Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 01266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da
Farmacia Valdadige Snc di RZ UC e EN MO, in persona dei soci e legali rappresentanti UC RZ e MO EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Pomari, Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Pomari in Verona, via A. Sciesa 9;
contro
Comune di Brentino Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dott. CO GA AR, Dott. RG GA AR, in proprio e quali legali rappresentanti della Farmacia Monte Baldo dei Dr. CO e RG GA AR S.n.c., rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via del Pontiere, n. 23;
Azienda Ulss 9 Scaligera non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. 24 in data 15.07.2020 del Direttore della Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici di assegnazione della sede farmaceutica di Brentino Belluno – frazione VA n.1, pubblicato il 14.08.2020 (doc.1);
- del decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici n. 9 del 20 maggio 2020 – DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto – quarto interpello (doc. 2);
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.04.2012 con cui il Comune di Brentino Belluno ha espresso la volontà di aprire una sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. c) e comma 2, D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.03.2012, nella frazione di VA (doc. 3);
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.05.2012 con cui il Comune di Brentino Belluno ha confermato la volontà di istituire una sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. c) e comma 2, D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.03.2012 presso la frazione di VA (doc. 4);
- della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1766 del 28.08.2012 pubblicata sul Bur n. 75 del 11.09.2012 e relativi allegati (doc. 5)
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 06 novembre 2012 pubblicata sul Bur n. 94 del 16.11.2012 e relativi allegati (doc. 6);
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brentino Belluno e di Regione del Veneto e di CO GA AR e di RG GA AR e di Farmacia Monte Baldo dei Dr. CO e RG GA AR S.n.c.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto, come eccepito dalle controparti, lo stesso, proposto con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in questa sede, contro il decreto regionale n. 24 del 15.7.2020 di assegnazione della sede farmaceutica contestata e i relativi atti presupposti, è da ritenersi inammissibile in quanto portato alla notifica solamente in data 21.10.2020, mentre la lesione dell’interesse che parte ricorrente intende far valere discende già dall’istituzione della sede farmaceutica in questione ad opera della delibera di giunta del Comune n. 36 del 14.5.2012, pubblicata nell’albo pretorio comunale, sede farmaceutica richiamata espressamente dalla DGR n. 1766 del 28 agosto del 2012 e inserita negli elenchi delle sedi messe a bando dalla Regione con DGR n. 2199 del 6.11.2012 e DGR n.234 del 2013, pubblicate sul BUR, nonché oggetto di quattro interpelli, di cui l’ultimo indetto con decreto regionale del 20 maggio 2020, pubblicato sul BUR del 22 maggio 2020.
E, invero, secondo la giurisprudenza in materia (Tar Lazio, Roma, sent.4767/2017 e 3264/2017; TAR Lazio Latina n. 566/2018; Consiglio di Stato sent. n.1828/2014; Tar Campania, sent. n.1154/2018) la delibera comunale, con cui è stato deciso l’insediamento della farmacia nell’ambito territoriale contestato, è immediatamente e concretamente lesiva dell’interesse dei titolari delle farmacie limitrofe a non veder ridotto il loro bacino di utenza, e, pertanto, il ricorso contro tale delibera, anche a voler considerare che, come segnalato dal difensore di parte ricorrente in camera di consiglio, i ricorrenti hanno acquistato la farmacia il 16 novembre 2012, è da considerare tardivo in quanto portato a notifica circa otto anni dopo, in ritardo anche con riferimento alle delibere regionali relative al bando per il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, tra cui quella in questione, e, in ogni caso, va rilevato che, con nota del 19.3.2020, cui i ricorrenti hanno risposto con mail del 31.3.2020, la ULSS ha comunicato ai ricorrenti l’istituzione del dispensario farmaceutico nelle more dell’apertura della farmacia prevista per il Comune di Brentino Belluno – frazione di VA e ha allegato anche la delibera regionale n.154 del 14.2.2020, nelle cui premesse si fa espresso riferimento anche alla delibera comunale n. 36 del 2012 istitutiva della sede farmaceutica contestata e alla DGR n.2199 del 2012 con cui la sede è stata messa a concorso, per cui anche a voler considerare la conoscenza acquisita tramite tale comunicazione, il ricorso sarebbe comunque tardivo, mentre non si può ritenere che la lesione sia diventata attuale solo con l’assegnazione della sede a seguito dell’ultimo interpello, atto conseguenziale nei confronti del quale i ricorrenti non deducono motivi propri di illegittimità ma solo in via derivata.
Ritenuto, inoltre, quanto al periculum , che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte del potenziale danno di natura economica lamentato dai ricorrenti, legato ad una eventuale diminuzione del volume di affari e di per sé risarcibile, vada comunque data prevalenza all’interesse pubblico alla fruibilità del servizio farmaceutico per la popolazione, cui è funzionale l’insediamento della farmacia nel Comune di Brentino Belluno, e vada tenuto conto anche del grave danno che subirebbero, nelle more, i farmacisti controinteressati che, a seguito dell’assegnazione della sede farmaceutica, hanno già dato le dimissioni dal loro precedente lavoro.
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada respinta.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vadano poste a carico di parte ricorrente e liquidate, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, a favore delle amministrazioni resistenti e di parte controinteressata, per un totale di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese della presente fase cautelare, come indicato in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO