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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad avviso di accertamento”,
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Corso Vittorio Emanuele n. 4 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Tomasi presso il cui studio sito in Gela alla via Martorana n. 35 è elettivamente domiciliato;
– attore –
CONTRO
, (C.F.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Gela (CL) nella piazza San Francesco n. 1, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ezio Enzo La Folaga presso il cui studio sito in Gela alla via Timoleone n.
36 è elettivamente domiciliato;
– convenuto –
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 maggio 2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentire dichiarare la nullità o inefficacia CP_1
dell'avviso di accertamento n. OPA21 – 52, del 24 febbraio 2023, ovvero, in subordine, per ottenere una riduzione dell'importo del canone dovuto.
1 Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha domandato il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza del 14 maggio 2025 i procuratori delle parti, hanno dato atto del raggiunto accordo transattivo e del pagamento di tutte le rate concordate, pertanto, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
All'esito dell'udienza il giudice ha posto la causa in decisione.
2. Merito.
Come osservato, all'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Del citato accordo transattivo è stata prodotta copia attraverso il deposito telematico
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
3. Spese di lite.
Le spese di lite come da accordo tra le parti vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Gela, 28 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad avviso di accertamento”,
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Corso Vittorio Emanuele n. 4 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Tomasi presso il cui studio sito in Gela alla via Martorana n. 35 è elettivamente domiciliato;
– attore –
CONTRO
, (C.F.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Gela (CL) nella piazza San Francesco n. 1, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ezio Enzo La Folaga presso il cui studio sito in Gela alla via Timoleone n.
36 è elettivamente domiciliato;
– convenuto –
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 maggio 2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentire dichiarare la nullità o inefficacia CP_1
dell'avviso di accertamento n. OPA21 – 52, del 24 febbraio 2023, ovvero, in subordine, per ottenere una riduzione dell'importo del canone dovuto.
1 Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha domandato il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza del 14 maggio 2025 i procuratori delle parti, hanno dato atto del raggiunto accordo transattivo e del pagamento di tutte le rate concordate, pertanto, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
All'esito dell'udienza il giudice ha posto la causa in decisione.
2. Merito.
Come osservato, all'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Del citato accordo transattivo è stata prodotta copia attraverso il deposito telematico
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
3. Spese di lite.
Le spese di lite come da accordo tra le parti vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Gela, 28 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Accardo
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