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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40000604/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000604/2012 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANCARLO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._6
PISAPIA GERARDO
(P.IVA , con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_1 dell'avv. CASCONE ANTONINO e dell'avv. SENATORE GIULIANA
CONVENUTI
Oggetto: servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. e responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: «[…] 1) accertare il diritto di servitù dei esistente in favore dei IG.ri e gravante sul f6 12, sulla particella 1385 e sulla 466 ubicato nel Pt_1 pagi na 1 di 27 comune di Cava de' Tirreni;
2) accertare che la particella 1385 e la particella 466 non sono di proprietà dei IG.ri bensì del Comune di Cava de Tirreni;
_2
3) condannare i IG.ri al risarcimento di tutti i danni procurati ai IG.ri _2
per effetto della chiusura del cancello posto al limite della particella 1385 Pt_1
e, quindi, della preclusione all'esercizio dei diritti dominicali sulle particelle 309 e
1440 di proprietà degli stessi;
Pt_1
4) condannare il Comune di Cava de' Tirreni alla corresponsione delle indennità di occupazione dal 1970 ad oggi in favore dei IG.ri nonché al risarcimento dei Pt_1 danni per l'occupazione acquisitiva di dette particelle e delle particelle 1385 e 466;
5) condannare altresì il al risarcimento del danno per aver agevolato la CP_5 condotta illecita e criminosa dei IG.ri nei confronti dei IG.ri _2 Pt_1 attraverso l'apposizione di un cancello su un'area pubblica (particella 1385 e 466)
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari» parte convenuta : «1) in via pregiudiziale l'Ill.mo Controparte_6
Giudicante adito voglia dichiarare l'improcedibilità della proposta domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e stabilito il D.lgs.
2) nel merito, fermo restando la preclusione per l'adito Giudicante ad aver cognizione della proposta domanda in forza della precedente eccezione avente carattere assorbente rispetto ad ogni e qualsiasi altra eccezione, Voglia l'Ill.mo giudicante rigettare la proposta domanda per assoluta in fondatezza in fatto ed in diritto, nonché per inammissibilità, strumentalità e temerarietà della stessa;
3) nel merito, ancora, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e per violazione del principio del ne bis i n idem essendo la questione già stata decisa in via definitiva dalla Corte d'Appello di
Salerno con sentenza n. 77/2011;
4) voglia condannare gli attori al pagamento delle spese, compenso professionale del presente procedimento, con attribuzione al difenso re antistatario dei convenuti, ed al risarcimento dei danni arrecati ex art. 96 c.p.c. per aver i medesimi agito in giudizio con dolo e/o colpa grave da liquidarsi dall'adito Giudicante in via equitativa».
Parte convenuta «Voglia l'On.le Tribunale Controparte_7 adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione difesa e documentazione così provvedere: pagi na 2 di 27 a) Preliminarmente, nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per le ragioni esposte al punto 1 della presente comparsa;
b) In subordine, nel rito, dichiarare:
b1) inammissibile la domanda sub n.2 delle conclusioni avverse, per le ragioni di cui al punto 2 della presente comparsa;
b2) inammissibile la domanda sub. 4 delle conclusioni avverse, per le ragioni di cui al punto 3 della presente comparsa;
b3) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda sub n. 4 delle avverse conclusioni;
b4) nulle le domande sub n. 4 e 5 delle avv erse conclusioni, per manifesta genericità della formulazione e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione di cui all'art. 164 n. 5 c.p.c.;
c) nel merito, in ogni caso, rigettare le domande di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'atto di citazione, siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero prescritte ai sensi degli artt. 2964 e ss. cod. civ.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 26/5/2012, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale - ex sede distaccata di Cava de' Tirreni -, , CP_1 _2
, , e il per
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_7 ivi sentir accogliere le conclusioni soprariportate.
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
► che nell'anno 1994 i convenuti ntrapresero un giudizio Controparte_8 contro essi attori per sentire accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio insistente sul fondo di loro proprietà e a favore della proprietà ; Pt_1
► che l'azione venne circoscritta alle particelle nn. 305 e 1260;
► che da tempo, i genitori di essi attori, e loro poi, passavano su alcune particelle di proprietà per giungere la loro proprietà non essendovi _2 altra possibilità di accesso;
► che il loro fondo risulta, tutt'ora, intercluso non accessibile agevolmente da alcuna altra strada;
pagi na 3 di 27 ► che il giudizio menzionato si concluse nel gennaio 2011 c on sentenza n.
77/11 della Corte di Appello di Salerno, la quale accertò che non vi era alcuna servitù sulle particelle 305 e 1260 insistente sulla proprietà e in favore _2 della proprietà di essi attori;
► che, a seguito di tale pronuncia, presentarono ricorso per accertamento tecnico preventivo, presso il Tribunale di Salerno, a seguito del quale fu nominato il C.T.U. il quale giunse alle seguenti conclusioni: «1) il fondo Per_1 degli eredi era un fondo intercluso per cui non aveva (e non ha Pt_1 collegamenti con le strade principali); 2) per accedere al fondo è Pt_1 necessario attraversare proprietà di altri;
3) l'unica possibilità per accedere al fondo è quella di passare attraverso le particelle 1385 e 446»; Pt_1
► che nel corso degli accert amenti emerse che sulla particella 1385 insistevano opere pubbliche e il C.T.U. fu invitato a chiarimenti al fine di comprendere se le particelle 1385 e 466 fossero di proprietà privata (e quindi dei Palazzo) o pubblica;
► che, già negli anni '70, il Comune di Cava de' Tirreni occupò un'area considerevole per la realizzazione del ponte di collegamento tra piazza Galdi e via Ferrara;
► che il dichiarò la pubblica utilità dell'opera e deliberò un piano CP_5 particellare di esproprio (comprese alcune particelle di proprietà e _2 altre di proprietà ); Pt_1
► che, quindi, dagli anni '70 le particelle 1385 e 466 sono state nella disponibilità del che su di esse realizzò opere pubbliche;
CP_5
► che nel giugno 2011 i apposero un cancello al confine della _2 particella n. 1385, bloccando sia l'accesso alla proprietà di essi attori, sia occupando un'area pubblica che fino a pochi mesi prima era adibita ad area di sosta per tutti gli abitanti della zona;
► che la creazione del ponte da parte del ha creato notevoli danni CP_5 in quanto l'opera, rimasta incompleta, li costringe a ospitare, su particelle di loro proprietà, un'opera pubblica che giace inutilizzata da oltre 30 anni;
► che sotto il ponte sono depositati detriti e rifiuti fonte di problemi sia per pagi na 4 di 27 la salute che per l'ambiente;
► che l'esproprio attuato senza che i proprietari ricevessero alcuna indennità;
► che per l'occupazione acquisitiva il Comune avrebbe dovuto corrispondere a essi attori, le indenn ità per tutto il periodo di occupazione dal
1970 a oggi;
► che il cancello fu posto dai abusivamente e impedì a essi attori di _2 non solo di accedere alla loro proprietà, ma anche di lavorare (visto che da tale cancello si ha acceso a un'area della loro azienda agricola);
► che la particella 1385 è pubblica e che, pertanto, il agevolò la CP_5 condotta illecita e criminosa dei . _2
Si sono costituiti tardivamente in giudizio , , CP_1 Controparte_2
e con compa rsa di costituzione e risposta Controparte_3 CP_4 nella quale hanno dedotto:
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio per legge;
• l'inammissibilità, la pretestuosità e la temerarietà della domanda in quanto sulla questione si pronunciò già il Tribunale di Salerno con sent.
10392/2006 del 31/3/2006 e la Corte d'Appello di Salerno con sent. 77/2011 del 26/1/2011 accertando l'inesistenza di qualsiasi servitù sulle particelle 466 e
1385;
• che le suindicate sentenze condanna rono gli odierni attori alla restituzione delle particelle nn. 466 e 1385 libere dal vincolo della servitù di passaggio illegittimamente imposta dai nonché al ripristino dello stato Pt_1 dei luoghi;
• che la società di e l'azienda agricola di Parte_1 Parte_2 sorsero appositamente per precostituire e configurare la necessità del passaggio sul fondo di essi convenuti;
• che l'accesso carrabile alla particella 1440 (ex 305) era consentito dalla via Gaetano Esposito n. 29, dove, però, realizzando svariati abusi edilizi mediante edificazione di diversi manufatti, i si preclusero qualsiasi Pt_1 pagi na 5 di 27 accesso al proprio fondo.
Hanno rassegnato, quindi, le conclusioni in premessa.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il on Controparte_7 memoria di costituzione nella quale ha dedotto:
o preliminarmente, nel rito, inammissibilità del “cumulo soggettivo” per difetto delle condizioni di cui all'art. 103 c.p.c. per aver l'attore convenuto in giudizio parti diverse, formulando domande non connesse, né per l'oggetto, né per il titolo, né comuni ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e, anzi, manifestamente indipendenti;
o nel rito, inammissibilità della domanda sub n. 2 delle conclusioni attoree con le quali hanno richiesto l'accertamento del diritto di proprietà del CP_5 sulle particelle 1385 e 466, difettando, gli attori, di legittimazione attiva;
o in subordine, nel rito, inammissibilità difetto di legittimazione attiva per la domanda sub n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione;
o difetto di giurisdizione per la domanda sub n. 4 delle conclusioni nell'atto di citazione;
o nullità per genericità della domanda, infondatezza nel merito e prescrizione del diritto azionato nella domanda sub n. 4;
o inammissibilità per genericità della domanda, infondatezza nel merito e prescrizione del diritto azionato nella domanda sub n. 5.
Hanno concluso, quindi, per le conclusioni in premessa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 la causa, in data 22/11/2013, è stata rimessa al Presidente del Tribunale per la soppressione delle ex sedi distaccate e il trasferimento del fascicolo al
Tribunale di Salerno.
La causa, senza necessità di istruzione, è stata rinviata per le conclusioni e, dopo meri rinvii dovuti al denunciato smarrimento della produzione di parte attorea, al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizion e, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** pagi na 6 di 27
1. Sull'eccezione di improcedibilità
1.1. Occorre dapprima esaminare l'eccezione d'improcedibilità della domanda formulata dai convenuti secondo i quali l'attrice non avrebbe Controparte_8 previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, prescritto in materia di diritti reali, oggetto di controversia.
1.2. Ebbene, tale eccezione è infondata, non potendo la disciplina della mediazione obbligatoria essere ratione temporis invocata: infatti, benché il previo esperimento del tentativo di mediazione sia stato previsto quale condizione di procedibilità dall'art. 5, I comma, del D.lgs. n. 28/10, entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 272/2012, ha dichiarato l'incostituzionalità di detta norma;
conseguentemente, tale disposizione non può - in forza del dettato dell'art. 30 della L. n. 87/53 - "avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" della Consulta. In altri termini, la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere q uei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. Sicché, l'art. 5, I comma, del
D.lgs. n. 28/10 non può trovare applicazione rispe tto al presente procedimento.
1.3. Né potrebbe proficuamente invocarsi l'art. 84, I comma, del d.l. n. 69/13, che ha nuovamente introdotto la disciplina della mediazione obbligatoria, tenuto conto che il II comma di detta disposizione stabilisce testualmente ch e
"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta in data 22.6.13”.
1.4. L'eccezione è, quindi, rigettata.
2. Sull'eccezione di giudicato.
2.1. L'eccezione di giudicato esterno trova fondamento nell'art. 2909 c.c., il quale, prevedendo che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in pagi na 7 di 27 giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sancisce una regola fondamentale posta alla base del nostro ordinamento giuridico, che risponde all'eIGenza di rispettare il principio di certezza del diritto.
