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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 727 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Maria Concetta Guerra e Natale Filiberto ---- Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Mariagrazia CP_1
Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Indennità di mobilità.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata:
I. Accertare e dichiarare e per l'effetto accogliere la domanda dell'odierno appellante e per l'effetto ancora annullare/dichiarare nullo e/o illegittimo ogni atto amministrativo riferito a tale posizione d'indebito condannando l'ente, nel contempo, di restituire all'appellante tutte le somme illegittimamente trattenute per effetto dell'applicazione sine titolo dell'azione di ripetizione con il riaccredito della contribuzione annullata;
II. Condannare l'appellata alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con provvedimento di distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori antistatari”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 27/12/2019 l'odierno appellante esponeva di essere stato dipendente della , dal 1°/1/2015 al 30/12/2015, ossia sino alla risoluzione Controparte_2
del rapporto per licenziamento collettivo operato dalla datrice di lavoro.
In data 31/12/2015 presentava domanda per l'iscrizione nelle liste di mobilità, in esito alla quale l' erogava la correlativa indennità, da gennaio 2016 a gennaio 2017, CP_1
revocandola da tale data in poi.
Avverso siffatta determinazione il proponeva ricorso al Tribunale;
ed il Pt_1
correlativo giudizio si concludeva con la sentenza di accoglimento n° 582/2019 del
24/9/19, che accertava la sussistenza del diritto alla provvidenza per ulteriori 12 mesi.
Sennonché, l' in data 30/9/2019 chiedeva la restituzione delle somme CP_1
indebitamente, a suo dire, percepite dall'appellante a titolo di indennità di mobilità per il periodo 2012 – 2014, per un importo di € 28.347,82; e, in data 2/10/2019, del TFR percepito.
Il riteneva illegittime dette richieste, eccependo: che il rapporto di lavoro con Pt_1
era stato ricostituito solo dal 1°/1/2015 e alcun versamento di Controparte_2
contribuzione/retribuzione era stato operato dalla datrice di lavoro per il periodo dal 12/7/2012 al 31/12/2014; che l' doveva ritenersi decaduta dalla proposizione CP_1
dell'azione di ripetizione di indebito essendo decorso più di un anno dalla data di conoscenza da parte dell'Istituto delle ragioni di credito;
che siffatta richiesta non poteva ritenersi legittima solo richiamando la pronuncia della Corte d'Appello di
Catanzaro n° 1518/2014, giacché sebbene con la citata sentenza era stata dichiarata la nullità della cessione del ramo d'azienda del 6/10/09 operata dalla Controparte_2 in favore della da tanto non poteva farsi Controparte_3
discendere l'automatico ripristino del vincolo lavorativo con che, infatti, tra le CP_2
parti era stato sottoscritto un accordo di conciliazione giudiziale a mezzo del quale avevano rinunciato agli effetti prodotti dalla citata sentenza n° 1518/2014, costituendo ex novo un vincolo lavorativo con decorrenza dal 1°/1/2015 (con la
[...]
, come già detto), per cui nessuna sovrapposizione di posizioni contributive CP_2
poteva dirsi maturata;
che nelle more la era fallita e che il Fondo di CP_3
Garanzia aveva provveduto ad erogare il pagamento degli emolumenti spettanti
(TFR e retribuzioni non erogate); che l' si era positivamente insinuato al passivo CP_1
del fallimento per recuperare quanto erogato e che tanto rendeva inammissibile la conseguente azione recuperatoria.
Precisava, inoltre, di avere diritto all'indennità di mobilità in quanto nel frangente aveva mantenuto lo status di disoccupato e su tali premesse chiedeva al Tribunale: di accertare e dichiarare la decadenza dalla domanda e dall'azione dell' CP_1
nell'azione di ripetizione dell'indebito; nel merito, di ordinare all' di annullare CP_1
ogni atto amministrativo eventualmente riferito alla detta posizione d'indebito; di ordinare la restituzione al ricorrente di tutte le somme di denaro illegittimamente trattenute per effetto dell'applicazione sine titulo dell'azione di ripetizione;
ed ancora, di ordinare all' di riaccreditare la contribuzione illegittimamente CP_1
annullata.
2. L' nel costituirsi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio CP_1
operato ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente perché “al caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 52 della legge n. 88/90 - nonché l'art. 13 co. 2 l. 412/91”, relativi all'indebito previdenziale, rigettava il ricorso, osservando che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n° 1518/2014 (passata in giudicato) non si era limitata a dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la e la , ma aveva, CP_3 CP_2
conseguentemente, ripristinato, con effetti ex tunc, l'originario rapporto lavorativo sussistente tra quest'ultima ed il ricorrente, condannando altresì la datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzioni globali di fatto dovute a decorrere dal
28/11/2009 (data in cui il lavoratore aveva formalmente contestato la cessione aziendale ed offerto le proprie prestazioni alla , detratto “quanto percepito nel CP_2
periodo e per il medesimo titolo dalla . Controparte_4
Pertanto, era evidente come il lavoratore fosse stato destinatario di una ricostituzione del rapporto lavorativo con la , con diritto alla percezione CP_2
delle retribuzioni sino ad allora non corrisposte, con decorrenza dal 28/11/2009, per i periodi di disoccupazione involontaria, e quindi anche per il periodo oggetto del presente giudizio, in cui il sig. aveva percepito le prestazioni erogate Pt_1
dall' CP_1
Va da sé che l'avvenuto ripristino dell'originario rapporto lavorativo con la con CP_2
effetti ex tunc, nonchè la conseguente condanna della datrice al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 28/11/2009, aveva fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l' aveva proceduto ad erogare le prestazioni in CP_1
favore del lavoratore, con conseguente diritto di ripetizione da parte dell'ente previdenziale (Cass. n° 6357/99); poiché il rapporto lavorativo tra le parti doveva essere considerato come persistente e mai risolto nonostante la “concreta” assenza di prestazione lavorativa (sul punto, cfr. Cass. n° 12124/02; Cass. n° 13727/00; Cass. n°
1216/02).
Né poteva rilevare, al fine di paralizzare la pretesa azionata dall' l'accordo di CP_1
conciliazione giudiziale sottoscritto dall'appellante con la , in data CP_2
7/8/2015, in quanto la scelta conciliativa delle parti, di non dare corso all'obbligo retributivo, non poteva ostare al diritto di ripetizione vantato dall' CP_1
E, ad ogni modo, se il a mezzo del citato accordo giudiziale, aveva rinunciato Pt_1
alle differenze retributive spettantigli per il periodo di “disoccupazione” (pari ad euro 188.474,57), tanto aveva fatto ricevendo come contropartita la somma di euro
168.000,00 a titolo di “incentivo all'esodo”, così beneficiando, seppur a diverso titolo, di quella tutela economica di fatto idonea ad escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione protetto ex lege. Né, infine, poteva rilevare la circostanza secondo cui l' aveva recuperato, CP_1
insinuandosi al passivo, gli emolumenti corrisposti a titolo di TFR, in quanto non dimostrata dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio.
4. Il Sig. appella la suddetta sentenza, con atto depositato Parte_1
il 21 luglio 2022.
4.1 Con il primo motivo di gravame, egli impugna il capo di motivazione concernente la ripetizione dell'indennità di mobilità, in particolare laddove il giudicante afferma: “... è del tutto ovvio che il lavoratore non possa, da un lato, (come di fatto avvenuto nel giudizio definito con sentenza n 582 del 24.9.2019 - passata in giudicato -) giovarsi dell'anzianità aziendale maturata presso la facendo leva CP_2
sul pronunciamento della Corte di Appello di Catanzaro, al fine di ottenere la prestazione di mobilità per 24 mesi e, dall'altro lato, nel presente giudizio, ritenere costituito ex novo un rapporto con la on decorrenza dall'1.1.15, ponendo nel nulla CP_2
gli effetti della sentenza della Corte di Appello, al solo fine di far salve le prestazioni ottenute in precedenza”.
Ne deduce l'erroneità in quanto nel giudizio definito dal Tribunale di Crotone con la sentenza n. 582 del 24/9/2019, era stata richiesta l'indennità di mobilità per ulteriori 12 mesi, non già sulla scorta della maggiore anzianità aziendale maturata, in base alle statuizioni della sentenza n. 1518/2014 della Corte d'appello, ma in quanto la prestazione spettava in base all'art. 2, comma 46, della legge 92/2012.
