Art. 4.
Il Ministro della sanita', con propri decreti:
a) stabilisce i criteri e le modalita' dei controlli previsti dal presente decreto, in relazione alle specificazioni degli articoli seguenti e tenendo conto, quando necessario, delle direttive e delle decisioni comunitarie relative all'introduzione nel territorio della Comunita' economica europea di animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, nonche' delle circoscrizioni territoriali dei Paesi di provenienza e dei volumi dei flussi di importazione. Nei casi in cui si renda necessario adottare misure piu' rigorose, per prevenire l'introduzione di malattie infettive e diffusive o per motivi di tutela di sanita' pubblica, puo' essere disposto che i controlli siano fatti con modalita' e frequenze diverse da quelle ordinarie;
b) determina particolari cautele da adottare in relazione a situazioni zoo-sanitarie ed igienico-sanitarie locali ai fini della vigilanza veterinaria permanente sui flussi di importazione;
c) stabilisce i casi in cui il controllo sanitario degli animali provenienti dall'estero puo' essere eseguito nelle dogane interne anche senza l'allestimento delle stazioni zoo-sanitarie di cui all' art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397 ;
d) stabilisce le modalita' per l'attuazione del vincolo sanitario, consistente nel complesso delle misure disposte dagli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi;
e) stabilisce, quando lo ritiene opportuno ai sensi dell' art. 2, lettera c), della legge 29 ottobre 1984, n. 734 , che altri prodotti di importazione diversi da quelli previsti dal presente decreto siano controllati dai competenti servizi delle unita' sanitarie locali, fissando i relativi criteri e modalita'.
Il Ministro della sanita', con propri decreti:
a) stabilisce i criteri e le modalita' dei controlli previsti dal presente decreto, in relazione alle specificazioni degli articoli seguenti e tenendo conto, quando necessario, delle direttive e delle decisioni comunitarie relative all'introduzione nel territorio della Comunita' economica europea di animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, nonche' delle circoscrizioni territoriali dei Paesi di provenienza e dei volumi dei flussi di importazione. Nei casi in cui si renda necessario adottare misure piu' rigorose, per prevenire l'introduzione di malattie infettive e diffusive o per motivi di tutela di sanita' pubblica, puo' essere disposto che i controlli siano fatti con modalita' e frequenze diverse da quelle ordinarie;
b) determina particolari cautele da adottare in relazione a situazioni zoo-sanitarie ed igienico-sanitarie locali ai fini della vigilanza veterinaria permanente sui flussi di importazione;
c) stabilisce i casi in cui il controllo sanitario degli animali provenienti dall'estero puo' essere eseguito nelle dogane interne anche senza l'allestimento delle stazioni zoo-sanitarie di cui all' art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397 ;
d) stabilisce le modalita' per l'attuazione del vincolo sanitario, consistente nel complesso delle misure disposte dagli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi;
e) stabilisce, quando lo ritiene opportuno ai sensi dell' art. 2, lettera c), della legge 29 ottobre 1984, n. 734 , che altri prodotti di importazione diversi da quelli previsti dal presente decreto siano controllati dai competenti servizi delle unita' sanitarie locali, fissando i relativi criteri e modalita'.