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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5839/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5839 R.G. dell'anno 2019 tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Luca Gemelli, presso il cui studio in Roma, Via Premuda 16, è elettivamente domiciliata
Attore contro
(P.I.: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ermes Farinazzo presso il cui studio in Perugia, Via Favorita 9,
è elettivamente domiciliata
Convenuta avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2024, per l'Avv Luca Gemelli così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate in data 27.11.2024 “ “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
CP_ a) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed non è mai Parte_1 esistito alcun rapporto contrattuale che potesse giustificare l'incasso, da N.5839/2019 R.G. 2 / 14
parte della resistente, della somma di € 8.704,71, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1
CP_ restituzione della suddetta somma e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.;
d) senza che ciò comporti pregiudizio delle superiori domande e delle ragioni, di fatto e di diritto, esposte dalla a loro sostegno, nelle denegata e Pt_1
non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande CP_ formulate contro accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della suddetta somma di € Parte_1
8.704,71 e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la CP_2
(P. Iva ), il Sig. P.IVA_2 Controparte_3
( ) e la sig.ra C.F._2 Controparte_4
( ) al pagamento, in favore dell'istante C.F._3 Pt_1 della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., essendo gli altri convenuti coloro che hanno beneficiato degli addebiti contestati, per le causali tutte di cui in narrativa, con condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.;
e) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub d), laddove dovesse CP_ essere accertata una qualsiasi responsabilità di concorrente CP_ con quella dei chiamati in causa, condannare medesima, in solido con gli atri convenuti, al pagamento, in favore dell'istante della Pt_1 somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa, con N.5839/2019 R.G. 3 / 14
condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.” . per l'Avv. Ermes Farinazzo così ha concluso nelle Controparte_1 note di udienza depositate in data 2.12.2024 “ Parte attrice preliminarmente reitera la richiesta formulata con la seconda memoria, ex art. 210 c.p.c. a carico della sig.ra di cui alle lettere C (si richiede che il Parte_1
Giudice ex art. 210 c.p.c. voglia ordinare alla sig.ra la Parte_1
produzione di copia della denuncia querela sporta nei confronti del sig.
nonché voglia ordinare il deposito di eventuale avviso ex Controparte_3
art 415 bis e richiesta di rinvio a giudizio) e (si richiede che il Giudice ex art.
210 c.p.c. voglia ordinare alla sig.ra la produzione di copia di Parte_1
tutti i documenti di indagine attinenti il procedimento per denuncia querela contro ignoti del 19.4.2018, nonché eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione).
In subordine, parte convenuta si riporta integralmente a quanto ampiamente domandato, dedotto, eccepito e ribadito nei propri scritti difensivi, contesta nuovamente quanto domandato e dedotto da controparte poiché infondato in fatto e diritto e conclude richiedendo che vengano rigettate le richieste attoree ed accolte le domande formulate con il proprio atto di costituzione e risposta, che si intendono integralmente trascritte, con vittoria di spese e competenze professionali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con comparsa notificata in data 12.11.2019 ha riassunto, ai Parte_1
sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. C.p.c., innanzi al Tribunale di Perugia, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di
Civitavecchia con ordinanza del 30.9.2019, la domanda proposta, ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di per ottenere la restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente percepite e trattenute da parte della convenuta, esponendo :
- di essere titolare ed utilizzatrice esclusiva delle carte di credito recanti nn. ****
7704 e **** 9234 e che da verifica dei propri estratti conto bancari erano emersi N.5839/2019 R.G. 4 / 14
alcuni addebiti da parte della società per un importo Controparte_1 complessivo di € 8.704,71;
. – di non aver mai sottoscritto, neanche per interposta persona, alcun contratto con la società in questione e ritenendo, pertanto, che detti addebiti derivassero da un illegittimo uso di dati da parte di terzi aveva denunciato l'accaduto con pec del proprio legale datata 9.3.2018;
- che la convenuta con pec del 16 marzo 2018 le aveva richiesto le generalità di parte attrice per verificare se, effettivamente, tra le parti fosse intercorso un rapporto contrattuale che giustificasse un esborso economico da parte della Sig.ra
Pt_1
- nonostante l'invio dei dati richiesti la società convenuta non aveva dato nessun seguito alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite;
- in data 19 aprile 2018 aveva, quindi, denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica ed in data 20 aprile 2018 la convenuta le aveva confermato che non risultava alcun rapporto contrattuale a proprio nome.
Per questi motivi
l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
……: CP_ a) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed non è mai Parte_1 esistito alcun rapporto contrattuale che potesse giustificare l'incasso, da parte della resistente, della somma di € 8.704,71, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione Parte_1
CP_ della suddetta somma e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo
i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c..”
1.2. La società convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.3.2020 deducendo :
- la nullità della comparsa in riassunzione essendo stato indicato il giorno N.5839/2019 R.G. 5 / 14
25.2.2019 come data di comparizione;
- la inesigibilità delle somme richieste in quanto la insieme al sig. Pt_1 [...]
ed al sig. , aveva concluso in data 15.11.2015 un CP_5 Controparte_6
contratto di noleggio continuativo di autoveicoli presso la sede di Perugia della società convenuta e detto contratto veniva sottoscritto dal sig. mentre CP_6
l'attrice chiedeva di poter mettere le proprie carte di credito a garanzia del noleggio e quale metodo di pagamento al termine dello stesso riferendo l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa per la quale era necessario il noleggio di autovetture;
- che successivamente l'attrice aveva concluso lo stesso tipo di contratto insieme al sig. riferendo di collaborare con la società con Controparte_3 CP_2
sede a RI GI NO (AR), in via Della Torre n. 8 ed il CP_3
aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale specificava come le carte di credito intestate alla sig.ra fossero state utilizzate su indicazione della stessa attrice Pt_1
proprio in virtù del rapporto di collaborazione con la società e le CP_2
fatture erano state intestate alla summenzionata società, in persona dei collaboratori e Controparte_3 Controparte_4
- che gli addebiti avvenuti sulle carte di credito intestate alla sig.ra erano Pt_1
stati effettuati sin dal mese di dicembre 2015 e fino al 2016 senza nessuna contestazione e che non aveva potuto riscontrare le richieste formulate dal legale di parte attrice non avendo egli fornito il numero completo delle carte di credito.
La società convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“..in via pregiudiziale, accertare e dichiarare nulla la comparsa in riassun-zione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. per indicazione della data a comparire al 25.2.2019, , assegnando un termine a comparire antecedente a quello della notifica dell'atto del
12.11.2019 in violazione alle disposizione contenute nell'art. 125 disp. att. e 163 bis c.p.c.
- in via preliminare, autorizzare la chiamate in causa dei terzi società CP_2
P. Iva , con sede a RI GI NO (AR), del Sig. P.IVA_2 [...]
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] N.5839/2019 R.G. 6 / 14
F.lli Cervi n. 145, e della sig.ra nata il [...] a [...]_4
Siena (SI), residente a [...], al fine di manlevare la società da qualsiasi somma la stessa fosse Controparte_1
condannata a corrispondere alla sig.ra nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento delle pretese avversarie e per l'effetto fissare con decreto una nuova udienza, dando ter-mine per la citazione del terzo;
- in via preliminare, determinare la conversione del rito in ordinario e fissa-re all'uopo udienza ex art. 183 c.p.c., data la complessità della fattispecie in oggetto e il novero dei soggetti coinvolti;
- Nel merito in via principale, accertare che gli addebiti effettuati sulle car-te di credito della sig.ra da parte della sono Parte_1 Controparte_1 stati espressamente autorizzati dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto dalla rigettando le pretese Controparte_1
avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, condannare in solido tra loro la (P. Iva CP_2
), il Sig. ( ) e la sig.ra P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2
( ), in merito agli addebiti effettuati Controparte_4 C.F._3
da parte della sulle carte di credito intestate alla sig.ra Controparte_1
a rimborsare e/o manlevare e/o tenere comunque indenne la Parte_1 [...] da qualunque somma che quest'ultima dovesse essere Controparte_1 condannata a corrispondere e/o rimborsare alla sig.ra . Parte_1
1.3 Con decreto del 7.4.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi come richiesta dalla società convenuta e l'udienza di comparizione era differita al
13.11.2020 nella quale veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 [...] disponendosi la rinnovazione della notificazione dell'atto di chiamata in CP_3
causa nei confronti di Controparte_4
1.4 All'udienza del 19.3.2021 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
disponendosi altresì il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.. CP_4
Assegnati i termini perentori ex art. 183 6° comma c.p.c. la causa era istruita N.5839/2019 R.G. 7 / 14
documentalmente, e con le prove orali e l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. disposti con ordinanza riservata del 17.10.2021.
*********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attrice concerne la ripetizione, ex art 2033 c.c., degli importi addebitati sulle proprie carte di credito, nel periodo 22.12.2015- 5.10.2016, in favore della società convenuta in assenza di un titolo giustificativo . N.5839/2019 R.G. 8 / 14
In generale l'art 2033 c.c. prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012). Per quanto concerne l'onere probatorio colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito ( Cass.5896/2006) mentre incombe sull'accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito ( Cass. 7027/1997) e ciò in quanto il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione ( Cass. 1170/1999).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato come “ Nel giudizio di indebito oggettivo
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (
Cass, 19902/2015).