4.2 Il secondo motivo di gravame attiene al capo di motivazione concernente le conseguenze dell'effetto ripristinatorio del rapporto prodotto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
In particolare, il sig. la censura laddove il giudice afferma: Pt_1
evidente come le erogazioni da parte dell (anche per il tramite del Fondo di CP_1
Garanzia), delle prestazioni previdenziali in favore del sig. fossero state Pt_1
giustificate dall'interruzione del rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la (a CP_2
seguito dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda in favore della nonchè CP_3
dal successivo fallimento di quest'ultima). Va da sé che l'avvenuto ripristino dell'originario rapporto lavorativo con la con CP_2
effetti ex tunc, nonchè la conseguente condanna della datrice al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 28.11.09, ha fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l' aveva proceduto ad erogare le prestazioni in favore del CP_1
lavoratore, con conseguente diritto di ripetizione da parte dell'ente previdenziale
(Cass. n° 6357/99 ); invero il rapporto lavorativo tra le parti deve essere considerato come persistente e mai risolto nonostante la “concreta” assenza di prestazione lavorativa (sul punto, cfr. Cass. n° 12124/02; Cass. n° 13727/00; Cass. n° 1216/02)>>; e ne lamenta l'erroneità, in quanto:
a) le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di TFR, se non erogate, costituirebbero illecito arricchimento così che debbono rimanere nella disponibilità del lavoratore;
egli aveva insinuato il credito per TFR, maturato nei confronti di nel passivo fallimentare, attivando la Controparte_3
richiesta al fondo di garanzia, in quanto rimasto insoddisfatto;
l aveva, a sua CP_1
volta, insinuato il suo credito nel passivo fallimentare per TFR erogato a carico del fondo di garanzia, senza avervi rinunciato;
la Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza n. 1518/2014 aveva disposto che le somme maturate alle dipendenze della fallita (tra cui il TFR, che è retribuzione Controparte_3
differita) dovessero essere espunte dal risarcimento del danno riconosciuto ai lavoratori;
b) egli non era stato effettivamente reintegrato nonostante la vicenda risolutoria, onde era rimasto in stato di disoccupazione involontaria, ed aveva diritto all'indennità di mobilità; la transazione giudiziale intervenuta con la aveva CP_2
fatto salve le somme dovute o corrisposte al lavoratore da Controparte_3
relativamente alle retribuzioni e al TFR maturati nel periodo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della società.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra CP_1
riportate. 6. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Occorre premettere, ai fini della comprensione della vicenda in fatto, che l'odierno appellato era stato dipendente della , la quale aveva Controparte_5
stipulato, in data 6/10/2009, la cessione di un ramo d'azienda a favore della
[...]
, con conseguente trasferimento dei rapporti lavorativi. Controparte_3
Nel 2010 lo stesso aveva adito il Tribunale di Crotone, assieme ad altri Pt_1
dipendenti della stessa società, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della cessione del ramo d'azienda, chiedendo che il trasferimento dei rapporti lavorativi tra le società, fosse qualificato come licenziamento, con i conseguenti benefici di legge.
Il Tribunale di Crotone aveva rigettato il ricorso con sentenza che veniva poi riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con la pronuncia n° 1518 del 18.11.2014-
16.01.2015, in forza della quale veniva dichiarata la nullità della cessione del ramo d'azienda perché effettuata in frode alla legge, con ordine di ricostituzione dei rapporti lavorativi ex tunc e condanna al risarcimento del danno a carico della
[...]
in favore di ciascuna delle parti appellanti, in misura pari alle retribuzioni CP_5
globali di fatto loro dovute a decorrere dal 28\11\2009, detratto quanto percepito nel periodo e per il medesimo titolo dalla Controparte_4
oltre interessi legali e rivalutazione.
Va precisato inoltre che la datrice di lavoro (cessionaria) Controparte_3
con la quale si era instaurato il rapporto lavorativo dei dipendenti
[...]
della (cedente), veniva dichiarata fallita con sentenza del 5/7/2011 (di ciò si dà CP_2
atto nella sentenza della Corte proprio ad ulteriore supporto della frode alla legge).
Il punto cruciale della vicenda in esame, sostanzialmente, risulta essere l'incidenza della pronuncia della Corte d'Appello sulle prestazioni previdenziali percepite (CIG, indennità di mobilità e tfr erogato dal Fondo di garanzia dell' dal ricorrente in CP_1 virtù del rapporto di lavoro intercorso con la cessionaria e del ripristino ex tunc di quello intercorso con la cedente, considerando anche che il rinunciava Pt_1
all'applicazione degli effetti della sentenza citata, accettando la costituzione ex novo del vincolo contrattuale di lavoro con la , a partire dal 1°/1/2015, in Controparte_2
forza di una conciliazione del 2/8/2015, avvenuta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme alle quali la Corte d'Appello aveva condannato la a titolo di risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni CP_2
a far data dalla ricostituzione del rapporto.
