Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2021
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
PresidenteDott. Augusto Sabatini
Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Consigliere rel. Dott.ssa Antonietta Bonanno ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 14\2021 r.g. vertente TRA in proprio e quale erede di Parte 1 CF: C.F. 1 quale erede Parte 2 CF: C.F. 2 Persona 1
,
erede di di Parte 3 CF: C.F. 3 Persona 1
,Persona_1 elettivamente domiciliati in Messina via S. Maria dell'Arco 16 presso lo studio professionale dell'avv. Ernesto Parisi e dell'avv. Marco Zappia che li rappresentano e difendono per mandato agli atti, pec: Email_1 pec: Email 2
Appellanti E
CF: P.IVA 1 in persona del Controparte_1 ViaCuratore avv. Basilio Segreto elettivamente domiciliata in Patti (ME) Due Giugno 2 presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino che la rappresenta e difende per mandato agli atti, pec:_ Email 3
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 714\2020 emessa in data 28.11.2020 e pubblicata in data 03.12.2020. Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.02.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 in proprio e quale erede di Con citazione del 30.12.2020
Persona 1 nonché Parte 2 'eredi di Per 1 Rosa e Parte 3 '
hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della [...] Controparte_2 in persona del Curatore, la sentenza indicata in oggetto Con con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'opposizione a ed ha confermato il decreto opposto condannando parte attrice alle spese di lite. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta l'opposizione e revocato il DI opposto con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva la Curatela del fallimento della società CP 1 e resisteva al gravame chiedendo il rigetto con condanna di controparte alle spese di lite.
In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con scrittura del 12.11.2001 i coniugi Pt 1 e Per 1 si impegnavano ad acquistare dalla Costruttori Associati srl un lotto di terreno di mq 1000 ed un villetta, a due elevazioni per la superficie complessiva di mq 368 ( 196 mq 1^ elevazione + 172 mq 2^ elevazione) per il prezzo complessivo di E 284.051,29 versando l'importo di E 51645,69 al momento della sottoscrizione.
Con successivo atto del 31.08.2001 le parti risolvevano il precedente contratto e stipulavano nuovo accordo nel quale mantenevano" il contenuto e la portata dei valori economici assunti in seno all'originaria pattuizione contrattuale, riportandone fedelmente i valori quantitativi in termini di prezzo finale unitario, oltre che le relative ipotesi di flessibilità variabilità in relazione ad eventuali superfici aggiuntive che possono riguardare sottotetti o piani cantinati".
Le parti premettevano inoltre che “per l'edificazione dell'immobile oggetto del presente appalto era stato presentato un progetto insieme alla lottizzazione per il tempo approvata che prevedeva la possibilità di edificare un edificio a tre elevazione di cui un piano cantinato un piano seminterrato un piano terra oltre copertura".
I coniugi con il predetto atto si impegnavano ad acquistare dalla IN ( che nel frattempo aveva acquistato il terreno) il lotto di terreno edificabile per mq 1000 al prezzo di E 103.291,38 e contestualmente affidavano in appalto alla CP 1 l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della villetta per il corrispettivo di E 180.759,91 otre iva.
Il prezzo complessivo dell'accordo era comunque pari ad E 284.051,29.
L'edificio veniva realizzato su quattro elevazioni, due cantinati, piano terra, primo piano e sottotetto.
Con fattura emessa il 16.01.2008 la società appaltatrice chiedeva ai committenti il pagamento della somma di E 70.125,60 per la realizzazione di opere extra rispetto a quelle indicate in contratto.
