Articolo 44 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 43Articolo 43 ter
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25 aprile 1981
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13 dicembre 1981
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21 novembre 1987
Art. 44. (Obblighi di leva)

Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343 , il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale ((assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato)) e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 novembre 1981 n. 675 ha disposto (con l'art. 4) che "Il riferimento, di cui all' articolo 44 della legge 10 aprile 1981, n. 121 , all'articolo 47 della stessa legge, e' esteso agli articoli 52 e 55".
Entrata in vigore il 21 novembre 1987
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