TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2234/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Villa d'Agri di Marsicovetere presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nino Rocco Venece che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Domenico Stigliani che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 07/06/2023 - premesso che con sentenza n. Parte_1
1324 del 07.11.2013 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con - ha dedotto Controparte_1 che, secondo le condizioni concordate dalle parti nel corso del giudizio di divorzio, la casa familiare è stata assegnata in uso esclusivo alla ed è stato posto CP_1
a carico di esso ricorrente l'assegno divorzile di 450 euro mensili per la coniuge.
Ha allegato che la casa familiare è di sua esclusiva proprietà; che la resistente da anni vive sola e svolge attività lavorativa che le consente di essere autosufficiente;
che i figli e hanno lasciato la casa familiare Per_1 Per_2
e sono economicamente indipendenti;
che il proprio reddito, a seguito della crisi pandemica, è progressivamente peggiorato;
che la resistente ha 60 anni e gode di buona salute.
Ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e dell'assegno divorzile, ovvero la riduzione di quest'ultimo a 100 euro mensili o ad altra diversa somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il matrimonio è durato oltre 20 anni e che, durante la convivenza coniugale, ella ha collaborato con il coniuge nella sua impresa commerciale di compravendita di oggetti in argento, oltre a dedicarsi, da sola, alla gestione della casa e alla crescita dei figli, e che per queste ragioni ha dovuto rinunciare ad una propria attività lavorativa;
che, esclusa dall'impresa familiare a seguito della separazione, ha avuto difficoltà a trovare lavoro a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute, dovendosi accontentare di lavori saltuari e senza garanzie;
che i figli hanno vissuto e continuano a vivere con lei nell'abitazione familiare e contribuiscono alle spese domestiche;
che il ricorrente è proprietario di numerosi immobili nei comuni di Cancellara e Potenza, è titolare, per quota dell'80%, della società “Gli Argenti di Marcoppido s.r.l.” e dell'impresa individuale “ Parte_1
” e in data 23.05.2023 ha acquistato un'autovettura Mercedes Benz al
[...] prezzo di 49.900 euro;
che il percepisce inoltre un'elevata rendita Parte_1 da locazione immobiliare.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e della prova testimoniale chiesta dalla resistente, nonché con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza di discussione del 26.03.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio. Il ricorrente ha concluso affinché “…il Tribunale, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 1324/2013, voglia rideterminare allo stato l'assegno divorzile, dovuto dal alla in € 300,00 (trecento) mensili. Parte_1 CP_1
Con integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
La resistente ha concluso come segue: “rappresenta che tra le parti è intervenuta una definizione bonaria della controversia in corso;
infatti il SI.
ha ceduto l'abitazione familiare sita in Potenza alla Via degli Parte_1
Oleandri 20 ai propri figli e , con diritto Persona_3 Controparte_2 di abitazione alla SI.ra . Inoltre, il SI. si Parte_2 Parte_1 impegna al versamento di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione ISTAT così come previsto per legge”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Come detto, le parti hanno precisato conclusioni convergenti per la riduzione dell'assegno di divorzio a 300,00 euro mensili, con la compensazione delle spese processuali.
A giudizio del Tribunale l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà alle norme imperative. In particolare, esso non lede i diritti del coniuge più debole, avendo la resistente dato atto del trasferimento della casa coniugale dal ricorrente ai due figli, con la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile in proprio favore, di tal che la riduzione dell'assegno divorzile è bilanciata dalla stabilità abitativa garantita alla IG attraverso la descritta transazione immobiliare. CP_1
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni specificamente precisate dalle parti.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
07.06.2023, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di modifica e per l'effetto determina l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente in € 300,00 mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese;
b) ferme le altre condizioni;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2234/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Villa d'Agri di Marsicovetere presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nino Rocco Venece che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Domenico Stigliani che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 07/06/2023 - premesso che con sentenza n. Parte_1
1324 del 07.11.2013 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con - ha dedotto Controparte_1 che, secondo le condizioni concordate dalle parti nel corso del giudizio di divorzio, la casa familiare è stata assegnata in uso esclusivo alla ed è stato posto CP_1
a carico di esso ricorrente l'assegno divorzile di 450 euro mensili per la coniuge.
Ha allegato che la casa familiare è di sua esclusiva proprietà; che la resistente da anni vive sola e svolge attività lavorativa che le consente di essere autosufficiente;
che i figli e hanno lasciato la casa familiare Per_1 Per_2
e sono economicamente indipendenti;
che il proprio reddito, a seguito della crisi pandemica, è progressivamente peggiorato;
che la resistente ha 60 anni e gode di buona salute.
Ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e dell'assegno divorzile, ovvero la riduzione di quest'ultimo a 100 euro mensili o ad altra diversa somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il matrimonio è durato oltre 20 anni e che, durante la convivenza coniugale, ella ha collaborato con il coniuge nella sua impresa commerciale di compravendita di oggetti in argento, oltre a dedicarsi, da sola, alla gestione della casa e alla crescita dei figli, e che per queste ragioni ha dovuto rinunciare ad una propria attività lavorativa;
che, esclusa dall'impresa familiare a seguito della separazione, ha avuto difficoltà a trovare lavoro a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute, dovendosi accontentare di lavori saltuari e senza garanzie;
che i figli hanno vissuto e continuano a vivere con lei nell'abitazione familiare e contribuiscono alle spese domestiche;
che il ricorrente è proprietario di numerosi immobili nei comuni di Cancellara e Potenza, è titolare, per quota dell'80%, della società “Gli Argenti di Marcoppido s.r.l.” e dell'impresa individuale “ Parte_1
” e in data 23.05.2023 ha acquistato un'autovettura Mercedes Benz al
[...] prezzo di 49.900 euro;
che il percepisce inoltre un'elevata rendita Parte_1 da locazione immobiliare.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e della prova testimoniale chiesta dalla resistente, nonché con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza di discussione del 26.03.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio. Il ricorrente ha concluso affinché “…il Tribunale, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 1324/2013, voglia rideterminare allo stato l'assegno divorzile, dovuto dal alla in € 300,00 (trecento) mensili. Parte_1 CP_1
Con integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
La resistente ha concluso come segue: “rappresenta che tra le parti è intervenuta una definizione bonaria della controversia in corso;
infatti il SI.
ha ceduto l'abitazione familiare sita in Potenza alla Via degli Parte_1
Oleandri 20 ai propri figli e , con diritto Persona_3 Controparte_2 di abitazione alla SI.ra . Inoltre, il SI. si Parte_2 Parte_1 impegna al versamento di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione ISTAT così come previsto per legge”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Come detto, le parti hanno precisato conclusioni convergenti per la riduzione dell'assegno di divorzio a 300,00 euro mensili, con la compensazione delle spese processuali.
A giudizio del Tribunale l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà alle norme imperative. In particolare, esso non lede i diritti del coniuge più debole, avendo la resistente dato atto del trasferimento della casa coniugale dal ricorrente ai due figli, con la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile in proprio favore, di tal che la riduzione dell'assegno divorzile è bilanciata dalla stabilità abitativa garantita alla IG attraverso la descritta transazione immobiliare. CP_1
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni specificamente precisate dalle parti.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
07.06.2023, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di modifica e per l'effetto determina l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente in € 300,00 mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese;
b) ferme le altre condizioni;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.