Orbene, la Corte, rimeditando la questione che è stata già oggetto di altro giudizio, definito con la sentenza n. 1005/2023, ritiene che la pretesa restitutoria dell CP_6
non fosse legittima.
I.2 Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che essa non trae origine dalla pronuncia del tribunale di Crotone n. 582/2019, che ha avuto ad oggetto il ricalcolo dell'indennità di mobilità – preteso dal sulla base di un'anzianità di Pt_1
24 mesi con la – conseguente al licenziamento collettivo disposto da CP_2
quest'ultima a dicembre 2015: tale giudizio non assume rilevanza in quello per il quale si procede, che ha ad oggetto le prestazioni previdenziali collegate al rapporto di lavoro instaurato con la (cessionaria) . CP_3
Ed invero dalle missive con le quali è stato comunicato l'indebito, si evince che la ragione del recupero è costituita dagli effetti caducatori della sentenza della Corte
d'Appello, che ha ripristinato il rapporto di lavoro con la società cedente con effetto retroattivo;
anche nella memoria di costituzione di primo grado l' ha ribadito CP_1
che il rapporto con il cessionario si era instaurato in via di mero fatto e che le somme erogate a titolo di indennità di mobilità, CIG e di TFR avevano perso il loro titolo giustificativo a causa della riaffermazione ex tunc dell'originario vincolo contrattuale, de jure persistente in virtù del comando giudiziale.
I.3 Ciò posto, l'asserito indebito si scontra con l'orientamento più recente della Cassazione (pure citato dal giudice di prime cure, cfr. pure Cass. n. 28295/2019,
Cass. n. 30553/2022 ), secondo cui la mera ricostituzione de jure del rapporto di lavoro, non seguita da reintegra a cui sia data effettiva attuazione e dall'effettiva percezione di tutte retribuzioni per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non fa venir meno la condizione di fatto dello stato di disoccupazione involontario, rispetto al quale l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata, in quanto l'evento coperto è la mancanza di lavoro, ossia quell'inattività conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
In altri termini l'elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione
è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto.
In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione (cfr. Cass. n. 24950/2021), situazione, peraltro, non riscontrabile neanche nel caso in cui dopo la sentenza che abbia ricostituito il rapporto, sia intervenuta una transazione per effetto della quale il lavoratore abbia rinunciato agli effetti ricostitutivi ex tunc ed abbia accettato una somma di denaro a titolo transattivo (cfr. Cass. n. 28295 già cit.).
Tale finalità di sostegno del reddito – riferita all'indennità di disoccupazione alla quale è equiparabile l'indennità di mobilità ex lege n. 223/91 – è rintracciabile anche nella CIG, ammortizzatore sociale volto a sopperire alla perdita o riduzione della retribuzione nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva.
I.4 Orbene, nel caso di specie, nell'atto di transazione intervenuto con la
– la cui validità/liceità non è oggetto del presente giudizio – si dà atto che è CP_2
mancata la reintegra ex tunc, che il ricorrente ha rinunciato agli effetti della sentenza n° 1518 della Corte d'Appello ed alle pretese economiche nascenti dal decreto ingiuntivo opposto con svincolo delle somme pignorate, con ricostituzione del rapporto ex novo dal 1°/1/2015.
Contestualmente, lo stesso ricorrente ha dichiarato di accettare la somma netta di €
168.000 a titolo di incentivo all'esodo, rispetto ad un futuro licenziamento collettivo, che si è impegnato a non impugnare. Non si ravvisano, dunque, le condizioni alle quali la giurisprudenza di legittimità subordina la ripetizione delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito.
I.5 L'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello esistente tra lavoratore e datore di lavoro e l'affermazione che il diritto alla prestazione previdenziale discende dal verificarsi dei requisiti stabiliti dalla legge conduce altresì ad escludere la ripetibilità del tfr erogato dal Fondo di garanzia per l'intervenuto fallimento della , in relazione al rapporto di lavoro di fatto intercorso con tale CP_3
società.
II.- Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi sui temi controversi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 21 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 272/2022, resa in data 30 marzo 2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che nulla l'appellante deve all' a titolo di CIG, indennità di mobilità e TFR, per le CP_1
questioni oggetto di controversia e, più specificamente, per quanto dall' preteso CP_1
a titolo di indebito, in misura di € 28.347,82 per indennità di mobilità percepita negli anni 2012 – 2014 e di € 3.035,18 per TFR percepito all'esito dell'intervento del Fondo di Garanzia per il fallimento Controparte_3
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 727 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Maria Concetta Guerra e Natale Filiberto ---- Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Mariagrazia CP_1
Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Indennità di mobilità.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata:
I. Accertare e dichiarare e per l'effetto accogliere la domanda dell'odierno appellante e per l'effetto ancora annullare/dichiarare nullo e/o illegittimo ogni atto amministrativo riferito a tale posizione d'indebito condannando l'ente, nel contempo, di restituire all'appellante tutte le somme illegittimamente trattenute per effetto dell'applicazione sine titolo dell'azione di ripetizione con il riaccredito della contribuzione annullata;
II. Condannare l'appellata alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con provvedimento di distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori antistatari”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 27/12/2019 l'odierno appellante esponeva di essere stato dipendente della , dal 1°/1/2015 al 30/12/2015, ossia sino alla risoluzione Controparte_2
del rapporto per licenziamento collettivo operato dalla datrice di lavoro.
In data 31/12/2015 presentava domanda per l'iscrizione nelle liste di mobilità, in esito alla quale l' erogava la correlativa indennità, da gennaio 2016 a gennaio 2017, CP_1
revocandola da tale data in poi.
Avverso siffatta determinazione il proponeva ricorso al Tribunale;
ed il Pt_1
correlativo giudizio si concludeva con la sentenza di accoglimento n° 582/2019 del
24/9/19, che accertava la sussistenza del diritto alla provvidenza per ulteriori 12 mesi.
Sennonché, l' in data 30/9/2019 chiedeva la restituzione delle somme CP_1
indebitamente, a suo dire, percepite dall'appellante a titolo di indennità di mobilità per il periodo 2012 – 2014, per un importo di € 28.347,82; e, in data 2/10/2019, del TFR percepito.
Il riteneva illegittime dette richieste, eccependo: che il rapporto di lavoro con Pt_1
era stato ricostituito solo dal 1°/1/2015 e alcun versamento di Controparte_2
contribuzione/retribuzione era stato operato dalla datrice di lavoro per il periodo dal 12/7/2012 al 31/12/2014; che l' doveva ritenersi decaduta dalla proposizione CP_1
dell'azione di ripetizione di indebito essendo decorso più di un anno dalla data di conoscenza da parte dell'Istituto delle ragioni di credito;
che siffatta richiesta non poteva ritenersi legittima solo richiamando la pronuncia della Corte d'Appello di
Catanzaro n° 1518/2014, giacché sebbene con la citata sentenza era stata dichiarata la nullità della cessione del ramo d'azienda del 6/10/09 operata dalla Controparte_2 in favore della da tanto non poteva farsi Controparte_3
discendere l'automatico ripristino del vincolo lavorativo con che, infatti, tra le CP_2
parti era stato sottoscritto un accordo di conciliazione giudiziale a mezzo del quale avevano rinunciato agli effetti prodotti dalla citata sentenza n° 1518/2014, costituendo ex novo un vincolo lavorativo con decorrenza dal 1°/1/2015 (con la
[...]
, come già detto), per cui nessuna sovrapposizione di posizioni contributive CP_2
poteva dirsi maturata;
che nelle more la era fallita e che il Fondo di CP_3
Garanzia aveva provveduto ad erogare il pagamento degli emolumenti spettanti
(TFR e retribuzioni non erogate); che l' si era positivamente insinuato al passivo CP_1
del fallimento per recuperare quanto erogato e che tanto rendeva inammissibile la conseguente azione recuperatoria.
Precisava, inoltre, di avere diritto all'indennità di mobilità in quanto nel frangente aveva mantenuto lo status di disoccupato e su tali premesse chiedeva al Tribunale: di accertare e dichiarare la decadenza dalla domanda e dall'azione dell' CP_1
nell'azione di ripetizione dell'indebito; nel merito, di ordinare all' di annullare CP_1
ogni atto amministrativo eventualmente riferito alla detta posizione d'indebito; di ordinare la restituzione al ricorrente di tutte le somme di denaro illegittimamente trattenute per effetto dell'applicazione sine titulo dell'azione di ripetizione;
ed ancora, di ordinare all' di riaccreditare la contribuzione illegittimamente CP_1
annullata.
2. L' nel costituirsi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio CP_1
operato ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente perché “al caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 52 della legge n. 88/90 - nonché l'art. 13 co. 2 l. 412/91”, relativi all'indebito previdenziale, rigettava il ricorso, osservando che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n° 1518/2014 (passata in giudicato) non si era limitata a dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la e la , ma aveva, CP_3 CP_2
conseguentemente, ripristinato, con effetti ex tunc, l'originario rapporto lavorativo sussistente tra quest'ultima ed il ricorrente, condannando altresì la datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzioni globali di fatto dovute a decorrere dal
28/11/2009 (data in cui il lavoratore aveva formalmente contestato la cessione aziendale ed offerto le proprie prestazioni alla , detratto “quanto percepito nel CP_2
periodo e per il medesimo titolo dalla . Controparte_4
Pertanto, era evidente come il lavoratore fosse stato destinatario di una ricostituzione del rapporto lavorativo con la , con diritto alla percezione CP_2
delle retribuzioni sino ad allora non corrisposte, con decorrenza dal 28/11/2009, per i periodi di disoccupazione involontaria, e quindi anche per il periodo oggetto del presente giudizio, in cui il sig. aveva percepito le prestazioni erogate Pt_1
dall' CP_1
Va da sé che l'avvenuto ripristino dell'originario rapporto lavorativo con la con CP_2
effetti ex tunc, nonchè la conseguente condanna della datrice al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 28/11/2009, aveva fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l' aveva proceduto ad erogare le prestazioni in CP_1
favore del lavoratore, con conseguente diritto di ripetizione da parte dell'ente previdenziale (Cass. n° 6357/99); poiché il rapporto lavorativo tra le parti doveva essere considerato come persistente e mai risolto nonostante la “concreta” assenza di prestazione lavorativa (sul punto, cfr. Cass. n° 12124/02; Cass. n° 13727/00; Cass. n°
1216/02).
Né poteva rilevare, al fine di paralizzare la pretesa azionata dall' l'accordo di CP_1
conciliazione giudiziale sottoscritto dall'appellante con la , in data CP_2
7/8/2015, in quanto la scelta conciliativa delle parti, di non dare corso all'obbligo retributivo, non poteva ostare al diritto di ripetizione vantato dall' CP_1
E, ad ogni modo, se il a mezzo del citato accordo giudiziale, aveva rinunciato Pt_1
alle differenze retributive spettantigli per il periodo di “disoccupazione” (pari ad euro 188.474,57), tanto aveva fatto ricevendo come contropartita la somma di euro
168.000,00 a titolo di “incentivo all'esodo”, così beneficiando, seppur a diverso titolo, di quella tutela economica di fatto idonea ad escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione protetto ex lege. Né, infine, poteva rilevare la circostanza secondo cui l' aveva recuperato, CP_1
insinuandosi al passivo, gli emolumenti corrisposti a titolo di TFR, in quanto non dimostrata dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio.
4. Il Sig. appella la suddetta sentenza, con atto depositato Parte_1
il 21 luglio 2022.
4.1 Con il primo motivo di gravame, egli impugna il capo di motivazione concernente la ripetizione dell'indennità di mobilità, in particolare laddove il giudicante afferma: “... è del tutto ovvio che il lavoratore non possa, da un lato, (come di fatto avvenuto nel giudizio definito con sentenza n 582 del 24.9.2019 - passata in giudicato -) giovarsi dell'anzianità aziendale maturata presso la facendo leva CP_2
sul pronunciamento della Corte di Appello di Catanzaro, al fine di ottenere la prestazione di mobilità per 24 mesi e, dall'altro lato, nel presente giudizio, ritenere costituito ex novo un rapporto con la on decorrenza dall'1.1.15, ponendo nel nulla CP_2
gli effetti della sentenza della Corte di Appello, al solo fine di far salve le prestazioni ottenute in precedenza”.
Ne deduce l'erroneità in quanto nel giudizio definito dal Tribunale di Crotone con la sentenza n. 582 del 24/9/2019, era stata richiesta l'indennità di mobilità per ulteriori 12 mesi, non già sulla scorta della maggiore anzianità aziendale maturata, in base alle statuizioni della sentenza n. 1518/2014 della Corte d'appello, ma in quanto la prestazione spettava in base all'art. 2, comma 46, della legge 92/2012.