La richiesta veniva contestata dai committenti in quanto, a loro avviso, le somme richieste non erano dovute e la società appaltatrice, a seguito della contestazione dei debitori, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei loro confronti per la somma portata dalla fattura di E 70.125,60 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il Parte 4 e Persona 1 proponevano opposizione allegando: 1) nulla era dovuto in quanto i lavori erano stati interamente pagati sia con somme erogate a titolo di mutuo, sia con assegni di conto corrente che con contanti;
allegavano una perizia di parte da cui risultava che il committente aveva corrisposto la somma di 464.317,48 di cui 103.291,38 per l'acquisto del terreno comprensivo di progetto e D.L., E 180.759,91 quale corrispettivo del contratto di appalto, E 180.266,19 per lavori extra contratto regolarmente pagati. In via riconvenzionale chiedevano : 2) dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore avendo la società abbandonato i lavori ed avendo eseguito l'opera in parte ed con gravi vizi;
chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da vizi dell'opera pari ad E.160.000,00 oltre alla restituzione di E 40.728,99 quale somma per lavori straordinari versata in più rispetto alla somma di E 139.537,20 indicata nella perizia di parte.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica per accertare e quantificare i costi dell'opera realizzata. Interveniva il fallimento della società CP_1 ed il giudizio dapprima interrotto veniva riassunto nei confronti della Curatela.
Interveniva successivamente il decesso di Persona 1 ed il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Il Tribunale con la sentenza impugnata dichiarava improcedibile la domanda di restituzione delle somme versate in eccesso;
cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento danni (alla quale la parte opponente aveva dichiarato di rinunciare) rigettava la domanda volta ad accertare l'inadempimento della società e la risoluzione del contratto e confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opponente alle spese di lite
****
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che i lavori indicati dal CTU e quantificati in E 149.181,57 fossero da considerare lavori extra.
Lamenta parte appellante che il primo giudice non ha applicato il principio dell'onere della prova che incombeva sull'appaltatore che invece non ha dato dimostrazione di avere eseguito lavori extra commissionati dai coniugi
Pt 1 e Per 1
Deduce che il CTU ha erroneamente indicato i lavori extra includendo anche
“ opere strutturali e non per la realizzazione del piano cantinato, opere non 66
strutturali per la realizzazione dei locali sottotetto, opere extra relativi al fabbricato piano terra e primo piano" qualificandoli complessivamente in E 149.181,57 di cui rispettivamente E 101. 995,20 per i primi, E 2.180,37 per i secondi, ed e 45.006,00 per i terzi, lavori che invece erano compresi nel contratto di appalto.
Lamenta che il primo giudice ha errato e recepire le conclusioni del CTU poiché dal contratto risultava invece l'inclusione dei lavori per la realizzazione del piano cantinato per le opere appaltate e non erano invece lavori extra.
Conclude affermando che la somma di E.101.995,20 imputata alle opere strutturali e non, del piano cantinato avrebbe dovuto essere imputata al prezzo dell'appalto e non a lavori extra.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento di E 234.000,00 dedotto dai coniugi Pt 1 e Per 1 quale versamento corrisposto alla società CP_1 mancando agli atti la prova del pagamento.
Deduce l'appellante che il primo giudice non ha valutato il comportamento processuale della società e la posizione assunta dalla stessa in ordine ai pagamenti che parte committente ha allegato di avere corrisposto.
La società infatti a dire dall'appellante, avrebbe contestato esclusivamente solo due dei pagamenti dedotti dai committenti ed effettuati con bonifici ( di
15.000,00 e di 35.000,00) di cui mancavano le prove del versamento mentre nessuna contestazione era stata sollevata rispetto agli altri pagamenti dedotti.
Rileva quindi che in mancanza di contestazione il pagamento di euro 234.000,00 avrebbe dovuto essere ritenuto provato.
Rileva ancora l'appellante che se la società non avesse percepito la somma allegata dai committenti di E 234.000,00 non avrebbe chiesto un decreto per l'importo di euro 70.125,60 ma per un importo certamente superiore e, comunque, avrebbe modificato la domanda in corso di giudizio.
Quindi ad avviso di parte appellante il primo giudice avrebbe dovuto ritenere interamente versato l'importo allegato di E. 464.317,48 o in subordine detrarre solo la minor somma di E 50.000,00 specificatamente contestata da parte opposta con la conseguenza di revocare il DI e determinare il debito a carico degli opponenti, odierni appellanti, in E. 25.384,62 (50.000,00 - 24.615,38)
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'errore nella indicazione dell'aliquota dell'iva indicata in fattura in percentuale pari al 20% mentre deduce che per la tipologia dei lavori in esame l'aliquota dovuta, come risulta dalle precedenti fatture, è quella pari al 4%.
Con il quarto motivo l'appellante censura la condanna alle spese di lite e ne chiede la riforma.
Ciò premesso ritiene la Corte che il gravame sia infondato e vada rigettato. La contestazione dell'appellante il quale lamenta che il giudice abbia condiviso erroneamente le conclusioni del CTU sulla qualificazione dei lavori extra contratto non è condivisibile.
Come risulta dagli atti depositati e come ha illustrato il CTU ( richiamando peraltro una CTP dei committenti) il prezzo dell'appalto- pari ad E
180.759,91 oltre iva - prevedeva la realizzazione di una villetta a due elevazioni per un totale di mq 368 come risultava dagli elaborati grafici allegati.
L'opera realizzata invece risultava di diversa consistenza e presentava un piano terra, un piano primo, un piano sottotetto, un piano cantinato a quota -3,50 mea - 2,50m.
Afferma il CTU che solo il piano terra ed il piano primo erano oggetto del contratto di appalto mentre gli altri livelli costituiscono lavori extra.
Va rilevato peraltro come il CTP nella relazione tecnica e la stessa parte opposta nella comparsa di costituzione confermano che la CP 1 abbia realizzato le opere extra commissionate tanto da affermare di avere versato la somma di euro 464.317,48, di cui E 180.266,19 per lavori extra, E. 103.291,38 per l'acquisto del lotto edificabile ed E 180.759,91 quale prezzo dell' appalto.
Inoltre va evidenziato che parte opponente ha censurato la intimazione di pagamento non adducendo la mancata commissione dei lavori indicati in fattura, né contestando il loro ammontare ma eccependo solo l'avvenuto pagamento.
Quindi le censure di parte appellante, la quale deduce che l'impresa non ha fornito prova dei lavori extra non coglie nel segno e va rigettata risultando dagli atti e dalle consulenze, sia della stessa parte e che d'ufficio, che l'impresa ha realizzato, in termini di lavori extra sia il piano cantinato che il sottotetto.
Anche il secondo motivo è infondato.
Lamenta parte appellante che il primo giudice ha errato a sottrarre dai versamenti effettuati all'impresa la somma dedotta dai committenti di E 234.000,00.
Afferma che il pagamento di tale somma, pur in mancanza di prova dell'avvenuto versamento, andava ritenuto provato in applicazione del principio di non contestazione.
Gli argomenti di parte appellante non sono condivisibili.
Non corrisponde al vero che la società CP 1 non abbia contestato l'elenco dei pagamenti dedotti dai committ Risulta agli atti (note ex art 183 VI C cpc -3° termine) che la CP_1 on il primo atto utile, ha contestato di avere ricevuto l'elenco dei pagamenti allegati dai committenti con note 2° termine incombendo sui committenti l'onere di fornire la prova dei pagamenti allegati e contestati da parte avversa.
Tali documenti non sono stati depositati né nel termine di cui all'art 183
CPC né successivamente, e pertanto correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento allegato di E 234.000,00.
La censura sull'aliquota Iva applicata dalla società nella fattura posta a fondamento del decreto opposto è inammissibile in questa sede, in quanto tale motivo non è stato formulato con l'atto di opposizione.
3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate applicando le tariffe medie del DM 147\22 del valore compreso tra €.52.001 ed €.260.000 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale erede di Per_1 Parte 1 eredi di Persona 1 avverso la Parte 3
[...] Parte 2 e
, sentenza n. 714\2020 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg 173\2009 in persona del e resa anche nei confronti di Controparte_1 curatore così provvede;
Rigetta l'appello;
Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese
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processuali in favore di in persona del Controparte_1
Curatore che si liquidano nell'importo complessivo di € 5.809,00 di cui € 1134,00 per compensi per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva € 1834,00 per fase istruttoria, ed € 1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi. Dà atto che parte appellata, in solido, è tenuta al pagamento di un
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ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 12.03.2025 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Augusto Sabatini Dott.ssa Antonietta Bonanno