TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2714 dell'anno 2023 del Registro Generale
Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.06.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio A. Gangemi,
attore
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria RI, convenuto
NONCHE'
1 , nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Santina G. C.F._2
Santoro, convenuto avente per oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
09.06.2025, da cui emerge che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione che tutte si impugnano perché infondate in fatto e in diritto: -) In accoglimento della domanda attrice, previa declaratoria di accertamento che alla data del 9.5.2005 sussisteva in capo all'alienante
l'intenzione fraudolenta o quantomeno la consapevolezza o prevedibilità del pregiudizio e in capo all'acquirente la preventiva intesa con il dante causa o quantomeno la scientia damni, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc., l'inefficacia verso il Condominio creditore Pt_1
” dell'atto di compravendita per OT (Rep. N.
[...] Per_1
41883/11024) del 9.5.2005 trascritto presso la locale Conservatoria dei
RR.II. in data 11.5.2005 ai nn.10270 e 5284 di formalità, con il quale il sig. ha venduto all'avv. la CP_2 Controparte_1
piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma – S1 – Cat. C/6 – consistenza catastale mq.52 – superficie catastale mq.57 – Rendita cat. € 110,11), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
-) per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il
2 predetto atto di compravendita redatto in data 09.05.2005 per atto di OT
o in alternativa dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta Per_1
dello stesso e o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di parimenti inefficace verrà accertato in corso di causa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
-il procuratore di ha precisato le conclusioni: Controparte_1
“chiedendo che il Tribunale adito dichiari: 1) L'improcedibilità dell'odierno giudizio in riassunzione per mancanza di delibera condominiale che autorizzi l'Amministratore alla riassunzione del giudizio, non rientrando esplicitamente tra i poteri dello stesso riassumere autonomamente un giudizio dichiarato nullo in primo grado. 2)
L'improcedibilità dell'azione per difetto di mandato al procuratore costituito che, senza produrre nuovo mandato, ha fatto sempre riferimento alla procura in atti (Cfr Cass. n. 15879 del 12.06.2006 “la procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la “vocatio in ius” e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito”); 3) In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la decadenza del dall'azione Parte_1
revocatoria promossa nei confronti di , atteso che Controparte_1
trattasi di litisconsorzio processuale e non sostanziale, non essendo il
debitore ad alcun titolo nei confronti del Condominio e risultando CP_1
3 per altro verso, il credito vantato nei confronti del RI, abbondantemente prescritto. Alla luce dell'esame dei fatti nuovi emersi nel corso del giudizio, evidenziati dalla difesa del RI e solo oggi conosciuti dal , questa difesa aderisce all'eccezione di prescrizione CP_1
dell'azione revocatoria e del credito del nei confronti del Parte_1
RI e chiede che il Presidente Istruttore rigetti tutta l'azione per come proposta, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Nel merito Si conclude chiedendo che il Tribunale adito Voglia rigettare la domanda attorea per mancanza dei suoi presupposti: l'assenza del consilium fraudis in capo al concludente nonché la scientia damni per Controparte_1
assenza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente circa la conoscenza del pregiudizio che l'acquisto avrebbe creato al Condominio.
Solo in via subordinata e senza rinunzia a tutte le eccezioni e difese ove le stesse dovessero essere rigettate e venisse disposta la prosecuzione del giudizio, si insiste nella valutazione istruttoria di tutti i documenti già depositati con la comparsa di costituzione nell'odierno giudizio. Con condanna altresì del Condominio attore in riassunzione per la litigiosità temeraria ex art. 96 c.p.c. discendente dalla eccepita prescrizione del credito nei confronti del RI da cui è scaturita l'azione revocatoria.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”;
-il procuratore di ha precisato le conclusioni, CP_2
“riportandosi a quelle già rassegnate in tutti i precedenti scritti difensivi, che qui si reiterano esplicitamente: 1) Preliminarmente ed in accoglimento delle eccezioni sollevate dal convenuto , L'ON. TRIBUNALE CP_2
ADITO DICHIARI a) che l'azione revocatoria di cui al presente giudizio sia da intendersi prescritta, atteso che la nullità della notifica non ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale nei confronti del
4 convenuto, sig , essendo il predetto venuto a conoscenza CP_2
dell'azione introdotta nei suoi confronti dal solo Parte_1
con la vocatio in ius nel giudizio innanzi alla Corte di Appello nel 2019, non essendogli mai stata notificata la sentenza di I grado [e ciò giusto
l'insegnamento secondo il quale La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione”. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.07.2018 n. 18485 b) che gli importi per sorte capitale, interessi e spese processuali liquidati nella sentenza n°1119 /2006 del Tribunale di Reggio Calabria alla data del 29/12/2016 sono tutte e del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art 2946 c.c. e che, pertanto, di conseguenza, alla data di riassunzione del presente processo (ottobre
2023) nessun credito il “ vanta nei confronti di Parte_1
. c) conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione CP_2
attiva del per carenza di interesse, di Parte_1
5 legittimazione passiva del debitore, sig , e l'inammissibilità CP_2
ed improcedibilità della domanda per carenza dei suoi presupposti, eccezione questa rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, 2) Nel merito voglia rigettare le domande tutte, sia revocatoria che di simulazione, avanzata in via subordinata, formulate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio 4) In via preliminare e pregiudiziale si eccepisce, aderendo alle difese svolte dall'altro convenuto sig
[...]
, altresì la nullità delle difese svolte dal Condominio Controparte_1
attore, per carenza di mandato da parte dell'assemblea condominiale nel presente giudizio di riassunzione e, conseguentemente, nullità del giudizio di riassunzione per difetto di legittimazione processuale del procuratore costituito;
5) Da ultimo, nella denegata e non creduta ipotesi che il GI rigetti le eccezioni preliminari e pregiudiziali e ritenga che il giudizio debba proseguire ai fini di una pronuncia sul merito, la sottoscritta chiede che il Giudizio prosegua con la concessione di termini di rito per una compiuta istruzione della causa: In via istruttoria il concludente fa istanza, sin d'ora, di essere ammesso a deferire interrogatorio formale all'attore
rappresentato dall'amministratore in carica, e Parte_1
all'altro convenuto, sig , sulle seguenti Controparte_1
circostanze: a) Se è vero che “Il ” ha intrapreso Parte_1
qualche azione esecutiva nei confronti di per la refusione CP_2
delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza n°119/2006 del
Tribunale di Reggio Calabria, divenuta esecutiva nel dicembre 2006 in quanto non appellata dal dopo la notifica del 29/11/2006; b) CP_2
6 Se è vero che “Il ” ha provveduto a richiedere il Parte_1
pagamento delle somme di cui sopra al in via stragiudiziale, CP_2
ma con atti di data certa;
c) se è vero che “Il ” è a Parte_1
conoscenza, per aver fatto ricerche presso le cancellerie giudiziarie competenti, che qualche azione esecutiva pendeva nei confronti dl CP_2
, prima della proposizione dell'azione revocatoria nel marzo 2020;
[...]
d) se è vero che i lavori di completamento del garage acquistato dal
[...]
il 9/5/2005 siano stati effettuati da esso acquirente e a Controparte_1
suo spese;
Si oppone, altresì: i) alla richiesta di acquisizione sia del fascicolo d'ufficio del giudizio n°1290/2010 RG Tribunale di Reggio
Calabria, dichiarato nullo, quindi inutilizzabile nel presente e diverso giudizio, nonché del fascicolo di ufficio n° 724/2018 RG Corte di Appello di Reggio Calabria definito con sentenza n°681/2023; ii) alle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie ex art
183 n°6 cpc del giudizio di primo grado avanzate con l'atto di riassunzione, sia perché è inammissibile il rinvio, anche per relationem, ad atti del giudizio annullato, sia, perché, comunque, per come formulate tali richieste appaiono tutte superficiali, ininfluenti, vertenti su circostanze non contestate e/o inconferenti ai fini della decisione. A titolo istruttorio ci si avvale dei seguenti documenti già versati in atti dal precedente difensore: copia dell'atto di riassunzione notificato telematicamente il 20/10/2023; copia della “relazione a struttura ultimata” del 4/03/2005 redatta dall'architetto copia del verbale dell'assemblea Persona_2
straordinaria del del 6/11/2009; copia del Parte_1
Provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, emesso nel procedimento n°29/2005. E con riserva di meglio ampliare, modificare e precisare termini, difese ed eccezioni nel prosieguo del
7 giudizio, atteso che l'odierno convenuto è stato pretermesso dal diritto di difesa 6) Sempre con vittoria di spese, compensi e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Giova premettere ai fini della decisione che con l'originario atto di citazione del 12.03.2010 il conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, e CP_2 Controparte_1
, al fine di sentire dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
[...]
cc., l'inefficacia verso il Condominio creditore dell'atto di compravendita per OT del 09.05.2005 (rep. n. 41883/11024) trascritto presso la Per_1
locale Conservatoria dei RR.II. in data 11.5.2005 ai nn.10270 e 5284 di formalità, con il quale aveva venduto a CP_2 Controparte_1
la piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano
[...]
seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma - S1 - Cat. C/6 - consistenza catastale mq.52 - superficie catastale mq. 57 - Rendita cat. €110,11); per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il predetto atto di compravendita o, in alternativa, dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta dello stesso e/o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di parimenti inefficace sarebbe stato accertato in corso di causa.
§2. Si costituiva in giudizio soltanto , Controparte_1
contestando la domanda attrice.
§3. Disposta ed espletata la TU “al fine di stimare il valore degli altri cinque cespiti immobiliari di proprietà del sig. alla data del CP_2
8 09.05.2005”, e depositato anche il supplemento di perizia (relativo ad un ulteriore bene del convenuto), la causa veniva definita con sentenza n.
609/18, con la quale: 1) era dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del in Parte_1
Villa San Giovanni, in persona dell'amministratore pro tempore, la compravendita intercorsa tra e , CP_2 Controparte_1
stipulata con atto pubblico del 09/05/2005, per rogito notaio dott. Per_3
rep. 41883 racc. 11024 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio –
[...]
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria ai nn. 10270/5284, in data
11/05/2005), ed avente ad oggetto la seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Villa San Giovanni, via Fontana Vecchia (in catasto via Roma s.n.c.): garage sito al piano seminterrato della consistenza catastale di cinquantadue metri quadrati, identificato al NCEU del Comune di Villa San Giovanni alla sez. A, foglio 6, part. 695, subalterno 46 (via
Roma, S1, Cat. C/6, cl. 3, sup. mq 57, rendita catastale 110,11); 2) i convenuti erano condannati, in solido, alla rifusione in favore del attore, delle spese di lite, liquidate in euro 4.435,00 per Parte_1
compensi professionali ed euro 215,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA, come per legge;
3) erano poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di
TU, liquidate come da separati decreti.
§4. Proposta impugnazione da , la locale Corte Controparte_1
di Appello, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti di CP_2
con sentenza n. 681/2023 del 03/07/2023, pubblicata in data
[...]
15/09/2023 e comunicata in pari data, così statuiva: “1) annulla la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 609 del 04/16.04.2018 per difetto di contraddittorio e rimette la causa innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
9 assegnando alle parti per la riassunzione il termine di cui all'art. 353, 2° comma, c.p.c.; 2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio”.
§5. Ciò premesso, il giudizio è stato riassunto dal Parte_1
che ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione che tutte si impugnano perché infondate in fatto e in diritto: -) In accoglimento della domanda attrice, previa declaratoria di accertamento che alla data del
9.5.2005 sussisteva in capo all'alienante l'intenzione fraudolenta o quantomeno la consapevolezza o prevedibilità del pregiudizio e in capo all'acquirente la preventiva intesa con il dante causa o quantomeno la scientia damni, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc.,
l'inefficacia verso il Condominio creditore dell'atto di Parte_1
compravendita del 9.5.2005 trascritto presso la locale Conservato ria dei
RR.II. in data 11.5.2005 ai nn. 10270 e 5284 di formalità, con il quale il sig. ha venduto all'avv. la CP_2 Controparte_1
piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma – S1 – Cat. C/6 – consistenza catastale mq.52 – superficie catastale mq.57 – Rendita cat. € 110,11), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
-) per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il predetto atto di compravendita redatto in data 09.05.2005 per atto di OT
o in alternativa dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta Per_1
dello stesso e o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di
10 parimenti inefficace verrà accertato in corso di causa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa…”.
§6. Si è costituito , chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dichiarare: “a) che l'azione revocatoria di cui al presente giudizio è da intendersi prescritta, atteso che la nullità della notifica non ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale;
b) che gli importi per sorte capitale, interessi e spese processuali liquidati nella sentenza n°1119/2006 del
Tribunale di Reggio Calabria alla data del 29/12/2016 sono tutte e del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art 2946 c.c. e che, pertanto, di conseguenza, alla data di riassunzione del presente processo (ottobre
2023) nessun credito il “ vanta nei confronti di Parte_1
”; nel merito, di “rigettare le domande tutte, quelle avanzata CP_2
in via subordinata, formulate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate”.
§7. Si è costituito anche , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di “dichiarare improcedibile la domanda per mancanza di mandato in capo al procuratore costituito”; di “Dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione revocatoria … e … comunque dichiarare la decadenza per decorrenza del termine quinquennale”; nel merito, di
“rigettare la domanda revocatoria”; di “dichiarare inammissibile e rigettare nel merito la domanda di simulazione”; di “condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio. … Con ulteriore condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
per avere proseguito con una azione improcedibile, inammissibile per mancanza di mandato e per decadenza”.
11 §8. Il giudizio è stato interrotto per morte del procuratore di uno dei convenuti e tempestivamente riassunto, quindi la causa, istruita con la documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§9. Deve darsi, infine, atto che è stata da ultimo inserita nel fascicolo telematico copia digitalizzata del fascicolo d'ufficio del procedimento originario, ex art. 126 disp. att. c.p.c.
§10. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di mandato, proposta nell'interesse del convenuto sul presupposto che, una volta dichiarata la nullità del Controparte_1
giudizio di primo grado e rimesse le parti davanti al Tribunale, sarebbe stata necessaria una nuova procura alle liti, preceduta da una nuova delibera condominiale autorizzativa.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, è bene rimarcare che la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354
c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure, comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Ne discende che non era, dunque, necessaria una nuova procura alle liti, giacché quella già conferita in origine al difensore gli conferisce la rappresentanza processuale davanti al giudice di primo grado anche in sede di riassunzione.
12 §11. Sempre in via preliminare va affrontata l'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse del convenuto RI.
L'eccezione, per quanto tempestiva, non è meritevole di accoglimento.
Sotto il primo profilo, va ribadito che nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio
(con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), la riassunzione del processo non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che per le parti ritualmente convenute in giudizio ab origine restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell'atto introduttivo.
Viceversa, quanto al litisconsorte originariamente pretermesso, la mancata partecipazione del medesimo al procedimento lascia impregiudicata la sua facoltà di svolgere proprie domande ed eccezioni nel giudizio riassunto dopo la rimessione al primo giudice.
