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e CPA.
Imperia 12/4/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli