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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.2033 del 08.06.2023
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Cannoletta
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Maria Teresa Petrucci e dall'Avv. Isabella Patrizia Basile
Appell ato
FATTO
Con ri cors o depos itato presso il Tri bunal e di Lecce i l 18.09.2018
, titol are di pen sione di categori a VO, prem ess o Parte_1 di aver fruito di lunghi periodi di mobilità, aveva lamentato che l' non CP_1 avesse applicato l'art.3 comma 6 d.lgs. n.503/1992 con riferimento alla corretta det erminazione e rivalut azione dell a base ret ribut iva pensi onabile;
quindi aveva chiesto la condanna dell' alla riliquidazione della pensione e al pagamento CP_1 dei rat ei differenzi al i.
L' aveva eccepito l'infondatezza ella domanda, di cui aveva chiesto il CP_1 rigetto.
Con l a s ent enza in epigrafe indi cat a, il Tribunale, sull a base di consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda e ha condannato l' al pagamento CP_1 dell e di fferenze pensionis tiche quanti fi cat e (nei limi ti della decadenza t ri ennal e) in € 2588,16 per il periodo da ottobre 2015 a dicembre 2022 e delle s pese processuali liquidate in €.1.200,00.
ha proposto appello censurando il capo Parte_1 dell a sent enza in cui la condanna dell ' al pagamento dei ratei differenziali si CP_1 era ferm at a al m es e di di cembre 2022, quindi senza includere anche i rat ei che sarebbero m aturati nel peri odo successi vo, e i l capo relat ivo all e spese processuali, del quale aveva lamentato l'erro neità –per difetto- rispetto ai criteri stabiliti dal D.M. n.55/ 2014. Ha chi esto, i n parzi al e riform a, l a condanna dell' al pagamento delle somme differenziali anche per i periodi successivi a CP_1 dicembre 2022 e l a ril iqui dazi one dell e spese processual i n ell a mi sura di €
2.620,00, con vittoria e distrazione di spese anche per l'appello. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne CP_1 chi est o il ri get to.
All'udienza di discussione del 07.03.2025 il procuratore dell'appellante ha chiarito che era stata notificata comunicazione di riliquidazione per i ratei successivi. La causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte appellante all'ultima udienza, la materia del contendere è cessata in ordine all'estensione temporale dell'obbligo di riliquidazione della pensione, stante il sopravvenuto adeguamento dell' , per i mesi successivi a quelli CP_1 espressamente indicati nel capo di condanna, al principio di diritto espresso nella sentenza di primo grado.
L'appello ris ult a, i nvece, fondato nei li miti qui di seguito i ndi cati, con riferim ent o all a cens ura s ull e s pes e.
La quantificazione delle spese processuali riportata nella sentenza impugnata (€1.200,00) è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dall'apposito D.M. n.55/2014, riferito al valore della causa, rientrante nel terzo scaglione per i giudizi in materia di previdenza (valore da
€ 1.101,00 a € 5.200,00). Pertanto occorre riportare la liquidazione delle spese processuali del primo grado all'interno dei criteri desumibili dal predetto D.M., in applicazione del minimo tariffario per le cause previdenziali (€ 1.312,00), dovendosi tener conto della semplicità della questione, del numero limitato di udienze, della concreta attività processuale e del fatto che le operazioni peritali si sono svolte senza la presenza delle parti. Ne consegue la determinazione quantitativa indicata in dispositivo.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza le spese di questo grado, anche sotto il profilo della soccombenza virtuale riferita alla censura su cui è cessata la materia del contendere.
La relativa liquidazione tiene conto del valore delle sole questioni rimesse in appello.
Va disposta la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.02.2022 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 08.06.2023 n.2033 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ratei successivi;
per il resto accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.312,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Cannoletta, detratto quanto eventualmente percepito.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Cannoletta.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.2033 del 08.06.2023
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Cannoletta
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Maria Teresa Petrucci e dall'Avv. Isabella Patrizia Basile
Appell ato
FATTO
Con ri cors o depos itato presso il Tri bunal e di Lecce i l 18.09.2018
, titol are di pen sione di categori a VO, prem ess o Parte_1 di aver fruito di lunghi periodi di mobilità, aveva lamentato che l' non CP_1 avesse applicato l'art.3 comma 6 d.lgs. n.503/1992 con riferimento alla corretta det erminazione e rivalut azione dell a base ret ribut iva pensi onabile;
quindi aveva chiesto la condanna dell' alla riliquidazione della pensione e al pagamento CP_1 dei rat ei differenzi al i.
L' aveva eccepito l'infondatezza ella domanda, di cui aveva chiesto il CP_1 rigetto.
Con l a s ent enza in epigrafe indi cat a, il Tribunale, sull a base di consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda e ha condannato l' al pagamento CP_1 dell e di fferenze pensionis tiche quanti fi cat e (nei limi ti della decadenza t ri ennal e) in € 2588,16 per il periodo da ottobre 2015 a dicembre 2022 e delle s pese processuali liquidate in €.1.200,00.
ha proposto appello censurando il capo Parte_1 dell a sent enza in cui la condanna dell ' al pagamento dei ratei differenziali si CP_1 era ferm at a al m es e di di cembre 2022, quindi senza includere anche i rat ei che sarebbero m aturati nel peri odo successi vo, e i l capo relat ivo all e spese processuali, del quale aveva lamentato l'erro neità –per difetto- rispetto ai criteri stabiliti dal D.M. n.55/ 2014. Ha chi esto, i n parzi al e riform a, l a condanna dell' al pagamento delle somme differenziali anche per i periodi successivi a CP_1 dicembre 2022 e l a ril iqui dazi one dell e spese processual i n ell a mi sura di €
2.620,00, con vittoria e distrazione di spese anche per l'appello. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne CP_1 chi est o il ri get to.
All'udienza di discussione del 07.03.2025 il procuratore dell'appellante ha chiarito che era stata notificata comunicazione di riliquidazione per i ratei successivi. La causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte appellante all'ultima udienza, la materia del contendere è cessata in ordine all'estensione temporale dell'obbligo di riliquidazione della pensione, stante il sopravvenuto adeguamento dell' , per i mesi successivi a quelli CP_1 espressamente indicati nel capo di condanna, al principio di diritto espresso nella sentenza di primo grado.
L'appello ris ult a, i nvece, fondato nei li miti qui di seguito i ndi cati, con riferim ent o all a cens ura s ull e s pes e.
La quantificazione delle spese processuali riportata nella sentenza impugnata (€1.200,00) è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dall'apposito D.M. n.55/2014, riferito al valore della causa, rientrante nel terzo scaglione per i giudizi in materia di previdenza (valore da
€ 1.101,00 a € 5.200,00). Pertanto occorre riportare la liquidazione delle spese processuali del primo grado all'interno dei criteri desumibili dal predetto D.M., in applicazione del minimo tariffario per le cause previdenziali (€ 1.312,00), dovendosi tener conto della semplicità della questione, del numero limitato di udienze, della concreta attività processuale e del fatto che le operazioni peritali si sono svolte senza la presenza delle parti. Ne consegue la determinazione quantitativa indicata in dispositivo.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza le spese di questo grado, anche sotto il profilo della soccombenza virtuale riferita alla censura su cui è cessata la materia del contendere.
La relativa liquidazione tiene conto del valore delle sole questioni rimesse in appello.
Va disposta la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.02.2022 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 08.06.2023 n.2033 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ratei successivi;
per il resto accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.312,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Cannoletta, detratto quanto eventualmente percepito.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Cannoletta.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi