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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- RI Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 52 dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRINZIO ETTORINO giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SANTE PIERA e DI GREGORIO PIER PAOLO CP_1 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 542/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il 1/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/3/2025 , coltivatore diretto, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 542/2024 pubblicata il 1/10/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, la quale ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata di vedersi riconosciuta la natura professionale delle malattie “Tendinopatia bilaterale delle spalle” e “Sindrome del tunnel carpale sinistro”, da cui era affetto.
Il Tribunale ha motivato il proprio convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, anche all'esito della perizia medico legale svolta in primo grado dalla dott.ssa
, la quale ha affermato che le predette patologie non possono considerarsi Persona_1 lavoro-correlate in quanto non è stata fornita la prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza delle stesse.
L'appellante con il primo motivo di gravame ha censurato la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il
Giudice di prima istanza erroneamente valutato le prove proposte da parte ricorrente nonché dei i fatti e delle argomentazioni affermati e prospettati dalla stessa parte ricorrente e non specificamente contestati da parte convenuta. Il Giudice, inoltre, avrebbe disatteso senza motivazione le risultanze istruttorie emergenti dalla prova testimoniale espletata in primo grado.
Successivamente, l'appellante ha lamentato l'acritica adesione del Giudice di primo grado alle conclusioni della perizia medico-legale espletata, ritenuta erronea, illogica e contraddittoria.
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata valutata la circostanza secondo cui alcuna specifica contestazione risulta essere stata svolta né alle specifiche affermazioni ed alle argomentazioni di parte ricorrente né alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella fase istruttoria, senza dubbio utili ad avvalorare la sussistenza dell'esposizione a rischio lavorativo.
Pertanto, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza medico-legale, la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado ed in particolare:
“- ritenere e dichiarare che l'odierno appellante è affetto da tendinopatia bilaterale delle spalle, con severa tendinosi del sovra e sotto spinoso nonché Sindrome del tunnel Carpale sinistro, di certa origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella complessiva misura del 10 % e, conseguentemente , previa unificazione dei postumi invalidanti da riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti (con grado di inabilità pari al 3 %), ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni di origine professionale quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura del 1 3 % e, conseguentemente,
- in via principale: condannare l' Controparte_2
– sede di Chieti a corrispondere in favore di esso appellante il trattamento
[...] economico (indennizzo in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
- in via subordinata: condannare l' Controparte_2
– sede di Chieti corrispondere in favore di esso appellante il trattamento
[...] economico stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento delle malattie denunciate, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.
Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nel presente giudizio si è costituito, con memoria depositata il 16/10/2025, l'
[...]
, contestando ex adverso quanto dedotto dall'appellante Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato.
La CTU svolta in primo grado, che appare sufficientemente motivata ed approfondita, sulla base dell'esame del caso di specie e della disamina della migliore scienza medica, ha escluso il nesso causale evidenziando che “le patologie “tendinopatia delle spalle” e “sindrome del tunnel carpale a sinistra” denunciate dall'assicurato risultano presenti;
tuttavia, il ricorrente non ha dato prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza delle stesse.
In particolare, non è stata descritta la durata del compito lavorativo (specifica attività lavorativa finalizzata al raggiungimento del risultato operativo specifico-prodotto), la frequenza (numero di azioni tecniche in rapporto all'unità di tempo-azioni/minuto) e/o ripetitività (il compito lavorativo è scandito da cicli ripetuti più volte con le stesse modalità) delle azioni lavorative, le posture (posizione degli arti e/o del busto condizionato dalle azioni tecniche del ciclo) incongrue, i tempi di recupero insufficienti e i tipi di presa non adeguati.”
Sulla base dell'insufficienza delle informazioni relative alle modalità di svolgimento delle mansioni, genericamente accertate in sede di istruttoria testimoniale – e prima ancora genericamente dedotte - , ha dunque affermato l'impossibilità di verificare la dipendenza della patologia accertata – di natura multifattoriale - dall'attività lavorativa svolta.
Il motivo d'appello relativo all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie è quindi infondato, tenuto conto che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno in alcun modo chiarito gli aspetti ritenuti determinanti dal CTU per individuare il nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa ,essendosi essi limitati genericamente a confermare i capitoli di prova che, pur specificando le mansioni svolte dal ricorrente, erano del tutto lacunosi con riferimento alle modalità di svolgimento di tali mansioni, peraltro eterogenee tra loro, alla durata ed alla freuqenza di esposizione al rischio.
Parimenti infondato è il motivo di appello volto a confutare le conclusioni della CTU, avendo l'esperto nominato dal tribunale compiutamente valutato tutti gli elementi presenti nel giudizio ed avendoli considerati nell'effettuare le proprie valutazioni sulla base della scienza medica.
Le spese di lite sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
- Respinge l'appello
- Spese irripetibili
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
La Consigliera est.
