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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5576/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 3 maggio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Eleonora Bottelli, dall'avvocato Stabilito Rocco Caserta e dall'avv.to Gian Marco De Popolo Cristaldi come da procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, corso Sempione, 72 ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa Pavanello e Marcello Giordani ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Borgogna n.3, giusta procura da considerarsi in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 maggio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, nei confronti della società l'accoglimento delle CP_1 CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time, dapprima a tempo determinato dal 13/03/2019 al 31/12/2021 e, successivamente a tempo indeterminato dal 1/1/2022 tra il signor
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- Condannare la resistente al pagamento di € 165,90 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 489,64 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 84,47 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 763,84 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di quattordicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 75,63 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei di quattordicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 1.217,06 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di festività, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 121,49 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di festività 80%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 180,99 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 106,51 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 11,79 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 3.355,12, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di lavoro supplementare 18%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 573,44, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di lavoro straordinario festivo 65%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento - Condannare la resistente al pagamento di € 1.304,82, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di indennità di trasferta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
IN OGNI CASO:
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite”.
Deduceva a tal fine:
-di essere stato assunto dalla Team Work con contratto a tempo determinato part time decorrente dal 18 marzo 2019 a 24 ore con orario dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30 per due giorni alla settimana oltre al sabato dalle 8 alle 16;
-che nel 2020, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato e tuttora era in essere con un aumento del parti time all'80%;
-che dal 1 gennaio 2022, l'orario era stato fissato per tre giorni dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30, poi le tre giornate erano state portate nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì fino alle 15,30;
-di aver sempre svolto mansioni di corriere per la committente andando a CP_3 recuperare il furgone presso il deposito sito all'interno dell' ; qui avveniva Parte_2 la timbratura dell'orario, anche se lui arrivava con 10 minuti di anticipo, riceveva il mezzo ed il telefono cellulare, quindi viaggiava verso il magazzino di via CP_3
Toffoletti ove, seguendo le indicazioni sull'applicazione del telefono, prelevava il carrello con i pacchi che poi caricava sul mezzo;
quindi partiva per il giro di consegne;
-che, a ragione del numero dei pacchi da consegnare, non riusciva a fare la pausa di un'ora, ma solo di mezz'ora, inoltre lavorava un numero maggiore di ore, quantificabili, comunque, in misura forfettaria in altra mezz'ora al giorno;
-che tale maggior lavoro non gli era mai stato retribuito;
-che, inoltre, la società non gli ha pagato, in misura corretta, le voci meglio indicate e richieste nelle conclusioni.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto di tutte le avversarie pretese ed, invia riconvenzionale, chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di indennità di trasferta.
Deduceva la società:
-che l'attività del ricorrente doveva ritenersi discontinua e, quindi, riconducibile alle previsioni dell'art. 11 bis CCNL di categoria che, rinviando ad accordi aziendali di secondo livello, prevedeva la possibilità, poi utilizzata dall'azienda, di determinare in 44 ore settimanali e 9 ore e 15 minuti giornaliere l'orario di lavoro ordinario;
-che in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 9 CCNL il ricorrente era decaduto dal contestare e pretendere pagamenti anteriori al giugno 2023; -che tutte le voci per le quali erano richieste erano in parte genericamente esposte, in parte non dovute in quanto afferenti competenze di fine rapporto in un rapporto ancora in essere.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande svolte dal sig. domande che vanno analizzate Parte_1 partitamente.
Orario supplementare
In disparte il momento nel quale il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato, profilo che contrappone le parti, le stesse sono concordi nel riferire che, salvo il periodo novembre-dicembre 2020, per il resto l'orario contrattuale era di 24 ore alla settimana distribuito su tre giorni.
A fronte di quanto pattuito, il sig. lamenta di aver lavorato un'ora al giorno Parte_1 in più non avendo potuto svolgere più di mezz'ora di pausa e avendo dovuto lavorare mezz'ora oltre l'orario ordinario.
Lo stesso pretende di dimostrare il maggior orario lavorato sulla base delle timbrature oggetto del proprio doc. 3.
Parte resistente, contestando l'efficacia probatoria del documento, in ogni caso esclude che l'ora in più possa essere qualificata come lavoro supplementare non pagato e da pagarsi con maggiorazioni in quanto, comunque, a tutto voler concedere, tale ora in più non supera l'orario ordinario che, per i corrieri inquadrati nel livello G1 e che svolgono attività discontinue, è di 44 ore e quello giornaliero di 9 ore 1 15 minuti.
In disparte l'efficacia degli accordi aziendali sottoscritti in forza del rimando fatto dall'art. 11 bic CCNL, vi è una questione preliminare ed assorbente che deve essere chiarita.
Come detto, non è contestato che l'orario contrattuale del ricorrente fosse pari a 24 ore settimanali, ovvero un part time al 60%.
Posto che ciò che viene rivendicato quale lavoro supplementare è pari ad un'ora al giorno per tre giorni alla settimana, comunque la pretesa rimarrebbe nell'alveo del lavoro supplementare, sicchè poco rileva se l'orario ordinario sia da quantificare in 39 ore, come vorrebbe il ricorrente, o in 44 ore come pretende fare la società. Tre ore al giorno per tre giorni alla settimana, portano ad un monte ore di 27 ore invece che di 24, quindi, comunque, ampiamente al di sotto dell'orario ordinario quale che esso sia e quindi quale che sia la disciplina applicabile.
Rimane, tuttavia, il problema di verificare se tale maggior orario sia stato lavorato. La questione si sposta, quindi, dal diritto al fatto e, in particolare, sulle prove.
Allorquando un lavoratore pretende il pagamento di un numero di ore maggiore di quello concordato, ha l'onere di dimostrare, con puntualità e specificazione, lo svolgimento di tale maggior lavoro.
Nella specie, l'onere del sig. è reso ancor più arduo dal fatto che, come Parte_1 risulta dalle buste paga, la società, in alcune occasioni, ha pagato il lavoro supplementare e, per un mese, anche quello straordinario.
Incombe, quindi, al ricorrente dimostrare che quanto ricevuto non ha compensato l'attività resa in favore della società.
Come accennato, lo stesso ha inteso supportare la propria pretesa offrendo il doc. sub
3.
Si tratta delle stampe delle timbrature che coprono un lasso temporale che va dal 16 settembre 2020 sino al 15 novembre 2023.
A fianco dei giorni nei quali sono riportati gli orari di inizio e fine lavoro, sono numerose le timbrature definite “incomplete” che riportano un solo orario, peraltro incompatibile con la fascia oraria assegnata al ricorrente.
Per tutte queste giornate, quindi, non potendo conoscere a che ora il ricorrente abbia iniziato ed a che ora abbia finito, non è possibile stabilire se abbia svolto lavoro supplementare.
Occorre poi considerare che le timbrature non recano traccia delle pause sicchè il documento non vale a dimostrare né l'an, né il quantum delle stesse e, per tale ragione, non possono servire a supportare la tesi del ricorrente che, da un lato ammette di aver fatto la pausa e, dall'altro lato, lamenta una durata inferiore a quella contrattuale.
Gli orari indicati nelle timbrature corrispondono, secondo la prospettazione del ricorrente che così dichiara, rispettivamente, al momento nel quale, recatosi all'ortomercato, riceveva le chiavi del mezzo ed il telefono aziendale sulla cui app procedeva alla timbratura ed al momento nel quale, terminato il giro di consegne, riportati ad i pacchi non recapitati, faceva rientro all'ortomercato per CP_3 consegnare il mezzo.
Come si è detto, l'orario del ricorrente era distribuito dall'inizio del rapporto al 24 novembre 2020 in 24 ore settimanali nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 7,30 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 16,30; nei mesi di novembre dicembre 2020, in 30 ore settimanali, per poi passare, dal gennaio 2022, ancora a 24 ore dalle 7 alle 12,30 e dalle
13,30 alle 15,30.
Leggendo le timbrature, risulta, per alcuni giorni l'ingresso anticipato o l'uscita posticipata.
Quanto all'ingresso, non è dato saperne le ragioni posto che il ricorrente deduce che gli veniva chiesto di recarsi presso l' dieci minuti prima, ma poi che la Parte_2 timbratura avveniva al momento in cui aveva ricevuto le chiavi ed il telefono, quindi, non è dato comprendere cosa dovesse fare in quei dieci minuti e certo gli stessi non coincidono con le timbrature anticipate in quanto le stesse potevano avvenire solo dopo aver ricevuto il telefono, quindi non nei dieci minuti indicati.
Quanto ai rientri posticipati, il ricorrente li giustifica con l'enorme quantità di pacchi da consegnare.
Il solo fatto di fare un rientro posticipato non vale tuttavia, a provare la riduzione della pausa.
Per questo ed anche al fine di comprendere come fosse organizzata la giornata lavorativa dei corrieri addetti al medesimo appalto sono stati sentiti i testi: CP_3
: Testimone_1
“Sono stato dipendente della resistente dal 2018 al 2022, non ho cause in corso.
Conosco il ricorrente, noi due partivamo per iniziare la giornata lavorativa da un parcheggio Pt_3 in uso a Team Work. Quando dico ntendo l' Pt_3 Parte_2
Ero corriere per CP_3
Al nostro arrivo dovevamo timbrare, nel senso che ciascuno di noi aveva scaricato sul telefonino un'app che usavamo per registraci.
Il documento che mi viene rammostrato e che il giudice dà atto essere il doc. sub 3 di parte ricorrente raffigura la lista delle timbrature.
Nell'app c'è una opzione che consente di visualizzare tutte le timbrature.
La timbratura doveva essere fatta al momento del nostro ingresso nell'ortomercato per recuperare il mezzo.
Dopo il nostro ingresso incontravamo un responsabile che ci dava le chiavi del mezzo che noi avremmo dovuto prendere per poi recarci da e caricare la merce. CP_3
Dopo l'assegnazione delle chiavi, sempre sull'app registravamo il furgone caricando le foto di tutti i lati del mezzo anche per verificare eventuali danni.
Poteva capitare che inviasse un numero di rotte inferiore ai corrieri chiamati presso CP_3 l'ortomercato, in tal caso le persone alle quali non veniva assegnato un mezzo dovevano rimanere nel parcheggio a disposizione della società.
Potevano essere incaricati di spostare dei furgoni, se autorizzati potevano lasciare il parcheggio, se no dovevano attendere che venissero assegnate le rotte. Capitava questo perchè a volte chiedeva prima un numero di corrieri maggiore e poi inviava CP_3 un numero di rotte inferiori.
Era che decideva, chi tra i corrieri presenti in parcheggio, dovesse partire subito e chi CP_1 dovesse attendere.
In ogni caso, entro la giornata si partiva tutti.
In media l'attesa prima della consegna dei viaggi per chi doveva aspettare era tra l'ora e le tre ore.
Se si partiva si andava presso il magazzino di via Toffetti, una volta giunti, timbravamo il CP_3 badge di arrivavamo nel magazzino e, sulla base di quanto ci diceva l'app di CP_3 CP_3 prelevavamo il carrello della merce a noi assegnata, lo portavamo fuori dove c'era il furgone, caricavamo la marce e poi riportavamo dentro il carrello. I carrelli erano più di uno.
Non vi erano tempi di attesa, all'ingresso in avevamo già l'indicazione dei carrelli da CP_3 caricare, non vi erano tempo di attesa salvo pochi minuti se i furgoni da parcheggiare erano tanti e allora dovevamo aspettare il turno per sistemare il furgone, stavamo in attesa sul furgone.
Non vi erano momenti di pausa durante le consegne, eravamo controllati con il GPS;
nell'app di vi era un GPS che consentiva alla società di verificare dove fossimo, quanto tempo CP_3 impegnavamo a fare le consegne, se ci fermavamo per andare in bagno, ci chiamavano.
Per contratto avevamo una pausa di trenta minuti per il pranzo, ma non sempre riuscivamo a farla.
Se ci fermavamo più dei tre minuti stimati per ogni consegna, il nostro responsabile in turno, ci chiamava per domandarci perchè fossimo fermi ancora in quel posto. Non so se oltre ad che CP_3 con l'app ci poteva controllare lo facesse anche o se la società riceveva informazioni da CP_1
CP_3
Finite le consegne tornavamo nel magazzino di e scaricavamo le borse ed i pacchi non CP_3 consegnati e poi timbravamo l'uscita ed andavamo al parcheggio dell'ortomercato.
Lì parcheggiavamo il mezzo e tramite l'app timbravamo l'uscita.
Il ricorrente come anche io faceva consegne anche fuori della città di Milano.
Le tratte abord erano quotidiane, ma la società sceglieva lei chi far attendere e di solito erano sempre gli stessi.
Io sono praticamente sempre partito subito e, salvo alcune volte in cui non abbiamo avuto lo stesso orario, anche il ricorrente.
Io lavoravo il mercoledì, giovedì e venerdì, lavoro sulla base di fasce orarie che continuavano a cambiare, il ricorrente a volte faceva i miei giorni ed i miei orari, ma non sempre, ci vedevamo in caso i turni e gli orari coincidessero oppure sia io che lui facessimo degli straordinari.
Tra i corrieri che erano inizialmente esclusi, non tutti nell'arco della giornata ricevevano delle consegne, però tra questi come ho detto, alcuni potevano ricevere altri incarichi, alcuni anche andare
a casa. Io sono stato fermo dalle consegne solo due volte, ma in queste volte sono stato mandato a
Torino per un furgone, mi viene chiesto se il ricorrente sia mai andato a casa, non sono in grado di rispondere.
Ho avuto una causa identica che ho conciliato”.
: Testimone_2 “Sono tuttora dipendente di lo sono dal 2019, sono responsabile dei magazzini di CP_1
Lombardia.
Conosco il sig. . Tes_3
La sua giornata lavorativa iniziava dall'ortomercato.
L'ingresso nell'ortomercato non doveva essere registrato sull'app. i corrieri, come il ricorrente, avevano un'app, ma questa serviva per registrare l'inizio della giornata lavorativa. Dal 2019, tutti i corrieri dovevano arrivare presso il parcheggio alle 7 con una certa elasticità.
Alle 7.10-7.15 avveniva le consegne delle chiavi e in tale momento i corrieri facevano la loro timbratura sull'app.
Nella pausa i corrieri potevano andare al bar, fumare la sigaretta o fermarsi con noi a chiacchierare;
una volta assegnate le chiavi, andavano verso il furgone a fare le foto ed aspettano la chiamata da parte del responsabile.
Tra la consegna delle chiavi e la chiamata passano circa sette-dieci minuti. In questo intervallo debbono essere fatte le fotografie per le quali serve un minuto e mezzo, poi per il resto, i corrieri stanno in attesa.
Negli altri minuti possono sia andare al bar che è molto vicino, sia chiacchierare, non sono tenuti alla custodia del mezzo, ci siano noi quattro responsabili, anche se vanno al bar in quanto molto vicino, possono sentire il responsabile che li chiama, si usa un megafono.
ricevuta la chiamata partono per il magazzino di CP_3
Salgono sul piazzale, caricano la merce, chi è arrivato tardi, deve aspettare il suo turno e può bere il caffè alle macchinette, poi ciascuno parte.
Una volta caricata la merce, si fermano a fare colazione, non tutti.
Non ci sono tempi di consegna stimati.
I corrieri si gestiscono il giro di consegne come vogliono.
Sono loro a dettare i tempi di viaggio e di fermata, l'importante è che entro le 8 ore e 45 minuti abbiano consegnato tutta la merce. non ci detta tempi di consegna;
abbiamo un dispositivo CP_3 che ci dice dove sono avvenute le consegne, e l'orario in cui sono avvenute.
Ho detto prima che i corrieri si gestiscono il lavoro dettandosi i propri tempi, quanto al ricorrente posso dire che dall'applicativo di cui ho parlato e che segna l'ultima consegna, lui consegna sempre entro le 13,30 circa, dopo di chè per la fine del suo turno ha ancora circa due ore e non so come le impieghi, non torna al parcheggio.
La chiusura della giornata prevede il passaggio da per la riconsegna dei pacchi non CP_3 recapitati e poi la consegna del mezzo al parcheggio.
Presso devono attendere il loro turno, poi quando sono al parcheggio, parcheggiano il CP_3 mezzo, fanno le foto e poi concludono la giornata.
poi la fine della giornata. Per_1
Vedo il doc. 3, la registrazione indica il momento in cui si sono ricevute le chiavi rispetto all'arrivo.
Il ricorrente ha sempre e solo consegnato nel Comune di Milano.
Ci sono anche delle rotte abortive ovvero che non dovranno essere eseguite, queste non lo saranno per tutto il girono, mi viene riferito quanto detto dal teste precedente, non è vero, ai corrieri che non hanno in assegnazione una rotta viene chiesto se danno la loro disponibilità a rimanere a disposizione per venti minuti per capire se ci sono altre attività da assegnare loro. Se ci sono, bene, se non vengono mandati a casa con la giornata pagata.
Mi viene chiesto se il ricorrente sia stato tra questi, dico di no in quanto lui è spesso in ritardo e quindi si cerca di aiutarlo e di dargli le tratte.
La giornata del sig. non poteva andare sotto, quanto ai pacchi da consegnare, ai sessanta Tes_3 colli, il numero massimo era molto variabile, voglio però aggiungere che nella zona di consegna del ricorrente, vi erano solo condomini, con portineria, quindi, anche se vi erano più colli, la sede di consegna era un unico civico.
E' capitato che il ricorrente sia stato aiutato sia perché non si sentiva bene ed allora terminava prima le consegne sia perchè non riusciva ad a evaderla ed allora subentrava un collega che prelevava parte della merce e provvedeva alla consegna.
Questo però riguardava i c.d. ripassi, ovvero le consegne che la mattina erano state tentate senza esito.
Questo servizio lo chiamiamo rescue.
Ciò però è capitato pochissime volte e solo in occasione di qualche problema.
Mi viene letta la contestazione sub doc. 9, nella stessa si legge che il ricorrente non aveva fatto il secondo tentativo di consegna, proprio per tale motivo, abbiamo controllato i tempi tra una consegna e l'altra ed abbiamo verificato che aveva impiegato più del tempo necessario a percorrere il tragitto. Mi viene chiesto se ciò non significhi che la società ha dettato e detta dei tempi di consegna, rispondo di no che la società è andata a verificare i tempi di consegna proprio perché vi è stata la mancanza del secondo tentativo di consegne siccome i tempi erano molto lunghi e avrebbero consentito il secondo tentativo, ci siamo sentiti presi in giro ed abbiamo fatto riferimento anche ai tempi”.
Testimone_4
“Sono dipendente di Team Work dal 2018-2019, conosco il ricorrente che è un mio collega.
Si entrava nel parcheggio avvicinando una tessera al lettore che sollevava la sbarra, questo però non era una registrazione dell'orario, per l'orario, invece, noi ricevevano il bard corde all'orario assegnato che poteva variare.
Con il barde corde vengono assegnate le chiavi, quindi si va al furgone a fare le foto, si registrava il chilometraggio e poi si partiva.
I tempi di attesa possono essere dettati da qualche minuto dovuto al fatto che più persone debbono ricevere le chiavi.
Dopo di che si parte, si arriva da e li si caricano i pacchi. CP_3
Qualche minuto di attesa può capitare, questo perché si può creare coda all'ingresso, al di à della coda, ciascuno di noi sa già dove andare in quanto ha ricevuto il massaggio di quindi si CP_3 carica la merce, poi si parte.
Possiamo scegliere noi la strada, naturalmente si sceglie la strada che consente di finire il tragitto. Non abbiamo dei tempi di consegna, l'importante è finirle nell'arco della giornata.
La pausa da contratto era di trenta minuti, ma difficilmente si riusciva a farla così come difficilmente c'era del tempo che avanza dopo tutte le consegne.
Non so se il ricorrente finiva prima. Mi è capitato a volte di fare la pausa pranzo con il ricorrente, non so rispondere alla domanda se ho visto mai per la città dei miei colleghi fermi in pausa.
Abbiamo un app nella quale risulta la consegna, non so chi la gestisca se o CP_3 CP_1
Mi è capitato una volta di essere soccorso dai responsabili, così di averli visti per la città per motivi di lavoro.
Può capitare che un giorno alcuni di noi non ricevano tratte.
Mi è capitato, in quel caso si va a casa.
Un'altra volta mi è stato chiesto di dare una mano, può essere che ci sia chiesto di stare ad attendere per un po' in attesa di capire cosa fare.
Sono giornate, comunque, che credo ci vengano pagate.
Chiudiamo la giornata tornando da e poi al parcheggio. CP_3
Salvo i tempi tecnici non ci sono momenti in cui ci viene chiesto di stare in attesa. La riconsegna però non può avvenire prima di una certa ora.
Se si finisce l'ultima consegna prima ci chiama per dare un aiuto a qualche collega che CP_1 non ha finito.
Sia io che il ricorrente, credo consegnavamo anche fuori Milano.
Mi è capitato di essere chiamato e di sentirmi dire che stavo impiegando più del tempo necessario.
Ho fatto causa alla società ma ho raggiunto un accordo”.
: Testimone_5
“Sono dipendente della resistente dal 2020 circa, mi sono visto, forse alcune volte sul piazzale con il ricorrente.
Sono un corriere per CP_3
Dobbiamo timbrare entro le 7,10, si può arrivare quando si vuole, ma entro tale orario o qualche minuto dopo dobbiamo timbrare.
A tale momento ci hanno già consegnato le chiavi, quindi andando al furgone, si accende, e si parte per il magazzino.
Al magazzino si carica la merce, sappiamo già dopo andare perché è tutto scritto nell'applicazione.
Carichiamo e partiamo per le consegne.
Sull'app di ci viene indicato il percorso consigliato, ma poi noi siamo liberi di fare il CP_3 percorso che vogliamo, se non riusciamo ad evadere le consegne ci sono i jolly che ci possono aiutare;
capita anche di finire prima , in tal caso mi fermo a mangiare qualcosa, non mi è mai capitato che mi assegnassero altri lavori, poi con calma e secondo i mie tempi arrivo al magazzino e quindi al parcheggio. Qui timbre l'uscita e poi la giornata è finita.
Da contratto abbiamo la pausa di 30 minuti che io ho sempre fatto.
Non so se il ricorrente consegnasse anche fuori Milano.
Possiamo gestire noi la giornata nel senso che se mi voglio fermare per un caffè lo faccio se non no. Mi capita pochissimo, quasi mai di chiedere l'aiuto del jolly.
Nulla so delle tratte che mi viene riferito si chiamano abortive.
Io sono sempre partito”.
Richiamati i titoli in forza dei quali il ricorrente chiede le differenze retributive (pausa di soli trenta minuti e mezz'ora di lavoro in più al giorno) e confrontatili con le deposizioni assunte, va detto che quanto al fatto che, sistematicamente il sig. Tes_3 osservasse una pausa di 30 minuti in luogo dei 60 contrattuali, non vi è prova certa.
Il teste ha riferito che a volte anche lui non faceva la pausa, ma che a volte Tes_4 ha fatto la pausa con il ricorrente. Nulla di specifico hanno riferito gli altri testi.
Deve, quindi, concludersi nel senso che manchi una prova certa in merito al mancato godimento della pausa di un'ora quotidiana.
Quanto poi alla mezz'ora di lavoro in più che, potrebbe risultare provata, per i giorni nei quali la registrazione è completa, sulla base del doc. 3, occorre però considerare che le due timbrature non dimostrano con sufficiente certezza che la giornata lavorativa effettiva del sig. fosse ricompresa tra la prima e la seconda registrazione. Tes_3
Ed, invero, se la prima, sulla base del racconto dei testi, segnava il momento nel quale il ricorrente riceveva il telefono e le chiavi del mezzo e la seconda, quando il mezzo era riportato all' , non vi è prova che nell'intervallo temporale il ricorrente Parte_2 fosse, costantemente, impegnato in attività lavorative.
Tale dubbio nasce dalla deposizione del teste che ha parlato di un applicativo Tes_2 sul quale il corriere segna l'ora nella quale avviene ogni consegna. Ebbene, quanto al sig. , lo stesso teste ha riferito come spesso l'ultima consegna avvenisse verso Tes_3 le 13,30.
Anche il teste ha riferito come loro avessero ampia libertà di organizzarsi la Tes_5 giornata, l'importante era fare le consegne assegnate, se rimaneva tempo, lui si fermava a mangiare.
I testi hanno anche riferito che non era possibile timbrare la fine giornata prima di un certo orario e questo giustifica il fatto che le timbrature del sig. siano sempre CP_4 oltre il suo orario contrattuale, mai prima. Tuttavia, rimane il fatto che non vi è la prova che per tutte le ore intercorse tra la prima e la seconda timbratura, il ricorrente sia stato impegnato nel lavoro.
Come sopra detto, l'incertezza deriva dalle deposizioni e dal fatto che, come è stato dimostrato, i tempi delle consegne erano registrati e il teste ha riferito di orari Tes_2 dell'ultima consegna di gran lunga anticipati rispetto a quelli contrattuali.
Di fronte a tali incertezze probatorie, la pretesa relativa ad una mezz'ora di lavoro supplementare non può essere accolta. La prima delle domande prospettate risulta, quindi, inaccoglibile, difettando all'uopo la prova precisa che il ricorrente abbia lavorato per un'ora in più al giorno, riducendo la propria pausa pranzo e, comunque, dedicandosi alle consegne od alle attività complementari per mezz'ora oltre l'orario contrattuale.
Ulteriori pretese: differenze paga oraria, differenze 13ma, ratei 13ma, 14ma, ratei
14ma
In relazione a tutte le predette voci, il ricorrente si limita a denunciare una differenza retributiva a suo credito, senza indicarne le ragioni.
Deposita sub doc. 4, dei conteggi che si limitano ad indicare il dovuto ed il percepito ed a quantificare la differenza senza illustrare od indicare come sia stata determinata la prima voce (dovuto).
Il ricorrente, nel rito del lavoro, ha l'onere di specificatamente indicare non solo le pretese, ma anche i titoli delle stesse.
Ordunque, non può dirsi sufficiente l'aver dedotto che, per determinate voci retributive vi è una differenza, essendo, invece, necessario che la parte illustri al giudice ed alla controparte per quali ragioni nascano tali differenze.
Così non è stato ed il mero rinvio ai conteggi non può dirsi sufficiente né è ammesso che sia il giudice ad individuare, data la differenza, da dove la stessa sorga.
Per tale sola ragione, le predette domande non sono accoglibili.
Festività
Rispetto alle voci sopra riportate per le quali il ricorrente neppure enuncia che denunciate differenze nascerebbero da un confronto tra il percepito ed il CCNL, quanto alle festività, il sig. ha richiamato l'art. 60 CCNL assumendo di non aver Tes_3 ricevuto, per tale voce, quanto dovuto.
Il mero rinvio alla norma non basta a chiarire per quale ragione il percepito si assuma inferiore al dovuto.
La norma, invero, disciplina diverse fattispecie: il lavoro svolto nelle giornate coincidenti con le festività, le festività coincidenti con i sabati o le domeniche.
Era onere del ricorrente indicare quale fosse il motivo del proprio dolere, ma così non
è stato.
Permessi e ferie non goduti
Quanto ai permessi e ferie non godute, considerato che, come ha correttamente eccepito la difesa resistente, il ricorrente non ha poi chiesto la condanna della società al riconteggio delle ferie o permessi non goduti, limitandosi ad indicare una somma a titolo di indennità, la domanda non può essere accolta in quanto il rapporto è ancora in corso.
Ad ogni buon conto, anche in questo caso manca ogni specifica deduzione del titolo.
Differenze su lavoro supplementare 18%.
Quanto a tale voce, di cui il ricorso parla a pag. 18, non è dato comprendere se la pretesa riguardi la differenza tra il dovuto ed il percepito a tale titolo o il pagamento di nuove ore di lavoro supplementare.
Ed, invero, nelle buste paga, come si è detto, risulta, in alcuni casi, il pagamento di tale voce.
Se questa è la pretesa, allora, ancora una volta, manca l'illustrazione della domanda.
Se, diversamente, come sembrerebbe ricavarsi dall'ultima frase di pag. 18, laddove si fa riferimento all'ora in più di lavoro, allora la domanda non può essere accolta mancando la prova dell'attività rivendicata.
Lavoro straordinario festivo
Non è dato comprendere se la pretesa riguardi l'importo base utilizzato dalla società per remunerare il lavoro straordinario reso nei giorni di festa o se vi siano giorni di festa lavorati non computati.
Ancora una volta la pretesa è assolutamente generica.
Trasferta
Il ricorrente, invocando l'110 CCNL lamenta che l'indennità di trasferta pagatagli sarebbe inferiore alla somma indicata nella norma e pari a € 21,80 per i lavoratori occupati nella fascia 6-12.
Come correttamente indicato dalla società resistente, il personale viaggiante non ha diritto all'indennità di trasferta.
Pur, tuttavia, è documentalmente dimostrato che il sig. abbia, negli anni, Tes_3 percepito somme a tale titolo (cfr. buste paga).
La decisione aziendale viene giustificata come un errore, tuttavia, deduce CP_1 che, in ossequio alla possibilità prevista dall'art. 11 bis, comma 2, lett. b) del CCNL ovvero per le parti sociali di definire con accordi di secondo livello per il personale viaggiante extra urbano “le modalità di erogazione e gli importi di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c. 5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 10 Euro” (cfr. doc. 5: art. 11-quinquies, co. 7), sono stati sottoscritte intese con le quali è stata prevista una specifica indennità giornaliera per il personale viaggiante extraurbano, dapprima quantificata in 14,00 Euro giornalieri (cfr. docc. 11
e 12 ) e poi al 1° gennaio 2022 in Euro 18,00 giornalieri (cfr. doc. 10). Importi poi proporzionati in caso di part time (così come espressamente previsto dagli accordi integrativi) in, rispettivamente, 7 e 9 euro.
L'erogazione di tale somme troverebbe, quindi, fonte negli accordi di secondo livello che, però la società assume di aver, nel caso del ricorrente, erroneamente erogato in quanto il sig. non avrebbe mai operato fuori dal contesto urbano di Milano. Tes_3
Per tali ragioni, peraltro, ha formulato domanda riconvenzionale di CP_1 restituzione della somma di Euro 1.425,38 erogatagli fino al dicembre 2021 posto che, per il periodo successivo, le parti sociali hanno inteso estendere l'elargizione anche ai lavoratori viaggianti in area urbana.
I testi, però, hanno riferito che il sig. , a volte consegnava anche in zone Tes_3 extraurbane.
Ordunque, ai fini della fondatezza della domanda restitutoria, la società avrebbe dovuto dimostrare che, per tutto il periodo, per il quale, l'indennità è stata erogata, il ricorrente non ha mai fatto consegne fuori dall'area di Milano.
Prova che non è stata, sufficientemente raggiunta.
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto, invece, alle differenze richieste dal ricorrente, la domanda risulta mal posta in quanto basata sull'applicazione di una norma contrattuale non estensibile al ricorrente e senza far riferimento, invece, agli accordi di secondo livello che hanno rappresentato la fonte dell'elargizione.
Accordi che, sulla base della ricezione dell'indennità di trasferta, così come dei benefit indicati nelle buste paga, debbono ritenersi tacitamente accettati dal ricorrente il quale, peraltro, risulta iscritto e, per questo nelle buste paga gli viene rattenuta la quota sindacale, ad una delle sigle firmatarie degli stessi.
Gli importi ai quali il ricorrente confronta e paragona il percepito non risultano essere quelli corretti e, per tale sola ragione, non può evincersi una differenza corretta e fondata.
In conclusione su tale voce, va anche detto che appare fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa resistente che ha invocato il disposto dell'art. 11, comma 9 degli accordi integrativi a norma del quale: “il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”. Ciò posto, considerato che il primo atto con valore interruttivo è del 21 dicembre 2023,
(cfr doc. 5 ricorrente), ogni pretesa a titolo di trasferta anteriore al 20 giugno 2023, risulta inammissibile.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Ugualmente la domanda riconvenzionale.
