Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 10 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra 6 57 Dott. Ettore Presidente ->> R.G.N. 11164/99 1 Cron. 14756 BA MIE Dott. Bruno Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud.14/03/01 -- ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA OZ, AN ZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS CATALDO M., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRA ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NP- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in A persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 1194 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistenti con mandato avverso la sentenza n. 18805/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/10/98- R.G.N. 21552/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 11164/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21 maggio 1996, l'NP proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma del 5 dicembre 1995 che, in accoglimento della domanda proposta da AU JA IC e da IC JO, aveva condannato l'Istituto al pagamento, in favore della prima, della somma di £ 10.695.726 e, in favore del secondo, della somma di £ Fer 15.440.622 a titolo di interessi legali erivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti dall'Istituto. Con l'unico motivo di gravame, l'NP sosteneva che gli feel accessori predetti dovessero decorrere non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primoall'ente comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, era pervenuta allo stesso NP. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 ottobre 1998, · 194 riteneva fondato l'appello e condannava l'NP a frycorrespondere alla AU la (minore) somma di £ 9.606.322 ed al IC la (minore) somma di £ 8.040.958. Premesso che gli appellati erano titolari di pensione 3 liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, osservava, in particolare, che la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991 (dichiarativa della parziale ilegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.) non autorizza la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale in mancanza di colpa e che la tesi della necessità del riferimento alla data di ricezione della domanda da parte dell'NP (senza la quale ricezione non è ipotizzabile colpa dell'Istituto medesimo) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 зни agosto 1995 n.335. Avverso tale sentenza AU JA IC e IC JO hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'NP ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 C.C., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n°412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e 4 la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/6/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 29 e 30)". In particolare, i ricorrenti rilevano che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osservano che da tutta la normativa della Convenzione Fel italo-jugoslava del 1957 e dall'Accordo amministrativo successivo si ricava il principio dell'equivalenza,dell'anno quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero 0 italiano. Sostengono che solo l'art. 17 (recte, art.3, c.17) della legge n.335 del 1995 -dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo -denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 5 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'NP quella indicata da tale ' Fel Istituto, in quanto non contestata dal pensionats. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'NP non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento Fee della domanda;
in secondo luogo, addossando a pensionate l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Jay Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'NP (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto).
2. Osserva la Corte che il ricorso del IC va dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale necessaria ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., atteso che il ricorso stesso -nella cui epigrafe i ricorrenti sono indicati come rappresentati e difesi dagli avvocati Cataldo M. De Benedictis e Roberto Allegra "giusta procura speciale a margine del presente atto"- reca a margine della prima pagina solo la procura della AU e non contiene (né in tale pagina né in 6 altre) anche quella del IC, del quale neppure si rinviene in atti procura a ricorrere separatamente conferita. Le spese di questo giudizio di legittimità fra il IC e l'NP vanno compensate.
3. Passando all'esame del ricorso della AU, rileva il Collegio che il primo motivo è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di Fel questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n.9732, 2 marzo 1998 n.2280, 14 agosto 1999 n.8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n.13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo disparità di trattamento dei creditidell'irragionevole previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della 7 disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'NP, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Fee Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda B all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comm a, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato.") risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di деу darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei la confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti 9 richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione all'ente italiano delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, ди indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n.13386/2000 e n.15776/2000 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte 10 ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della sentenza di riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione di estinzione dell'intero processo civ. per l'ipotesi di sancita dall'art. 393 cod. proc. mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). рец Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza (quanto alla controversia fra la AU e l'NP) deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi 11 giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'NP. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità (fra la AU e l'Istituto).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di IC JO e compensa, fra questo e 1'NP, le spese del giudizio di cassazione. Accoglie il primo motivo del ricorso di AU JA IC e dichiara assorbito il secondo. Cassa, in relazione al ricorso accolto nei limiti di cui sopra, l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese- alla Corte - d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 14 marzo 2001 Estore percuris Il Presidente Feriele Uficialiaks Il Cons. Est. Shill I A D 0 3 S 1 , S 3 . O 5 A T L T IL CANCELLIERE L R . , O A A N ' Depositato in Cancelleria B S L E I 3 L 11 MAG. 2001 P D E 7 S - D I A oggi, 8 I - T N S 1 S G 1 N IL CANCELLIERE O O E P S A E M I D I G A E G A , E O D O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 12