4.2 Il secondo motivo di gravame attiene al capo di motivazione concernente le conseguenze dell'effetto ripristinatorio del rapporto prodotto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
In particolare, il sig. la censura laddove il giudice afferma: Pt_1
evidente come le erogazioni da parte dell (anche per il tramite del Fondo di CP_1
Garanzia), delle prestazioni previdenziali in favore del sig. fossero state Pt_1
giustificate dall'interruzione del rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la (a CP_2
seguito dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda in favore della nonchè CP_3
dal successivo fallimento di quest'ultima). Va da sé che l'avvenuto ripristino dell'originario rapporto lavorativo con la con CP_2
effetti ex tunc, nonchè la conseguente condanna della datrice al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 28.11.09, ha fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l' aveva proceduto ad erogare le prestazioni in favore del CP_1
lavoratore, con conseguente diritto di ripetizione da parte dell'ente previdenziale
(Cass. n° 6357/99 ); invero il rapporto lavorativo tra le parti deve essere considerato come persistente e mai risolto nonostante la “concreta” assenza di prestazione lavorativa (sul punto, cfr. Cass. n° 12124/02; Cass. n° 13727/00; Cass. n° 1216/02)>>; e ne lamenta l'erroneità, in quanto:
a) le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di TFR, se non erogate, costituirebbero illecito arricchimento così che debbono rimanere nella disponibilità del lavoratore;
egli aveva insinuato il credito per TFR, maturato nei confronti di nel passivo fallimentare, attivando la Controparte_3
richiesta al fondo di garanzia, in quanto rimasto insoddisfatto;
l aveva, a sua CP_1
volta, insinuato il suo credito nel passivo fallimentare per TFR erogato a carico del fondo di garanzia, senza avervi rinunciato;
la Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza n. 1518/2014 aveva disposto che le somme maturate alle dipendenze della fallita (tra cui il TFR, che è retribuzione Controparte_3
differita) dovessero essere espunte dal risarcimento del danno riconosciuto ai lavoratori;
b) egli non era stato effettivamente reintegrato nonostante la vicenda risolutoria, onde era rimasto in stato di disoccupazione involontaria, ed aveva diritto all'indennità di mobilità; la transazione giudiziale intervenuta con la aveva CP_2
fatto salve le somme dovute o corrisposte al lavoratore da Controparte_3
relativamente alle retribuzioni e al TFR maturati nel periodo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della società.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra CP_1
riportate. 6. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Occorre premettere, ai fini della comprensione della vicenda in fatto, che l'odierno appellato era stato dipendente della , la quale aveva Controparte_5
stipulato, in data 6/10/2009, la cessione di un ramo d'azienda a favore della
[...]
, con conseguente trasferimento dei rapporti lavorativi. Controparte_3
Nel 2010 lo stesso aveva adito il Tribunale di Crotone, assieme ad altri Pt_1
dipendenti della stessa società, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della cessione del ramo d'azienda, chiedendo che il trasferimento dei rapporti lavorativi tra le società, fosse qualificato come licenziamento, con i conseguenti benefici di legge.
Il Tribunale di Crotone aveva rigettato il ricorso con sentenza che veniva poi riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con la pronuncia n° 1518 del 18.11.2014-
16.01.2015, in forza della quale veniva dichiarata la nullità della cessione del ramo d'azienda perché effettuata in frode alla legge, con ordine di ricostituzione dei rapporti lavorativi ex tunc e condanna al risarcimento del danno a carico della
[...]
in favore di ciascuna delle parti appellanti, in misura pari alle retribuzioni CP_5
globali di fatto loro dovute a decorrere dal 28\11\2009, detratto quanto percepito nel periodo e per il medesimo titolo dalla Controparte_4
oltre interessi legali e rivalutazione.
Va precisato inoltre che la datrice di lavoro (cessionaria) Controparte_3
con la quale si era instaurato il rapporto lavorativo dei dipendenti
[...]
della (cedente), veniva dichiarata fallita con sentenza del 5/7/2011 (di ciò si dà CP_2
atto nella sentenza della Corte proprio ad ulteriore supporto della frode alla legge).
Il punto cruciale della vicenda in esame, sostanzialmente, risulta essere l'incidenza della pronuncia della Corte d'Appello sulle prestazioni previdenziali percepite (CIG, indennità di mobilità e tfr erogato dal Fondo di garanzia dell' dal ricorrente in CP_1 virtù del rapporto di lavoro intercorso con la cessionaria e del ripristino ex tunc di quello intercorso con la cedente, considerando anche che il rinunciava Pt_1
all'applicazione degli effetti della sentenza citata, accettando la costituzione ex novo del vincolo contrattuale di lavoro con la , a partire dal 1°/1/2015, in Controparte_2
forza di una conciliazione del 2/8/2015, avvenuta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme alle quali la Corte d'Appello aveva condannato la a titolo di risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni CP_2
a far data dalla ricostituzione del rapporto.
