TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2024, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7509 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 27/11/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Zusa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/03/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/03/1997 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Carbonia, anno 1997, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Carbonia, trascritto al n. 9, parte II, Serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Stabilire che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7509 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 27/11/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Zusa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/03/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/03/1997 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Carbonia, anno 1997, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Carbonia, trascritto al n. 9, parte II, Serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Stabilire che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2