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti
Milano, 14 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 3 maggio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Eleonora Bottelli, dall'avvocato Stabilito Rocco Caserta e dall'avv.to Gian Marco De Popolo Cristaldi come da procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, corso Sempione, 72 ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa Pavanello e Marcello Giordani ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Borgogna n.3, giusta procura da considerarsi in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 maggio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, nei confronti della società l'accoglimento delle CP_1 CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time, dapprima a tempo determinato dal 13/03/2019 al 31/12/2021 e, successivamente a tempo indeterminato dal 1/1/2022 tra il signor
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- Condannare la resistente al pagamento di € 165,90 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 489,64 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 84,47 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 763,84 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di quattordicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 75,63 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei di quattordicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 1.217,06 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di festività, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 121,49 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di festività 80%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 180,99 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 106,51 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 11,79 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 3.355,12, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di lavoro supplementare 18%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
- Condannare la resistente al pagamento di € 573,44, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di lavoro straordinario festivo 65%, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento - Condannare la resistente al pagamento di € 1.304,82, s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di indennità di trasferta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
IN OGNI CASO:
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite”.
Deduceva a tal fine:
-di essere stato assunto dalla Team Work con contratto a tempo determinato part time decorrente dal 18 marzo 2019 a 24 ore con orario dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30 per due giorni alla settimana oltre al sabato dalle 8 alle 16;
-che nel 2020, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato e tuttora era in essere con un aumento del parti time all'80%;
-che dal 1 gennaio 2022, l'orario era stato fissato per tre giorni dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30, poi le tre giornate erano state portate nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì fino alle 15,30;
-di aver sempre svolto mansioni di corriere per la committente andando a CP_3 recuperare il furgone presso il deposito sito all'interno dell' ; qui avveniva Parte_2 la timbratura dell'orario, anche se lui arrivava con 10 minuti di anticipo, riceveva il mezzo ed il telefono cellulare, quindi viaggiava verso il magazzino di via CP_3
Toffoletti ove, seguendo le indicazioni sull'applicazione del telefono, prelevava il carrello con i pacchi che poi caricava sul mezzo;
quindi partiva per il giro di consegne;
-che, a ragione del numero dei pacchi da consegnare, non riusciva a fare la pausa di un'ora, ma solo di mezz'ora, inoltre lavorava un numero maggiore di ore, quantificabili, comunque, in misura forfettaria in altra mezz'ora al giorno;
-che tale maggior lavoro non gli era mai stato retribuito;
-che, inoltre, la società non gli ha pagato, in misura corretta, le voci meglio indicate e richieste nelle conclusioni.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto di tutte le avversarie pretese ed, invia riconvenzionale, chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di indennità di trasferta.
Deduceva la società:
-che l'attività del ricorrente doveva ritenersi discontinua e, quindi, riconducibile alle previsioni dell'art. 11 bis CCNL di categoria che, rinviando ad accordi aziendali di secondo livello, prevedeva la possibilità, poi utilizzata dall'azienda, di determinare in 44 ore settimanali e 9 ore e 15 minuti giornaliere l'orario di lavoro ordinario;
-che in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 9 CCNL il ricorrente era decaduto dal contestare e pretendere pagamenti anteriori al giugno 2023; -che tutte le voci per le quali erano richieste erano in parte genericamente esposte, in parte non dovute in quanto afferenti competenze di fine rapporto in un rapporto ancora in essere.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande svolte dal sig. domande che vanno analizzate Parte_1 partitamente.
Orario supplementare
In disparte il momento nel quale il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato, profilo che contrappone le parti, le stesse sono concordi nel riferire che, salvo il periodo novembre-dicembre 2020, per il resto l'orario contrattuale era di 24 ore alla settimana distribuito su tre giorni.
A fronte di quanto pattuito, il sig. lamenta di aver lavorato un'ora al giorno Parte_1 in più non avendo potuto svolgere più di mezz'ora di pausa e avendo dovuto lavorare mezz'ora oltre l'orario ordinario.
Lo stesso pretende di dimostrare il maggior orario lavorato sulla base delle timbrature oggetto del proprio doc. 3.
Parte resistente, contestando l'efficacia probatoria del documento, in ogni caso esclude che l'ora in più possa essere qualificata come lavoro supplementare non pagato e da pagarsi con maggiorazioni in quanto, comunque, a tutto voler concedere, tale ora in più non supera l'orario ordinario che, per i corrieri inquadrati nel livello G1 e che svolgono attività discontinue, è di 44 ore e quello giornaliero di 9 ore 1 15 minuti.
In disparte l'efficacia degli accordi aziendali sottoscritti in forza del rimando fatto dall'art. 11 bic CCNL, vi è una questione preliminare ed assorbente che deve essere chiarita.
Come detto, non è contestato che l'orario contrattuale del ricorrente fosse pari a 24 ore settimanali, ovvero un part time al 60%.
Posto che ciò che viene rivendicato quale lavoro supplementare è pari ad un'ora al giorno per tre giorni alla settimana, comunque la pretesa rimarrebbe nell'alveo del lavoro supplementare, sicchè poco rileva se l'orario ordinario sia da quantificare in 39 ore, come vorrebbe il ricorrente, o in 44 ore come pretende fare la società. Tre ore al giorno per tre giorni alla settimana, portano ad un monte ore di 27 ore invece che di 24, quindi, comunque, ampiamente al di sotto dell'orario ordinario quale che esso sia e quindi quale che sia la disciplina applicabile.
Rimane, tuttavia, il problema di verificare se tale maggior orario sia stato lavorato. La questione si sposta, quindi, dal diritto al fatto e, in particolare, sulle prove.
Allorquando un lavoratore pretende il pagamento di un numero di ore maggiore di quello concordato, ha l'onere di dimostrare, con puntualità e specificazione, lo svolgimento di tale maggior lavoro.
Nella specie, l'onere del sig. è reso ancor più arduo dal fatto che, come Parte_1 risulta dalle buste paga, la società, in alcune occasioni, ha pagato il lavoro supplementare e, per un mese, anche quello straordinario.
Incombe, quindi, al ricorrente dimostrare che quanto ricevuto non ha compensato l'attività resa in favore della società.
Come accennato, lo stesso ha inteso supportare la propria pretesa offrendo il doc. sub
3.
Si tratta delle stampe delle timbrature che coprono un lasso temporale che va dal 16 settembre 2020 sino al 15 novembre 2023.
A fianco dei giorni nei quali sono riportati gli orari di inizio e fine lavoro, sono numerose le timbrature definite “incomplete” che riportano un solo orario, peraltro incompatibile con la fascia oraria assegnata al ricorrente.
Per tutte queste giornate, quindi, non potendo conoscere a che ora il ricorrente abbia iniziato ed a che ora abbia finito, non è possibile stabilire se abbia svolto lavoro supplementare.
Occorre poi considerare che le timbrature non recano traccia delle pause sicchè il documento non vale a dimostrare né l'an, né il quantum delle stesse e, per tale ragione, non possono servire a supportare la tesi del ricorrente che, da un lato ammette di aver fatto la pausa e, dall'altro lato, lamenta una durata inferiore a quella contrattuale.
Gli orari indicati nelle timbrature corrispondono, secondo la prospettazione del ricorrente che così dichiara, rispettivamente, al momento nel quale, recatosi all'ortomercato, riceveva le chiavi del mezzo ed il telefono aziendale sulla cui app procedeva alla timbratura ed al momento nel quale, terminato il giro di consegne, riportati ad i pacchi non recapitati, faceva rientro all'ortomercato per CP_3 consegnare il mezzo.
Come si è detto, l'orario del ricorrente era distribuito dall'inizio del rapporto al 24 novembre 2020 in 24 ore settimanali nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 7,30 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 16,30; nei mesi di novembre dicembre 2020, in 30 ore settimanali, per poi passare, dal gennaio 2022, ancora a 24 ore dalle 7 alle 12,30 e dalle
13,30 alle 15,30.
Leggendo le timbrature, risulta, per alcuni giorni l'ingresso anticipato o l'uscita posticipata.
Quanto all'ingresso, non è dato saperne le ragioni posto che il ricorrente deduce che gli veniva chiesto di recarsi presso l' dieci minuti prima, ma poi che la Parte_2 timbratura avveniva al momento in cui aveva ricevuto le chiavi ed il telefono, quindi, non è dato comprendere cosa dovesse fare in quei dieci minuti e certo gli stessi non coincidono con le timbrature anticipate in quanto le stesse potevano avvenire solo dopo aver ricevuto il telefono, quindi non nei dieci minuti indicati.
Quanto ai rientri posticipati, il ricorrente li giustifica con l'enorme quantità di pacchi da consegnare.
Il solo fatto di fare un rientro posticipato non vale tuttavia, a provare la riduzione della pausa.
Per questo ed anche al fine di comprendere come fosse organizzata la giornata lavorativa dei corrieri addetti al medesimo appalto sono stati sentiti i testi: CP_3
: Testimone_1
“Sono stato dipendente della resistente dal 2018 al 2022, non ho cause in corso.
Conosco il ricorrente, noi due partivamo per iniziare la giornata lavorativa da un parcheggio Pt_3 in uso a Team Work. Quando dico ntendo l' Pt_3 Parte_2
Ero corriere per CP_3
Al nostro arrivo dovevamo timbrare, nel senso che ciascuno di noi aveva scaricato sul telefonino un'app che usavamo per registraci.
Il documento che mi viene rammostrato e che il giudice dà atto essere il doc. sub 3 di parte ricorrente raffigura la lista delle timbrature.
Nell'app c'è una opzione che consente di visualizzare tutte le timbrature.
La timbratura doveva essere fatta al momento del nostro ingresso nell'ortomercato per recuperare il mezzo.
Dopo il nostro ingresso incontravamo un responsabile che ci dava le chiavi del mezzo che noi avremmo dovuto prendere per poi recarci da e caricare la merce. CP_3
Dopo l'assegnazione delle chiavi, sempre sull'app registravamo il furgone caricando le foto di tutti i lati del mezzo anche per verificare eventuali danni.
Poteva capitare che inviasse un numero di rotte inferiore ai corrieri chiamati presso CP_3 l'ortomercato, in tal caso le persone alle quali non veniva assegnato un mezzo dovevano rimanere nel parcheggio a disposizione della società.
Potevano essere incaricati di spostare dei furgoni, se autorizzati potevano lasciare il parcheggio, se no dovevano attendere che venissero assegnate le rotte. Capitava questo perchè a volte chiedeva prima un numero di corrieri maggiore e poi inviava CP_3 un numero di rotte inferiori.
Era che decideva, chi tra i corrieri presenti in parcheggio, dovesse partire subito e chi CP_1 dovesse attendere.
In ogni caso, entro la giornata si partiva tutti.
In media l'attesa prima della consegna dei viaggi per chi doveva aspettare era tra l'ora e le tre ore.
Se si partiva si andava presso il magazzino di via Toffetti, una volta giunti, timbravamo il CP_3 badge di arrivavamo nel magazzino e, sulla base di quanto ci diceva l'app di CP_3 CP_3 prelevavamo il carrello della merce a noi assegnata, lo portavamo fuori dove c'era il furgone, caricavamo la marce e poi riportavamo dentro il carrello. I carrelli erano più di uno.
Non vi erano tempi di attesa, all'ingresso in avevamo già l'indicazione dei carrelli da CP_3 caricare, non vi erano tempo di attesa salvo pochi minuti se i furgoni da parcheggiare erano tanti e allora dovevamo aspettare il turno per sistemare il furgone, stavamo in attesa sul furgone.
Non vi erano momenti di pausa durante le consegne, eravamo controllati con il GPS;
nell'app di vi era un GPS che consentiva alla società di verificare dove fossimo, quanto tempo CP_3 impegnavamo a fare le consegne, se ci fermavamo per andare in bagno, ci chiamavano.
Per contratto avevamo una pausa di trenta minuti per il pranzo, ma non sempre riuscivamo a farla.
Se ci fermavamo più dei tre minuti stimati per ogni consegna, il nostro responsabile in turno, ci chiamava per domandarci perchè fossimo fermi ancora in quel posto. Non so se oltre ad che CP_3 con l'app ci poteva controllare lo facesse anche o se la società riceveva informazioni da CP_1
CP_3
Finite le consegne tornavamo nel magazzino di e scaricavamo le borse ed i pacchi non CP_3 consegnati e poi timbravamo l'uscita ed andavamo al parcheggio dell'ortomercato.
Lì parcheggiavamo il mezzo e tramite l'app timbravamo l'uscita.
Il ricorrente come anche io faceva consegne anche fuori della città di Milano.
Le tratte abord erano quotidiane, ma la società sceglieva lei chi far attendere e di solito erano sempre gli stessi.
Io sono praticamente sempre partito subito e, salvo alcune volte in cui non abbiamo avuto lo stesso orario, anche il ricorrente.
Io lavoravo il mercoledì, giovedì e venerdì, lavoro sulla base di fasce orarie che continuavano a cambiare, il ricorrente a volte faceva i miei giorni ed i miei orari, ma non sempre, ci vedevamo in caso i turni e gli orari coincidessero oppure sia io che lui facessimo degli straordinari.
Tra i corrieri che erano inizialmente esclusi, non tutti nell'arco della giornata ricevevano delle consegne, però tra questi come ho detto, alcuni potevano ricevere altri incarichi, alcuni anche andare
a casa. Io sono stato fermo dalle consegne solo due volte, ma in queste volte sono stato mandato a
Torino per un furgone, mi viene chiesto se il ricorrente sia mai andato a casa, non sono in grado di rispondere.
Ho avuto una causa identica che ho conciliato”.
: Testimone_2 “Sono tuttora dipendente di lo sono dal 2019, sono responsabile dei magazzini di CP_1
Lombardia.
Conosco il sig. . Tes_3
La sua giornata lavorativa iniziava dall'ortomercato.
L'ingresso nell'ortomercato non doveva essere registrato sull'app. i corrieri, come il ricorrente, avevano un'app, ma questa serviva per registrare l'inizio della giornata lavorativa. Dal 2019, tutti i corrieri dovevano arrivare presso il parcheggio alle 7 con una certa elasticità.
Alle 7.10-7.15 avveniva le consegne delle chiavi e in tale momento i corrieri facevano la loro timbratura sull'app.
Nella pausa i corrieri potevano andare al bar, fumare la sigaretta o fermarsi con noi a chiacchierare;
una volta assegnate le chiavi, andavano verso il furgone a fare le foto ed aspettano la chiamata da parte del responsabile.
Tra la consegna delle chiavi e la chiamata passano circa sette-dieci minuti. In questo intervallo debbono essere fatte le fotografie per le quali serve un minuto e mezzo, poi per il resto, i corrieri stanno in attesa.
Negli altri minuti possono sia andare al bar che è molto vicino, sia chiacchierare, non sono tenuti alla custodia del mezzo, ci siano noi quattro responsabili, anche se vanno al bar in quanto molto vicino, possono sentire il responsabile che li chiama, si usa un megafono.
ricevuta la chiamata partono per il magazzino di CP_3
Salgono sul piazzale, caricano la merce, chi è arrivato tardi, deve aspettare il suo turno e può bere il caffè alle macchinette, poi ciascuno parte.
Una volta caricata la merce, si fermano a fare colazione, non tutti.
Non ci sono tempi di consegna stimati.
I corrieri si gestiscono il giro di consegne come vogliono.
Sono loro a dettare i tempi di viaggio e di fermata, l'importante è che entro le 8 ore e 45 minuti abbiano consegnato tutta la merce. non ci detta tempi di consegna;
abbiamo un dispositivo CP_3 che ci dice dove sono avvenute le consegne, e l'orario in cui sono avvenute.
Ho detto prima che i corrieri si gestiscono il lavoro dettandosi i propri tempi, quanto al ricorrente posso dire che dall'applicativo di cui ho parlato e che segna l'ultima consegna, lui consegna sempre entro le 13,30 circa, dopo di chè per la fine del suo turno ha ancora circa due ore e non so come le impieghi, non torna al parcheggio.
La chiusura della giornata prevede il passaggio da per la riconsegna dei pacchi non CP_3 recapitati e poi la consegna del mezzo al parcheggio.
Presso devono attendere il loro turno, poi quando sono al parcheggio, parcheggiano il CP_3 mezzo, fanno le foto e poi concludono la giornata.
poi la fine della giornata. Per_1
Vedo il doc. 3, la registrazione indica il momento in cui si sono ricevute le chiavi rispetto all'arrivo.
Il ricorrente ha sempre e solo consegnato nel Comune di Milano.
Ci sono anche delle rotte abortive ovvero che non dovranno essere eseguite, queste non lo saranno per tutto il girono, mi viene riferito quanto detto dal teste precedente, non è vero, ai corrieri che non hanno in assegnazione una rotta viene chiesto se danno la loro disponibilità a rimanere a disposizione per venti minuti per capire se ci sono altre attività da assegnare loro. Se ci sono, bene, se non vengono mandati a casa con la giornata pagata.
Mi viene chiesto se il ricorrente sia stato tra questi, dico di no in quanto lui è spesso in ritardo e quindi si cerca di aiutarlo e di dargli le tratte.
La giornata del sig. non poteva andare sotto, quanto ai pacchi da consegnare, ai sessanta Tes_3 colli, il numero massimo era molto variabile, voglio però aggiungere che nella zona di consegna del ricorrente, vi erano solo condomini, con portineria, quindi, anche se vi erano più colli, la sede di consegna era un unico civico.
E' capitato che il ricorrente sia stato aiutato sia perché non si sentiva bene ed allora terminava prima le consegne sia perchè non riusciva ad a evaderla ed allora subentrava un collega che prelevava parte della merce e provvedeva alla consegna.
Questo però riguardava i c.d. ripassi, ovvero le consegne che la mattina erano state tentate senza esito.
Questo servizio lo chiamiamo rescue.
Ciò però è capitato pochissime volte e solo in occasione di qualche problema.
Mi viene letta la contestazione sub doc. 9, nella stessa si legge che il ricorrente non aveva fatto il secondo tentativo di consegna, proprio per tale motivo, abbiamo controllato i tempi tra una consegna e l'altra ed abbiamo verificato che aveva impiegato più del tempo necessario a percorrere il tragitto. Mi viene chiesto se ciò non significhi che la società ha dettato e detta dei tempi di consegna, rispondo di no che la società è andata a verificare i tempi di consegna proprio perché vi è stata la mancanza del secondo tentativo di consegne siccome i tempi erano molto lunghi e avrebbero consentito il secondo tentativo, ci siamo sentiti presi in giro ed abbiamo fatto riferimento anche ai tempi”.
Testimone_4
“Sono dipendente di Team Work dal 2018-2019, conosco il ricorrente che è un mio collega.
Si entrava nel parcheggio avvicinando una tessera al lettore che sollevava la sbarra, questo però non era una registrazione dell'orario, per l'orario, invece, noi ricevevano il bard corde all'orario assegnato che poteva variare.
Con il barde corde vengono assegnate le chiavi, quindi si va al furgone a fare le foto, si registrava il chilometraggio e poi si partiva.
I tempi di attesa possono essere dettati da qualche minuto dovuto al fatto che più persone debbono ricevere le chiavi.
Dopo di che si parte, si arriva da e li si caricano i pacchi. CP_3
Qualche minuto di attesa può capitare, questo perché si può creare coda all'ingresso, al di à della coda, ciascuno di noi sa già dove andare in quanto ha ricevuto il massaggio di quindi si CP_3 carica la merce, poi si parte.
Possiamo scegliere noi la strada, naturalmente si sceglie la strada che consente di finire il tragitto. Non abbiamo dei tempi di consegna, l'importante è finirle nell'arco della giornata.
La pausa da contratto era di trenta minuti, ma difficilmente si riusciva a farla così come difficilmente c'era del tempo che avanza dopo tutte le consegne.
Non so se il ricorrente finiva prima. Mi è capitato a volte di fare la pausa pranzo con il ricorrente, non so rispondere alla domanda se ho visto mai per la città dei miei colleghi fermi in pausa.
Abbiamo un app nella quale risulta la consegna, non so chi la gestisca se o CP_3 CP_1
Mi è capitato una volta di essere soccorso dai responsabili, così di averli visti per la città per motivi di lavoro.
Può capitare che un giorno alcuni di noi non ricevano tratte.
Mi è capitato, in quel caso si va a casa.
Un'altra volta mi è stato chiesto di dare una mano, può essere che ci sia chiesto di stare ad attendere per un po' in attesa di capire cosa fare.
Sono giornate, comunque, che credo ci vengano pagate.
Chiudiamo la giornata tornando da e poi al parcheggio. CP_3
Salvo i tempi tecnici non ci sono momenti in cui ci viene chiesto di stare in attesa. La riconsegna però non può avvenire prima di una certa ora.
Se si finisce l'ultima consegna prima ci chiama per dare un aiuto a qualche collega che CP_1 non ha finito.
Sia io che il ricorrente, credo consegnavamo anche fuori Milano.
Mi è capitato di essere chiamato e di sentirmi dire che stavo impiegando più del tempo necessario.
Ho fatto causa alla società ma ho raggiunto un accordo”.
: Testimone_5
“Sono dipendente della resistente dal 2020 circa, mi sono visto, forse alcune volte sul piazzale con il ricorrente.
Sono un corriere per CP_3
Dobbiamo timbrare entro le 7,10, si può arrivare quando si vuole, ma entro tale orario o qualche minuto dopo dobbiamo timbrare.
A tale momento ci hanno già consegnato le chiavi, quindi andando al furgone, si accende, e si parte per il magazzino.
Al magazzino si carica la merce, sappiamo già dopo andare perché è tutto scritto nell'applicazione.
Carichiamo e partiamo per le consegne.
Sull'app di ci viene indicato il percorso consigliato, ma poi noi siamo liberi di fare il CP_3 percorso che vogliamo, se non riusciamo ad evadere le consegne ci sono i jolly che ci possono aiutare;
capita anche di finire prima , in tal caso mi fermo a mangiare qualcosa, non mi è mai capitato che mi assegnassero altri lavori, poi con calma e secondo i mie tempi arrivo al magazzino e quindi al parcheggio. Qui timbre l'uscita e poi la giornata è finita.
Da contratto abbiamo la pausa di 30 minuti che io ho sempre fatto.
Non so se il ricorrente consegnasse anche fuori Milano.
Possiamo gestire noi la giornata nel senso che se mi voglio fermare per un caffè lo faccio se non no. Mi capita pochissimo, quasi mai di chiedere l'aiuto del jolly.
Nulla so delle tratte che mi viene riferito si chiamano abortive.
Io sono sempre partito”.
Richiamati i titoli in forza dei quali il ricorrente chiede le differenze retributive (pausa di soli trenta minuti e mezz'ora di lavoro in più al giorno) e confrontatili con le deposizioni assunte, va detto che quanto al fatto che, sistematicamente il sig. Tes_3 osservasse una pausa di 30 minuti in luogo dei 60 contrattuali, non vi è prova certa.
Il teste ha riferito che a volte anche lui non faceva la pausa, ma che a volte Tes_4 ha fatto la pausa con il ricorrente. Nulla di specifico hanno riferito gli altri testi.
Deve, quindi, concludersi nel senso che manchi una prova certa in merito al mancato godimento della pausa di un'ora quotidiana.
Quanto poi alla mezz'ora di lavoro in più che, potrebbe risultare provata, per i giorni nei quali la registrazione è completa, sulla base del doc. 3, occorre però considerare che le due timbrature non dimostrano con sufficiente certezza che la giornata lavorativa effettiva del sig. fosse ricompresa tra la prima e la seconda registrazione. Tes_3
Ed, invero, se la prima, sulla base del racconto dei testi, segnava il momento nel quale il ricorrente riceveva il telefono e le chiavi del mezzo e la seconda, quando il mezzo era riportato all' , non vi è prova che nell'intervallo temporale il ricorrente Parte_2 fosse, costantemente, impegnato in attività lavorative.
Tale dubbio nasce dalla deposizione del teste che ha parlato di un applicativo Tes_2 sul quale il corriere segna l'ora nella quale avviene ogni consegna. Ebbene, quanto al sig. , lo stesso teste ha riferito come spesso l'ultima consegna avvenisse verso Tes_3 le 13,30.