In base alla norma generale di cui alla art 2967 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di indebito oggettivo compete all'attore osservando che nel nostro ordinamento, in linea generale, non sussiste e una gerarchia tra i mezzi di prova. Ne consegue che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento può anche fondarsi «su una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte»
(Tribunale Taranto, sentenza 29 marzo 2019). Ciò determina che la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la N.5839/2019 R.G. 9 / 14
prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti. Un comportamento, questo, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002, n. 4651/2005). Si deve, infine osservare, che l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non ha, come l'azione di arricchimento senza giusta causa, una finalità di reintegrazione dell'equilibrio economico. Infatti solo la seconda ha l'obiettivo di eliminare gli effetti dell'ingiustificata locupletazione di una parte a danno dell'altra, attraverso un indennizzo contenuto nei limiti della locupletazione, se questa risulta essere inferiore all'impoverimento altrui, e nei limiti di quest'ultimo, ove l'impoverimento sia maggiore.
Tutto ciò premesso con la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per cui è causa l'attrice ha allegato l'inesistenza di un titolo giustificativo in relazione agli addebiti avvenute sulle proprie carte di credito in favore della società convenuta nel periodo 22.12.2015- 5.10.2016. A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto in giudizio copia degli estratti conto relativi al rapporto n . P.IVA_3 in essere a proprio nome presso l'agenzia di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando
70, di dai quali risultano una pluralità di addebiti in favore della Controparte_7 convenuta nel periodo indicato ( doc.1 fascicolo dell'attrice). E' stata poi prodotta la corrispondenza intercorsa tra l'attrice e la convenuta con la quale la prima, a far data dal 9.3.2018, richiedeva chiarimenti in ordine a tali addebiti ritenendo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con ed ipotizzando un errore della CP_1
stessa o un illegittimo uso dei propri dati da parte di terzi, e copia della denuncia querela presentata in data 19.4.2018 (doc. 2-4-5-6-7 fascicolo dell'attore).
La società convenuta con comunicazione pec del 20.4.2018 affermava che, pur trattandosi di addebiti risalenti nel tempo e senza aver avuto la possibilità di avere la comunicazione integrale delle carte di credito intestate all'attrice, non era stato reperito alcun rapporto contrattuale a nome della ( doc. 8 fascicolo Pt_1 dell'attore). N.5839/2019 R.G. 10 / 14
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la società convenuta, contestando la domanda attorea e le relative conclusioni, ha dedotto, in fatto, che un primo contatto con la vi sarebbe stato in data 15.11.2015 quando, presso la sede Pt_1
di Perugia, era stato concluso un contratto di noleggio continuativo sottoscritto CP_1
dal sig. e l'attrice aveva richiesto di poter mettere le proprie carte di Controparte_6
credito a garanzia del noleggio e quale metodo di pagamento al termine dello stesso facendo essa riferimento ad una collaborazione lavorativa con il e con il sig. CP_6
. Controparte_5
In un secondo momento l'attrice aveva partecipato alla conclusione dello stesso tipo di contratto insieme al sig. riferendo che all'epoca dei fatti gli stessi Controparte_3
collaboravano con la società Successivamente il aveva CP_2 CP_3
rilasciato una propria dichiarazione sottoscritta datata 9.10.2018 nella quale specificava come le carte di credito intestate alla fossero state utilizzate su Pt_1 indicazione e con autorizzazione della stessa attrice in virtù del rapporto di collaborazione con la società (doc.ti 2-3-4 fascicolo della convenuta). CP_2
In ragione di ciò la società convenuta aveva emesso le seguenti fatturazioni per i noleggi di auto il cui pagamento era avvenuto con addebito sulle carte di credito indicate dalla ( doc.5 fascicolo della convenuta): Pt_1
- addebito del 26.2.2016 di € 872,51 cui corrisponde la fattura n. 60099481-4, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 15.3.2016 di € 1.011,16 cui corrisponde la fattura n. 60135973-5, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_3
- addebito dell'8.4.2016 per € 1.026,90 cui corrisponde la fattura n. 60190012-4, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 18.4.2016 per €. 1.018,38 cui corrisponde la fattura n. 60213524-3, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_3
- addebito del 6.5.2016 per € 828,55 cui corrisponde la fattura 60285778-3, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 10.5.2016 di € 844,95 cui corrisponde la fattura n. 60099481-4, intestata alla società nella persona di CP_2 Controparte_4 N.5839/2019 R.G. 11 / 14
La ricostruzione fattuale operata dalla società convenuta è stata contestata dall'attrice nel prosieguo assertivo ed istruttorio della causa ribadendo la stessa di non aver mai avuto alcun rapporto negoziale con la società convenuta né alcun rapporto di collaborazione lavorativo con la CP_2 Parte_2
[...]
Detta ricostruzione, a seguito del mutamento del rito ha, invece, trovato sostanziale conferma da parte dei testi escussi.
Il teste all'udienza del 10.6.2022 ha riferito di aver avuto Testimone_1 in passato rapporti di collaborazione lavorativa con l'attrice e di essersi recato nel mese di novembre del 2015 presso la filiale di Perugia per concludere, insieme CP_1
alla un contratto di noleggio continuativo e che l'attrice e il Pt_1 CP_3
conoscevano il responsabile della filiale. Detto teste ha altresì riferito che “..non so dire se le carte di credito fossero della ma ricordo che le mise a Pt_1
garanzia del contratto. Preciso che quel giorno venne proprio per questo motivo e
CP_ cioè per garantire il pagamento……ricordo che presso l' la dette la Pt_1
carta di credito a garanzia del pagamento ma non ricordo di averla vista firmare”.
