Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2891/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2891 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.03.1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Santis Michele, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Barbaria
Onofrio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e , cod. fisc. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Punzi Giuseppe Massimo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistenti –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta depositate
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in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024
FATTO
Co ricorso proposto ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. ha Parte_1
allegato: (i) di essere comproprietario, per successione ereditaria, per la quota di
1/2, del complesso immobiliare sito in Santa Flavia (PA), c/da Cardonazzi, lungo la S.S. 113, n. 111, censito al Catasto fabbricati del predetto Comune foglio n. 8,
part. nn. 458 e 598, costituito da tre unità immobiliari prevalentemente abusive (ma non destinatarie di provvedimenti amministrativi); (ii) che la restante quota di proprietà appartiene, per 1/4 ciascuno, ai resistenti e Controparte_1 CP_2
rispettivamente padre e figlia;
(iii) che due delle unità immobiliari sono adibite ad abitazione. In particolare, in forza di una risalente consuetudine familiare, quella situata più a valle, prossima al mare, è occupata dal ricorrente, mentre quella centrale dai resistenti, in particolare da La terza unità, quella collocata CP_2
più a monte, indicata come “sottoposteggio”, era originariamente destinata ad abitazione dei genitori e, dopo la loro scomparsa, è stata utilizzata congiuntamente da tutti i comproprietari quale deposito;
(iv) che al fine di destinare ad CP_2
uso turistico l'unità centrale, ha eseguito, all'insaputa o comunque contro la volontà
del ricorrente, una serie di interventi di ristrutturazione volti alla modifica di alcune parti comuni e dell'unità sottoposteggio, alterandone la destinazione d'uso da magazzino comune ad abitazione personale;
(v) che la medesima resistente, con il consenso del padre, ha altresì manomesso l'impianto elettrico, intestandolo a proprio nome, e ha modificato il sistema di automazione del cancello di accesso al parcheggio comune, rendendolo potenzialmente pericoloso, oltre ad aver posto fuori servizio il montacarichi.
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Sulla base di tali premesse, il ricorrente — ritenendo di aver subito uno spoglio clandestino, a causa del mutamento dello stato dei luoghi ad opera dei resistenti —
ha chiesto di: ordinare la reintegra immediata nel compossesso dei locali adibiti a sottoposteggio, con rimozione degli arredi e degli effetti personali appartenenti ai resistenti o a terzi;
di inibire ai resistenti di concedere in godimento a terzi l'unità
centrale in comunione;
di ordinare l'immediato ripristino della funzionalità del cancello di accesso al parcheggio comune e del montacarichi, nonché la cessazione di atti idonei a turbare il compossesso.
Con memoria del 15.12.2017 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande
[...]
formulate. In particolare, hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione possessoria, sostenendo, con riferimento all'unità
immobiliare posta a monte (c.d. sottoposteggio), che i lavori erano stati tempestivamente comunicati al il quale, peraltro, dispone delle chiavi Pt_1
dell'immobile. Quanto all'unità centrale, hanno affermato che essa è sempre stata nella disponibilità esclusiva dei resistenti, sicché nessuna turbativa ne è derivata al ricorrente. Hanno inoltre precisato che la si è trovata nella necessità di CP_2
stipulare un nuovo contratto di fornitura elettrica, in quanto il precedente era stato disattivato a causa del mancato pagamento delle relative fatture, che pervenivano al ricorrente. Con riguardo al montacarichi, i resistenti hanno rappresentato che esso, essendo destinato di fatto solamente all'immobile posseduto dal Pt_1
(ossia quello più a valle), non è mai stato da loro utilizzato e, trovandosi in stato di abbandono, risulta fuori uso da tempo poiché esposto alle intemperie.
Gli stessi hanno altresì contestato la pretesa sottrazione di beni del ricorrente,
evidenziando che le due reti da letto e il materiale edile dallo stesso posti all'interno
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dell'unità sottoposteggio non sono stati rimossi: le reti si trovano ancora all'interno del medesimo locale, mentre il materiale edile (vecchi mattoni, pezzi di marmo,
tubi e forati vari) è stato semplicemente spostato in un vano adiacente.
Tali circostanze sarebbero state accertate mediante riprese fotografiche effettuate dall'ing. , nominato consulente tecnico nel procedimento di mediazione. Per_1
Hanno infine sottolineato di non aver mai manifestato, neppure implicitamente,
l'intenzione di occupare il locale sottoposteggio in via esclusiva, come dimostrato dal fatto che la serratura dello stesso non è mai stata sostituita e che il ricorrente ne ha sempre avuto le chiavi.
La prima fase interdittale si è conclusa con ordinanza del 25.07.2018, con cui il
Tribunale ha accolto la pretesa possessoria, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al locale sottoposteggio e vietando l'utilizzo dell'unità
centrale per finalità turistiche. Tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo (R.G. n. 2823/2018).
Successivamente, su istanza dei resistenti volta alla prosecuzione del giudizio possessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., è stata aperta la fase di merito, con fissazione dell'udienza di trattazione.
Non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa, assegnata a un diverso
Giudice, è giunta alla precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024 e, all'udienza del 5.02.2025, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-quinques, comma 2, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, giova ricordare che, vertendosi in tema di possesso (e non di diritti reali), è irrilevante il richiamo ai titoli legittimanti il possesso, il cui scrutinio
è notoriamente consentito solo ad colorandam possessionem, ossia al fine di
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individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, o di suffragare un impianto istruttorio già conclamato in punto di fatto, senza che da essi possa trarsi argomento per escludere o comprimere le situazioni possessorie altrui.
Ciò è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, ai fini dell'esperimento dell'azione di reintegrazione o di manutenzione, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che deve considerarsi sufficiente un possesso qualsiasi, perfino se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (v. Cass., Sez. II, 21.08.2014, n.
18109).
Fatta questa premessa, la domanda possessoria avanzata da Parte_1
deve essere rigettata, alla stregua delle seguenti considerazioni, con conseguente riforma dei provvedimenti emessi nelle precedenti fasi interdittali.
Innanzitutto, si deve escludere che il possa lamentare alcuna forma di Pt_1
spoglio o turbativa con riferimento all'unità immobiliare centrale, che risulta essere sempre stata posseduta dai resistenti in via esclusiva. L'esercizio del possesso esclusivo conferisce ai resistenti la facoltà di disporre dell'unità centrale uti domini,
il che implica anche la possibilità di concedere il bene in godimento a terzi, anche per finalità turistiche. Il possesso, difatti, com'è noto, può essere utilmente esercitato anche nelle forme del c.d. possesso mediato, derivante dalla concessione del bene in godimento a terzi soggetti.
Peraltro, il ricorrente — consapevole del possesso esclusivo dell'unità centrale da parte dei resistenti — si è limitato a sostenere che i resistenti, mettendo a reddito
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l'unità centrale (più ampia rispetto alle altre due) abbiano ecceduto la quota di loro spettanza.
In tale prospettiva, considerato che la controversia in esame non attiene ai profili civilistici della comunione, ma è circoscritta alla verifica dell'esistenza di una concreta lesione della sfera possessoria del ricorrente, non può condividersi l'assunto contenuto nell'ordinanza interdittale del 25.07.2018 (successivamente confermata in sede di reclamo) secondo cui l'utilizzo turistico dell'unità centrale abbia determinato una turbativa del possesso del ricorrente, per l'assorbente considerazione che quest'ultimo non ha mai avuto il possesso (o il compossesso)
dell'unità centrale.
L'assenza di un potere di fatto qualificato sul bene esclude in radice, dunque, la possibilità di invocare la tutela possessoria, la quale, per definizione, richiede la dimostrazione di un'effettiva relazione materiale con la cosa.
Non si può neppure qualificare come turbativa la mera presenza di terzi soggetti e il loro transito attraverso le aree comuni, tanto più in assenza di una specifica allegazione da parte del ricorrente e di una prova atta a dimostrare un'effettiva compromissione dell'esercizio del suo compossesso.
Generiche e infondate risultano essere anche le doglianze in ordine agli interventi effettuati sul cancello di ingresso al complesso immobiliare.
Orbene, il ricorrente non ha fornito alcuna specifica indicazione delle alterazioni che avrebbero reso il bene meno funzionale e più insicuro. Di contro, i resistenti,
senza essere stati smentiti, hanno posto in evidenza che l'unico intervento realizzato
è consistito nell'automazione del cancello, senza che tale modifica abbia determinato un pregiudizio alla posizione possessoria del ricorrente. Sicché, in assenza di elementi concreti atti a dimostrare l'effettiva compromissione dell'uso
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comune del cancello, non può ritenersi sussistente alcuna turbativa idonea a fondare l'azione possessoria.
Parimenti infondate sono le doglianze del ricorrente relative all'unità immobiliare denominata “sottoposteggio”.
La circostanza che i resistenti abbiano provveduto, a proprie spese, ad un miglioramento estetico del locale, nonché il fatto che vi possano occasionalmente dimorare quando l'unità centrale è locata a terzi, non costituiscono, di per sé,
turbative possessorie, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un'effettiva preclusione del compossesso in danno del ricorrente. Quest'ultimo,
infatti, mantiene le chiavi dell'immobile e non ha neppure allegato di essere stato ostacolato nell'uso dello stesso.
A conferma di ciò, va rilevato che i beni di proprietà del ricorrente, custoditi nel locale sottoposteggio, sono rimasti in quel luogo: circostanza che attesta la persistente disponibilità del bene in favore del ricorrente, il quale non ha subito alcuna concreta limitazione nell'esercizio delle sue facoltà possessorie, potendo accedere all'immobile ed utilizzarlo ogni qualvolta lo desideri.
In altri termini, l'asserto secondo cui il ricorrente sarebbe impossibilitato a fruire del bene è smentito dalla circostanza che egli conserva il pieno potere di accedervi e di utilizzarlo. Il fatto che i resistenti abbiano collocato propri arredi all'interno dell'immobile non ha impedito o reso più gravoso l'uso paritario della res né ha comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo.
Non coglie nel segno, infine, la tesi secondo cui l'eventuale accesso alla predetta unità immobiliare da parte del ricorrente costituirebbe una violazione di domicilio,
trattandosi di bene in comproprietà (di cui tutti i condividenti hanno il
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compossesso), il cui uso deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 1102 c.c..
In definitiva, in assenza di una prova concreta di un'alterazione apprezzabile della situazione possessoria preesistente, non può configurarsi alcuna ipotesi di spoglio o turbativa.
Ciò posto, con riferimento agli altri interventi sulle parti comuni, non è emersa alcuna turbativa idonea a compromettere la posizione del ricorrente, il quale si è limitato a contestarne l'esecuzione senza dedurre specifici pregiudizi alle sue facoltà possessorie.
La volturazione delle utenze, necessitata dalla disattivazione della fornitura, non risulta aver arrecato alcun danno al ricorrente, né quest'ultimo ha manifestato interesse a subentrare nel contratto quale cointestatario.
Infine, con riguardo al montacarichi, non è stata provata alcuna alterazione riconducibile ai resistenti, i quali, peraltro, hanno affermato che si tratta di un bene sostanzialmente a servizio della sola unità posseduta dal ricorrente (ossia quella più
a valle) e che il suo malfunzionamento dipende dall'incuria del ricorrente.
In definitiva, in riforma dei provvedimenti emessi nella fase interdittale, le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Le spese di lite (sia per la fase interdittale con relativo reclamo, sia per la presente fase di merito a cognizione piena) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate in favore di e , mediante l'applicazione dei CP_2 Controparte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte e in considerazione dell'impegno professionale richiesto, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
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Queste si liquidano: (i) per la fase interdittale monocratica in € 3.228,00 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per i procedimenti cautelari);
(ii) per il giudizio di reclamo in € 1.614,00 (parametri minimi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale per i procedimenti cautelari); (iii) per la fase a cognizione piena in € 5.810,00 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale).
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo a
, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite Parte_1
per le spese e competenze della fase interdittale, ivi compresa quella di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 10.652,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
con obbligo, in capo a , alla restituzione delle eventuali somme Parte_1
già percepite per le spese e competenze relative alla fase interdittale, inclusa quella di reclamo.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
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Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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