LA TE
Il Presidente
RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- RI Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 52 dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRINZIO ETTORINO giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SANTE PIERA e DI GREGORIO PIER PAOLO CP_1 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 542/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il 1/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/3/2025 , coltivatore diretto, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 542/2024 pubblicata il 1/10/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, la quale ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata di vedersi riconosciuta la natura professionale delle malattie “Tendinopatia bilaterale delle spalle” e “Sindrome del tunnel carpale sinistro”, da cui era affetto.
Il Tribunale ha motivato il proprio convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, anche all'esito della perizia medico legale svolta in primo grado dalla dott.ssa
, la quale ha affermato che le predette patologie non possono considerarsi Persona_1 lavoro-correlate in quanto non è stata fornita la prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza delle stesse.
L'appellante con il primo motivo di gravame ha censurato la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il
Giudice di prima istanza erroneamente valutato le prove proposte da parte ricorrente nonché dei i fatti e delle argomentazioni affermati e prospettati dalla stessa parte ricorrente e non specificamente contestati da parte convenuta. Il Giudice, inoltre, avrebbe disatteso senza motivazione le risultanze istruttorie emergenti dalla prova testimoniale espletata in primo grado.
Successivamente, l'appellante ha lamentato l'acritica adesione del Giudice di primo grado alle conclusioni della perizia medico-legale espletata, ritenuta erronea, illogica e contraddittoria.
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata valutata la circostanza secondo cui alcuna specifica contestazione risulta essere stata svolta né alle specifiche affermazioni ed alle argomentazioni di parte ricorrente né alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella fase istruttoria, senza dubbio utili ad avvalorare la sussistenza dell'esposizione a rischio lavorativo.
Pertanto, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza medico-legale, la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado ed in particolare:
“- ritenere e dichiarare che l'odierno appellante è affetto da tendinopatia bilaterale delle spalle, con severa tendinosi del sovra e sotto spinoso nonché Sindrome del tunnel Carpale sinistro, di certa origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella complessiva misura del 10 % e, conseguentemente , previa unificazione dei postumi invalidanti da riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti (con grado di inabilità pari al 3 %), ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni di origine professionale quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura del 1 3 % e, conseguentemente,
- in via principale: condannare l' Controparte_2
– sede di Chieti a corrispondere in favore di esso appellante il trattamento
[...] economico (indennizzo in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
- in via subordinata: condannare l' Controparte_2
– sede di Chieti corrispondere in favore di esso appellante il trattamento
[...] economico stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento delle malattie denunciate, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.
Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nel presente giudizio si è costituito, con memoria depositata il 16/10/2025, l'
[...]
, contestando ex adverso quanto dedotto dall'appellante Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato.
La CTU svolta in primo grado, che appare sufficientemente motivata ed approfondita, sulla base dell'esame del caso di specie e della disamina della migliore scienza medica, ha escluso il nesso causale evidenziando che “le patologie “tendinopatia delle spalle” e “sindrome del tunnel carpale a sinistra” denunciate dall'assicurato risultano presenti;
tuttavia, il ricorrente non ha dato prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza delle stesse.
In particolare, non è stata descritta la durata del compito lavorativo (specifica attività lavorativa finalizzata al raggiungimento del risultato operativo specifico-prodotto), la frequenza (numero di azioni tecniche in rapporto all'unità di tempo-azioni/minuto) e/o ripetitività (il compito lavorativo è scandito da cicli ripetuti più volte con le stesse modalità) delle azioni lavorative, le posture (posizione degli arti e/o del busto condizionato dalle azioni tecniche del ciclo) incongrue, i tempi di recupero insufficienti e i tipi di presa non adeguati.”
Sulla base dell'insufficienza delle informazioni relative alle modalità di svolgimento delle mansioni, genericamente accertate in sede di istruttoria testimoniale – e prima ancora genericamente dedotte - , ha dunque affermato l'impossibilità di verificare la dipendenza della patologia accertata – di natura multifattoriale - dall'attività lavorativa svolta.
Il motivo d'appello relativo all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie è quindi infondato, tenuto conto che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno in alcun modo chiarito gli aspetti ritenuti determinanti dal CTU per individuare il nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa ,essendosi essi limitati genericamente a confermare i capitoli di prova che, pur specificando le mansioni svolte dal ricorrente, erano del tutto lacunosi con riferimento alle modalità di svolgimento di tali mansioni, peraltro eterogenee tra loro, alla durata ed alla freuqenza di esposizione al rischio.
Parimenti infondato è il motivo di appello volto a confutare le conclusioni della CTU, avendo l'esperto nominato dal tribunale compiutamente valutato tutti gli elementi presenti nel giudizio ed avendoli considerati nell'effettuare le proprie valutazioni sulla base della scienza medica.
Le spese di lite sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
- Respinge l'appello
- Spese irripetibili
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
La Consigliera est.
LA TE
Il Presidente
RI