Il teste ex agente presso l'ufficio di Perugia all'epoca dei Testimone_2 CP_1
fatti, pur non ricordando la data ha confermato di avere visto la insieme a Pt_1 ed alla presso l' di Perugia e che l'attrice aveva CP_3 CP_4 CP_1
chiesto di mettere a garanzia e successivo pagamento del noleggio la propria carta di credito e che il noleggio in questione proseguì per alcuni mesi, riconoscendo il teste le fatture emesse dalla convenuta e depositate in giudizio. Il teste ha riferito, inoltre, di essere stato convocato dalla Procura della Repubblica di Perugia per dare informazioni circa i noleggi effettuati da Persona_1 [...]
e ed in quella occasione aveva effettuato il Persona_2 Parte_1
riconoscimento fotografico della Il teste ha, inoltre, ricordato, di aver più Pt_1
volte colloquiato con la aggiornandola sul noleggio in corso. Il teste ha Pt_1 infine riferito “ ricordo che in un primo incontro la ha strisciato la carta Pt_1
ed abbiamo fatto una preautorizzazione” N.5839/2019 R.G. 12 / 14
La stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso di essersi Parte_1 effettivamente recata il 13 novembre del 2015 presso l'ufficio di Perugia CP_1
insieme al ed al e di aver esibito la propria carta di credito. CP_6 CP_8
L'attrice, quindi, conosceva bene la sede di Perugia essendosi ivi recata più CP_1
volte insieme ad altre persone con le quali aveva non meglio precisati rapporti di affari e/o di collaborazione lavorativa. E tanto nella circostanza in cui era presente insieme al quanto in quella in cui si trovava insieme al risulta CP_6 CP_3
che ella, pur non avendo direttamente sottoscritto alcun contratto di noleggio, aveva sempre esibito spontaneamente la propria carta di credito acconsentendo che venisse utilizzata sia a garanzia che come modalità di pagamento dei noleggi consentendo in questo modo che venisse perfezionato il rapporto contrattuale di noleggio in favore dei conducenti che la accompagnavano e con i quali vi era, come detto, una collaborazione. E', pertanto, totalmente smentita l'ipotesi attorea di un utilizzo illegittimo delle proprie carte di credito da parte di terzi sconosciuti per operazioni contrattuali ad essa non riferibili risultando esattamente il contrario.
Inoltre, la circostanza per cui l'attrice abbia posto in essere le proprie iniziative giudiziarie in sede penale e civile a distanza di tre anni dall'accadimento dei fatti, nonostante avesse regolarmente ricevuto gli estratti conto periodici da parte della propria Banca nella quale erano riportati gli addebiti dei noleggi effettuati con la convenuta, trova giustificazione, non in una postuma e poco plausibile tardiva scoperta, quanto, piuttosto, nel mutamento dei rapporti personali e probabilmente di collaborazione e d'affari con il ed il come rilevato anche dal CP_6 CP_3
Procuratore della Repubblica di Lucca nella richiesta di archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del su iniziativa della CP_3
per una fattispecie concernente un bonifico bancario effettuato in data di Pt_1
15.12.2015 ( doc. 8 fascicolo della convenuta).
Alla luce degli elementi e delle considerazioni che precedono emerge con certezza che gli addebiti effettuati sulle carte di credito della sig.ra da parte Parte_1
della sono stati espressamente autorizzati dalla attrice in Controparte_1 N.5839/2019 R.G. 13 / 14
ragione dei rapporti di collaborazione lavorativa e/o di affari con le persone indicate come conducenti delle autovetture consegnate dalla società convenuta.
Non avendo, quindi, l'attrice, assolto all'onere della prova sui fatti costitutivi della propria domanda restitutoria nei confronti di la stessa deve Controparte_1
essere rigettata.
Analogamente la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa rimasti contumaci e CP_2 Controparte_3 Parte_2
non può trovare accoglimento essendo anch'essa fondata sui medesimi
[...]
presupposti di fatto e di diritto - inesistenza dell'obbligazione per mancanza di autorizzazione all'esecuzione degli addebiti contestati – della domanda proposta nei confronti della convenuta e rivelatasi destituita di fondamento.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., l'attrice dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società convenuta.
Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
e Controparte_3 Parte_2
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta costituita Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, in euro 4.000,00 per onorari Controparte_1
oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge. N.5839/2019 R.G.
