Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dott.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3345/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 349/2023 del 12.1.2023, avente ad oggetto somministrazione e pendente
TRA
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale liquidatore nominato, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Sesto (c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via C.F._1
Monti del Matese n. 21 (p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
a mezzo del procuratore speciale quest'ultima in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso monitorio, dagli avv.ti Ida Sigismondi (c.f. ) e Raffaele Sepe (c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, C.F._3 alla via del Parco Margherita n. 3 (p.e.c.: e Email_2
); Email_3
APPELLATA
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società Parte_1 impugnava il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli, n. 2787 del 22.3.2018,
[...] con il quale all'opponente era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_1
della somma di euro 6.889,93, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
[...]
Il predetto credito era stato azionato dall'opposta quale corrispettivo dovuto dalla società ingiunta per le forniture di energia elettrica e gas regolarmente somministrate dall'istante, secondo l'importo contabilizzato nelle fatture insolute poste a base della pretesa monitoria.
A sostegno dell'opposizione, la rilevava che il credito portato dalle fatture azionate era Parte_1 stato interamente estinto in forza di un accordo transattivo a saldo e stralcio intervenuto tra le parti in data 9.4.2015, con cui il Servizio Elettrico Nazionale aveva accettato, a definizione della complessiva esposizione debitoria della somministrata, la somma forfettaria di euro 10.000,00, regolarmente corrisposta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva, quindi, di revocarsi il decreto opposto, con vittoria delle spese del giudizio di opposizione, e con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario.
Già tenutasi la prima udienza di trattazione, si costituiva tardivamente in giudizio l'opposta evidenziando che, a seguito della dedotta transazione, era Controparte_1 residuato in proprio favore il solo credito di euro 472,55 riferibile alla fattura n.
0630593480724047 del 3.5.2015, non contemplata dall'accordo stipulato nell'aprile del 2015 perché ad esso successiva.
La società formulava quindi una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la quale, a modifica dell'importo del credito originariamente domandato, si rendeva disponibile a definire la controversia mediante il pagamento, a carico dell'opponente, della sola somma di euro 472,55, con compensazione delle spese di lite.
In subordine, in caso di mancata adesione dell'opponente alla formulata proposta, la società convenuta chiedeva di condannarsi la al pagamento della somma di euro 472,55, ovvero Parte_1 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per la somministrazione eseguita in suo favore, oltre agli interessi sino all'effettivo soddisfo.
La proposta veniva rifiutata dall'opponente.
Istruita documentalmente, la causa era decisa con la sentenza in questa sede appellata, con cui il
Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava il credito residuo della società opposta nella minor somma di euro 472,55, quale importo recato dalla fattura del
3.5.2015 esclusa dalla transazione intervenuta tra le parti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3345/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 6 In ordine alle spese di lite, il primo giudice dichiarava le spese del giudizio di opposizione compensate per la metà, ponendole per la restante quota a carico dell'opponente e Parte_1 liquidandole, già dimidiate, in euro 20,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Con citazione del 7.7.2023 proponeva dunque il presente appello la censurando la Parte_1 statuizione relativa al riparto delle spese laddove il Tribunale, pur accogliendo l'opposizione proposta, aveva posto a carico della società opponente gli oneri del giudizio, sia pur in misura della metà.
Chiedeva, pertanto, di riformarsi la sentenza di primo grado ponendo a carico della sola opposta soccombente le spese del giudizio di opposizione, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 7.11.2023 si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_1 all'appello e sollecitandone il rigetto.
Così incardinato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 6.2.2024 la Corte rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In esito, all'udienza del 18.2.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la sentenza di prime Parte_1 cure con riferimento al solo riparto delle spese di lite, evidenziando che, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, e, quindi, della conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese del procedimento a carico del risultato soccombente rispetto all'eccezione di estinzione del credito Controparte_1 formulata dall'opponente.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente soppesato i reciproci profili di soccombenza delle parti, atteso che, pur riconosciuto un credito residuo di euro 472,55 in favore dell'opposta, le contestazioni dell'opponente avevano trovato accoglimento per l'importo di euro 6.417,38, pari a circa il 95% della somma originariamente azionata con il ricorso monitorio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3345/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 6 Il motivo, come premesso, è infondato.
Invero, le doglianze dell'appellante risultano incentrate sul solo presupposto del disposto accoglimento dell'opposizione proposta, per un importo pressoché corrispondente al credito oggetto del decreto impugnato.
Tuttavia, la società omette di considerare una circostanza specificamente vagliata dal giudice di prime cure, consistita nella mancata adesione, da parte della alla proposta conciliativa Parte_1 avanzata dal formulata per un importo coincidente alla misura del Controparte_1 credito poi accolta in sentenza.
Ed infatti, nel costituirsi in giudizio, la società opposta prestava sostanziale adesione ai rilievi dell'opponente concernenti l'intervenuta estinzione del credito a seguito dell'accordo transattivo del 9.4.2015, rimodulando la pretesa creditoria azionata sul minor importo di euro 472,55 recato dalla fattura del 3.5.2015, non contemplata tra le poste debitorie oggetto della transazione.
In coerenza con tale spontanea riduzione della domanda creditoria, l'opposta formulava la menzionata proposta conciliativa per l'importo di euro 472,55, con compensazione delle spese del giudizio.
Tale proposta, come già evidenziato in parte narrativa, era tuttavia rifiutata dall'odierna appellante, che, nelle proprie memorie istruttorie, insisteva per l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta, a tal fine rilevando, tra l'altro, come la menzionata fattura non potesse essere scomputata da quelle elencate nel ricorso monitorio, relativo alle sole fatture di cui all'accordo transattivo.
In esito, come sopra sintetizzato, il primo giudice ha accolto la prospettazione offerta dalla società opposta, revocando il decreto ingiuntivo e disponendo la condanna della per il Parte_1 solo importo residuo di euro 472,55 di cui alla proposta rifiutata.
Tenuto conto di quanto appena riportato, merita condivisione la statuizione con cui il Tribunale, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, e valutato “il rifiuto senza giustificato motivo dell'opponente della proposta conciliativa formulata dall'opposta sin dalla sua costituzione in giudizio”, ha compensato per metà le spese del giudizio di opposizione, condannando l'opponente al pagamento della quota residua in favore dell'opposta, Parte_1 fautrice della proposta conciliativa immotivatamente rifiutata.
Difatti, se è vero, come evidenzia l'appellante, che la “si è vista costretta a difendersi in Parte_1 giudizio in opposizione a un decreto ingiuntivo totalmente errato nelle richieste e nell'importo”, è altrettanto vero che, rifiutando la proposta formulata dall'opposta, la società opponente ha dato causa alla prosecuzione del processo, così esponendosi ai relativi oneri.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3345/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 6 In particolare, il rifiuto della proposta conciliativa si pone quale ipotesi normativamente disciplinata in cui il principio della soccombenza soggiace al criterio della causalità ad esso sotteso, consentendo al giudice di porre le spese di lite a carico della parte risultata vittoriosa che, tuttavia, abbia con la propria condotta dato luogo all'inutile prosecuzione del giudizio.
Sotto il profilo sistematico, infatti, con la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa il legislatore ha inteso regolare le conseguenze non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto, piuttosto, dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta a una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario (in termini, Cass. n. 7591/2023).
Dunque, premesso il particolare articolarsi della vicenda processuale in esame, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, altresì valutando, quale circostanza mitigatrice della responsabilità per il mancato accordo, la soccombenza sostanziale del così pervenendo alla parziale compensazione delle spese del giudizio di Controparte_1 opposizione in ragione della metà.
Ad ogni modo, mette in conto evidenziare che le censure dell'appellante, come anzi precisato, non investono la valutazione svolta dal Tribunale in ordine al rifiuto della proposta conciliativa e alla fondatezza delle motivazioni a tal fine eventualmente addotte dall'opponente.
Al contrario, l'appello proposto non fa menzione alcuna, se non in via marginale nella parte espositiva, della proposta conciliativa formulata dall'opposta, sicché, tenuto conto dell'impianto argomentativo del gravame, non ricorrono i presupposti per discostarsi dal riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, non censurato sotto l'indicato profilo.
Inoltre, va evidenziato come la società appellante non abbia dedotto alcunché in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione dell'importo delle spese riconosciute in favore della società opposta, non risultando censurati né i parametri monetari utilizzati per il calcolo del compenso professionale, né le fasi processuali considerate ai fini della liquidazione.
Pertanto, è preclusa al Collegio ogni valutazione anche in relazione a tale ulteriore profilo.
In definitiva, l'appello proposto dalla va rigettato, e la sentenza di primo grado Parte_1 integralmente confermata, anche con riferimento al censurato riparto degli oneri del giudizio in questa sede venuto in rilievo.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3345/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 6 147/2022, per le controversie di valore sino a euro 1.000,00, a tal fine assumendo, quale parametro di riferimento, il solo importo controverso di euro 920,00 oggetto della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure.
In considerazione del tenore delle difese svolte, e della natura eminentemente processuale delle questioni trattate, il compenso è liquidato nei valori minimi.
Sussistono infine, a carico dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 349/2023 del 12.1.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società
[...]
liquidandole in euro 337,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3345/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 6