Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 1003/24 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. ssa Valeria ALBINO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. ssa Maria Laura MORELLO Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 688/24 emessa dal Tribunale di SAVONA, pubblicata il 30.9.24, promossa da:
Foggia 3.1.1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Federici del Parte_1
Foro di Foggia, presso cui ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
, Savona 17.9.1945, rappresentato e difeso dall'Avv.Abbondio Causa del CP_1
Foro di Savona, presso cui ha eletto domicilio
APPELLATO avente a oggetto: risarcimento danni nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa del Consigliere istruttore datata 5.3.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… 1) Dichiara tenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_1 [...] in relazione alle condotte descritte in parte motiva, danno che liquida CP_1 complessivamente in euro 5.891,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
2) Dichiara tenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in Parte_1 euro 264,00 per esborsi e euro 3.397, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Sentenza per legge esecutiva”
Avverso tale pronuncia proponeva appello ,come da atto di citazione in data Parte_1
28.10.24, di fronte a questa Corte di Appello, deducendo n. 2 motivi come segue:
1) sull'accertamento della responsabilità: il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ovvero sulla documentazione allegata dall'attore;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto del sig. per decorso CP_1 del termine ai sensi dell'art. 2947 cod.civ. in violazione degli artt. 2934 e artt. segg.
In esito alla prima udienza, il Consigliere istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 5.3.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto.
Con note scritte rispettivamente in data 7.4.25 e in data 27.3.25, sia Parte appellante, che
Parte appellata dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza del 9.4.25.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 688 emessa dal
Tribunale di Savona, pubblicata il 30.9.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 9.4.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott.ssa Valeria Albino