Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2013, n. 11553
CASS
Sentenza 14 maggio 2013

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In tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, cod. civ., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2013, n. 11553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11553
    Data del deposito : 14 maggio 2013

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