2.2. La sentenza passata in giudicato, in quanto dotata di vis imperativa, detta una regola di giudizio che preclude la riproposizio ne della medesima domanda e impone una decisione giuridicamente consequenziale sulle domande concernenti le situazioni giuridiche, dedotte in un successivo giudizio, dipendenti da quella già decisa, onde evitare un contrasto tra giudicati.
2.3. Tuttavia, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia non solo identità di parti, ma anche identità di "petitum" e di "causa petendi" (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. I,
Sent., 24.03.2014, n. 6830; Cass. civ., sez. III, Sent., 19.07.2005, n. 15222;
Cass. civ., sez. II, Sent., 30.07.2004, n. 14593).
2.4. Occorre precisare che, a tal fine, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, risulta del tutto irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione, in quanto imprescindibile è, piuttosto, l'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi (Cass. civ., sez. I, Ord.,
07.06.2021, n. 15817).
2.5. Da ciò ne discende che, se dal raffronto della statuizione contenuta nella precedente decisione con l'oggetto del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato emerge che il giudizio in corso abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, la preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno dev'essere esclusa (Cass. civ., sez. III, Sent., 29.07.2014, n. 17218).
2.6. Peraltro, condicio sine qua non affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è la certezza dell a sua formazione. Da ciò ne deriva che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova non soltanto producendo la sentenza emessa in un altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione, ex art. 124 disp. att . c.p.c., dalla pagi na 8 di 27 quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione (si veda da ultimo:
Cass. civ., sez. V, Ord., 21.11.2022, n. 34251; Cass. civ., sez. V, Ord.,
31.10.2022, n. 32144; Cass. civ., sez. I, Ord., 02.03.2022, n. 6868; Cass. civ., sez. III, Ord., 23.08.2018, n. 20974).
2.7. Nel caso di specie i convenuti hanno provveduto a Controparte_8 depositare, oltre alla sentenza, l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. della
Corte d'appello di Salerno dell'omessa proposizione avverso a essa del ricorso per Cassazione.
2.8. Detto ciò, occorre rilevare che gli attori hanno proposto la domanda di costituzione della servitù coattiva, assumendo l'interclusione del proprio fondo prospettando che il Comune di Cava de' Tirreni fosse il proprietario delle particelle n. 1385 e 466, della quali si sarebbero illecitamente appropriati i convenuti mediante l'apposizione del cancello, preclusivo del Controparte_6 passaggio di essi attori.
2.9. Il passaggio di cui è chiesta la costituzione coattiva è sicuramente lo stesso per il quale era stato chiesto accertarsi l'acquisto della servitù a titolo originario, individuato nella sentenza della Corte d'appello n. 77/2011.
2.10. In essa si accerta che sulle particelle degli eredi (1385 e _2
466) non sussiste nessuna servitù di passaggio a favore del fondo dei Pt_1
(particelle 305 e 1260 – gli attori chiedono invece costituirsi il diritto di passaggio coatto sempre sulle particelle 1385 e 466 dei , ma a favore di _2 altre particelle dei : la 309 e 1440). Pt_1
2.11. La sentenza di primo grado accertava l'insussistenza della servitù sul fondo, sempre dei , individuato sulla diversa particella (n. 724). In _2 realtà, hanno sostenuto i convenuti che tale errore era stato Controparte_8 indotto dagli stessi i quali, nel ricorso per reintegrazione nel possesso Pt_1 proposto prima della causa petitoria aveva individuato il fondo servente come contraddistinto nella particella 724 (e non la 1385 e la 466).
2.12. Al riguardo la Corte di Appello ha accertato che: «Il terzo motivo di appello è accompagnato da una relazione tecnica di parte, nella quale il consulente nominato degli appellanti, premesso che risulta Controparte_9
pagi na 9 di 27 proprietario delle particelle di terreno nn. 724, 1057, 466 e 1385, riferisce che il passaggio per l'accesso al fondo degli appellanti avviene sulla particella n.
1385 e non sulla particella n. 724, la quale è ubicata ad oltre cinque metri dal sentiero (v. relazione tecnica per geom. in produzione Persona_2 appellanti).
Osserva la Corte che la circostanza di cui sopra attiene all'individuazione non del tracciato della servitù, bensì della particella catastale su cui detto tracciato insiste. Gli stessi appellanti nell'atto di appello deducono che “il selciato della strada in possesso degli odierni appel lanti non attraversa la particella n. 724 del foglio 12 in C.T., anzi, risulta essere ubicato ad oltre 5 metri dalla stessa” e “la non corrispondenza del selciato della strada ove si è esercitato da oltre trenta anni il passaggio da parte dei per g iungere Pt_1 alle particelle di loro proprietà e la particella n. 724 di proprietà del IG.
(v. atto di appello, pagg. 7-8). Controparte_9
In definitiva, gli appellanti non sostengono di aver esercitato il passaggio su un tracciato o su un fondo diverso da quello indicato dall'attore nella citazione introduttiva del processo, ma che tale tracciato insiste su un tratto di terreno riportato in catasto con una particella catastale diversa da quella indicata dal . Da ciò deducono che la domanda proposta d a _2 quest'ultimo avrebbe dovuto essere rigettata perché infondata in fatto.
La tesi di parte appellante non può essere condivisa.
Oggetto dell'actio negatoria servitutis è l'accertamento della libertà del fondo, mentre l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale, in quanto la titolarità del bene si pone come mero requisito di legittimazione attiva (Cfr., cass., 29,3,1999 n. 2982; Cass.
4.12.1995 n.
12488). Di conseguenza, in siffatta azione la prova della proprietà può essere data con ogni mezzo ed anche in base a presunzioni semplici. Vengono pertanto in rilievo anche le annotazioni catastali le quali, tuttavia, essendo il catasto preordinato ai fini essenzialmente fiscale, costituiscono un elemento probatorio di carattere sussidiario […]».
L'excursus argomentativo della Corte riguarda proprio l'irrilevanza pagi na 10 di 27 dell'individuazione della particella. Tanto è che nel dispositivo si legge: «[…]
b) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che sul fondo di proprietà degli appellati
, , e , eredi di CP_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
sito in e riportato in catasto al foglio 12 Controparte_9 Controparte_5 particelle 466 e 1385 non esiste alcuna servitù di passaggio, né a piedi né con mezzi meccanici, in favore del fondo di proprietà di , Parte_1 [...]
e anch'esso sito in riportato Parte_2 Controparte_10 Controparte_5 in catasto al foglio 12, particelle 305 e 1260 […]».
2.13. Con riferimento al la diversità delle particelle in favore delle quali gli attori chiedono costituirsi la servitù coattiva, indicate nel precedente giudizio nelle particelle nn. 305 e 1260 e nel presente nelle particelle nn. 309 e
1440, si rileva che il c.t.u., ing. , nella relazione redatta nel Per_1 procedimento per a.t.p., ha accertato:
«I germani e sono proprietari, in comunione, del Pt_1 Parte_2 terreno sito in Cava de' Tirreni, identificato in NCEU al foglio 12, particella n.309
(ora n.309 e n.1384) e n.1441 (ved. Allegato n.7). La particella n. 1440 (ex n.305) è di proprietà esclusiva di e non di entrambi i germani, Parte_2 come riportato nel ricorso presentato dai ricorrenti. Gli eredi invece, sono _2 proprietari del terreno identificato con le particelle n.724 (ora n.2508, 2509),
n.1057 e n.466 (ora n.466 e n.1385). Tali beni sono pervenuti a CP_9
(de cuius) tramite atto di donazione del 8.09.1975 per notaio
[...] [...]
» Per_3
2.14. Riportando i diversi numeri assunti dalle particelle sul la mappa catastale presente in atti, prodotta dai convenuti e (v. all. CP_8 _2 all'ordinanza n. 327/2010 del 7/10/2010 del Comune di Cava de' Tirreni:
pagi na 11 di 27 2.15. Dunque, dalla mappa catastale non si rinviene la particell a n. 1260 indicata nel precedente giudizio come di proprietà dei né gli attori Pt_1 nell'atto di citazione hanno descritto un percorso diverso da quello per il quale avevano chiesto accertarsi l'acquisto per usucapione nei confronti dei convenuti Controparte_11
2.16. Ciò detto, l'eccezione è comunque infondata, in quanto:
«L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.
2124 del 29/01/2021, ma v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22316 del 2013, in motivazione).
2.17. Invero, va evidenziato, che dalla lettura dell'atto di citazione gli attori, costoro non hanno proposto la domanda di costituzione della servitù ex art. 1051 cod. civ. nei confronti dei convenuti ma nei Controparte_8 confronti del avendo assunto che: CP_5
«(…) il che peraltro aveva dichiarato la pubblica utilità CP_5 dell'opera e aveva approvata, deliberando anche un piano particellare di esproprio (che prevedeva l'esproprio sia di talune particele di proprietà
sia di proprietà ), aveva proceduto ad una nuova _2 Pt_1 occupazione di urgenza (necessaria solo per riappaltare e lavori e rifinanziare l'opera, anche se il possesso delle aree in dagli anni '70 era pagi na 12 di 27 stato del , come emerge dalla documentazione in atti. Dagli anni CP_5
'70 ad oggi, dunque, nonostante i giudizio in corso tra i ed i _2
, le particele 1385 e 466 sono state nella disponibilità dcl Pt_1 che su di esse ha realizzato Opere pubbliche tuttora presenti. CP_5
Improvvisamente, però, nel giugno 2011 i IG.ri hanno apposto _2 un cancello al confine della particella 1385, bloccando in tal modo l'accesso ai SI.ri , che non possono più accedere alla loro Pt_1 proprietà, ma soprattutto appropriandosi di un'area che è pubblica e che fino a pochi mesi fa era adibita ad area di sosta per tutti coloro che abitano nella zona, soprattutto per i residenti della coop. ( …) La _2 particella 1385 è palesemente pubblica, come si evince anche dalla relazione dell'ing , per cui il non avrebbe mai dovuto Per_1 CP_5 consentire ai IG.ri di chiudere l'ac cesso e di utilizzare e _2 trasformare l'area come se fosse proprietà privata. Il pertanto, CP_5 ha agevolato la condotta illecita e criminosa dei , aggravando i _2 danni subii dai IG.ri . A ciò s1 aggiunga che da anni i Pt_1 _2 ostacolano 'esercizio della servitù di passaggio dei IG.ri sulla Pt_1 particella 1385 e sulla 466, impedendo agli odierni attori di esercitare un loro diritto. Anche sotto questo profilo, dunque, ai IG.ri spetta Pt_1
m considerevole risarcimento. Ala luce di tali elementi è evidente che sia il sia i IG.ri hanno creato numerosi Controparte_7 _2 danni ai IG.ri , che si accerteranno in corso i causa». Pt_1
2.18. Considerate anche le conclusioni rassegnate, deve ritenersi che la domanda di costituzione della servitù sia stata diretta nei confronti del sulla base del presupposto che, in seguito all'occupazione d'urgenza, CP_5 le particelle n. 1385 e 446 fossero diventate di sua proprietà, in forza dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e che i convenuti , Controparte_6 ritornati nella disponibilità dei suddetti appezzamenti, ma non essendone più proprietari, avrebbero, da giugno del 2011, impedito l'esercizio del passaggio, con il concorso del il quale, invece, nella qualità di proprietar io, CP_5 avrebbe dovuto impedire la condotta illecita di costoro. Ancora più chiaramente: nella stessa prospettazione attorea i convenuti Controparte_8 non sono proprietari delle particelle su cui è chiesta la costituzione della servitù.
3. Sulla domanda di costituzione della servitù coattiva
3.1. Gli attori assumono l'interclusione dei propri fondi, avvalendosi, a pagi na 13 di 27 supporto della loro asserto, della relazione redatta dall'Ing. nel citato Per_1 procedimento per a.t.p.