Orbene, la Corte, rimeditando la questione che è stata già oggetto di altro giudizio, definito con la sentenza n. 1005/2023, ritiene che la pretesa restitutoria dell CP_6
non fosse legittima.
I.2 Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che essa non trae origine dalla pronuncia del tribunale di Crotone n. 582/2019, che ha avuto ad oggetto il ricalcolo dell'indennità di mobilità – preteso dal sulla base di un'anzianità di Pt_1
24 mesi con la – conseguente al licenziamento collettivo disposto da CP_2
quest'ultima a dicembre 2015: tale giudizio non assume rilevanza in quello per il quale si procede, che ha ad oggetto le prestazioni previdenziali collegate al rapporto di lavoro instaurato con la (cessionaria) . CP_3
Ed invero dalle missive con le quali è stato comunicato l'indebito, si evince che la ragione del recupero è costituita dagli effetti caducatori della sentenza della Corte
d'Appello, che ha ripristinato il rapporto di lavoro con la società cedente con effetto retroattivo;
anche nella memoria di costituzione di primo grado l' ha ribadito CP_1
che il rapporto con il cessionario si era instaurato in via di mero fatto e che le somme erogate a titolo di indennità di mobilità, CIG e di TFR avevano perso il loro titolo giustificativo a causa della riaffermazione ex tunc dell'originario vincolo contrattuale, de jure persistente in virtù del comando giudiziale.
I.3 Ciò posto, l'asserito indebito si scontra con l'orientamento più recente della Cassazione (pure citato dal giudice di prime cure, cfr. pure Cass. n. 28295/2019,
Cass. n. 30553/2022 ), secondo cui la mera ricostituzione de jure del rapporto di lavoro, non seguita da reintegra a cui sia data effettiva attuazione e dall'effettiva percezione di tutte retribuzioni per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non fa venir meno la condizione di fatto dello stato di disoccupazione involontario, rispetto al quale l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata, in quanto l'evento coperto è la mancanza di lavoro, ossia quell'inattività conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
In altri termini l'elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione
è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto.
In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione (cfr. Cass. n. 24950/2021), situazione, peraltro, non riscontrabile neanche nel caso in cui dopo la sentenza che abbia ricostituito il rapporto, sia intervenuta una transazione per effetto della quale il lavoratore abbia rinunciato agli effetti ricostitutivi ex tunc ed abbia accettato una somma di denaro a titolo transattivo (cfr. Cass. n. 28295 già cit.).
Tale finalità di sostegno del reddito – riferita all'indennità di disoccupazione alla quale è equiparabile l'indennità di mobilità ex lege n. 223/91 – è rintracciabile anche nella CIG, ammortizzatore sociale volto a sopperire alla perdita o riduzione della retribuzione nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva.
I.4 Orbene, nel caso di specie, nell'atto di transazione intervenuto con la
– la cui validità/liceità non è oggetto del presente giudizio – si dà atto che è CP_2
mancata la reintegra ex tunc, che il ricorrente ha rinunciato agli effetti della sentenza n° 1518 della Corte d'Appello ed alle pretese economiche nascenti dal decreto ingiuntivo opposto con svincolo delle somme pignorate, con ricostituzione del rapporto ex novo dal 1°/1/2015.
Contestualmente, lo stesso ricorrente ha dichiarato di accettare la somma netta di €
168.000 a titolo di incentivo all'esodo, rispetto ad un futuro licenziamento collettivo, che si è impegnato a non impugnare. Non si ravvisano, dunque, le condizioni alle quali la giurisprudenza di legittimità subordina la ripetizione delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito.
I.5 L'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello esistente tra lavoratore e datore di lavoro e l'affermazione che il diritto alla prestazione previdenziale discende dal verificarsi dei requisiti stabiliti dalla legge conduce altresì ad escludere la ripetibilità del tfr erogato dal Fondo di garanzia per l'intervenuto fallimento della , in relazione al rapporto di lavoro di fatto intercorso con tale CP_3
società.
II.- Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi sui temi controversi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 21 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 272/2022, resa in data 30 marzo 2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che nulla l'appellante deve all' a titolo di CIG, indennità di mobilità e TFR, per le CP_1
questioni oggetto di controversia e, più specificamente, per quanto dall' preteso CP_1
a titolo di indebito, in misura di € 28.347,82 per indennità di mobilità percepita negli anni 2012 – 2014 e di € 3.035,18 per TFR percepito all'esito dell'intervento del Fondo di Garanzia per il fallimento Controparte_3
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni