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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 10128/2023 R.G.A.C.
UDIENZA DEL 13/02/2025
E' presente per parte attrice l'avv. Immacolata Verrone per delega degli avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale.
E' presente per parte convenuta l'avv. Raffaele Di Nardo.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 13.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10128/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Alfonso
D'Aragona n. 20 presso e nello studio degli avv.ti Franco Verde e
Giuseppe Menale, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del suo legale rapp.te CP_1 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Di Nardo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Pigna, 37, P.co
Wanda,, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ha proposto opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 2467/2023, depositato in data 14.3.2023 e regolarmente notificato il 15.3.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a il complessivo importo di € 121.546,63, oltre CP_1
interessi e spese della procedura monitoria, derivante da servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.
In particolare l'opponente deduceva: - che la prestazione di servizi a favore dell'opponente di cui al D.I. non fosse provata, e che le fatture nn. 1422, 1423, 1424, 1615, 1616, 1618, 1619, 1726, 1727, 1752, 107,
108, 127,129, fossero sprovviste sia di ordine di acquisto, che della negoziazione del prezzo, adducendo che le sole due fatture le nn. 1240
e 1460, fossero sorrette da causa debendi; - che la comunicazione con la quale l'opponente si era resa disponibile ad una transazione della controversia, riconoscendo il debito, fosse stata inviata dalla sig.ra
, tra l'altro dipendente della diversa società Persona_1 CP_2
(società distinta dalla , seppur ad essa collegata) e pertanto Parte_1
il piano di rientro fosse stato redatto da soggetto non autorizzato;
- che le offerte di servizi, allegate, sarebbero indirizzate ad altra società,
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Mirabella SG SpA, e non firmate per accettazione, dal legale rapp.te della . Parte_1
3. Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'intervenuto pagamento, successivamente alla notifica del d.i., della fattura n. 1240 per €
13.284,23.
4. In prima udienza, 11.12.2023, non veniva concessa la provvisoria esecuzione con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
atteso un pagamento parziale eseguito, ed ammesso dalla opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione, non essendoci una somma non contestata che consenti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la concessione solo parziale della provvisoria esecuzione del d.i.;
- In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta di prova per testi articolata da parte opponente in quanto relativa a circostanze irrilevanti, documentali e valutative;
rigetta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta con la terza memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. in quanto tardiva, non trattandosi di prova contraria, e di CTU in quanto non necessaria”.
5. In data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
6. L'opposizione è infondata, ma il d.i. va revocato atteso un pagamento eseguito dall'opponente successivamente al deposito del ricorso per d.i..
6.1. In via preliminare, va anche dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione depositata da parte opposta con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., in quanto tardiva, non trattandosi di prova contraria.
Ugualmente, per la medesima ragione, non potranno essere presi in esame quei documenti inseriti nel corpo della suddetta memoria
(scambio di email).
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 4 6.2. Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, come si evince dalla documentazione depositata dalla opposta con la comparsa di costituzione e risposta e già in sede monitoria, tutte le offerte sono state sottoscritte dalla e da Parte_1 quest'ultima inviate, come c.d. “ordine di acquisto”.
Ciò vale anche per quei documenti che vedono quale destinatario in
PartCont intestazione dei preventivi inviati dalla .r.l. altra società, nella specie Mirabella SG spa, società evidentemente collegata all'opponente, e che di fatto riporta in calce l'accettazione del preventivo e l'ordine di acquisto della Parte_1
Del resto le conferme di ordini partivano o erano sottoscritte tutte da
Pec di quali o Parte_1 Email_1
Email_2
6.3. Stante tale modus operandi è irrilevante che chi ha inviato la proposta del piano di rientro del debito fosse dipendente di una società collegata: è evidente che la stessa operasse per conto della opponente.
Tale circostanza è provata dal fatto che la sig.ra ha utilizzato Per_1
una pec di per proporre il predetto piano di rientro: Parte_1
Email_3
La circostanza stessa che la predetta abbia poi effettuato un Per_1
bonifico in corso di causa, secondo quanto dedotto dall'opposta e non contestato dall'opponente, smentisce la deduzione effettuata da quest'ultima secondo cui la stessa non fosse a conoscenza delle omissioni dell'opposta al momento dell'invio della proposta sopra citata, occupandosi proprio della contabilità.
6.4. In ultimo l'opponente, con l'atto di citazione (p. 6), ha eccepito, con riferimento alle fatture elettroniche, che “Né talmeno la ricevuta di accettazione dello SDI può assurgere a prova del credito”.
A ben vedere la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti si è espressa in senso contrario affermando che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 5 contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame vi è una messa in mora del 21.2.2023 (già depositata in sede monitoria) alla quale non è seguita alcuna contestazione circa le fatture, ma un piano di rientro del debito.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
6.5. Ne discende il rigetto dell'opposizione previa revoca del d.i. per il parziale pagamento eseguito in corso di causa.
Di conseguenza l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta di € 108.262,40 (=121.546,63-13.284,23), oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.
7. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022 ai valori minimi, stante la non particolare complessità del giudizio, per quanto concerne n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 6 il giudizio di opposizione, e medi per quanto riguarda la fase monitoria
(scaglione: fino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 2467/2023 per intervenuto pagamento in corso di causa;
2) per l'effetto di cui sub 1), condanna al pagamento, Parte_1 in favore di di € 108.262,40, oltre interessi al tasso ed alle CP_1
decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 410,00, per esborsi, ed € 9.290,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Raffaele Di Nardo.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10128/2023 r.g.a.c. Pag. 7