È, infatti, evidente che non si possono riferire al giudizio di appello le preclusioni che connotano il giudizio di primo grado, posto che, se il giudice di appello rileva la violazione del litisconsorzio necessario con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 28766 del 2024)
e non decidere nel merito.
Ad uguale conclusione deve addivenirsi nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione introduttiva, che pure comporta la rimessione al primo giudice ai sensi della disposizione da ultimo menzionata, laddove il vizio non sia sanato nell'ambito dell'originario procedimento, dal momento che l'omessa rinnovazione della notificazione preclude la valida costituzione del rapporto processuale.
13 Orbene, nel caso in esame, come è dato evincere dalla sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria in atti, la notifica dell'originario atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria ad istanza del nei confronti del convenuto , Parte_1 CP_2
avvenuta nelle forme dell'art. 143 c.p.c., era affetta da nullità, non emergendo dalla relata di notifica se e quali effettive ricerche avesse effettuato l'Ufficiale Giudiziario incaricato di notificare l'atto al RI.
Si legge, in particolare, sul punto nella suddetta pronuncia che
<l'indicazione di “vana ogni altra ricerca in loco” dinanzi all'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il requisito dell'effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state “le effettive ricerche” compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, come dettato dal 2° comma dell'art. 156 c.p.c.; in mancanza del quale la predetta generica indicazione di “vana ogni altra ricerca in loco”
è inidonea ad integrare un fatto di cui l'Ufficiale Giudiziario dia conto nel processo verbale e per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha esclusiva valenza di una valutazione dell'Ufficiale Giudiziario, non assistita dalla efficacia dell'atto pubblico
(Cass. Civ. 31.07.2017, n. 19012; Cass. Civ., 28.11.2016, n. 24107; Cass.
Civ., 02.12.2003, n. 18385). Nel caso in esame, l'Ufficiale Giudiziario ha stimato “vane” le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite (che avrebbero potuto riguardare, ad esempio, l'attestazione di ulteriori accessi nel luogo di ultima residenza nota al fine di attingere comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione, presso qualche eventuale ulteriore parente dello stesso ovvero presso un
14 qualche vicino di casa;
ovvero indagini presso il Comune di Reggio
Calabria di nascita del sig. o il Comune di Sinopoli di CP_2
precedente residenza del sig. , come risultanti in atti, anche CP_2
in tal senso invitando il richiedente la notifica -nel suo precipuo interesse- ad effettuare più approfondite ricerche al riguardo) prima di esitare negativamente la notifica per lo stato di irreperibilità del destinatario
(Cass. Civ., 16.12.2021, n. 40467; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638)>>.
Ribadita, quindi, la nullità della notifica del suddetto atto di citazione, che ha precluso al RI la partecipazione al giudizio di primo grado, ne deriva che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente proposta in sede di riassunzione.
Tanto chiarito, l'eccezione è, tuttavia, infondata.
Sul punto, è bene sottolineare che non assume rilievo determinante nel caso in esame l'ordinanza del 10 gennaio 2025, n. 3334, con cui la Prima
Sezione della Corte di cassazione ha rimesso “la causa …, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente
'esercizio del diritto', non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato”.
Ed invero, nella fattispecie non è necessario valutare se la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al RI abbia impedito o meno l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione spiegata dal dal momento che è pacifico che, in ipotesi di Parte_1
azione revocatoria, “esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la
15 sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune solo di esse,
è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse. Infatti, in un giudizio introdotto con azione revocatoria, sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e, a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso” (così Cass. n. 6598 del 2023; conf. Cass. n.
23068 del 2011; Cass. n. 11150 del 2003; Cass. n. 11005 del 2002). Ciò in quanto, “nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal comma 2 dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (cfr. Cass. n. 9523 del 2010; conf. Cass. n.
12295 del 2016).
Ne discende che nella fattispecie, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di entrambi i litisconsorti necessari si è verificato a seguito della valida notifica dell'atto introduttivo dell'originario giudizio al convenuto Controparte_1
.
[...]
16 In particolare, poiché si tratta di notifica che è “partita” il 19 marzo 2010
e si è perfezionata in data 22 marzo 2010 e poiché l'atto di compravendita oggetto di domanda (del 9 maggio 2005) è stato trascritto presso la locale
Conservatoria dei RR.II. in data 11 maggio 2005 ai nn. 10270 e 5284 di formalità, è di tutta evidenza che all'epoca la prescrizione (quinquennale) non era ancora maturata e che il relativo termine (decorrente dalla trascrizione dell'atto dispositivo: Cass. n. 17477 del 2025; Cass. n. 4049 del 2023; Cass. n. 22858 del 2019; Cass. n. 11758 del 2018; Cass. n. 5889 del 2016) è stato interrotto con la proposizione in giudizio dell'originaria domanda giudiziale (v. Cass. n. 26543 del 2022; v., altresì, Cass., sez. un.,
n. 24822 del 2015, che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 c.c., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale).
§12. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per intervenuta prescrizione del credito a tutela del quale ha agito il . Parte_1
Precisamente, ad avviso del RI, a seguito della sentenza n.
1119/2006, pubblicata il 22/09/2006, notificata il 29/11/2006 e passata in giudicato il mese successivo, in quanto non appellata, sentenza con cui lo stesso RI è stato condannato a pagare al la Parte_1
somma di €14.128,34 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché a rifondere le spese di TU e i 2/3 delle restanti spese processuali, non gli è mai stato chiesto il relativo importo, neppure informalmente,
“per cui tali somme alla data del 29/12/2016, e certamente, alla data odierna, sono tutte del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946
17 c.c.”, il che rende “priva di causa petendi ed interesse … l'azione intrapresa con l'atto di riassunzione sopra indicato”.
Tale assunto non è condivisibile, giacché non tiene conto dell'effetto interruttivo-sospensivo prodotto ex artt. 2943 e 2945 c.c. dalla proposizione dell'azione revocatoria, che è finalizzata a garantire la soddisfazione di un diritto di credito, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo.
§13. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, nel merito la domanda è meritevole di accoglimento.
§13.1- Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
§13.2- Quanto al primo presupposto, è da rilevare che, per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
18 definitivamente accertata (cfr. ex multis Cass. n. 20002 del 2008; Cass. n.
12235 del 2011).
E', altresì, pacifico che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c. e che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., sez. un., n. 9440 del 2004; Cass.
n. 17257 del 2013; Cass. n. 3369 del 2019, ord.). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. n. 24757 del
2008).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, dunque, la sola esistenza di un credito e non anche la sua concreta esigibilità.
Nella specie, il credito nei confronti del RI, a tutela del quale il ha agito in revocatoria, è incontestabilmente risultante dalla Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1119/2006 del 22.09.2006.
Talo credito, peraltro, è sorto prima della stipula del contratto di compravendita del 9 maggio 2005, concernendo i danni derivati al
Condominio dalla mancata ultimazione delle opere da parte del costruttore, ossia da un inadempimento contrattuale anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del procedimento sfociato nella menzionata sentenza n.
1119/2006 (notifica avvenuta in data 17 gennaio 2002).
È pertanto evidente la posteriorità dell'atto impugnato rispetto al sorgere del credito (oltre che all'instaurazione del procedimento n. 209/2002 R.G.),
19 deponendo in tal senso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riguardo al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione” o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 1468 del 1979; Cass. n.
5824 del 1985; Cass. n. 1968 del 2009, in cui si legge che, “per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.”).