Anche il teste ha riferito come loro avessero ampia libertà di organizzarsi la Tes_5 giornata, l'importante era fare le consegne assegnate, se rimaneva tempo, lui si fermava a mangiare.
I testi hanno anche riferito che non era possibile timbrare la fine giornata prima di un certo orario e questo giustifica il fatto che le timbrature del sig. siano sempre CP_4 oltre il suo orario contrattuale, mai prima. Tuttavia, rimane il fatto che non vi è la prova che per tutte le ore intercorse tra la prima e la seconda timbratura, il ricorrente sia stato impegnato nel lavoro.
Come sopra detto, l'incertezza deriva dalle deposizioni e dal fatto che, come è stato dimostrato, i tempi delle consegne erano registrati e il teste ha riferito di orari Tes_2 dell'ultima consegna di gran lunga anticipati rispetto a quelli contrattuali.
Di fronte a tali incertezze probatorie, la pretesa relativa ad una mezz'ora di lavoro supplementare non può essere accolta. La prima delle domande prospettate risulta, quindi, inaccoglibile, difettando all'uopo la prova precisa che il ricorrente abbia lavorato per un'ora in più al giorno, riducendo la propria pausa pranzo e, comunque, dedicandosi alle consegne od alle attività complementari per mezz'ora oltre l'orario contrattuale.
Ulteriori pretese: differenze paga oraria, differenze 13ma, ratei 13ma, 14ma, ratei
14ma
In relazione a tutte le predette voci, il ricorrente si limita a denunciare una differenza retributiva a suo credito, senza indicarne le ragioni.
Deposita sub doc. 4, dei conteggi che si limitano ad indicare il dovuto ed il percepito ed a quantificare la differenza senza illustrare od indicare come sia stata determinata la prima voce (dovuto).
Il ricorrente, nel rito del lavoro, ha l'onere di specificatamente indicare non solo le pretese, ma anche i titoli delle stesse.
Ordunque, non può dirsi sufficiente l'aver dedotto che, per determinate voci retributive vi è una differenza, essendo, invece, necessario che la parte illustri al giudice ed alla controparte per quali ragioni nascano tali differenze.
Così non è stato ed il mero rinvio ai conteggi non può dirsi sufficiente né è ammesso che sia il giudice ad individuare, data la differenza, da dove la stessa sorga.
Per tale sola ragione, le predette domande non sono accoglibili.
Festività
Rispetto alle voci sopra riportate per le quali il ricorrente neppure enuncia che denunciate differenze nascerebbero da un confronto tra il percepito ed il CCNL, quanto alle festività, il sig. ha richiamato l'art. 60 CCNL assumendo di non aver Tes_3 ricevuto, per tale voce, quanto dovuto.
Il mero rinvio alla norma non basta a chiarire per quale ragione il percepito si assuma inferiore al dovuto.
La norma, invero, disciplina diverse fattispecie: il lavoro svolto nelle giornate coincidenti con le festività, le festività coincidenti con i sabati o le domeniche.
Era onere del ricorrente indicare quale fosse il motivo del proprio dolere, ma così non
è stato.
Permessi e ferie non goduti
Quanto ai permessi e ferie non godute, considerato che, come ha correttamente eccepito la difesa resistente, il ricorrente non ha poi chiesto la condanna della società al riconteggio delle ferie o permessi non goduti, limitandosi ad indicare una somma a titolo di indennità, la domanda non può essere accolta in quanto il rapporto è ancora in corso.
Ad ogni buon conto, anche in questo caso manca ogni specifica deduzione del titolo.
Differenze su lavoro supplementare 18%.
Quanto a tale voce, di cui il ricorso parla a pag. 18, non è dato comprendere se la pretesa riguardi la differenza tra il dovuto ed il percepito a tale titolo o il pagamento di nuove ore di lavoro supplementare.
Ed, invero, nelle buste paga, come si è detto, risulta, in alcuni casi, il pagamento di tale voce.
Se questa è la pretesa, allora, ancora una volta, manca l'illustrazione della domanda.
Se, diversamente, come sembrerebbe ricavarsi dall'ultima frase di pag. 18, laddove si fa riferimento all'ora in più di lavoro, allora la domanda non può essere accolta mancando la prova dell'attività rivendicata.
Lavoro straordinario festivo
Non è dato comprendere se la pretesa riguardi l'importo base utilizzato dalla società per remunerare il lavoro straordinario reso nei giorni di festa o se vi siano giorni di festa lavorati non computati.
Ancora una volta la pretesa è assolutamente generica.
Trasferta
Il ricorrente, invocando l'110 CCNL lamenta che l'indennità di trasferta pagatagli sarebbe inferiore alla somma indicata nella norma e pari a € 21,80 per i lavoratori occupati nella fascia 6-12.
Come correttamente indicato dalla società resistente, il personale viaggiante non ha diritto all'indennità di trasferta.
Pur, tuttavia, è documentalmente dimostrato che il sig. abbia, negli anni, Tes_3 percepito somme a tale titolo (cfr. buste paga).
La decisione aziendale viene giustificata come un errore, tuttavia, deduce CP_1 che, in ossequio alla possibilità prevista dall'art. 11 bis, comma 2, lett. b) del CCNL ovvero per le parti sociali di definire con accordi di secondo livello per il personale viaggiante extra urbano “le modalità di erogazione e gli importi di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c. 5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 10 Euro” (cfr. doc. 5: art. 11-quinquies, co. 7), sono stati sottoscritte intese con le quali è stata prevista una specifica indennità giornaliera per il personale viaggiante extraurbano, dapprima quantificata in 14,00 Euro giornalieri (cfr. docc. 11
e 12 ) e poi al 1° gennaio 2022 in Euro 18,00 giornalieri (cfr. doc. 10). Importi poi proporzionati in caso di part time (così come espressamente previsto dagli accordi integrativi) in, rispettivamente, 7 e 9 euro.
L'erogazione di tale somme troverebbe, quindi, fonte negli accordi di secondo livello che, però la società assume di aver, nel caso del ricorrente, erroneamente erogato in quanto il sig. non avrebbe mai operato fuori dal contesto urbano di Milano. Tes_3
Per tali ragioni, peraltro, ha formulato domanda riconvenzionale di CP_1 restituzione della somma di Euro 1.425,38 erogatagli fino al dicembre 2021 posto che, per il periodo successivo, le parti sociali hanno inteso estendere l'elargizione anche ai lavoratori viaggianti in area urbana.
I testi, però, hanno riferito che il sig. , a volte consegnava anche in zone Tes_3 extraurbane.
Ordunque, ai fini della fondatezza della domanda restitutoria, la società avrebbe dovuto dimostrare che, per tutto il periodo, per il quale, l'indennità è stata erogata, il ricorrente non ha mai fatto consegne fuori dall'area di Milano.
Prova che non è stata, sufficientemente raggiunta.
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto, invece, alle differenze richieste dal ricorrente, la domanda risulta mal posta in quanto basata sull'applicazione di una norma contrattuale non estensibile al ricorrente e senza far riferimento, invece, agli accordi di secondo livello che hanno rappresentato la fonte dell'elargizione.
Accordi che, sulla base della ricezione dell'indennità di trasferta, così come dei benefit indicati nelle buste paga, debbono ritenersi tacitamente accettati dal ricorrente il quale, peraltro, risulta iscritto e, per questo nelle buste paga gli viene rattenuta la quota sindacale, ad una delle sigle firmatarie degli stessi.
Gli importi ai quali il ricorrente confronta e paragona il percepito non risultano essere quelli corretti e, per tale sola ragione, non può evincersi una differenza corretta e fondata.
In conclusione su tale voce, va anche detto che appare fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa resistente che ha invocato il disposto dell'art. 11, comma 9 degli accordi integrativi a norma del quale: “il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”. Ciò posto, considerato che il primo atto con valore interruttivo è del 21 dicembre 2023,
(cfr doc. 5 ricorrente), ogni pretesa a titolo di trasferta anteriore al 20 giugno 2023, risulta inammissibile.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Ugualmente la domanda riconvenzionale.
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti
Milano, 14 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia