Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 03.04.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 184-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 11.02.2025
DA
TE TA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], RI DANILE, (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], IT EL (C.F.
[...]), nata a [...] il [...], residente in [...] e
AL IE (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico Roccisano, (pec: domenico.roccisano@milano.pecavvocati.it; C.F. [...]; fax 0276012173) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 24
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
RILEVAZIONE ELABORAZIONE DATI SCANSIONE INFORMATICA S.R.L. IN BREVE
“R.E.D.S. INFORMATICA SRL” (C. F. - P. IVA 13013010155), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via G. D'Annunzio n. 27 – 20016 Pero (MI), pec: pec@pec.redsinformatica.it
RESISTENTE (contumace)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 11.02.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza per la data del 01.04.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data
17.02.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria. osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Pero (MI), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “registrazione ed elaborazione dei dati per conto di terzi, la progettazione e gestione di applicazioni e di servizi informatici anche telematici” (Cfr. “attività prevalente”, come da visura camerale, agli atti);
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento. In ogni caso si deve constatare che l'ultimo bilancio depositato presso il R.I. (esercizio 2022) risulta sopra soglia, evidenziando un attivo di euro 747.701, ricavi per euro 936.469 e debiti complessivi per euro 651.614.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i ricorrenti vantano crediti per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente, ai fini che qui rilevano, l'ammontare del credito dei ricorrenti, in forza intervenuta cessazione di pregresso rapporto di lavoro, risulta pari a complessivi euro 102.388,03, per omesso pagamento TFR e così nel dettaglio:
-la ricorrente TE IT a fronte del mancato pagamento del TFR vanta un credito di euro
11.403,01;
-la ricorrente RI NI a fronte del mancato pagamento del TFR vanta un credito di euro
32.112,16;
-la ricorrente IT PA a fronte del mancato pagamento del TFR vanta un credito di euro
35.366,94;
-la ricorrente AL NG a fronte del mancato pagamento del TFR vanta un credito di euro
23.505,92.
Alla posta creditoria di parte ricorrente deve poi essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Erario per euro 213.483,89 (non oggetto di alcuna rateizzazione) come da informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in data 21.02.2025.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dal credito dei ricorrenti derivante dalla cessazione dei rapporti di lavoro, alla quale non è seguito alcun pagamento del TFR, come da buste paga;
3) dalla esposizione debitoria verso l'Erario;
4) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2022, adempimento al quale vi sarebbe tenuta ex lege;
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Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di RILEVAZIONE ELABORAZIONE DATI SCANSIONE INFORMATICA S.R.L. IN BREVE “R.E.D.S. INFORMATICA SRL” (C. F. - P. IVA 13013010155), con sede in via G. D'Annunzio n. 27 – 20016 Pero (MI);
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore la dott.ssa FRANCESCA COCHETTI, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.09.2025 alle ore 11,40 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite il seguente link: Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
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10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03.04.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
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