3.2. Prima di passare all'esame della domanda occorre aprire una breve parentesi riguardo al corredo probatorio.
3.3. Gli attori hanno chiesto, con istanza dell'1/2/2017, di essere rimessi in termini per la ricostruzione del proprio fascicolo di parte, andato parzialmente smarrito, così come deve ritenersi constatato dal precedente giudice istruttore all'udienza del 12/5/2015, alla quale, infatti, ha autorizzato entrambe le parti a ricostruire gli atti smarriti. All'udienza successiva del 23/2/2016, entro la quale, in assenza dell'assegnazione di un diverso termine sarebbe dovuta avvenire la ricostruzione, nessuno è comparso per la parte attorea e sono state ammesse le prova articolate dalla parte convenuta.
3.4. Con ordinanza del 7/2/2017, la precedente g.i., ha rigettato la richiesta di rimessione in termini «… non risultando che il precedente procuratore abbia depositato nei termini (perentori) assegnati ex art. 183 c.p.c. alcuna memoria istruttoria e non risultando che abbia prodotto negli stessi termini alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'indice del fascicolo di parte nella causa di merito, che si rinviene in atti e che reca la prescritta attestazione di cancelleria datata 04.06.2012 concernente il solo deposito della citazione notificata e della relazione dell' Ing. ». Per_1
3.5. Quanto affermato nell'ordinanza, che qui si conferma, risulta riscontrato, oltre che dal dato documentale richiamato, anche da quanto verbalizzato dal difensore degli attori all'udienza del 16/4/2014, successiva alla concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., alla quale aveva scritto: «impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda attorea», quindi senza chiedere l'ammissione di istanze istruttorie e ciò, semplicemente, perché non erano state articolate, non essendo stata depositata nessuna memoria.
3.6. La scrivente con ordinanza del 24/10/2023, nel pronunciarsi sulla reiterata istanza degli attori, li ha autorizzati a ricostruire l'intero fascicolo dell'a.t.p., comprensivo, quindi, anche dei documenti ad esso allegati (v. Cass. pagi na 14 di 27 Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23693 del
09/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17990 del 07/09/2004).
3.7. I documenti allegati alla relazione dell'ing. del 29/8/2011, prima Per_1 dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del erano i CP_5 seguenti:
«1) VERBALI DI SOPRALLUOGO.
2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3) Delibera del ConIGlio Comunale N.286 del 13/07/1982;
4) Decreto di occupazione d'urgenza N.225 del 1/04/1983;
5) Verbale di occupazione d'urgenza del 30/04/1983;
6) Tipo mappale del 22/05/1986;
7) Estratto di mappa aggiornato del NCEU – foglio n.12;
8) Estratto di mappa precedente del NCEU – foglio n.12, part. n.724;
9) Visure storiche per immobile delle particelle: n.1106, n.1107, n.1058,
n.1385, n.466, n.309, n.1440, n.1441, n.2119, n.2382, n.2383, n.469»
Nella relazione del 23/3/2012, successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti del risultano i seguenti allegati: CP_7
«1) VERBALI DI SOPRALLUOGO.
2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3) Richiesta trasmissione documentazione prot. 8437/P del 09/02/2012;
4) Richiesta di eventuali note di parte del 1/03/2012;
5) Note di parte Attrice;
6) Note di parte Convenuta (Comune di Cava de' Tirreni)»;
Nel verbale di sopralluogo del 22/12/2011 l'avvocato Pisapia, quale difensore dei convenuti , produsse i seguenti documenti, contenuti nel Controparte_6 proprio fascicolo di parte:
«- copia progetto definitivo ampliamento via Ferrara-Frazione di Pregiato Cava
De' Tirreni del settembre 2005;
► copia relazione tecnica di parte del geom. CP_12
► Nota del Comune di Cava de' Tirreni del 9.7.2011» pagi na 15 di 27 3.8. Dunque, solo detta documentazione può ritenersi legittimamente acquisita, con conseguente inutilizzabilità dell'ulteriore documentazione prodotta dagli attori ben oltre la scadenza dei termini perentori.
3.9. Passando all'esame della domanda avanzata, l'art. 1051, c. 1, cod. civ. recita: «Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione
e il conveniente uso del proprio fondo.»
3.10. La legittimazione passiva della domanda attorea spetta esclusivamente del proprietario del fondo, che gli attori assumono in capo al
CP_5
3.11. Tale assunto è rimasto del tutto sprovvisto di prova, così come ammesso anche dalla stessa parte attorea nella comparsa conclusionale.
3.12. Va evidenziato che «in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di ab dicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente» (Cass. Sez. U, Sentenza n.
735 del 19/01/2015); nel caso di specie la particella n. 1385 non è occupata dall'opera pubblica (v. c.t.u. pag. 6 della c.t.u. di marzo 2012: «… rileva che dai grafici allegati alla CTP di parte attrice, le particelle ora citate non sono state interessate da opere relative al viadotto, soltanto una parte della particella n° 1385 è stata interessata dall'area di cantiere per la realizzazione del viadotto …) ed è pacifico che l'area sia nella disponibilità dei convenuti;
a monte, nessun provvedimento ablatorio è stato prodotto, non avend0 tale effetto il decreto di occupazione d'urgenza, alla cui scadenza ha perso qualsiasi pagi na 16 di 27 efficacia.
3.13. Dunque, la domanda va r igettata, in quanto la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio è stata proposta nei confronti di chi non è proprietario.
3.14. Riguardo invece alla proprietà della particella n. 1388, attribuita dagli attori al Comune, ma intestata catastalme nte ai convenuti CP_8
, deve rilevarsi che nell'atto di citazione non è fatta alcuna menzione
[...] della stessa, essendo stata richiesta la costituzione della servitù di passaggio esclusivamente sulle particella n. 1385 e 466, nonostante la relazione di c.t.u. individuasse anche tale particella n. 1388 tra quelle da attraversare prima di giungere a queste ultime;
sul punto, non essendo stata formulata nessuna domanda nemmeno si è formato il contraddittorio, per cui la questione è stata in maniera inammissibile posta nella comparsa conclusionale. Ad ogni modo non è stata fornita alcuna prova della proprietà della particella in questione in capo al il quale nel progetto definitivo approvato dal Comune con CP_5 delibera del 21/10/2005 (v. all. alla not a di deposito di parte attorea dell'1/6/2023) ha indicato la particella n. 1388 come di proprietà dei convenuti
CP_13
3.15. Anche nota dell'UT dello stesso prot. n.201700048248 del 06/09/17
(prodotta in allegato all'istanza del 15/3/2018), non fornisce supporto alla tesi attorea, sia perché la prova della proprietà non può certo darsi attraverso riconoscimenti unilaterali a sé favorevoli;
sia perchè il fatto che la strada insistente su tale particella sia pubblica, ben può IGnificare che quel tratto di strada sia privata, ma ad uso pubblico, giacché la distinzione fra strade pubbliche e private deve basarsi soprattutto sul criterio funzionale e non sul mero criterio materiale dell'appartenenza, cosicché sono pubbliche le strade 1 pagi na 17 di 27 destinate al pubblico transito e private tutte le altre. D'altro canto, proprio la scelta degli attori, nonostante l'espletamento dell'a.t.p. e l'esatta individuazione delle particelle su cui insisterebbe il passaggio da costituirsi, di non annoverare né la particella n. 1388, né quella 1387, quest'ultima pacificamente di proprietà del è frutto della consapevolezza che quel CP_5 tratto del passaggio è in realtà già ad uso pubb lico, con conseguente carenza d'interesse alla costituzione della servitù, con esclusione dei conseguenti oneri per il titolare del fondo servente.
3.16. Ad ogni modo – vista la contraddittorietà delle difese assunte dalla parte attorea, che nei ricorsi d'urgenza, proposti in corso di causa, ha affermato che l'azione ex art. 1051 cod. civ. era stata esperita nei confronti dei convenuti , pur essendo inequivoco dalla lettura dell'atto di Controparte_6 citazione (al quale si è cristallizzata la domanda, non esse ndo state redatte la memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c.) che l'azione è stata avanzata nei confronti del
– domanda sarebbe comunque infondata, per un'ulteriore autonoma CP_5 ragione, valevole anche assumendo la proprietà delle particelle n. 1385 e 466 in capo ai convenuti . Controparte_6
3.17. Orbene, nella relazione del c.t.u. del 29/8/2011 si legge:
«La strada di accesso che congiunge via L. Ferrara con i fondi Palazzo-Bisogno insiste sulle seguenti particelle: n.1388 intestata catastalmente a Controparte_2
(n. 19/03/1905); n.1387 intesta al Comune di Cava de' Tirreni;
n.1386 intestata a (n. 19/03/1905). Controparte_2
Superata tale particella vi è un cancello in lamiera metallica, realizzato presumibilmente dai IGnori , che separa la strada ora descritta dalla loro _2 proprietà. La strada prima del cancello è utilizzata anche come parcheggio della
Cooperativa Palazzo (ved. Foto n.1).
Proseguendo sul fondo vi è un cancello in rete metallica, realizzato dai _2 IGg. , utilizzato per accedere alla loro proprietà. Pt_1
È stato rilevato con metro a nastro, durante i sopralluoghi effettuati, un cordolo in cemento armato largo circa 20 cm. e con un'altezza media di 14 cm;
posto pagi na 18 di 27 lungo il confine che separa la particella n.1385 con la particella n.1058 (…)»
[sottolineatura della scrivente].
3.18. Il c.t.u .individua nel percorso appena riportato come quello sul quale costituire la servitù di passaggio in favore degli attori. Poco dopo però nella relazione si legge:
«Dagli atti acquisiti non risulta alcuna servitù di passaggio preesistente, ma per dovere di verità va anche detto che una servitù di passaggio per il fondo dei IGg.
è necessario per i seguenti motivi: Pt_1
1) Le particelle n.309 e n.1384 dei germani sono intercluse, non vi è Pt_1 un passaggio carrabile che collega detta proprietà alle strade principali comunali, vale a dire via L. Ferrara o via G. Esposito. È vero anche che vi è un semplice viottolo pedonale che collega tali particelle con la stessa via Esposito e non è possibile renderlo carrabile, poiché vi sono interposti diversi manufatti;
2) La strada descritta precedentemente nel paragrafo 2, che da via L. Ferrara collega la proprietà eredi e già realizzata ed è marginale alla proprietà _2 stessa, cioè non limita in nessun modo l'utilizzo del fondo degli eredi , _2 questi ultimi accedono alla loro proprietà anche da altra via;
3) Il tragitto più breve dal fondo alla via Comunale è quello che Pt_1 collega via L. Ferrara, e che peraltro, già esiste». [sottolineatura della scrivente].
3.19. I manufatti sono sicuramente quelli costruiti dagli stessi attori, oggetto delle ordinanze di demolizione emesse nei loro confronti dal Comune e prodotte dai convenuti, in quanto dalla mappa catastale, presente in atti, non risultano rappresentati fabbricati, ma solo terreni;
nell'ordinanza di demolizione n. 327/2010 (v. fascicolo dei convenuti) si premette della preesistenza di un deposito-forno, ma viene contestato l'art. 31 del d.P.R. n.
327 del 2001 – a mente del quale «Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, pagi na 19 di 27 planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile» – e il manufatto preesistente risulta oggetto di due concessioni in sanatoria del 1994 e 2003, per cui la costruzione è stata realizzata in tempi relativamente recenti, se rapportati all'epoca di avvio dell'opera pubblica, risalente, secondo la stessa prospettazione attorea agli anni '70; nell'ordinanza di demolizione n. 330/2010 si legge «in assenza di permesso a costruire, in aderenza a preesistente· muratura di contenimento di divisione, all'interno di preesistenti e fatiscenti baracche in lamiera (…)» erano state costruite due unità abitative e un garage;
inoltre nelle ordina nze è dato atto che l'accertamento degli abusi e l'ubicazione delle opere è avvenuto a via Esposito n. 28, ossia la stessa strada dalla quale il c.t.u. ha affermato l'esistenza del viottolo pedonale.
3.20. Che siano quelli i manufatti che non permettono di rende re carrabile il viottolo esistente, che consente l'accesso pedonale degli attori alle costruzioni presenti sui fondi, si evince anche dalle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni del (non presente in atti, ma alle quali il c.t.u. ha CP_5 risposto): «Per quanto riguarda il punto 1 delle note di parte, il CTU fa rilevare che non è oggetto di causa stabilire se il fondo dei IGg. è stato intercluso Pt_1 da qualcuno o da qualche opera realizzata, ma di certo all'attualità è intercluso.(…)»
3.21. Orbene, il concetto di interclusione preso in considerazione dal c.t.u. non è quello previsto dall'art. 1051 cod. civ. né dalla giurisprudenza di legittimità, visto che non può definirsi "assolutamente intercluso" il fondo che disponga di un passaggio pedonale, poiché nel semplice fatto della mancanza di un accesso carrabile non è ravvisabile l'interclusione assoluta, ma, eventualmente, quella relativa, se il passaggio pedonale di cui goda il fondo sia disagevole o insufficiente alle concrete eIGenze del m edesimo. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6009 del 12/11/1982).
3.22. Inoltre, «qualora, a causa della divisione materiale di un fondo pagi na 20 di 27 operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario d el fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno» (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 177 del 10/01/2003).
3.23. Va evidenziato che se è vero che
► «l'interclusione relativa, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, può essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l'in terclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse d el proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo, (nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, ritenendo che il richiedente costruendo la propria casa in un terreno impervio, con il beneficio, però, di una posizione più panoramica, aveva soddisfatto un'eIGenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica)» (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 28/03/1994)
è vero anche che
► nel caso di specie non è stata avanzata una domanda ex art. 1052 cod. civ.
e che «le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente pagi na 21 di 27 intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle eIGenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra "ab origine" proposta comporta un'inammissibile "mutatio libelli"». (Cass. civ., Se z. II,
Ordinanza, 18/12/2017, n. 30317, conf. Cass. n. 14788/2017; Cass. n.
5168/1985 e Cass. n. 1597/1981) e, quindi, sarebbe ultra petita una pronuncia che andasse a verificare i presupposti di cui all'art. 1052 cod. civ., in assenza di una tempestiva domanda formula in tal senso.
3.24. La domanda è, quindi, rigettata.
4. La domanda proposta nei confronti di tutti convenuti di risarcimento del danno derivante dall'ostacolo opposto all'accesso carrabile dalle particella n.
1385 e 466 cod. civ., è assorbita, visto i l rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva ex art. 1051 cod. civ., ma deve precisarsi che nemmeno avrebbe potuto trovare accoglimento anche ammettendo la fondatezza della domanda ex art. 1051 cod. civ., poiché la natura costitutiva di d etta azione esclude in radice che possa configurarsi la lesione del diritto del titolare del fondo dominante che non è ancora sorto.
5. Deve, quindi, essere esaminata solo la domanda proposta nei confronti del Comune di pagamento delle «indennità di occupazio ne dal 1970 ad oggi» nonché «di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva» delle particelle attoree, n. 309 e n. 1440.
5.1. Va premesso che gli attori hanno, nelle more, richiesto al in via CP_5 amministrativa, il pagamento dell'indennità ex art. 42 bis d.lgs. 380/2001; ciò risulta dalla sentenza del TAR Campania n. 296/2021 prodotta dal e CP_5 passata in giudicato (come da attestazione in calce).
5.2. In detta sentenza, per quel che qui rileva, di legge che: «col ricorso in epigrafe, (i n appresso, B. B.) e (in Parte_1 Parte_2 appresso, agivano: -- per l'annullamento, previa sospensione: --- del Pt_3 provvedimento del 08.10.2020, prot. n. 67435, col quale il Dirigente del IV pagi na 22 di 27 Settore LL.PP. Manutenzione – Patrimonio del Comune di Cava de' Tirreni aveva denegato la richiesta acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n.
327/2001 del fondo ubicato in Cava de' Tirreni, frazione Pregiato, e censito in catasto al foglio 12, particelle 309, 1384, 1440 e 1441; -- nonché, in subordine, per l'accertamento: --- del diritto di proprietà dei proponenti sul menzionato fondo;
-- e per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla restituzione dei cespiti immobiliari illegittimamente appresi ed al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo dei medesimi;
(…) infondato è, invece, l'ordine di doglianze secondo cui, a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dall'amministrazione resistente, la costruzione del viadotto da parte di quest'ultima avrebbe attinto tutte le aree in proprietà di e Pt_3 Pt_3
- tale proposizione non trova, infatti, riscontro probatorio nel tenore dell'esibito verbale di consistenza del 30.04.1983 (che fa riferimento al fondo censito in catasto al foglio 12, particella 309, poi frazionato nelle part icelle
309e 1384) e negli elaborati planimetrici a corredo della “relazione tecnica descrittiva di rilievo” depositata in giudizio dai ricorrenti, ove il solo lotto censito in catasto al foglio 12, particella 1384, figura perspicuamente attraversato dal ponte di collegamento tra via L. Ferrara e piazza M. Galdi di
Cava de' Tirreni;
(…) - l'accoglimento della domanda annullatoria principale limitatamente al diniego di acquisizione sanante del lotto censito in catasto al foglio 12,particella 1384, implica pure l'assorbimento in parte qua della domanda restitutorio-risarcitoria subordinata»;
5.3. Dunque, sulla particella n. 1384, è sceso il giudicato riguardo alla domanda risarcitoria, essendo stata assorbita dalla richiesta di indennità ex art. 42 bis avanzata dagl i attori;
quanto, invece alle particelle n. 309 e 1441, il
Tar ha declinato la giurisdizione, giustamente qualificando la domanda, sul piano astratto, come risarcimento del danno da occupazione usurpativa, visto che non risulta fornita nessuna prova, rispe tto a dette particelle, che siano interessare dalla costruzione dell'opera pubblica.
5.4. Nel presente giudizio la domanda risarcitoria è riferita ad un'occupazione pagi na 23 di 27 acquisitiva, ma ciò non osta all'esame della domanda, in quanto «l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio,
e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.»
(Cass. Sez.1 - , Ordinanza n. 18222 del 03/07/2024)
5.5. La domanda è infondata.
5.6. Gli attori non hanno fornito nessuna prova della presenza di porzioni di opere pubbliche sulle particelle n. 309 e 1440, la cui presenza risulta interessare esclusivamente la particella n. 1384, come si evince anche dal progetto del 2005 del Comune:
5.7. In azzurro è evidenziata la particella 1384; che sia quella la particella si evince dal fatto che il c.t.u. ha indicato l'estensione dell'intera particella 309, prima del frazionamento, in 546 mq, e nella tabella allegata al Progetto del pagi na 24 di 27 Comune, nella quale sono individuate le area da espropriare con indicazione catastale, estensione e misura dell'indennità, l'area occupata è individuata in
352 mq, corrispondente alla rappresentazione grafica del ponte fornito nella mappa.
5.8. Nella c.t.u. si legge in maniera g enerica e in riferimento a tutte le particelle sia degli attori che dei convenuti che «Le particelle ora descritte sono quasi tutte interessate da opere che il ha realizzato, sia per CP_5 quanto riguarda il viadotto e sia per la rete fognaria che a quant o risulta è perfettamente funzionante e riceve i recapiti fognari di numerosi abitanti».
5.9. Nessuna allegazione è stata fornita dagli attori in merito a quali opere siano state costruite sulle particelle n. 309 e 1440 e di quali entità, spettando a loro la prova dell'irreversibile trasformazione irreversibile dei fondi, che è rimasta del tutto assente;
né la c.t.u. avrebbe potuto supplire all'assoluta carenza di attività assertiva.
5.10. Va, tra l'altro, evidenziato che gli attori nemmeno hanno fornito la prova della proprietà della particella 1440 (quella della particella n. 309, può evincersi sia dal verbale dell'occupazione del 1983 sia dal progetto del 2005 appena citato, provenendo dalla P.A. il riconoscimento della proprietà della stessa, non essendo richiesta la probatio diabolica in materia risarcitoria), riguardo alla quale, nessun titolo è stato né dedotto né prodotto dagli attori.
Nella c.t.u. si dà atto dell'esistenza all'atto di donazione del 27/02/1989, con riferimento anche a detta particella, e di visure catastali che l'attesterebbero, che però gli attori, nonostante l'ordinanza emessa dalla scrivente, di autorizzazione a ricostruire gli allegati alla c.t.u., non hanno prodotto, dunque, deve essere rigettata anche tale domanda.
6. Passando alle spese di lite, esse seguono la totale soccombenza degli attori.
6.1. Deve rilevarsi che non è possibile tenere conto del procedimento cautelare definito con ordinanza del 27/12/2012, emessa in sede di reclamo, in quanto in essa il Collegio ha ritenuto la natura autonoma d i detto procedimento sia perché nel ricorso era assunta l'esistenza della servitù, pagi na 25 di 27 incompatibile con l'azione costitutiva ex art. 1051 cod. civ. esperita in questo giudizio, sia perché promosso ante -causam nel 2011, dunque in data anteriore al presente giudizio, di cui non si rinvengono elementi tali da ritenere che ne costituisca il merito. I convenuti avrebbero, quindi, dovuto instaurare un autonomo giudizio di merito per vedersi riconosciute le spese che assumevano ingiustamente compensate.
6.2. Nemmeno può tenersi conto del procedimento cautelare r.g. n.
1310/2013, definito con ordinanza del 9/5/2013, in quanto proposto autonomamente e non nell'ambito del presente. In quel caso ha errato il giudice a non liquidare le spese di lite, vista l'instaurazione di un giudizio cautelare autonomo.
6.3. Invece, deve tenersi conto del procedimento cautelare definito con ordinanza con ordinanza del 17/4/2014.
6.4. Va premesso che la liquidazione va fatta secondo i parametri vigenti, per cui si liquidano:
► in favore dei convenuti cost ituiti , Controparte_6
- per il sub-procedimento cautelare, visto il valore contenuto nei 5.200 euro, per compenso d'avvocato € 1.702,00 (fase di studio e introduttiva ai medi, minimi per la fase di trattazione e decisoria, visto che non è stata assunta nessuna prova e non risulta siano state depositate memorie conclusive), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, visto il valore dichiarato, ossia €260.000,00, in €
9.142,00 per compenso d'avvocato (fase di studio e introduttiva ai medi, minimi per la fase di trattazione e decisoria, visti il mancato deposito da parte degli attori delle memorie istruttorie e che non è stata assunta nessuna prova e la comparsa conclusionale e quella di replica hanno avuto valenza meramente riassuntiva) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
pagi na 26 di 27 ► in favore del parimenti, in € 9.142,00 per compenso CP_5
d'avvocato (v. paragrafo precedente) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
7. Non sussistono i presupposti per la con danna ex art. 96 c.p.c., in quanto la domanda era ammissibile (visto il rigetto dell'eccezione di giudicato), ma rimasta del tutto sguarnita di prova .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano;
► in favore dei convenuti costituiti : Controparte_6
- per il sub-procedimento cautelare, visto il valore contenuto nei 5.200 euro, per compenso d'avvocato € 1.702,00, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, visto il valore dichiarato, ossia €260.000,00, in €
9.142,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
► in favore del parimenti, in € 9.142,00 per compenso CP_5
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge.
Salerno, 2/4/2025
La giudice
Grazia Roscigno
pagi na 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000604/2012 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANCARLO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._6
PISAPIA GERARDO
(P.IVA , con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_1 dell'avv. CASCONE ANTONINO e dell'avv. SENATORE GIULIANA
CONVENUTI
Oggetto: servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. e responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: «[…] 1) accertare il diritto di servitù dei esistente in favore dei IG.ri e gravante sul f6 12, sulla particella 1385 e sulla 466 ubicato nel Pt_1 pagi na 1 di 27 comune di Cava de' Tirreni;
2) accertare che la particella 1385 e la particella 466 non sono di proprietà dei IG.ri bensì del Comune di Cava de Tirreni;
_2
3) condannare i IG.ri al risarcimento di tutti i danni procurati ai IG.ri _2
per effetto della chiusura del cancello posto al limite della particella 1385 Pt_1
e, quindi, della preclusione all'esercizio dei diritti dominicali sulle particelle 309 e
1440 di proprietà degli stessi;
Pt_1
4) condannare il Comune di Cava de' Tirreni alla corresponsione delle indennità di occupazione dal 1970 ad oggi in favore dei IG.ri nonché al risarcimento dei Pt_1 danni per l'occupazione acquisitiva di dette particelle e delle particelle 1385 e 466;
5) condannare altresì il al risarcimento del danno per aver agevolato la CP_5 condotta illecita e criminosa dei IG.ri nei confronti dei IG.ri _2 Pt_1 attraverso l'apposizione di un cancello su un'area pubblica (particella 1385 e 466)
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari» parte convenuta : «1) in via pregiudiziale l'Ill.mo Controparte_6
Giudicante adito voglia dichiarare l'improcedibilità della proposta domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e stabilito il D.lgs.
2) nel merito, fermo restando la preclusione per l'adito Giudicante ad aver cognizione della proposta domanda in forza della precedente eccezione avente carattere assorbente rispetto ad ogni e qualsiasi altra eccezione, Voglia l'Ill.mo giudicante rigettare la proposta domanda per assoluta in fondatezza in fatto ed in diritto, nonché per inammissibilità, strumentalità e temerarietà della stessa;
3) nel merito, ancora, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e per violazione del principio del ne bis i n idem essendo la questione già stata decisa in via definitiva dalla Corte d'Appello di
Salerno con sentenza n. 77/2011;
4) voglia condannare gli attori al pagamento delle spese, compenso professionale del presente procedimento, con attribuzione al difenso re antistatario dei convenuti, ed al risarcimento dei danni arrecati ex art. 96 c.p.c. per aver i medesimi agito in giudizio con dolo e/o colpa grave da liquidarsi dall'adito Giudicante in via equitativa».
Parte convenuta «Voglia l'On.le Tribunale Controparte_7 adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione difesa e documentazione così provvedere: pagi na 2 di 27 a) Preliminarmente, nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per le ragioni esposte al punto 1 della presente comparsa;
b) In subordine, nel rito, dichiarare:
b1) inammissibile la domanda sub n.2 delle conclusioni avverse, per le ragioni di cui al punto 2 della presente comparsa;
b2) inammissibile la domanda sub. 4 delle conclusioni avverse, per le ragioni di cui al punto 3 della presente comparsa;
b3) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda sub n. 4 delle avverse conclusioni;
b4) nulle le domande sub n. 4 e 5 delle avv erse conclusioni, per manifesta genericità della formulazione e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione di cui all'art. 164 n. 5 c.p.c.;
c) nel merito, in ogni caso, rigettare le domande di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'atto di citazione, siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero prescritte ai sensi degli artt. 2964 e ss. cod. civ.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 26/5/2012, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale - ex sede distaccata di Cava de' Tirreni -, , CP_1 _2
, , e il per
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_7 ivi sentir accogliere le conclusioni soprariportate.
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
► che nell'anno 1994 i convenuti ntrapresero un giudizio Controparte_8 contro essi attori per sentire accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio insistente sul fondo di loro proprietà e a favore della proprietà ; Pt_1
► che l'azione venne circoscritta alle particelle nn. 305 e 1260;
► che da tempo, i genitori di essi attori, e loro poi, passavano su alcune particelle di proprietà per giungere la loro proprietà non essendovi _2 altra possibilità di accesso;
► che il loro fondo risulta, tutt'ora, intercluso non accessibile agevolmente da alcuna altra strada;
pagi na 3 di 27 ► che il giudizio menzionato si concluse nel gennaio 2011 c on sentenza n.
77/11 della Corte di Appello di Salerno, la quale accertò che non vi era alcuna servitù sulle particelle 305 e 1260 insistente sulla proprietà e in favore _2 della proprietà di essi attori;
► che, a seguito di tale pronuncia, presentarono ricorso per accertamento tecnico preventivo, presso il Tribunale di Salerno, a seguito del quale fu nominato il C.T.U. il quale giunse alle seguenti conclusioni: «1) il fondo Per_1 degli eredi era un fondo intercluso per cui non aveva (e non ha Pt_1 collegamenti con le strade principali); 2) per accedere al fondo è Pt_1 necessario attraversare proprietà di altri;
3) l'unica possibilità per accedere al fondo è quella di passare attraverso le particelle 1385 e 446»; Pt_1
► che nel corso degli accert amenti emerse che sulla particella 1385 insistevano opere pubbliche e il C.T.U. fu invitato a chiarimenti al fine di comprendere se le particelle 1385 e 466 fossero di proprietà privata (e quindi dei Palazzo) o pubblica;
► che, già negli anni '70, il Comune di Cava de' Tirreni occupò un'area considerevole per la realizzazione del ponte di collegamento tra piazza Galdi e via Ferrara;
► che il dichiarò la pubblica utilità dell'opera e deliberò un piano CP_5 particellare di esproprio (comprese alcune particelle di proprietà e _2 altre di proprietà ); Pt_1
► che, quindi, dagli anni '70 le particelle 1385 e 466 sono state nella disponibilità del che su di esse realizzò opere pubbliche;
CP_5
► che nel giugno 2011 i apposero un cancello al confine della _2 particella n. 1385, bloccando sia l'accesso alla proprietà di essi attori, sia occupando un'area pubblica che fino a pochi mesi prima era adibita ad area di sosta per tutti gli abitanti della zona;
► che la creazione del ponte da parte del ha creato notevoli danni CP_5 in quanto l'opera, rimasta incompleta, li costringe a ospitare, su particelle di loro proprietà, un'opera pubblica che giace inutilizzata da oltre 30 anni;
► che sotto il ponte sono depositati detriti e rifiuti fonte di problemi sia per pagi na 4 di 27 la salute che per l'ambiente;
► che l'esproprio attuato senza che i proprietari ricevessero alcuna indennità;
► che per l'occupazione acquisitiva il Comune avrebbe dovuto corrispondere a essi attori, le indenn ità per tutto il periodo di occupazione dal
1970 a oggi;
► che il cancello fu posto dai abusivamente e impedì a essi attori di _2 non solo di accedere alla loro proprietà, ma anche di lavorare (visto che da tale cancello si ha acceso a un'area della loro azienda agricola);
► che la particella 1385 è pubblica e che, pertanto, il agevolò la CP_5 condotta illecita e criminosa dei . _2
Si sono costituiti tardivamente in giudizio , , CP_1 Controparte_2
e con compa rsa di costituzione e risposta Controparte_3 CP_4 nella quale hanno dedotto:
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio per legge;
• l'inammissibilità, la pretestuosità e la temerarietà della domanda in quanto sulla questione si pronunciò già il Tribunale di Salerno con sent.
10392/2006 del 31/3/2006 e la Corte d'Appello di Salerno con sent. 77/2011 del 26/1/2011 accertando l'inesistenza di qualsiasi servitù sulle particelle 466 e
1385;
• che le suindicate sentenze condanna rono gli odierni attori alla restituzione delle particelle nn. 466 e 1385 libere dal vincolo della servitù di passaggio illegittimamente imposta dai nonché al ripristino dello stato Pt_1 dei luoghi;
• che la società di e l'azienda agricola di Parte_1 Parte_2 sorsero appositamente per precostituire e configurare la necessità del passaggio sul fondo di essi convenuti;
• che l'accesso carrabile alla particella 1440 (ex 305) era consentito dalla via Gaetano Esposito n. 29, dove, però, realizzando svariati abusi edilizi mediante edificazione di diversi manufatti, i si preclusero qualsiasi Pt_1 pagi na 5 di 27 accesso al proprio fondo.
Hanno rassegnato, quindi, le conclusioni in premessa.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il on Controparte_7 memoria di costituzione nella quale ha dedotto:
o preliminarmente, nel rito, inammissibilità del “cumulo soggettivo” per difetto delle condizioni di cui all'art. 103 c.p.c. per aver l'attore convenuto in giudizio parti diverse, formulando domande non connesse, né per l'oggetto, né per il titolo, né comuni ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e, anzi, manifestamente indipendenti;
o nel rito, inammissibilità della domanda sub n. 2 delle conclusioni attoree con le quali hanno richiesto l'accertamento del diritto di proprietà del CP_5 sulle particelle 1385 e 466, difettando, gli attori, di legittimazione attiva;
o in subordine, nel rito, inammissibilità difetto di legittimazione attiva per la domanda sub n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione;
o difetto di giurisdizione per la domanda sub n. 4 delle conclusioni nell'atto di citazione;
o nullità per genericità della domanda, infondatezza nel merito e prescrizione del diritto azionato nella domanda sub n. 4;
o inammissibilità per genericità della domanda, infondatezza nel merito e prescrizione del diritto azionato nella domanda sub n. 5.
Hanno concluso, quindi, per le conclusioni in premessa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 la causa, in data 22/11/2013, è stata rimessa al Presidente del Tribunale per la soppressione delle ex sedi distaccate e il trasferimento del fascicolo al
Tribunale di Salerno.
La causa, senza necessità di istruzione, è stata rinviata per le conclusioni e, dopo meri rinvii dovuti al denunciato smarrimento della produzione di parte attorea, al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizion e, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** pagi na 6 di 27
1. Sull'eccezione di improcedibilità
1.1. Occorre dapprima esaminare l'eccezione d'improcedibilità della domanda formulata dai convenuti secondo i quali l'attrice non avrebbe Controparte_8 previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, prescritto in materia di diritti reali, oggetto di controversia.
1.2. Ebbene, tale eccezione è infondata, non potendo la disciplina della mediazione obbligatoria essere ratione temporis invocata: infatti, benché il previo esperimento del tentativo di mediazione sia stato previsto quale condizione di procedibilità dall'art. 5, I comma, del D.lgs. n. 28/10, entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 272/2012, ha dichiarato l'incostituzionalità di detta norma;
conseguentemente, tale disposizione non può - in forza del dettato dell'art. 30 della L. n. 87/53 - "avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" della Consulta. In altri termini, la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere q uei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. Sicché, l'art. 5, I comma, del
D.lgs. n. 28/10 non può trovare applicazione rispe tto al presente procedimento.
1.3. Né potrebbe proficuamente invocarsi l'art. 84, I comma, del d.l. n. 69/13, che ha nuovamente introdotto la disciplina della mediazione obbligatoria, tenuto conto che il II comma di detta disposizione stabilisce testualmente ch e
"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta in data 22.6.13”.
1.4. L'eccezione è, quindi, rigettata.
2. Sull'eccezione di giudicato.
2.1. L'eccezione di giudicato esterno trova fondamento nell'art. 2909 c.c., il quale, prevedendo che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in pagi na 7 di 27 giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sancisce una regola fondamentale posta alla base del nostro ordinamento giuridico, che risponde all'eIGenza di rispettare il principio di certezza del diritto.
2.2. La sentenza passata in giudicato, in quanto dotata di vis imperativa, detta una regola di giudizio che preclude la riproposizio ne della medesima domanda e impone una decisione giuridicamente consequenziale sulle domande concernenti le situazioni giuridiche, dedotte in un successivo giudizio, dipendenti da quella già decisa, onde evitare un contrasto tra giudicati.
2.3. Tuttavia, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia non solo identità di parti, ma anche identità di "petitum" e di "causa petendi" (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. I,
Sent., 24.03.2014, n. 6830; Cass. civ., sez. III, Sent., 19.07.2005, n. 15222;
Cass. civ., sez. II, Sent., 30.07.2004, n. 14593).
2.4. Occorre precisare che, a tal fine, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, risulta del tutto irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione, in quanto imprescindibile è, piuttosto, l'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi (Cass. civ., sez. I, Ord.,
07.06.2021, n. 15817).
2.5. Da ciò ne discende che, se dal raffronto della statuizione contenuta nella precedente decisione con l'oggetto del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato emerge che il giudizio in corso abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, la preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno dev'essere esclusa (Cass. civ., sez. III, Sent., 29.07.2014, n. 17218).
2.6. Peraltro, condicio sine qua non affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è la certezza dell a sua formazione. Da ciò ne deriva che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova non soltanto producendo la sentenza emessa in un altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione, ex art. 124 disp. att . c.p.c., dalla pagi na 8 di 27 quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione (si veda da ultimo:
Cass. civ., sez. V, Ord., 21.11.2022, n. 34251; Cass. civ., sez. V, Ord.,
31.10.2022, n. 32144; Cass. civ., sez. I, Ord., 02.03.2022, n. 6868; Cass. civ., sez. III, Ord., 23.08.2018, n. 20974).
2.7. Nel caso di specie i convenuti hanno provveduto a Controparte_8 depositare, oltre alla sentenza, l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. della
Corte d'appello di Salerno dell'omessa proposizione avverso a essa del ricorso per Cassazione.
2.8. Detto ciò, occorre rilevare che gli attori hanno proposto la domanda di costituzione della servitù coattiva, assumendo l'interclusione del proprio fondo prospettando che il Comune di Cava de' Tirreni fosse il proprietario delle particelle n. 1385 e 466, della quali si sarebbero illecitamente appropriati i convenuti mediante l'apposizione del cancello, preclusivo del Controparte_6 passaggio di essi attori.
2.9. Il passaggio di cui è chiesta la costituzione coattiva è sicuramente lo stesso per il quale era stato chiesto accertarsi l'acquisto della servitù a titolo originario, individuato nella sentenza della Corte d'appello n. 77/2011.
2.10. In essa si accerta che sulle particelle degli eredi (1385 e _2
466) non sussiste nessuna servitù di passaggio a favore del fondo dei Pt_1
(particelle 305 e 1260 – gli attori chiedono invece costituirsi il diritto di passaggio coatto sempre sulle particelle 1385 e 466 dei , ma a favore di _2 altre particelle dei : la 309 e 1440). Pt_1
2.11. La sentenza di primo grado accertava l'insussistenza della servitù sul fondo, sempre dei , individuato sulla diversa particella (n. 724). In _2 realtà, hanno sostenuto i convenuti che tale errore era stato Controparte_8 indotto dagli stessi i quali, nel ricorso per reintegrazione nel possesso Pt_1 proposto prima della causa petitoria aveva individuato il fondo servente come contraddistinto nella particella 724 (e non la 1385 e la 466).
2.12. Al riguardo la Corte di Appello ha accertato che: «Il terzo motivo di appello è accompagnato da una relazione tecnica di parte, nella quale il consulente nominato degli appellanti, premesso che risulta Controparte_9
pagi na 9 di 27 proprietario delle particelle di terreno nn. 724, 1057, 466 e 1385, riferisce che il passaggio per l'accesso al fondo degli appellanti avviene sulla particella n.
1385 e non sulla particella n. 724, la quale è ubicata ad oltre cinque metri dal sentiero (v. relazione tecnica per geom. in produzione Persona_2 appellanti).
Osserva la Corte che la circostanza di cui sopra attiene all'individuazione non del tracciato della servitù, bensì della particella catastale su cui detto tracciato insiste. Gli stessi appellanti nell'atto di appello deducono che “il selciato della strada in possesso degli odierni appel lanti non attraversa la particella n. 724 del foglio 12 in C.T., anzi, risulta essere ubicato ad oltre 5 metri dalla stessa” e “la non corrispondenza del selciato della strada ove si è esercitato da oltre trenta anni il passaggio da parte dei per g iungere Pt_1 alle particelle di loro proprietà e la particella n. 724 di proprietà del IG.
(v. atto di appello, pagg. 7-8). Controparte_9
In definitiva, gli appellanti non sostengono di aver esercitato il passaggio su un tracciato o su un fondo diverso da quello indicato dall'attore nella citazione introduttiva del processo, ma che tale tracciato insiste su un tratto di terreno riportato in catasto con una particella catastale diversa da quella indicata dal . Da ciò deducono che la domanda proposta d a _2 quest'ultimo avrebbe dovuto essere rigettata perché infondata in fatto.
La tesi di parte appellante non può essere condivisa.
Oggetto dell'actio negatoria servitutis è l'accertamento della libertà del fondo, mentre l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale, in quanto la titolarità del bene si pone come mero requisito di legittimazione attiva (Cfr., cass., 29,3,1999 n. 2982; Cass.
4.12.1995 n.
12488). Di conseguenza, in siffatta azione la prova della proprietà può essere data con ogni mezzo ed anche in base a presunzioni semplici. Vengono pertanto in rilievo anche le annotazioni catastali le quali, tuttavia, essendo il catasto preordinato ai fini essenzialmente fiscale, costituiscono un elemento probatorio di carattere sussidiario […]».
L'excursus argomentativo della Corte riguarda proprio l'irrilevanza pagi na 10 di 27 dell'individuazione della particella. Tanto è che nel dispositivo si legge: «[…]
b) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che sul fondo di proprietà degli appellati
, , e , eredi di CP_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
sito in e riportato in catasto al foglio 12 Controparte_9 Controparte_5 particelle 466 e 1385 non esiste alcuna servitù di passaggio, né a piedi né con mezzi meccanici, in favore del fondo di proprietà di , Parte_1 [...]
e anch'esso sito in riportato Parte_2 Controparte_10 Controparte_5 in catasto al foglio 12, particelle 305 e 1260 […]».
2.13. Con riferimento al la diversità delle particelle in favore delle quali gli attori chiedono costituirsi la servitù coattiva, indicate nel precedente giudizio nelle particelle nn. 305 e 1260 e nel presente nelle particelle nn. 309 e
1440, si rileva che il c.t.u., ing. , nella relazione redatta nel Per_1 procedimento per a.t.p., ha accertato:
«I germani e sono proprietari, in comunione, del Pt_1 Parte_2 terreno sito in Cava de' Tirreni, identificato in NCEU al foglio 12, particella n.309
(ora n.309 e n.1384) e n.1441 (ved. Allegato n.7). La particella n. 1440 (ex n.305) è di proprietà esclusiva di e non di entrambi i germani, Parte_2 come riportato nel ricorso presentato dai ricorrenti. Gli eredi invece, sono _2 proprietari del terreno identificato con le particelle n.724 (ora n.2508, 2509),
n.1057 e n.466 (ora n.466 e n.1385). Tali beni sono pervenuti a CP_9
(de cuius) tramite atto di donazione del 8.09.1975 per notaio
[...] [...]
» Per_3
2.14. Riportando i diversi numeri assunti dalle particelle sul la mappa catastale presente in atti, prodotta dai convenuti e (v. all. CP_8 _2 all'ordinanza n. 327/2010 del 7/10/2010 del Comune di Cava de' Tirreni:
pagi na 11 di 27 2.15. Dunque, dalla mappa catastale non si rinviene la particell a n. 1260 indicata nel precedente giudizio come di proprietà dei né gli attori Pt_1 nell'atto di citazione hanno descritto un percorso diverso da quello per il quale avevano chiesto accertarsi l'acquisto per usucapione nei confronti dei convenuti Controparte_11
2.16. Ciò detto, l'eccezione è comunque infondata, in quanto:
«L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.
2124 del 29/01/2021, ma v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22316 del 2013, in motivazione).
2.17. Invero, va evidenziato, che dalla lettura dell'atto di citazione gli attori, costoro non hanno proposto la domanda di costituzione della servitù ex art. 1051 cod. civ. nei confronti dei convenuti ma nei Controparte_8 confronti del avendo assunto che: CP_5
«(…) il che peraltro aveva dichiarato la pubblica utilità CP_5 dell'opera e aveva approvata, deliberando anche un piano particellare di esproprio (che prevedeva l'esproprio sia di talune particele di proprietà
sia di proprietà ), aveva proceduto ad una nuova _2 Pt_1 occupazione di urgenza (necessaria solo per riappaltare e lavori e rifinanziare l'opera, anche se il possesso delle aree in dagli anni '70 era pagi na 12 di 27 stato del , come emerge dalla documentazione in atti. Dagli anni CP_5
'70 ad oggi, dunque, nonostante i giudizio in corso tra i ed i _2
, le particele 1385 e 466 sono state nella disponibilità dcl Pt_1 che su di esse ha realizzato Opere pubbliche tuttora presenti. CP_5
Improvvisamente, però, nel giugno 2011 i IG.ri hanno apposto _2 un cancello al confine della particella 1385, bloccando in tal modo l'accesso ai SI.ri , che non possono più accedere alla loro Pt_1 proprietà, ma soprattutto appropriandosi di un'area che è pubblica e che fino a pochi mesi fa era adibita ad area di sosta per tutti coloro che abitano nella zona, soprattutto per i residenti della coop. ( …) La _2 particella 1385 è palesemente pubblica, come si evince anche dalla relazione dell'ing , per cui il non avrebbe mai dovuto Per_1 CP_5 consentire ai IG.ri di chiudere l'ac cesso e di utilizzare e _2 trasformare l'area come se fosse proprietà privata. Il pertanto, CP_5 ha agevolato la condotta illecita e criminosa dei , aggravando i _2 danni subii dai IG.ri . A ciò s1 aggiunga che da anni i Pt_1 _2 ostacolano 'esercizio della servitù di passaggio dei IG.ri sulla Pt_1 particella 1385 e sulla 466, impedendo agli odierni attori di esercitare un loro diritto. Anche sotto questo profilo, dunque, ai IG.ri spetta Pt_1
m considerevole risarcimento. Ala luce di tali elementi è evidente che sia il sia i IG.ri hanno creato numerosi Controparte_7 _2 danni ai IG.ri , che si accerteranno in corso i causa». Pt_1
2.18. Considerate anche le conclusioni rassegnate, deve ritenersi che la domanda di costituzione della servitù sia stata diretta nei confronti del sulla base del presupposto che, in seguito all'occupazione d'urgenza, CP_5 le particelle n. 1385 e 446 fossero diventate di sua proprietà, in forza dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e che i convenuti , Controparte_6 ritornati nella disponibilità dei suddetti appezzamenti, ma non essendone più proprietari, avrebbero, da giugno del 2011, impedito l'esercizio del passaggio, con il concorso del il quale, invece, nella qualità di proprietar io, CP_5 avrebbe dovuto impedire la condotta illecita di costoro. Ancora più chiaramente: nella stessa prospettazione attorea i convenuti Controparte_8 non sono proprietari delle particelle su cui è chiesta la costituzione della servitù.
3. Sulla domanda di costituzione della servitù coattiva
3.1. Gli attori assumono l'interclusione dei propri fondi, avvalendosi, a pagi na 13 di 27 supporto della loro asserto, della relazione redatta dall'Ing. nel citato Per_1 procedimento per a.t.p.
3.2. Prima di passare all'esame della domanda occorre aprire una breve parentesi riguardo al corredo probatorio.
3.3. Gli attori hanno chiesto, con istanza dell'1/2/2017, di essere rimessi in termini per la ricostruzione del proprio fascicolo di parte, andato parzialmente smarrito, così come deve ritenersi constatato dal precedente giudice istruttore all'udienza del 12/5/2015, alla quale, infatti, ha autorizzato entrambe le parti a ricostruire gli atti smarriti. All'udienza successiva del 23/2/2016, entro la quale, in assenza dell'assegnazione di un diverso termine sarebbe dovuta avvenire la ricostruzione, nessuno è comparso per la parte attorea e sono state ammesse le prova articolate dalla parte convenuta.
3.4. Con ordinanza del 7/2/2017, la precedente g.i., ha rigettato la richiesta di rimessione in termini «… non risultando che il precedente procuratore abbia depositato nei termini (perentori) assegnati ex art. 183 c.p.c. alcuna memoria istruttoria e non risultando che abbia prodotto negli stessi termini alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'indice del fascicolo di parte nella causa di merito, che si rinviene in atti e che reca la prescritta attestazione di cancelleria datata 04.06.2012 concernente il solo deposito della citazione notificata e della relazione dell' Ing. ». Per_1
3.5. Quanto affermato nell'ordinanza, che qui si conferma, risulta riscontrato, oltre che dal dato documentale richiamato, anche da quanto verbalizzato dal difensore degli attori all'udienza del 16/4/2014, successiva alla concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., alla quale aveva scritto: «impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda attorea», quindi senza chiedere l'ammissione di istanze istruttorie e ciò, semplicemente, perché non erano state articolate, non essendo stata depositata nessuna memoria.
3.6. La scrivente con ordinanza del 24/10/2023, nel pronunciarsi sulla reiterata istanza degli attori, li ha autorizzati a ricostruire l'intero fascicolo dell'a.t.p., comprensivo, quindi, anche dei documenti ad esso allegati (v. Cass. pagi na 14 di 27 Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23693 del
09/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17990 del 07/09/2004).
3.7. I documenti allegati alla relazione dell'ing. del 29/8/2011, prima Per_1 dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del erano i CP_5 seguenti:
«1) VERBALI DI SOPRALLUOGO.
2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3) Delibera del ConIGlio Comunale N.286 del 13/07/1982;
4) Decreto di occupazione d'urgenza N.225 del 1/04/1983;
5) Verbale di occupazione d'urgenza del 30/04/1983;
6) Tipo mappale del 22/05/1986;
7) Estratto di mappa aggiornato del NCEU – foglio n.12;
8) Estratto di mappa precedente del NCEU – foglio n.12, part. n.724;
9) Visure storiche per immobile delle particelle: n.1106, n.1107, n.1058,
n.1385, n.466, n.309, n.1440, n.1441, n.2119, n.2382, n.2383, n.469»
Nella relazione del 23/3/2012, successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti del risultano i seguenti allegati: CP_7
«1) VERBALI DI SOPRALLUOGO.
2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3) Richiesta trasmissione documentazione prot. 8437/P del 09/02/2012;
4) Richiesta di eventuali note di parte del 1/03/2012;
5) Note di parte Attrice;
6) Note di parte Convenuta (Comune di Cava de' Tirreni)»;
Nel verbale di sopralluogo del 22/12/2011 l'avvocato Pisapia, quale difensore dei convenuti , produsse i seguenti documenti, contenuti nel Controparte_6 proprio fascicolo di parte:
«- copia progetto definitivo ampliamento via Ferrara-Frazione di Pregiato Cava
De' Tirreni del settembre 2005;
► copia relazione tecnica di parte del geom. CP_12
► Nota del Comune di Cava de' Tirreni del 9.7.2011» pagi na 15 di 27 3.8. Dunque, solo detta documentazione può ritenersi legittimamente acquisita, con conseguente inutilizzabilità dell'ulteriore documentazione prodotta dagli attori ben oltre la scadenza dei termini perentori.
3.9. Passando all'esame della domanda avanzata, l'art. 1051, c. 1, cod. civ. recita: «Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione
e il conveniente uso del proprio fondo.»
3.10. La legittimazione passiva della domanda attorea spetta esclusivamente del proprietario del fondo, che gli attori assumono in capo al
CP_5
3.11. Tale assunto è rimasto del tutto sprovvisto di prova, così come ammesso anche dalla stessa parte attorea nella comparsa conclusionale.
3.12. Va evidenziato che «in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di ab dicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente» (Cass. Sez. U, Sentenza n.
735 del 19/01/2015); nel caso di specie la particella n. 1385 non è occupata dall'opera pubblica (v. c.t.u. pag. 6 della c.t.u. di marzo 2012: «… rileva che dai grafici allegati alla CTP di parte attrice, le particelle ora citate non sono state interessate da opere relative al viadotto, soltanto una parte della particella n° 1385 è stata interessata dall'area di cantiere per la realizzazione del viadotto …) ed è pacifico che l'area sia nella disponibilità dei convenuti;
a monte, nessun provvedimento ablatorio è stato prodotto, non avend0 tale effetto il decreto di occupazione d'urgenza, alla cui scadenza ha perso qualsiasi pagi na 16 di 27 efficacia.
3.13. Dunque, la domanda va r igettata, in quanto la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio è stata proposta nei confronti di chi non è proprietario.
3.14. Riguardo invece alla proprietà della particella n. 1388, attribuita dagli attori al Comune, ma intestata catastalme nte ai convenuti CP_8
, deve rilevarsi che nell'atto di citazione non è fatta alcuna menzione
[...] della stessa, essendo stata richiesta la costituzione della servitù di passaggio esclusivamente sulle particella n. 1385 e 466, nonostante la relazione di c.t.u. individuasse anche tale particella n. 1388 tra quelle da attraversare prima di giungere a queste ultime;
sul punto, non essendo stata formulata nessuna domanda nemmeno si è formato il contraddittorio, per cui la questione è stata in maniera inammissibile posta nella comparsa conclusionale. Ad ogni modo non è stata fornita alcuna prova della proprietà della particella in questione in capo al il quale nel progetto definitivo approvato dal Comune con CP_5 delibera del 21/10/2005 (v. all. alla not a di deposito di parte attorea dell'1/6/2023) ha indicato la particella n. 1388 come di proprietà dei convenuti
CP_13
3.15. Anche nota dell'UT dello stesso prot. n.201700048248 del 06/09/17
(prodotta in allegato all'istanza del 15/3/2018), non fornisce supporto alla tesi attorea, sia perché la prova della proprietà non può certo darsi attraverso riconoscimenti unilaterali a sé favorevoli;
sia perchè il fatto che la strada insistente su tale particella sia pubblica, ben può IGnificare che quel tratto di strada sia privata, ma ad uso pubblico, giacché la distinzione fra strade pubbliche e private deve basarsi soprattutto sul criterio funzionale e non sul mero criterio materiale dell'appartenenza, cosicché sono pubbliche le strade 1 pagi na 17 di 27 destinate al pubblico transito e private tutte le altre. D'altro canto, proprio la scelta degli attori, nonostante l'espletamento dell'a.t.p. e l'esatta individuazione delle particelle su cui insisterebbe il passaggio da costituirsi, di non annoverare né la particella n. 1388, né quella 1387, quest'ultima pacificamente di proprietà del è frutto della consapevolezza che quel CP_5 tratto del passaggio è in realtà già ad uso pubb lico, con conseguente carenza d'interesse alla costituzione della servitù, con esclusione dei conseguenti oneri per il titolare del fondo servente.
3.16. Ad ogni modo – vista la contraddittorietà delle difese assunte dalla parte attorea, che nei ricorsi d'urgenza, proposti in corso di causa, ha affermato che l'azione ex art. 1051 cod. civ. era stata esperita nei confronti dei convenuti , pur essendo inequivoco dalla lettura dell'atto di Controparte_6 citazione (al quale si è cristallizzata la domanda, non esse ndo state redatte la memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c.) che l'azione è stata avanzata nei confronti del
– domanda sarebbe comunque infondata, per un'ulteriore autonoma CP_5 ragione, valevole anche assumendo la proprietà delle particelle n. 1385 e 466 in capo ai convenuti . Controparte_6
3.17. Orbene, nella relazione del c.t.u. del 29/8/2011 si legge:
«La strada di accesso che congiunge via L. Ferrara con i fondi Palazzo-Bisogno insiste sulle seguenti particelle: n.1388 intestata catastalmente a Controparte_2
(n. 19/03/1905); n.1387 intesta al Comune di Cava de' Tirreni;
n.1386 intestata a (n. 19/03/1905). Controparte_2
Superata tale particella vi è un cancello in lamiera metallica, realizzato presumibilmente dai IGnori , che separa la strada ora descritta dalla loro _2 proprietà. La strada prima del cancello è utilizzata anche come parcheggio della
Cooperativa Palazzo (ved. Foto n.1).
Proseguendo sul fondo vi è un cancello in rete metallica, realizzato dai _2 IGg. , utilizzato per accedere alla loro proprietà. Pt_1
È stato rilevato con metro a nastro, durante i sopralluoghi effettuati, un cordolo in cemento armato largo circa 20 cm. e con un'altezza media di 14 cm;
posto pagi na 18 di 27 lungo il confine che separa la particella n.1385 con la particella n.1058 (…)»
[sottolineatura della scrivente].
3.18. Il c.t.u .individua nel percorso appena riportato come quello sul quale costituire la servitù di passaggio in favore degli attori. Poco dopo però nella relazione si legge:
«Dagli atti acquisiti non risulta alcuna servitù di passaggio preesistente, ma per dovere di verità va anche detto che una servitù di passaggio per il fondo dei IGg.
è necessario per i seguenti motivi: Pt_1
1) Le particelle n.309 e n.1384 dei germani sono intercluse, non vi è Pt_1 un passaggio carrabile che collega detta proprietà alle strade principali comunali, vale a dire via L. Ferrara o via G. Esposito. È vero anche che vi è un semplice viottolo pedonale che collega tali particelle con la stessa via Esposito e non è possibile renderlo carrabile, poiché vi sono interposti diversi manufatti;
2) La strada descritta precedentemente nel paragrafo 2, che da via L. Ferrara collega la proprietà eredi e già realizzata ed è marginale alla proprietà _2 stessa, cioè non limita in nessun modo l'utilizzo del fondo degli eredi , _2 questi ultimi accedono alla loro proprietà anche da altra via;
3) Il tragitto più breve dal fondo alla via Comunale è quello che Pt_1 collega via L. Ferrara, e che peraltro, già esiste». [sottolineatura della scrivente].
3.19. I manufatti sono sicuramente quelli costruiti dagli stessi attori, oggetto delle ordinanze di demolizione emesse nei loro confronti dal Comune e prodotte dai convenuti, in quanto dalla mappa catastale, presente in atti, non risultano rappresentati fabbricati, ma solo terreni;
nell'ordinanza di demolizione n. 327/2010 (v. fascicolo dei convenuti) si premette della preesistenza di un deposito-forno, ma viene contestato l'art. 31 del d.P.R. n.
327 del 2001 – a mente del quale «Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, pagi na 19 di 27 planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile» – e il manufatto preesistente risulta oggetto di due concessioni in sanatoria del 1994 e 2003, per cui la costruzione è stata realizzata in tempi relativamente recenti, se rapportati all'epoca di avvio dell'opera pubblica, risalente, secondo la stessa prospettazione attorea agli anni '70; nell'ordinanza di demolizione n. 330/2010 si legge «in assenza di permesso a costruire, in aderenza a preesistente· muratura di contenimento di divisione, all'interno di preesistenti e fatiscenti baracche in lamiera (…)» erano state costruite due unità abitative e un garage;
inoltre nelle ordina nze è dato atto che l'accertamento degli abusi e l'ubicazione delle opere è avvenuto a via Esposito n. 28, ossia la stessa strada dalla quale il c.t.u. ha affermato l'esistenza del viottolo pedonale.
3.20. Che siano quelli i manufatti che non permettono di rende re carrabile il viottolo esistente, che consente l'accesso pedonale degli attori alle costruzioni presenti sui fondi, si evince anche dalle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni del (non presente in atti, ma alle quali il c.t.u. ha CP_5 risposto): «Per quanto riguarda il punto 1 delle note di parte, il CTU fa rilevare che non è oggetto di causa stabilire se il fondo dei IGg. è stato intercluso Pt_1 da qualcuno o da qualche opera realizzata, ma di certo all'attualità è intercluso.(…)»
3.21. Orbene, il concetto di interclusione preso in considerazione dal c.t.u. non è quello previsto dall'art. 1051 cod. civ. né dalla giurisprudenza di legittimità, visto che non può definirsi "assolutamente intercluso" il fondo che disponga di un passaggio pedonale, poiché nel semplice fatto della mancanza di un accesso carrabile non è ravvisabile l'interclusione assoluta, ma, eventualmente, quella relativa, se il passaggio pedonale di cui goda il fondo sia disagevole o insufficiente alle concrete eIGenze del m edesimo. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6009 del 12/11/1982).
3.22. Inoltre, «qualora, a causa della divisione materiale di un fondo pagi na 20 di 27 operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario d el fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno» (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 177 del 10/01/2003).
3.23. Va evidenziato che se è vero che
► «l'interclusione relativa, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, può essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l'in terclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse d el proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo, (nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, ritenendo che il richiedente costruendo la propria casa in un terreno impervio, con il beneficio, però, di una posizione più panoramica, aveva soddisfatto un'eIGenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica)» (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 28/03/1994)
è vero anche che
► nel caso di specie non è stata avanzata una domanda ex art. 1052 cod. civ.
e che «le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente pagi na 21 di 27 intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle eIGenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra "ab origine" proposta comporta un'inammissibile "mutatio libelli"». (Cass. civ., Se z. II,
Ordinanza, 18/12/2017, n. 30317, conf. Cass. n. 14788/2017; Cass. n.
5168/1985 e Cass. n. 1597/1981) e, quindi, sarebbe ultra petita una pronuncia che andasse a verificare i presupposti di cui all'art. 1052 cod. civ., in assenza di una tempestiva domanda formula in tal senso.
3.24. La domanda è, quindi, rigettata.
4. La domanda proposta nei confronti di tutti convenuti di risarcimento del danno derivante dall'ostacolo opposto all'accesso carrabile dalle particella n.
1385 e 466 cod. civ., è assorbita, visto i l rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva ex art. 1051 cod. civ., ma deve precisarsi che nemmeno avrebbe potuto trovare accoglimento anche ammettendo la fondatezza della domanda ex art. 1051 cod. civ., poiché la natura costitutiva di d etta azione esclude in radice che possa configurarsi la lesione del diritto del titolare del fondo dominante che non è ancora sorto.
5. Deve, quindi, essere esaminata solo la domanda proposta nei confronti del Comune di pagamento delle «indennità di occupazio ne dal 1970 ad oggi» nonché «di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva» delle particelle attoree, n. 309 e n. 1440.
5.1. Va premesso che gli attori hanno, nelle more, richiesto al in via CP_5 amministrativa, il pagamento dell'indennità ex art. 42 bis d.lgs. 380/2001; ciò risulta dalla sentenza del TAR Campania n. 296/2021 prodotta dal e CP_5 passata in giudicato (come da attestazione in calce).
5.2. In detta sentenza, per quel che qui rileva, di legge che: «col ricorso in epigrafe, (i n appresso, B. B.) e (in Parte_1 Parte_2 appresso, agivano: -- per l'annullamento, previa sospensione: --- del Pt_3 provvedimento del 08.10.2020, prot. n. 67435, col quale il Dirigente del IV pagi na 22 di 27 Settore LL.PP. Manutenzione – Patrimonio del Comune di Cava de' Tirreni aveva denegato la richiesta acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n.
327/2001 del fondo ubicato in Cava de' Tirreni, frazione Pregiato, e censito in catasto al foglio 12, particelle 309, 1384, 1440 e 1441; -- nonché, in subordine, per l'accertamento: --- del diritto di proprietà dei proponenti sul menzionato fondo;
-- e per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla restituzione dei cespiti immobiliari illegittimamente appresi ed al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo dei medesimi;
(…) infondato è, invece, l'ordine di doglianze secondo cui, a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dall'amministrazione resistente, la costruzione del viadotto da parte di quest'ultima avrebbe attinto tutte le aree in proprietà di e Pt_3 Pt_3
- tale proposizione non trova, infatti, riscontro probatorio nel tenore dell'esibito verbale di consistenza del 30.04.1983 (che fa riferimento al fondo censito in catasto al foglio 12, particella 309, poi frazionato nelle part icelle
309e 1384) e negli elaborati planimetrici a corredo della “relazione tecnica descrittiva di rilievo” depositata in giudizio dai ricorrenti, ove il solo lotto censito in catasto al foglio 12, particella 1384, figura perspicuamente attraversato dal ponte di collegamento tra via L. Ferrara e piazza M. Galdi di
Cava de' Tirreni;
(…) - l'accoglimento della domanda annullatoria principale limitatamente al diniego di acquisizione sanante del lotto censito in catasto al foglio 12,particella 1384, implica pure l'assorbimento in parte qua della domanda restitutorio-risarcitoria subordinata»;
5.3. Dunque, sulla particella n. 1384, è sceso il giudicato riguardo alla domanda risarcitoria, essendo stata assorbita dalla richiesta di indennità ex art. 42 bis avanzata dagl i attori;
quanto, invece alle particelle n. 309 e 1441, il
Tar ha declinato la giurisdizione, giustamente qualificando la domanda, sul piano astratto, come risarcimento del danno da occupazione usurpativa, visto che non risulta fornita nessuna prova, rispe tto a dette particelle, che siano interessare dalla costruzione dell'opera pubblica.
5.4. Nel presente giudizio la domanda risarcitoria è riferita ad un'occupazione pagi na 23 di 27 acquisitiva, ma ciò non osta all'esame della domanda, in quanto «l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio,
e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.»
(Cass. Sez.1 - , Ordinanza n. 18222 del 03/07/2024)
5.5. La domanda è infondata.
5.6. Gli attori non hanno fornito nessuna prova della presenza di porzioni di opere pubbliche sulle particelle n. 309 e 1440, la cui presenza risulta interessare esclusivamente la particella n. 1384, come si evince anche dal progetto del 2005 del Comune:
5.7. In azzurro è evidenziata la particella 1384; che sia quella la particella si evince dal fatto che il c.t.u. ha indicato l'estensione dell'intera particella 309, prima del frazionamento, in 546 mq, e nella tabella allegata al Progetto del pagi na 24 di 27 Comune, nella quale sono individuate le area da espropriare con indicazione catastale, estensione e misura dell'indennità, l'area occupata è individuata in
352 mq, corrispondente alla rappresentazione grafica del ponte fornito nella mappa.
5.8. Nella c.t.u. si legge in maniera g enerica e in riferimento a tutte le particelle sia degli attori che dei convenuti che «Le particelle ora descritte sono quasi tutte interessate da opere che il ha realizzato, sia per CP_5 quanto riguarda il viadotto e sia per la rete fognaria che a quant o risulta è perfettamente funzionante e riceve i recapiti fognari di numerosi abitanti».
5.9. Nessuna allegazione è stata fornita dagli attori in merito a quali opere siano state costruite sulle particelle n. 309 e 1440 e di quali entità, spettando a loro la prova dell'irreversibile trasformazione irreversibile dei fondi, che è rimasta del tutto assente;
né la c.t.u. avrebbe potuto supplire all'assoluta carenza di attività assertiva.
5.10. Va, tra l'altro, evidenziato che gli attori nemmeno hanno fornito la prova della proprietà della particella 1440 (quella della particella n. 309, può evincersi sia dal verbale dell'occupazione del 1983 sia dal progetto del 2005 appena citato, provenendo dalla P.A. il riconoscimento della proprietà della stessa, non essendo richiesta la probatio diabolica in materia risarcitoria), riguardo alla quale, nessun titolo è stato né dedotto né prodotto dagli attori.
Nella c.t.u. si dà atto dell'esistenza all'atto di donazione del 27/02/1989, con riferimento anche a detta particella, e di visure catastali che l'attesterebbero, che però gli attori, nonostante l'ordinanza emessa dalla scrivente, di autorizzazione a ricostruire gli allegati alla c.t.u., non hanno prodotto, dunque, deve essere rigettata anche tale domanda.
6. Passando alle spese di lite, esse seguono la totale soccombenza degli attori.
6.1. Deve rilevarsi che non è possibile tenere conto del procedimento cautelare definito con ordinanza del 27/12/2012, emessa in sede di reclamo, in quanto in essa il Collegio ha ritenuto la natura autonoma d i detto procedimento sia perché nel ricorso era assunta l'esistenza della servitù, pagi na 25 di 27 incompatibile con l'azione costitutiva ex art. 1051 cod. civ. esperita in questo giudizio, sia perché promosso ante -causam nel 2011, dunque in data anteriore al presente giudizio, di cui non si rinvengono elementi tali da ritenere che ne costituisca il merito. I convenuti avrebbero, quindi, dovuto instaurare un autonomo giudizio di merito per vedersi riconosciute le spese che assumevano ingiustamente compensate.
6.2. Nemmeno può tenersi conto del procedimento cautelare r.g. n.
1310/2013, definito con ordinanza del 9/5/2013, in quanto proposto autonomamente e non nell'ambito del presente. In quel caso ha errato il giudice a non liquidare le spese di lite, vista l'instaurazione di un giudizio cautelare autonomo.
6.3. Invece, deve tenersi conto del procedimento cautelare definito con ordinanza con ordinanza del 17/4/2014.
6.4. Va premesso che la liquidazione va fatta secondo i parametri vigenti, per cui si liquidano:
► in favore dei convenuti cost ituiti , Controparte_6
- per il sub-procedimento cautelare, visto il valore contenuto nei 5.200 euro, per compenso d'avvocato € 1.702,00 (fase di studio e introduttiva ai medi, minimi per la fase di trattazione e decisoria, visto che non è stata assunta nessuna prova e non risulta siano state depositate memorie conclusive), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, visto il valore dichiarato, ossia €260.000,00, in €
9.142,00 per compenso d'avvocato (fase di studio e introduttiva ai medi, minimi per la fase di trattazione e decisoria, visti il mancato deposito da parte degli attori delle memorie istruttorie e che non è stata assunta nessuna prova e la comparsa conclusionale e quella di replica hanno avuto valenza meramente riassuntiva) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
pagi na 26 di 27 ► in favore del parimenti, in € 9.142,00 per compenso CP_5
d'avvocato (v. paragrafo precedente) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
7. Non sussistono i presupposti per la con danna ex art. 96 c.p.c., in quanto la domanda era ammissibile (visto il rigetto dell'eccezione di giudicato), ma rimasta del tutto sguarnita di prova .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano;
► in favore dei convenuti costituiti : Controparte_6
- per il sub-procedimento cautelare, visto il valore contenuto nei 5.200 euro, per compenso d'avvocato € 1.702,00, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per il presente giudizio, visto il valore dichiarato, ossia €260.000,00, in €
9.142,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
► in favore del parimenti, in € 9.142,00 per compenso CP_5
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge.
Salerno, 2/4/2025
La giudice
Grazia Roscigno
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