§13.3- È ravvisabile, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche la garanzia specifica, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. n. 16986 del 2007;
Cass. n. 5269 del 2018; Cass. n. 3462 del 2024).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore basta, quindi, una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. n. 12144 del 1999; Cass. n. 20813 del 2004; Cass. n. 5972 del 2005) ed anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass.
n. 966 del 2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito
20 dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. n. 7262 del 2000; Cass. n. 3470 del 2007; Cass. n. 15310 del 2007).
Essendo inoltre richiesto, a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c., soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, grava, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (così, ex multis, Cass. n. 4578 del 1998; Cass. n. 5972 del 2005; Cass. n. 7507 del 2007; Cass. n. 24757 del 2008; Cass. n. 4467 del 2011; Cass. n. 17096 del 2014; Cass. n. 21808 del 2015; Cass. n. 16843 del 2025).
Tanto chiarito, non può sottacersi che con l'atto notarile del 9 maggio
2005 il RI si è privato di un bene immobiliare di cospicuo valore in rapporto all'entità del suo patrimonio, con ciò determinando l'insorgere del c.d. eventus damni, poiché tale atto negoziale ha reso quantomeno più difficoltoso il recupero da parte dell'attore del proprio credito.
Ed invero, la vendita dell'immobile è operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto, per un verso, ha comportato una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile, e per altro verso, al momento dell'atto di disposizione il RI disponeva solo di un altro immobile analogo a quello compravenduto, che è stato alienato dallo stesso RI appena due giorni dopo la compravendita di che trattasi (v. produzione del convenuto all. denominato “Perizia”), mentre gli altri beni erano di Controparte_1
valore assolutamente modesto (il dato, assunto dall'attore, non è oltretutto specificamente contestato neanche dal convenuto RI).
21 Non si può, dunque, non tenere conto in questa sede degli effetti dei due negozi, dovendosi effettuare una valutazione complessiva sulla futura incertezza dell'an e del quantum del fruttuoso soddisfacimento. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (cfr Cass. n. 19129 del 2015 e Cass. n. 13404 del
2008: “Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo;
in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode”).
In ragione di ciò, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, si deve per l'appunto complessivamente considerare l'incidenza negativa delle due vendite ravvicinate, che hanno “aggravato” l'eventus damni, in applicazione del perdurante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che risulti collegato con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo (Cass. n. 1804 del 2000; Cass. n. 1341 del 1996).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che i due contratti siano stati stipulati solo a due giorni di distanza l'uno dall'altro, così sottraendo
22 complessivamente al patrimonio del debitore i due cespiti fruttuosi e facendo residuare beni di valore esiguo.
Ed allora, poiché, come già detto, “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 20312 del 2024), e nella specie tale prova liberatoria non è stata fornita, ne consegue che l'atto dispositivo
è revocabile a norma dell'art. 2901 c.c.
§13.4- Quanto all'elemento soggettivo, va poi rimarcato che occorre distinguere a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
Precisamente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso: (a) se esso è posteriore alla nascita del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del fatto che attraverso l'atto il debitore ha diminuito la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi (scientia damni); si prescinde, invero, dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. n. 987 del 1989; Cass. n. 5741 del 2004; Cass. n. 10623 del 2010) e non acquisisce rilevanza una eventuale collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass. n. 1007 del 1990; Cass. n. 11518 del 1995); (b) se, invece, l'atto è anteriore alla nascita di un credito, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore
23 (partecipatio o scientia fraudis), cioè la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro (Cass. n. 11577 del 2008); ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. è tuttavia sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori (non è, dunque, necessario il dolo specifico, ossia la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore: v.
Cass. n. 24757 del 2008; Cass. n. 21338 del 2010), e tale elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni
(Cass. n. 24757 del 2008); anche la prova della participatio fraudis del terzo ex art. 2901, comma 1 n. 2, c.c. può essere ricavata da presunzioni semplici (Cass. n. 11577 del 2008 cit.), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359 del 2009).
Diversamente, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non presuppone che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass. n.
12045 del 2010, di talché: (a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita pure mediante presunzioni
(Cass. n. 2748 del 2005; Cass. n. 13404 del 2008; Cass. n. 14274 del 2009);
(b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte
24 del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (consilium fraudis).
Non è, comunque, necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto;
deve, infatti, ritenersi sufficiente il dolo generico, per cui basta che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (Cass. n. 24757 del 2008).
Ora, si è già detto che nel caso in esame si discute di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito.
Ciò posto, è anzitutto ravvisabile la scientia damni in capo al RI, che è per così dire in re ipsa nel compimento dell'atto dispositivo, data la consistenza dell'immobile che ne forma oggetto e la consapevolezza della propria esposizione debitoria nei confronti dell'attore.
Significativo è, difatti, che la compravendita sia stata stipulata quando il procedimento n. 209/2002 R.G. era stato ormai istruito, posto che al mese di maggio 2005 risale anche il deposito della TU (v. sentenza n. 1119/06).
Parimenti sintomatico è che l'alienazione oggetto di causa sia stata seguita, soltanto due giorni dopo, da un'altra alienazione, e che per effetto delle due vendite siano rimasti nel patrimonio del RI soltanto immobili di valore assolutamente esiguo, se non pressoché nullo.
25 Indicativo è, ancora, che nonostante il tempo trascorso, il debitore non abbia mai provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni.
Quanto poi al convenuto la prova della scientia damni in Controparte_1
capo al medesimo può essere ricavata dai seguenti indici, ossia: a) la circostanza che il faceva parte del Controparte_1 Parte_1
ed era, perciò, a conoscenza della controversia insorta con il RI, essendo stata l'azione legale autorizzata con delibera assembleare dell'11/10/2001; b) la circostanza che l'alienazione è avvenuta in costanza dell'azione giudiziaria promossa dal nei confronti del RI Parte_1
ed ha riguardato il bene allo stato rustico (v. comparsa di costituzione del
RI, pag. 10; c) il rapporto di parentela tra il ed il Controparte_1
RI (v. comparsa conclusionale del RI, pag. 9).
Né in senso contrario può fondatamente opporsi che la scelta di procedere all'acquisto del bene oggetto di domanda “è stata dettata dal fatto che l'immobile garage era in aderenza con quello originario acquistato dall'odierno convenuto nell'anno 2001”, atteso che il vantaggio derivante al terzo dalla stipula dell'atto non esclude, di per sé, la prova della conoscenza del pregiudizio in capo al medesimo terzo e che non è necessaria anche l'intenzione di arrecare danno al creditore.
§14. Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, essendo ravvisabili i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'istante del rogito notarile del 9 maggio 2005, rep. n. 41883, racc. n.
11024.
§15. Dato l'esito complessivo della controversia, le spese del procedimento si pongono a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del
26 2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) e dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass. n. 3697 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Antonella Stilo, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara che è inefficace nei confronti del Parte_1
l'atto per notaio del 9 maggio 2005, rep. n. 41883, racc. n. Persona_3
11024, con cui ha venduto a la CP_2 Controparte_1
seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Villa San
Giovanni, via Fontana Vecchia (in catasto via Roma s.n.c.): garage sito al piano seminterrato della consistenza catastale di cinquantadue metri quadrati, identificato al NCEU del Comune di Villa San Giovanni alla sez.
A, foglio 6, part. 695, subalterno 46 (via Roma, S1, Cat. C/6, cl. 3, sup. mq.
57, rendita catastale 110,11);
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €264,00 per spese documentate e in €4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2714 dell'anno 2023 del Registro Generale
Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.06.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio A. Gangemi,
attore
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria RI, convenuto
NONCHE'
1 , nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Santina G. C.F._2
Santoro, convenuto avente per oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
09.06.2025, da cui emerge che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione che tutte si impugnano perché infondate in fatto e in diritto: -) In accoglimento della domanda attrice, previa declaratoria di accertamento che alla data del 9.5.2005 sussisteva in capo all'alienante
l'intenzione fraudolenta o quantomeno la consapevolezza o prevedibilità del pregiudizio e in capo all'acquirente la preventiva intesa con il dante causa o quantomeno la scientia damni, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc., l'inefficacia verso il Condominio creditore Pt_1
” dell'atto di compravendita per OT (Rep. N.
[...] Per_1
41883/11024) del 9.5.2005 trascritto presso la locale Conservatoria dei
RR.II. in data 11.5.2005 ai nn.10270 e 5284 di formalità, con il quale il sig. ha venduto all'avv. la CP_2 Controparte_1
piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma – S1 – Cat. C/6 – consistenza catastale mq.52 – superficie catastale mq.57 – Rendita cat. € 110,11), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
-) per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il
2 predetto atto di compravendita redatto in data 09.05.2005 per atto di OT
o in alternativa dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta Per_1
dello stesso e o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di parimenti inefficace verrà accertato in corso di causa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
-il procuratore di ha precisato le conclusioni: Controparte_1
“chiedendo che il Tribunale adito dichiari: 1) L'improcedibilità dell'odierno giudizio in riassunzione per mancanza di delibera condominiale che autorizzi l'Amministratore alla riassunzione del giudizio, non rientrando esplicitamente tra i poteri dello stesso riassumere autonomamente un giudizio dichiarato nullo in primo grado. 2)
L'improcedibilità dell'azione per difetto di mandato al procuratore costituito che, senza produrre nuovo mandato, ha fatto sempre riferimento alla procura in atti (Cfr Cass. n. 15879 del 12.06.2006 “la procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la “vocatio in ius” e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito”); 3) In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la decadenza del dall'azione Parte_1
revocatoria promossa nei confronti di , atteso che Controparte_1
trattasi di litisconsorzio processuale e non sostanziale, non essendo il
debitore ad alcun titolo nei confronti del Condominio e risultando CP_1
3 per altro verso, il credito vantato nei confronti del RI, abbondantemente prescritto. Alla luce dell'esame dei fatti nuovi emersi nel corso del giudizio, evidenziati dalla difesa del RI e solo oggi conosciuti dal , questa difesa aderisce all'eccezione di prescrizione CP_1
dell'azione revocatoria e del credito del nei confronti del Parte_1
RI e chiede che il Presidente Istruttore rigetti tutta l'azione per come proposta, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Nel merito Si conclude chiedendo che il Tribunale adito Voglia rigettare la domanda attorea per mancanza dei suoi presupposti: l'assenza del consilium fraudis in capo al concludente nonché la scientia damni per Controparte_1
assenza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente circa la conoscenza del pregiudizio che l'acquisto avrebbe creato al Condominio.
Solo in via subordinata e senza rinunzia a tutte le eccezioni e difese ove le stesse dovessero essere rigettate e venisse disposta la prosecuzione del giudizio, si insiste nella valutazione istruttoria di tutti i documenti già depositati con la comparsa di costituzione nell'odierno giudizio. Con condanna altresì del Condominio attore in riassunzione per la litigiosità temeraria ex art. 96 c.p.c. discendente dalla eccepita prescrizione del credito nei confronti del RI da cui è scaturita l'azione revocatoria.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”;
-il procuratore di ha precisato le conclusioni, CP_2
“riportandosi a quelle già rassegnate in tutti i precedenti scritti difensivi, che qui si reiterano esplicitamente: 1) Preliminarmente ed in accoglimento delle eccezioni sollevate dal convenuto , L'ON. TRIBUNALE CP_2
ADITO DICHIARI a) che l'azione revocatoria di cui al presente giudizio sia da intendersi prescritta, atteso che la nullità della notifica non ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale nei confronti del
4 convenuto, sig , essendo il predetto venuto a conoscenza CP_2
dell'azione introdotta nei suoi confronti dal solo Parte_1
con la vocatio in ius nel giudizio innanzi alla Corte di Appello nel 2019, non essendogli mai stata notificata la sentenza di I grado [e ciò giusto
l'insegnamento secondo il quale La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione”. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.07.2018 n. 18485 b) che gli importi per sorte capitale, interessi e spese processuali liquidati nella sentenza n°1119 /2006 del Tribunale di Reggio Calabria alla data del 29/12/2016 sono tutte e del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art 2946 c.c. e che, pertanto, di conseguenza, alla data di riassunzione del presente processo (ottobre
2023) nessun credito il “ vanta nei confronti di Parte_1
. c) conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione CP_2
attiva del per carenza di interesse, di Parte_1
5 legittimazione passiva del debitore, sig , e l'inammissibilità CP_2
ed improcedibilità della domanda per carenza dei suoi presupposti, eccezione questa rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, 2) Nel merito voglia rigettare le domande tutte, sia revocatoria che di simulazione, avanzata in via subordinata, formulate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio 4) In via preliminare e pregiudiziale si eccepisce, aderendo alle difese svolte dall'altro convenuto sig
[...]
, altresì la nullità delle difese svolte dal Condominio Controparte_1
attore, per carenza di mandato da parte dell'assemblea condominiale nel presente giudizio di riassunzione e, conseguentemente, nullità del giudizio di riassunzione per difetto di legittimazione processuale del procuratore costituito;
5) Da ultimo, nella denegata e non creduta ipotesi che il GI rigetti le eccezioni preliminari e pregiudiziali e ritenga che il giudizio debba proseguire ai fini di una pronuncia sul merito, la sottoscritta chiede che il Giudizio prosegua con la concessione di termini di rito per una compiuta istruzione della causa: In via istruttoria il concludente fa istanza, sin d'ora, di essere ammesso a deferire interrogatorio formale all'attore
rappresentato dall'amministratore in carica, e Parte_1
all'altro convenuto, sig , sulle seguenti Controparte_1
circostanze: a) Se è vero che “Il ” ha intrapreso Parte_1
qualche azione esecutiva nei confronti di per la refusione CP_2
delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza n°119/2006 del
Tribunale di Reggio Calabria, divenuta esecutiva nel dicembre 2006 in quanto non appellata dal dopo la notifica del 29/11/2006; b) CP_2
6 Se è vero che “Il ” ha provveduto a richiedere il Parte_1
pagamento delle somme di cui sopra al in via stragiudiziale, CP_2
ma con atti di data certa;
c) se è vero che “Il ” è a Parte_1
conoscenza, per aver fatto ricerche presso le cancellerie giudiziarie competenti, che qualche azione esecutiva pendeva nei confronti dl CP_2
, prima della proposizione dell'azione revocatoria nel marzo 2020;
[...]
d) se è vero che i lavori di completamento del garage acquistato dal
[...]
il 9/5/2005 siano stati effettuati da esso acquirente e a Controparte_1
suo spese;
Si oppone, altresì: i) alla richiesta di acquisizione sia del fascicolo d'ufficio del giudizio n°1290/2010 RG Tribunale di Reggio
Calabria, dichiarato nullo, quindi inutilizzabile nel presente e diverso giudizio, nonché del fascicolo di ufficio n° 724/2018 RG Corte di Appello di Reggio Calabria definito con sentenza n°681/2023; ii) alle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie ex art
183 n°6 cpc del giudizio di primo grado avanzate con l'atto di riassunzione, sia perché è inammissibile il rinvio, anche per relationem, ad atti del giudizio annullato, sia, perché, comunque, per come formulate tali richieste appaiono tutte superficiali, ininfluenti, vertenti su circostanze non contestate e/o inconferenti ai fini della decisione. A titolo istruttorio ci si avvale dei seguenti documenti già versati in atti dal precedente difensore: copia dell'atto di riassunzione notificato telematicamente il 20/10/2023; copia della “relazione a struttura ultimata” del 4/03/2005 redatta dall'architetto copia del verbale dell'assemblea Persona_2
straordinaria del del 6/11/2009; copia del Parte_1
Provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, emesso nel procedimento n°29/2005. E con riserva di meglio ampliare, modificare e precisare termini, difese ed eccezioni nel prosieguo del
7 giudizio, atteso che l'odierno convenuto è stato pretermesso dal diritto di difesa 6) Sempre con vittoria di spese, compensi e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Giova premettere ai fini della decisione che con l'originario atto di citazione del 12.03.2010 il conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, e CP_2 Controparte_1
, al fine di sentire dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
[...]
cc., l'inefficacia verso il Condominio creditore dell'atto di compravendita per OT del 09.05.2005 (rep. n. 41883/11024) trascritto presso la Per_1
locale Conservatoria dei RR.II. in data 11.5.2005 ai nn.10270 e 5284 di formalità, con il quale aveva venduto a CP_2 Controparte_1
la piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano
[...]
seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma - S1 - Cat. C/6 - consistenza catastale mq.52 - superficie catastale mq. 57 - Rendita cat. €110,11); per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il predetto atto di compravendita o, in alternativa, dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta dello stesso e/o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di parimenti inefficace sarebbe stato accertato in corso di causa.
§2. Si costituiva in giudizio soltanto , Controparte_1
contestando la domanda attrice.
§3. Disposta ed espletata la TU “al fine di stimare il valore degli altri cinque cespiti immobiliari di proprietà del sig. alla data del CP_2
8 09.05.2005”, e depositato anche il supplemento di perizia (relativo ad un ulteriore bene del convenuto), la causa veniva definita con sentenza n.
609/18, con la quale: 1) era dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del in Parte_1
Villa San Giovanni, in persona dell'amministratore pro tempore, la compravendita intercorsa tra e , CP_2 Controparte_1
stipulata con atto pubblico del 09/05/2005, per rogito notaio dott. Per_3
rep. 41883 racc. 11024 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio –
[...]
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria ai nn. 10270/5284, in data
11/05/2005), ed avente ad oggetto la seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Villa San Giovanni, via Fontana Vecchia (in catasto via Roma s.n.c.): garage sito al piano seminterrato della consistenza catastale di cinquantadue metri quadrati, identificato al NCEU del Comune di Villa San Giovanni alla sez. A, foglio 6, part. 695, subalterno 46 (via
Roma, S1, Cat. C/6, cl. 3, sup. mq 57, rendita catastale 110,11); 2) i convenuti erano condannati, in solido, alla rifusione in favore del attore, delle spese di lite, liquidate in euro 4.435,00 per Parte_1
compensi professionali ed euro 215,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA, come per legge;
3) erano poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di
TU, liquidate come da separati decreti.
§4. Proposta impugnazione da , la locale Corte Controparte_1
di Appello, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti di CP_2
con sentenza n. 681/2023 del 03/07/2023, pubblicata in data
[...]
15/09/2023 e comunicata in pari data, così statuiva: “1) annulla la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 609 del 04/16.04.2018 per difetto di contraddittorio e rimette la causa innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
9 assegnando alle parti per la riassunzione il termine di cui all'art. 353, 2° comma, c.p.c.; 2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio”.
§5. Ciò premesso, il giudizio è stato riassunto dal Parte_1
che ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione che tutte si impugnano perché infondate in fatto e in diritto: -) In accoglimento della domanda attrice, previa declaratoria di accertamento che alla data del
9.5.2005 sussisteva in capo all'alienante l'intenzione fraudolenta o quantomeno la consapevolezza o prevedibilità del pregiudizio e in capo all'acquirente la preventiva intesa con il dante causa o quantomeno la scientia damni, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc.,
l'inefficacia verso il Condominio creditore dell'atto di Parte_1
compravendita del 9.5.2005 trascritto presso la locale Conservato ria dei
RR.II. in data 11.5.2005 ai nn. 10270 e 5284 di formalità, con il quale il sig. ha venduto all'avv. la CP_2 Controparte_1
piena proprietà del seguente immobile: garage ubicato al piano seminterrato del complesso condominiale sito in alla Via Parte_1
Fontana Vecchia n.3, identificato al NCEU del Comune di Parte_1
alla sez. urbana A, foglio 6, particella 695, subalterno 46 (Via
[...]
Roma – S1 – Cat. C/6 – consistenza catastale mq.52 – superficie catastale mq.57 – Rendita cat. € 110,11), per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
-) per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il predetto atto di compravendita redatto in data 09.05.2005 per atto di OT
o in alternativa dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta Per_1
dello stesso e o per la sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, per interposizione reale di persona e per quant'altro di
10 parimenti inefficace verrà accertato in corso di causa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa…”.
§6. Si è costituito , chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dichiarare: “a) che l'azione revocatoria di cui al presente giudizio è da intendersi prescritta, atteso che la nullità della notifica non ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale;
b) che gli importi per sorte capitale, interessi e spese processuali liquidati nella sentenza n°1119/2006 del
Tribunale di Reggio Calabria alla data del 29/12/2016 sono tutte e del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art 2946 c.c. e che, pertanto, di conseguenza, alla data di riassunzione del presente processo (ottobre
2023) nessun credito il “ vanta nei confronti di Parte_1
”; nel merito, di “rigettare le domande tutte, quelle avanzata CP_2
in via subordinata, formulate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate”.
§7. Si è costituito anche , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di “dichiarare improcedibile la domanda per mancanza di mandato in capo al procuratore costituito”; di “Dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione revocatoria … e … comunque dichiarare la decadenza per decorrenza del termine quinquennale”; nel merito, di
“rigettare la domanda revocatoria”; di “dichiarare inammissibile e rigettare nel merito la domanda di simulazione”; di “condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio. … Con ulteriore condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
per avere proseguito con una azione improcedibile, inammissibile per mancanza di mandato e per decadenza”.
11 §8. Il giudizio è stato interrotto per morte del procuratore di uno dei convenuti e tempestivamente riassunto, quindi la causa, istruita con la documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§9. Deve darsi, infine, atto che è stata da ultimo inserita nel fascicolo telematico copia digitalizzata del fascicolo d'ufficio del procedimento originario, ex art. 126 disp. att. c.p.c.
§10. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di mandato, proposta nell'interesse del convenuto sul presupposto che, una volta dichiarata la nullità del Controparte_1
giudizio di primo grado e rimesse le parti davanti al Tribunale, sarebbe stata necessaria una nuova procura alle liti, preceduta da una nuova delibera condominiale autorizzativa.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, è bene rimarcare che la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354
c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure, comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Ne discende che non era, dunque, necessaria una nuova procura alle liti, giacché quella già conferita in origine al difensore gli conferisce la rappresentanza processuale davanti al giudice di primo grado anche in sede di riassunzione.
12 §11. Sempre in via preliminare va affrontata l'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse del convenuto RI.
L'eccezione, per quanto tempestiva, non è meritevole di accoglimento.
Sotto il primo profilo, va ribadito che nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio
(con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), la riassunzione del processo non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che per le parti ritualmente convenute in giudizio ab origine restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell'atto introduttivo.
Viceversa, quanto al litisconsorte originariamente pretermesso, la mancata partecipazione del medesimo al procedimento lascia impregiudicata la sua facoltà di svolgere proprie domande ed eccezioni nel giudizio riassunto dopo la rimessione al primo giudice.
È, infatti, evidente che non si possono riferire al giudizio di appello le preclusioni che connotano il giudizio di primo grado, posto che, se il giudice di appello rileva la violazione del litisconsorzio necessario con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 28766 del 2024)
e non decidere nel merito.
Ad uguale conclusione deve addivenirsi nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione introduttiva, che pure comporta la rimessione al primo giudice ai sensi della disposizione da ultimo menzionata, laddove il vizio non sia sanato nell'ambito dell'originario procedimento, dal momento che l'omessa rinnovazione della notificazione preclude la valida costituzione del rapporto processuale.
13 Orbene, nel caso in esame, come è dato evincere dalla sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria in atti, la notifica dell'originario atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria ad istanza del nei confronti del convenuto , Parte_1 CP_2
avvenuta nelle forme dell'art. 143 c.p.c., era affetta da nullità, non emergendo dalla relata di notifica se e quali effettive ricerche avesse effettuato l'Ufficiale Giudiziario incaricato di notificare l'atto al RI.
Si legge, in particolare, sul punto nella suddetta pronuncia che
<l'indicazione di “vana ogni altra ricerca in loco” dinanzi all'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il requisito dell'effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state “le effettive ricerche” compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, come dettato dal 2° comma dell'art. 156 c.p.c.; in mancanza del quale la predetta generica indicazione di “vana ogni altra ricerca in loco”
è inidonea ad integrare un fatto di cui l'Ufficiale Giudiziario dia conto nel processo verbale e per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha esclusiva valenza di una valutazione dell'Ufficiale Giudiziario, non assistita dalla efficacia dell'atto pubblico
(Cass. Civ. 31.07.2017, n. 19012; Cass. Civ., 28.11.2016, n. 24107; Cass.
Civ., 02.12.2003, n. 18385). Nel caso in esame, l'Ufficiale Giudiziario ha stimato “vane” le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite (che avrebbero potuto riguardare, ad esempio, l'attestazione di ulteriori accessi nel luogo di ultima residenza nota al fine di attingere comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione, presso qualche eventuale ulteriore parente dello stesso ovvero presso un
14 qualche vicino di casa;
ovvero indagini presso il Comune di Reggio
Calabria di nascita del sig. o il Comune di Sinopoli di CP_2
precedente residenza del sig. , come risultanti in atti, anche CP_2
in tal senso invitando il richiedente la notifica -nel suo precipuo interesse- ad effettuare più approfondite ricerche al riguardo) prima di esitare negativamente la notifica per lo stato di irreperibilità del destinatario
(Cass. Civ., 16.12.2021, n. 40467; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638)>>.
Ribadita, quindi, la nullità della notifica del suddetto atto di citazione, che ha precluso al RI la partecipazione al giudizio di primo grado, ne deriva che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente proposta in sede di riassunzione.
Tanto chiarito, l'eccezione è, tuttavia, infondata.
Sul punto, è bene sottolineare che non assume rilievo determinante nel caso in esame l'ordinanza del 10 gennaio 2025, n. 3334, con cui la Prima
Sezione della Corte di cassazione ha rimesso “la causa …, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente
'esercizio del diritto', non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato”.
Ed invero, nella fattispecie non è necessario valutare se la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al RI abbia impedito o meno l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione spiegata dal dal momento che è pacifico che, in ipotesi di Parte_1
azione revocatoria, “esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la
15 sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune solo di esse,
è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse. Infatti, in un giudizio introdotto con azione revocatoria, sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e, a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso” (così Cass. n. 6598 del 2023; conf. Cass. n.
23068 del 2011; Cass. n. 11150 del 2003; Cass. n. 11005 del 2002). Ciò in quanto, “nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal comma 2 dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (cfr. Cass. n. 9523 del 2010; conf. Cass. n.
12295 del 2016).
Ne discende che nella fattispecie, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di entrambi i litisconsorti necessari si è verificato a seguito della valida notifica dell'atto introduttivo dell'originario giudizio al convenuto Controparte_1
.
[...]
16 In particolare, poiché si tratta di notifica che è “partita” il 19 marzo 2010
e si è perfezionata in data 22 marzo 2010 e poiché l'atto di compravendita oggetto di domanda (del 9 maggio 2005) è stato trascritto presso la locale
Conservatoria dei RR.II. in data 11 maggio 2005 ai nn. 10270 e 5284 di formalità, è di tutta evidenza che all'epoca la prescrizione (quinquennale) non era ancora maturata e che il relativo termine (decorrente dalla trascrizione dell'atto dispositivo: Cass. n. 17477 del 2025; Cass. n. 4049 del 2023; Cass. n. 22858 del 2019; Cass. n. 11758 del 2018; Cass. n. 5889 del 2016) è stato interrotto con la proposizione in giudizio dell'originaria domanda giudiziale (v. Cass. n. 26543 del 2022; v., altresì, Cass., sez. un.,
n. 24822 del 2015, che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 c.c., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale).
§12. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per intervenuta prescrizione del credito a tutela del quale ha agito il . Parte_1
Precisamente, ad avviso del RI, a seguito della sentenza n.
1119/2006, pubblicata il 22/09/2006, notificata il 29/11/2006 e passata in giudicato il mese successivo, in quanto non appellata, sentenza con cui lo stesso RI è stato condannato a pagare al la Parte_1
somma di €14.128,34 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché a rifondere le spese di TU e i 2/3 delle restanti spese processuali, non gli è mai stato chiesto il relativo importo, neppure informalmente,
“per cui tali somme alla data del 29/12/2016, e certamente, alla data odierna, sono tutte del tutto prescritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946
17 c.c.”, il che rende “priva di causa petendi ed interesse … l'azione intrapresa con l'atto di riassunzione sopra indicato”.
Tale assunto non è condivisibile, giacché non tiene conto dell'effetto interruttivo-sospensivo prodotto ex artt. 2943 e 2945 c.c. dalla proposizione dell'azione revocatoria, che è finalizzata a garantire la soddisfazione di un diritto di credito, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo.
§13. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, nel merito la domanda è meritevole di accoglimento.
§13.1- Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
§13.2- Quanto al primo presupposto, è da rilevare che, per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
18 definitivamente accertata (cfr. ex multis Cass. n. 20002 del 2008; Cass. n.
12235 del 2011).
E', altresì, pacifico che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c. e che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., sez. un., n. 9440 del 2004; Cass.
n. 17257 del 2013; Cass. n. 3369 del 2019, ord.). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. n. 24757 del
2008).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, dunque, la sola esistenza di un credito e non anche la sua concreta esigibilità.
Nella specie, il credito nei confronti del RI, a tutela del quale il ha agito in revocatoria, è incontestabilmente risultante dalla Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1119/2006 del 22.09.2006.
Talo credito, peraltro, è sorto prima della stipula del contratto di compravendita del 9 maggio 2005, concernendo i danni derivati al
Condominio dalla mancata ultimazione delle opere da parte del costruttore, ossia da un inadempimento contrattuale anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del procedimento sfociato nella menzionata sentenza n.
1119/2006 (notifica avvenuta in data 17 gennaio 2002).
È pertanto evidente la posteriorità dell'atto impugnato rispetto al sorgere del credito (oltre che all'instaurazione del procedimento n. 209/2002 R.G.),
19 deponendo in tal senso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riguardo al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione” o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 1468 del 1979; Cass. n.
5824 del 1985; Cass. n. 1968 del 2009, in cui si legge che, “per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.”).
§13.3- È ravvisabile, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche la garanzia specifica, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. n. 16986 del 2007;
Cass. n. 5269 del 2018; Cass. n. 3462 del 2024).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore basta, quindi, una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. n. 12144 del 1999; Cass. n. 20813 del 2004; Cass. n. 5972 del 2005) ed anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass.
n. 966 del 2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito
20 dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. n. 7262 del 2000; Cass. n. 3470 del 2007; Cass. n. 15310 del 2007).
Essendo inoltre richiesto, a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c., soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, grava, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (così, ex multis, Cass. n. 4578 del 1998; Cass. n. 5972 del 2005; Cass. n. 7507 del 2007; Cass. n. 24757 del 2008; Cass. n. 4467 del 2011; Cass. n. 17096 del 2014; Cass. n. 21808 del 2015; Cass. n. 16843 del 2025).
Tanto chiarito, non può sottacersi che con l'atto notarile del 9 maggio
2005 il RI si è privato di un bene immobiliare di cospicuo valore in rapporto all'entità del suo patrimonio, con ciò determinando l'insorgere del c.d. eventus damni, poiché tale atto negoziale ha reso quantomeno più difficoltoso il recupero da parte dell'attore del proprio credito.
Ed invero, la vendita dell'immobile è operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto, per un verso, ha comportato una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile, e per altro verso, al momento dell'atto di disposizione il RI disponeva solo di un altro immobile analogo a quello compravenduto, che è stato alienato dallo stesso RI appena due giorni dopo la compravendita di che trattasi (v. produzione del convenuto all. denominato “Perizia”), mentre gli altri beni erano di Controparte_1
valore assolutamente modesto (il dato, assunto dall'attore, non è oltretutto specificamente contestato neanche dal convenuto RI).
21 Non si può, dunque, non tenere conto in questa sede degli effetti dei due negozi, dovendosi effettuare una valutazione complessiva sulla futura incertezza dell'an e del quantum del fruttuoso soddisfacimento. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (cfr Cass. n. 19129 del 2015 e Cass. n. 13404 del
2008: “Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo;
in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode”).
In ragione di ciò, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, si deve per l'appunto complessivamente considerare l'incidenza negativa delle due vendite ravvicinate, che hanno “aggravato” l'eventus damni, in applicazione del perdurante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che risulti collegato con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo (Cass. n. 1804 del 2000; Cass. n. 1341 del 1996).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che i due contratti siano stati stipulati solo a due giorni di distanza l'uno dall'altro, così sottraendo
22 complessivamente al patrimonio del debitore i due cespiti fruttuosi e facendo residuare beni di valore esiguo.
Ed allora, poiché, come già detto, “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 20312 del 2024), e nella specie tale prova liberatoria non è stata fornita, ne consegue che l'atto dispositivo
è revocabile a norma dell'art. 2901 c.c.
§13.4- Quanto all'elemento soggettivo, va poi rimarcato che occorre distinguere a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
Precisamente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso: (a) se esso è posteriore alla nascita del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del fatto che attraverso l'atto il debitore ha diminuito la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi (scientia damni); si prescinde, invero, dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. n. 987 del 1989; Cass. n. 5741 del 2004; Cass. n. 10623 del 2010) e non acquisisce rilevanza una eventuale collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass. n. 1007 del 1990; Cass. n. 11518 del 1995); (b) se, invece, l'atto è anteriore alla nascita di un credito, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore
23 (partecipatio o scientia fraudis), cioè la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro (Cass. n. 11577 del 2008); ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. è tuttavia sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori (non è, dunque, necessario il dolo specifico, ossia la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore: v.
Cass. n. 24757 del 2008; Cass. n. 21338 del 2010), e tale elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni
(Cass. n. 24757 del 2008); anche la prova della participatio fraudis del terzo ex art. 2901, comma 1 n. 2, c.c. può essere ricavata da presunzioni semplici (Cass. n. 11577 del 2008 cit.), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359 del 2009).
Diversamente, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non presuppone che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass. n.
12045 del 2010, di talché: (a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita pure mediante presunzioni
(Cass. n. 2748 del 2005; Cass. n. 13404 del 2008; Cass. n. 14274 del 2009);
(b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte
24 del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (consilium fraudis).
Non è, comunque, necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto;
deve, infatti, ritenersi sufficiente il dolo generico, per cui basta che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (Cass. n. 24757 del 2008).
Ora, si è già detto che nel caso in esame si discute di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito.
Ciò posto, è anzitutto ravvisabile la scientia damni in capo al RI, che è per così dire in re ipsa nel compimento dell'atto dispositivo, data la consistenza dell'immobile che ne forma oggetto e la consapevolezza della propria esposizione debitoria nei confronti dell'attore.
Significativo è, difatti, che la compravendita sia stata stipulata quando il procedimento n. 209/2002 R.G. era stato ormai istruito, posto che al mese di maggio 2005 risale anche il deposito della TU (v. sentenza n. 1119/06).
Parimenti sintomatico è che l'alienazione oggetto di causa sia stata seguita, soltanto due giorni dopo, da un'altra alienazione, e che per effetto delle due vendite siano rimasti nel patrimonio del RI soltanto immobili di valore assolutamente esiguo, se non pressoché nullo.
25 Indicativo è, ancora, che nonostante il tempo trascorso, il debitore non abbia mai provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni.
Quanto poi al convenuto la prova della scientia damni in Controparte_1
capo al medesimo può essere ricavata dai seguenti indici, ossia: a) la circostanza che il faceva parte del Controparte_1 Parte_1
ed era, perciò, a conoscenza della controversia insorta con il RI, essendo stata l'azione legale autorizzata con delibera assembleare dell'11/10/2001; b) la circostanza che l'alienazione è avvenuta in costanza dell'azione giudiziaria promossa dal nei confronti del RI Parte_1
ed ha riguardato il bene allo stato rustico (v. comparsa di costituzione del
RI, pag. 10; c) il rapporto di parentela tra il ed il Controparte_1
RI (v. comparsa conclusionale del RI, pag. 9).
Né in senso contrario può fondatamente opporsi che la scelta di procedere all'acquisto del bene oggetto di domanda “è stata dettata dal fatto che l'immobile garage era in aderenza con quello originario acquistato dall'odierno convenuto nell'anno 2001”, atteso che il vantaggio derivante al terzo dalla stipula dell'atto non esclude, di per sé, la prova della conoscenza del pregiudizio in capo al medesimo terzo e che non è necessaria anche l'intenzione di arrecare danno al creditore.
§14. Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, essendo ravvisabili i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'istante del rogito notarile del 9 maggio 2005, rep. n. 41883, racc. n.
11024.
§15. Dato l'esito complessivo della controversia, le spese del procedimento si pongono a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del
26 2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) e dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass. n. 3697 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Antonella Stilo, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara che è inefficace nei confronti del Parte_1
l'atto per notaio del 9 maggio 2005, rep. n. 41883, racc. n. Persona_3
11024, con cui ha venduto a la CP_2 Controparte_1
seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Villa San
Giovanni, via Fontana Vecchia (in catasto via Roma s.n.c.): garage sito al piano seminterrato della consistenza catastale di cinquantadue metri quadrati, identificato al NCEU del Comune di Villa San Giovanni alla sez.
A, foglio 6, part. 695, subalterno 46 (via Roma, S1, Cat. C/6, cl. 3, sup. mq.
57, rendita catastale 110,11);
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €264,00 per spese documentate e in €4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
27