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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 05/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 505 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
, cf: , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Giovanni Spano n. 5, elettivamente domiciliato in Tortolì nella Via Cedrino n. 28 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Caddori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, cf: , nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Tortolì nella via Bertulottu s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Gennaro Di
Michele che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti, anche unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bari Sardo il 5.09.2009, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di separazione dei beni;
- in data precedente la celebrazione del matrimonio nasceva la figlia , il 09.11.2008. Per_1
In seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1
CP_
quest'ultima si costituiva in giudizio contestando in toto le richieste di controparte.
Aderiva alle sole domande di separazione e di affidamento congiunto della minore.
Nelle note di udienza del 30.04.2025 le parti raggiungevano un accordo del seguente tenore:
Per_
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà collocazione prevalente presso il padre che ne curerà in via esclusiva ed integrale il mantenimento anche avuto riguardo alle spese straordinarie;
Per_
- gli incontri tra la SI.ra e la figlia minore verranno liberamente concordati tra Controparte_1
le stesse e nel rispetto della volontà della figlia minore;
- l'alternanza delle festività da trascorrere con i genitori verrà liberamente concordata tra i genitori nel rispetto della volontà della figlia minore;
CP_
- la SI.ra continuerà a versare al SI. la pensione di invalidità percepita per la figlia Pt_1
minore e pari ad Euro 250,00 circa mensili;
- a ciascuno dei genitori spetterà la quota del 50% dell'assegno unico universale;
- la SI.ra rinuncia ad ogni propria richiesta di mantenimento nei confronti del Controparte_1
coniuge;
- le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative alla figlia minore sono rispettose dei suoi interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in Bari Sardo il 5.09.2009, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune n. 6, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari Sardo le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 505 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
, cf: , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Giovanni Spano n. 5, elettivamente domiciliato in Tortolì nella Via Cedrino n. 28 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Caddori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, cf: , nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Tortolì nella via Bertulottu s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Gennaro Di
Michele che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti, anche unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bari Sardo il 5.09.2009, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di separazione dei beni;
- in data precedente la celebrazione del matrimonio nasceva la figlia , il 09.11.2008. Per_1
In seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1
CP_
quest'ultima si costituiva in giudizio contestando in toto le richieste di controparte.
Aderiva alle sole domande di separazione e di affidamento congiunto della minore.
Nelle note di udienza del 30.04.2025 le parti raggiungevano un accordo del seguente tenore:
Per_
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà collocazione prevalente presso il padre che ne curerà in via esclusiva ed integrale il mantenimento anche avuto riguardo alle spese straordinarie;
Per_
- gli incontri tra la SI.ra e la figlia minore verranno liberamente concordati tra Controparte_1
le stesse e nel rispetto della volontà della figlia minore;
- l'alternanza delle festività da trascorrere con i genitori verrà liberamente concordata tra i genitori nel rispetto della volontà della figlia minore;
CP_
- la SI.ra continuerà a versare al SI. la pensione di invalidità percepita per la figlia Pt_1
minore e pari ad Euro 250,00 circa mensili;
- a ciascuno dei genitori spetterà la quota del 50% dell'assegno unico universale;
- la SI.ra rinuncia ad ogni propria richiesta di mantenimento nei confronti del Controparte_1
coniuge;
- le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative alla figlia minore sono rispettose dei suoi interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in Bari Sardo il 5.09.2009, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune n. 6, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari Sardo le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3