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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
promossa da:
nato a [...] il [...] con avv. DEIDONE' Parte_1
IDA come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 E
nata a [...] il [...] con Controparte_1
avv. DEIDONE' IDA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 28.11.2024, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 27/05/1995 in Sommacampagna Parte_1 Controparte_1
(VR) e trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 21 - Parte II^ - Serie A –
Anno 1995;
ordinare al Comune di Sommacampagna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare le parti economicamente autosufficienti e di aver già
definitivamente regolato ogni rapporto economico patrimoniale sorto durante la convivenza;
le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda pagina 2 di 5 sentenza.
Le spese del presente procedimento sono a carico di ciascuna parte per la giusta metà.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 1131/2024 , Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
27/05/1995 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del pagina 3 di 5 Comune di SOMMACAMPAGNA (VR) come risulta dagli atti di causa,
la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica dei coniugi.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 27/05/1995 e trascritto nel Comune di SOMMACAMPAGNA
pagina 4 di 5 (VR) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali,
esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, , cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOMMACAMPAGNA (VR) (Registri
n.21 Parte II 1995) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 10.12.2024
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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