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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3773/2023 r.g. e vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanni Taccone per procura in atti,
opponente
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti,
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023, ha Parte_1
convenuto innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di
Palmi l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420239007402716/000, notificatagli in data 18/09/2023, limitatamente al credito relativo agli avvisi di addebito nn. 39420160003491075000 e
39420170001865780000 per prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza odierna di discussione dal CP_2 deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Risulta fondata l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sulla questione afferente il corretto termine prescrizionale applicabile nell'alternativa tra quello quinquennale tipico del credito per contributi previdenziali e quello decennale conseguente alla definitività dell'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è ormai condiviso il principio per il quale la mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina un accertamento giudiziale agli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e il credito continua ad essere regolato dal termine prescrizionale proprio (v. Cass. n. 20425/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752/2017).
È noto, poi, che in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 l'omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o di uno degli altri atti della procedura esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di invocare successivamente l'eventuale effetto estintivo prima maturatosi non incide sul termine prescrizionale che riprende a decorrere con cadenza quinquennale. Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge l'atto della procedura di riscossione esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma per il periodo successivo la prescrizione resta regolata dal termine di 5 anni (v. Cass. n. 11814/2020: “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell quale nuovo Controparte_3
concessionario ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del CP_4
1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile
d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito”). Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che gli avvisi di addebito nn. 39420160003491075000 e 39420170001865780000 risultano formalmente notificati rispettivamente in data 24/11/2016 e 2/10/2017 e che il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 09420239007402716/000, notificata all'istante in data 18/09/2023.
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di 5 anni tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica del successivo atto interruttivo (costituito dall'intimazione opposta) deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione relativamente a tale pretesa.
Ed invero, non può riconoscersi alcuna valenza interruttiva della prescrizione alla documentazione prodotta dall' , dal momento che si tratta CP_2
di atti notificati ad un indirizzo di posta elettronica non abilitato.
Sul punto, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Nella fattispecie, non possono ritersi perfezionate le notifiche delle intimazioni di pagamento prodotte dall' dal momento che, da un lato, le CP_2
stesse risultano effettuate ad un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nell'indice nazionale, dall'altro, non è dimostrato che l'opponente abbia dichiarato di ricevere le comunicazioni di tal atti presso la casella postale utilizzata dall'Agenzia di Riscossione.
La domanda va quindi accolta.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 3.291,00 euro, oltre spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara non dovuti i contributi sottesi all'avviso di addebito nn.
39420160003491075000 e 39420170001865780000 per intervenuta prescrizione;
2) condanna l' a corrispondere all'opponente le spese del giudizio, CP_2
liquidate in 3.291,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos