Articolo 32 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 31
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31 ottobre 1986
Art. 32. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 .

Entrata in vigore il 31 ottobre 1986