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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 246/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 246/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 12/04/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. D'AGOSTINI LIUBA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO e dell'avv. FERRULLI
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FOGLIATO MARTINO
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata consensuale ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 20.12.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla Sig.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3, lett. a), del Reg. UE n. 1111/2019 e dell'art. 3,
lett. a-b), del Reg. CE n. 4/2009;
ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8, lett.
a), del Reg. UE n. 1259/2010;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata a Belluno in [...] Persona_1
25.09.2021;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
d autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo CP_1
di reciproco rispetto alle condizioni formulate nella nota congiunta depositata in data 20.12.2024, qui richiamate:
1.- La piccola resterà affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre signora con Parte_2
mantenimento degli attuali monitoraggi in essere da parte dei
Servizi Sociali/Consultorio dell'Azienda ULSS1 Dolomiti;
le Parti
concordano nel consentire al di lei padre di poter frequentare la figlia due volte a settimana prelevando al termine delle Per_1
attività dalla scuola dell'infanzia per poi essere riconsegnata alla madre prima di cena nonché, sempre nella stessa fascia oraria,
nella giornata di sabato ogni 2 settimane e dunque in alternanza con la madre;
per ciò che attiene alle festività scolastiche vigeranno le medesime regole di frequentazione pomeridiane alternate tra i coniugi di anno in anno;
3 2.- secondo un programma previamente statuito tra le parti di concerto con i Servizi sociali, potrà essere concesso al sig.
di far pernottare la piccola presso il Controparte_1 Per_1
domicilio dello stesso;
3.- Il Sig. corrisponderà alla signora Controparte_1 [...]
, come già sta facendo, quale contributo di Parte_1
mantenimento ordinario della minore , la cifra di € 500,00; Per_1
l'importo è rivalutabile annualmente ex lege ad un anno dal deposito della sentenza di separazione personale;
il contributo al mantenimento della prole sarà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della moglie le cui coordinate sono già note;
4.- Per ciò che attiene alle spese straordinarie così come da
Protocollo del Tribunale di Belluno le parti si accordano stabilendo che il Sig. si farà carico del 80% delle Controparte_1
stesse mentre il restante 20% sarà a carico della signora
[...]
; Parte_1
5.- L'assegno unico universale, continuerà, quindi, ad essere percepito integralmente dalla madre, andando a sommarsi al contributo di mantenimento sopra indicato, avendo parte resistente Sig. epositato rinuncia al predetto;
CP_1
6.- Le parti dichiarano reciprocamente la loro indipendenza economica e che dunque alcunché sarà dovuto a titolo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge;
4 7.- Le parti concordano, infine, che con l'emanazione della sentenza di separazione personale venga a cessare la validità ed efficacia dell'ordine di protezione emesso in fase cautelare e rubricato con RGN 246/24 sub 1, anche alla luce della conclusione del procedimento principale di cui ne è un'appendice;
8.- Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 246/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 12/04/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. D'AGOSTINI LIUBA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO e dell'avv. FERRULLI
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FOGLIATO MARTINO
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata consensuale ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 20.12.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla Sig.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3, lett. a), del Reg. UE n. 1111/2019 e dell'art. 3,
lett. a-b), del Reg. CE n. 4/2009;
ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8, lett.
a), del Reg. UE n. 1259/2010;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata a Belluno in [...] Persona_1
25.09.2021;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
d autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo CP_1
di reciproco rispetto alle condizioni formulate nella nota congiunta depositata in data 20.12.2024, qui richiamate:
1.- La piccola resterà affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre signora con Parte_2
mantenimento degli attuali monitoraggi in essere da parte dei
Servizi Sociali/Consultorio dell'Azienda ULSS1 Dolomiti;
le Parti
concordano nel consentire al di lei padre di poter frequentare la figlia due volte a settimana prelevando al termine delle Per_1
attività dalla scuola dell'infanzia per poi essere riconsegnata alla madre prima di cena nonché, sempre nella stessa fascia oraria,
nella giornata di sabato ogni 2 settimane e dunque in alternanza con la madre;
per ciò che attiene alle festività scolastiche vigeranno le medesime regole di frequentazione pomeridiane alternate tra i coniugi di anno in anno;
3 2.- secondo un programma previamente statuito tra le parti di concerto con i Servizi sociali, potrà essere concesso al sig.
di far pernottare la piccola presso il Controparte_1 Per_1
domicilio dello stesso;
3.- Il Sig. corrisponderà alla signora Controparte_1 [...]
, come già sta facendo, quale contributo di Parte_1
mantenimento ordinario della minore , la cifra di € 500,00; Per_1
l'importo è rivalutabile annualmente ex lege ad un anno dal deposito della sentenza di separazione personale;
il contributo al mantenimento della prole sarà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della moglie le cui coordinate sono già note;
4.- Per ciò che attiene alle spese straordinarie così come da
Protocollo del Tribunale di Belluno le parti si accordano stabilendo che il Sig. si farà carico del 80% delle Controparte_1
stesse mentre il restante 20% sarà a carico della signora
[...]
; Parte_1
5.- L'assegno unico universale, continuerà, quindi, ad essere percepito integralmente dalla madre, andando a sommarsi al contributo di mantenimento sopra indicato, avendo parte resistente Sig. epositato rinuncia al predetto;
CP_1
6.- Le parti dichiarano reciprocamente la loro indipendenza economica e che dunque alcunché sarà dovuto a titolo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge;
4 7.- Le parti concordano, infine, che con l'emanazione della sentenza di separazione personale venga a cessare la validità ed efficacia dell'ordine di protezione emesso in fase cautelare e rubricato con RGN 246/24 sub 1, anche alla luce della conclusione del procedimento principale di cui ne è un'appendice;
8.- Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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