Perugia, 3 aprile 2025
14 / 14
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5839 R.G. dell'anno 2019 tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Luca Gemelli, presso il cui studio in Roma, Via Premuda 16, è elettivamente domiciliata
Attore contro
(P.I.: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ermes Farinazzo presso il cui studio in Perugia, Via Favorita 9,
è elettivamente domiciliata
Convenuta avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2024, per l'Avv Luca Gemelli così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate in data 27.11.2024 “ “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
CP_ a) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed non è mai Parte_1 esistito alcun rapporto contrattuale che potesse giustificare l'incasso, da N.5839/2019 R.G. 2 / 14
parte della resistente, della somma di € 8.704,71, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1
CP_ restituzione della suddetta somma e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.;
d) senza che ciò comporti pregiudizio delle superiori domande e delle ragioni, di fatto e di diritto, esposte dalla a loro sostegno, nelle denegata e Pt_1
non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande CP_ formulate contro accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della suddetta somma di € Parte_1
8.704,71 e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la CP_2
(P. Iva ), il Sig. P.IVA_2 Controparte_3
( ) e la sig.ra C.F._2 Controparte_4
( ) al pagamento, in favore dell'istante C.F._3 Pt_1 della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., essendo gli altri convenuti coloro che hanno beneficiato degli addebiti contestati, per le causali tutte di cui in narrativa, con condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.;
e) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub d), laddove dovesse CP_ essere accertata una qualsiasi responsabilità di concorrente CP_ con quella dei chiamati in causa, condannare medesima, in solido con gli atri convenuti, al pagamento, in favore dell'istante della Pt_1 somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa, con N.5839/2019 R.G. 3 / 14
condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.” . per l'Avv. Ermes Farinazzo così ha concluso nelle Controparte_1 note di udienza depositate in data 2.12.2024 “ Parte attrice preliminarmente reitera la richiesta formulata con la seconda memoria, ex art. 210 c.p.c. a carico della sig.ra di cui alle lettere C (si richiede che il Parte_1
Giudice ex art. 210 c.p.c. voglia ordinare alla sig.ra la Parte_1
produzione di copia della denuncia querela sporta nei confronti del sig.
nonché voglia ordinare il deposito di eventuale avviso ex Controparte_3
art 415 bis e richiesta di rinvio a giudizio) e (si richiede che il Giudice ex art.
210 c.p.c. voglia ordinare alla sig.ra la produzione di copia di Parte_1
tutti i documenti di indagine attinenti il procedimento per denuncia querela contro ignoti del 19.4.2018, nonché eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione).
In subordine, parte convenuta si riporta integralmente a quanto ampiamente domandato, dedotto, eccepito e ribadito nei propri scritti difensivi, contesta nuovamente quanto domandato e dedotto da controparte poiché infondato in fatto e diritto e conclude richiedendo che vengano rigettate le richieste attoree ed accolte le domande formulate con il proprio atto di costituzione e risposta, che si intendono integralmente trascritte, con vittoria di spese e competenze professionali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con comparsa notificata in data 12.11.2019 ha riassunto, ai Parte_1
sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. C.p.c., innanzi al Tribunale di Perugia, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di
Civitavecchia con ordinanza del 30.9.2019, la domanda proposta, ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di per ottenere la restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente percepite e trattenute da parte della convenuta, esponendo :
- di essere titolare ed utilizzatrice esclusiva delle carte di credito recanti nn. ****
7704 e **** 9234 e che da verifica dei propri estratti conto bancari erano emersi N.5839/2019 R.G. 4 / 14
alcuni addebiti da parte della società per un importo Controparte_1 complessivo di € 8.704,71;
. – di non aver mai sottoscritto, neanche per interposta persona, alcun contratto con la società in questione e ritenendo, pertanto, che detti addebiti derivassero da un illegittimo uso di dati da parte di terzi aveva denunciato l'accaduto con pec del proprio legale datata 9.3.2018;
- che la convenuta con pec del 16 marzo 2018 le aveva richiesto le generalità di parte attrice per verificare se, effettivamente, tra le parti fosse intercorso un rapporto contrattuale che giustificasse un esborso economico da parte della Sig.ra
Pt_1
- nonostante l'invio dei dati richiesti la società convenuta non aveva dato nessun seguito alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite;
- in data 19 aprile 2018 aveva, quindi, denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica ed in data 20 aprile 2018 la convenuta le aveva confermato che non risultava alcun rapporto contrattuale a proprio nome.
Per questi motivi
l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
……: CP_ a) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed non è mai Parte_1 esistito alcun rapporto contrattuale che potesse giustificare l'incasso, da parte della resistente, della somma di € 8.704,71, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) subordinatamente all'accoglimento della domanda sub a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione Parte_1
CP_ della suddetta somma e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.704,71, oltre interessi e rivalutazione secondo
i criteri dettati dall'art. 2033 c.c., per le causali tutte di cui in narrativa;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c..”
1.2. La società convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.3.2020 deducendo :
- la nullità della comparsa in riassunzione essendo stato indicato il giorno N.5839/2019 R.G. 5 / 14
25.2.2019 come data di comparizione;
- la inesigibilità delle somme richieste in quanto la insieme al sig. Pt_1 [...]
ed al sig. , aveva concluso in data 15.11.2015 un CP_5 Controparte_6
contratto di noleggio continuativo di autoveicoli presso la sede di Perugia della società convenuta e detto contratto veniva sottoscritto dal sig. mentre CP_6
l'attrice chiedeva di poter mettere le proprie carte di credito a garanzia del noleggio e quale metodo di pagamento al termine dello stesso riferendo l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa per la quale era necessario il noleggio di autovetture;
- che successivamente l'attrice aveva concluso lo stesso tipo di contratto insieme al sig. riferendo di collaborare con la società con Controparte_3 CP_2
sede a RI GI NO (AR), in via Della Torre n. 8 ed il CP_3
aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale specificava come le carte di credito intestate alla sig.ra fossero state utilizzate su indicazione della stessa attrice Pt_1
proprio in virtù del rapporto di collaborazione con la società e le CP_2
fatture erano state intestate alla summenzionata società, in persona dei collaboratori e Controparte_3 Controparte_4
- che gli addebiti avvenuti sulle carte di credito intestate alla sig.ra erano Pt_1
stati effettuati sin dal mese di dicembre 2015 e fino al 2016 senza nessuna contestazione e che non aveva potuto riscontrare le richieste formulate dal legale di parte attrice non avendo egli fornito il numero completo delle carte di credito.
La società convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“..in via pregiudiziale, accertare e dichiarare nulla la comparsa in riassun-zione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. per indicazione della data a comparire al 25.2.2019, , assegnando un termine a comparire antecedente a quello della notifica dell'atto del
12.11.2019 in violazione alle disposizione contenute nell'art. 125 disp. att. e 163 bis c.p.c.
- in via preliminare, autorizzare la chiamate in causa dei terzi società CP_2
P. Iva , con sede a RI GI NO (AR), del Sig. P.IVA_2 [...]
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] N.5839/2019 R.G. 6 / 14
F.lli Cervi n. 145, e della sig.ra nata il [...] a [...]_4
Siena (SI), residente a [...], al fine di manlevare la società da qualsiasi somma la stessa fosse Controparte_1
condannata a corrispondere alla sig.ra nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento delle pretese avversarie e per l'effetto fissare con decreto una nuova udienza, dando ter-mine per la citazione del terzo;
- in via preliminare, determinare la conversione del rito in ordinario e fissa-re all'uopo udienza ex art. 183 c.p.c., data la complessità della fattispecie in oggetto e il novero dei soggetti coinvolti;
- Nel merito in via principale, accertare che gli addebiti effettuati sulle car-te di credito della sig.ra da parte della sono Parte_1 Controparte_1 stati espressamente autorizzati dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto dalla rigettando le pretese Controparte_1
avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, condannare in solido tra loro la (P. Iva CP_2
), il Sig. ( ) e la sig.ra P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2
( ), in merito agli addebiti effettuati Controparte_4 C.F._3
da parte della sulle carte di credito intestate alla sig.ra Controparte_1
a rimborsare e/o manlevare e/o tenere comunque indenne la Parte_1 [...] da qualunque somma che quest'ultima dovesse essere Controparte_1 condannata a corrispondere e/o rimborsare alla sig.ra . Parte_1
1.3 Con decreto del 7.4.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi come richiesta dalla società convenuta e l'udienza di comparizione era differita al
13.11.2020 nella quale veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 [...] disponendosi la rinnovazione della notificazione dell'atto di chiamata in CP_3
causa nei confronti di Controparte_4
1.4 All'udienza del 19.3.2021 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
disponendosi altresì il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.. CP_4
Assegnati i termini perentori ex art. 183 6° comma c.p.c. la causa era istruita N.5839/2019 R.G. 7 / 14
documentalmente, e con le prove orali e l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. disposti con ordinanza riservata del 17.10.2021.
*********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attrice concerne la ripetizione, ex art 2033 c.c., degli importi addebitati sulle proprie carte di credito, nel periodo 22.12.2015- 5.10.2016, in favore della società convenuta in assenza di un titolo giustificativo . N.5839/2019 R.G. 8 / 14
In generale l'art 2033 c.c. prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012). Per quanto concerne l'onere probatorio colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito ( Cass.5896/2006) mentre incombe sull'accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito ( Cass. 7027/1997) e ciò in quanto il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione ( Cass. 1170/1999).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato come “ Nel giudizio di indebito oggettivo
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (
Cass, 19902/2015).
In base alla norma generale di cui alla art 2967 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di indebito oggettivo compete all'attore osservando che nel nostro ordinamento, in linea generale, non sussiste e una gerarchia tra i mezzi di prova. Ne consegue che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento può anche fondarsi «su una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte»
(Tribunale Taranto, sentenza 29 marzo 2019). Ciò determina che la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la N.5839/2019 R.G. 9 / 14
prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti. Un comportamento, questo, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002, n. 4651/2005). Si deve, infine osservare, che l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non ha, come l'azione di arricchimento senza giusta causa, una finalità di reintegrazione dell'equilibrio economico. Infatti solo la seconda ha l'obiettivo di eliminare gli effetti dell'ingiustificata locupletazione di una parte a danno dell'altra, attraverso un indennizzo contenuto nei limiti della locupletazione, se questa risulta essere inferiore all'impoverimento altrui, e nei limiti di quest'ultimo, ove l'impoverimento sia maggiore.
Tutto ciò premesso con la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per cui è causa l'attrice ha allegato l'inesistenza di un titolo giustificativo in relazione agli addebiti avvenute sulle proprie carte di credito in favore della società convenuta nel periodo 22.12.2015- 5.10.2016. A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto in giudizio copia degli estratti conto relativi al rapporto n . P.IVA_3 in essere a proprio nome presso l'agenzia di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando
70, di dai quali risultano una pluralità di addebiti in favore della Controparte_7 convenuta nel periodo indicato ( doc.1 fascicolo dell'attrice). E' stata poi prodotta la corrispondenza intercorsa tra l'attrice e la convenuta con la quale la prima, a far data dal 9.3.2018, richiedeva chiarimenti in ordine a tali addebiti ritenendo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con ed ipotizzando un errore della CP_1
stessa o un illegittimo uso dei propri dati da parte di terzi, e copia della denuncia querela presentata in data 19.4.2018 (doc. 2-4-5-6-7 fascicolo dell'attore).
La società convenuta con comunicazione pec del 20.4.2018 affermava che, pur trattandosi di addebiti risalenti nel tempo e senza aver avuto la possibilità di avere la comunicazione integrale delle carte di credito intestate all'attrice, non era stato reperito alcun rapporto contrattuale a nome della ( doc. 8 fascicolo Pt_1 dell'attore). N.5839/2019 R.G. 10 / 14
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la società convenuta, contestando la domanda attorea e le relative conclusioni, ha dedotto, in fatto, che un primo contatto con la vi sarebbe stato in data 15.11.2015 quando, presso la sede Pt_1
di Perugia, era stato concluso un contratto di noleggio continuativo sottoscritto CP_1
dal sig. e l'attrice aveva richiesto di poter mettere le proprie carte di Controparte_6
credito a garanzia del noleggio e quale metodo di pagamento al termine dello stesso facendo essa riferimento ad una collaborazione lavorativa con il e con il sig. CP_6
. Controparte_5
In un secondo momento l'attrice aveva partecipato alla conclusione dello stesso tipo di contratto insieme al sig. riferendo che all'epoca dei fatti gli stessi Controparte_3
collaboravano con la società Successivamente il aveva CP_2 CP_3
rilasciato una propria dichiarazione sottoscritta datata 9.10.2018 nella quale specificava come le carte di credito intestate alla fossero state utilizzate su Pt_1 indicazione e con autorizzazione della stessa attrice in virtù del rapporto di collaborazione con la società (doc.ti 2-3-4 fascicolo della convenuta). CP_2
In ragione di ciò la società convenuta aveva emesso le seguenti fatturazioni per i noleggi di auto il cui pagamento era avvenuto con addebito sulle carte di credito indicate dalla ( doc.5 fascicolo della convenuta): Pt_1
- addebito del 26.2.2016 di € 872,51 cui corrisponde la fattura n. 60099481-4, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 15.3.2016 di € 1.011,16 cui corrisponde la fattura n. 60135973-5, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_3
- addebito dell'8.4.2016 per € 1.026,90 cui corrisponde la fattura n. 60190012-4, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 18.4.2016 per €. 1.018,38 cui corrisponde la fattura n. 60213524-3, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_3
- addebito del 6.5.2016 per € 828,55 cui corrisponde la fattura 60285778-3, intestata a nella persona di CP_2 Controparte_4
- addebito del 10.5.2016 di € 844,95 cui corrisponde la fattura n. 60099481-4, intestata alla società nella persona di CP_2 Controparte_4 N.5839/2019 R.G. 11 / 14
La ricostruzione fattuale operata dalla società convenuta è stata contestata dall'attrice nel prosieguo assertivo ed istruttorio della causa ribadendo la stessa di non aver mai avuto alcun rapporto negoziale con la società convenuta né alcun rapporto di collaborazione lavorativo con la CP_2 Parte_2
[...]
Detta ricostruzione, a seguito del mutamento del rito ha, invece, trovato sostanziale conferma da parte dei testi escussi.
Il teste all'udienza del 10.6.2022 ha riferito di aver avuto Testimone_1 in passato rapporti di collaborazione lavorativa con l'attrice e di essersi recato nel mese di novembre del 2015 presso la filiale di Perugia per concludere, insieme CP_1
alla un contratto di noleggio continuativo e che l'attrice e il Pt_1 CP_3
conoscevano il responsabile della filiale. Detto teste ha altresì riferito che “..non so dire se le carte di credito fossero della ma ricordo che le mise a Pt_1
garanzia del contratto. Preciso che quel giorno venne proprio per questo motivo e
CP_ cioè per garantire il pagamento……ricordo che presso l' la dette la Pt_1
carta di credito a garanzia del pagamento ma non ricordo di averla vista firmare”.
Il teste ex agente presso l'ufficio di Perugia all'epoca dei Testimone_2 CP_1
fatti, pur non ricordando la data ha confermato di avere visto la insieme a Pt_1 ed alla presso l' di Perugia e che l'attrice aveva CP_3 CP_4 CP_1
chiesto di mettere a garanzia e successivo pagamento del noleggio la propria carta di credito e che il noleggio in questione proseguì per alcuni mesi, riconoscendo il teste le fatture emesse dalla convenuta e depositate in giudizio. Il teste ha riferito, inoltre, di essere stato convocato dalla Procura della Repubblica di Perugia per dare informazioni circa i noleggi effettuati da Persona_1 [...]
e ed in quella occasione aveva effettuato il Persona_2 Parte_1
riconoscimento fotografico della Il teste ha, inoltre, ricordato, di aver più Pt_1
volte colloquiato con la aggiornandola sul noleggio in corso. Il teste ha Pt_1 infine riferito “ ricordo che in un primo incontro la ha strisciato la carta Pt_1
ed abbiamo fatto una preautorizzazione” N.5839/2019 R.G. 12 / 14
La stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso di essersi Parte_1 effettivamente recata il 13 novembre del 2015 presso l'ufficio di Perugia CP_1
insieme al ed al e di aver esibito la propria carta di credito. CP_6 CP_8
L'attrice, quindi, conosceva bene la sede di Perugia essendosi ivi recata più CP_1
volte insieme ad altre persone con le quali aveva non meglio precisati rapporti di affari e/o di collaborazione lavorativa. E tanto nella circostanza in cui era presente insieme al quanto in quella in cui si trovava insieme al risulta CP_6 CP_3
che ella, pur non avendo direttamente sottoscritto alcun contratto di noleggio, aveva sempre esibito spontaneamente la propria carta di credito acconsentendo che venisse utilizzata sia a garanzia che come modalità di pagamento dei noleggi consentendo in questo modo che venisse perfezionato il rapporto contrattuale di noleggio in favore dei conducenti che la accompagnavano e con i quali vi era, come detto, una collaborazione. E', pertanto, totalmente smentita l'ipotesi attorea di un utilizzo illegittimo delle proprie carte di credito da parte di terzi sconosciuti per operazioni contrattuali ad essa non riferibili risultando esattamente il contrario.
Inoltre, la circostanza per cui l'attrice abbia posto in essere le proprie iniziative giudiziarie in sede penale e civile a distanza di tre anni dall'accadimento dei fatti, nonostante avesse regolarmente ricevuto gli estratti conto periodici da parte della propria Banca nella quale erano riportati gli addebiti dei noleggi effettuati con la convenuta, trova giustificazione, non in una postuma e poco plausibile tardiva scoperta, quanto, piuttosto, nel mutamento dei rapporti personali e probabilmente di collaborazione e d'affari con il ed il come rilevato anche dal CP_6 CP_3
Procuratore della Repubblica di Lucca nella richiesta di archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del su iniziativa della CP_3
per una fattispecie concernente un bonifico bancario effettuato in data di Pt_1
15.12.2015 ( doc. 8 fascicolo della convenuta).
Alla luce degli elementi e delle considerazioni che precedono emerge con certezza che gli addebiti effettuati sulle carte di credito della sig.ra da parte Parte_1
della sono stati espressamente autorizzati dalla attrice in Controparte_1 N.5839/2019 R.G. 13 / 14
ragione dei rapporti di collaborazione lavorativa e/o di affari con le persone indicate come conducenti delle autovetture consegnate dalla società convenuta.
Non avendo, quindi, l'attrice, assolto all'onere della prova sui fatti costitutivi della propria domanda restitutoria nei confronti di la stessa deve Controparte_1
essere rigettata.
Analogamente la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa rimasti contumaci e CP_2 Controparte_3 Parte_2
non può trovare accoglimento essendo anch'essa fondata sui medesimi
[...]
presupposti di fatto e di diritto - inesistenza dell'obbligazione per mancanza di autorizzazione all'esecuzione degli addebiti contestati – della domanda proposta nei confronti della convenuta e rivelatasi destituita di fondamento.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., l'attrice dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società convenuta.
Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
e Controparte_3 Parte_2
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta costituita Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, in euro 4.000,00 per onorari Controparte_1
oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge. N.5839/2019 R.G.
Perugia, 3 aprile 2025
14 / 14
Il Giudice
Dott. Federico Fiore