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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1645/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LL Presidente relatore
NA IN UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1645/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
e
nata il [...] a [...] Parte_2
c.f. attualmente residente in 33032 C.F._2
Homestead FL (USA) , 11452 SW 243 Terrace, rappresentati e difesi, giuste le n. 2 (due) procure speciali, di cui, quella notarile rilasciata dalla signora avente valore anche Parte_2 sostanziale dall' Avv. Daniele Nicolin del Foro di Pistoia (C.F.:
) PEC: C.F._3 Email_1
EMAIL: ) presso lo studio del quale, in Email_2
Pistoia, via Cavour, 26 sono entrambi elettivamente domiciliati;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in Havana (CUBA) in data 01.11.1995, precisavano che dall'unione erano nati tre figli: Persona_1 nato il [...] a [...]; nato il [...] Persona_2
a Pistoia;
nato il [...] a [...] Persona_3
Le parti evidenziavano che da diversi anni ormai, dopo il luglio
2011, la signora si trasferiva con i figli Parte_2
e negli Stati Uniti e da allora la convivenza Per_2 Per_3 matrimoniale, stanti le profonde incompatibilità caratteriali e le notevoli diversità culturali tra i coniugi, si interrompeva definitivamente, essedo venute meno sia la comunione materiale che spirituale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e si prestano e consenso all'espatrio e pertanto al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente, senza limitazione alcuna;
2. i coniugi, in virtù della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di mantenimento o obbligo di natura alimentare;
3. l'affidamento del figlio minore sarà condiviso, come Per_3 prescrive l'art. 155 e ss CC, ma lo stesso continuerà a risiedere ed abitare con la madre in Florida (USA);
4. quanto al mantenimento del figlio minore ed alle spese Per_3 straordinarie per il medesimo, vi provvederà in via esclusiva la
2 signora così come, d'altro canto, il sig. Parte_2 provvederà al mantenimento ed al totale delle Parte_1 spese straordinarie del figlio , con lui convivente, il quale, Per_1 pur maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente;
5. quanto alla frequentazione del figlio minorenne con il Per_3 padre questo verrà mantenuto attraverso quotidiane chiamate telefoniche e videochiamate e con visite che, attesa la distanza geografica ed i conseguenti costi dei viaggi, avverranno saltuariamente, previo accordo tra i coniugi e con il figlio medesimo, prossimo alla maggiore età.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 04.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Havana (CUBA) in data 01.11.1995, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 127, P.
II, Serie C, anno 1995);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
ST LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LL Presidente relatore
NA IN UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1645/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
e
nata il [...] a [...] Parte_2
c.f. attualmente residente in 33032 C.F._2
Homestead FL (USA) , 11452 SW 243 Terrace, rappresentati e difesi, giuste le n. 2 (due) procure speciali, di cui, quella notarile rilasciata dalla signora avente valore anche Parte_2 sostanziale dall' Avv. Daniele Nicolin del Foro di Pistoia (C.F.:
) PEC: C.F._3 Email_1
EMAIL: ) presso lo studio del quale, in Email_2
Pistoia, via Cavour, 26 sono entrambi elettivamente domiciliati;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in Havana (CUBA) in data 01.11.1995, precisavano che dall'unione erano nati tre figli: Persona_1 nato il [...] a [...]; nato il [...] Persona_2
a Pistoia;
nato il [...] a [...] Persona_3
Le parti evidenziavano che da diversi anni ormai, dopo il luglio
2011, la signora si trasferiva con i figli Parte_2
e negli Stati Uniti e da allora la convivenza Per_2 Per_3 matrimoniale, stanti le profonde incompatibilità caratteriali e le notevoli diversità culturali tra i coniugi, si interrompeva definitivamente, essedo venute meno sia la comunione materiale che spirituale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e si prestano e consenso all'espatrio e pertanto al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente, senza limitazione alcuna;
2. i coniugi, in virtù della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di mantenimento o obbligo di natura alimentare;
3. l'affidamento del figlio minore sarà condiviso, come Per_3 prescrive l'art. 155 e ss CC, ma lo stesso continuerà a risiedere ed abitare con la madre in Florida (USA);
4. quanto al mantenimento del figlio minore ed alle spese Per_3 straordinarie per il medesimo, vi provvederà in via esclusiva la
2 signora così come, d'altro canto, il sig. Parte_2 provvederà al mantenimento ed al totale delle Parte_1 spese straordinarie del figlio , con lui convivente, il quale, Per_1 pur maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente;
5. quanto alla frequentazione del figlio minorenne con il Per_3 padre questo verrà mantenuto attraverso quotidiane chiamate telefoniche e videochiamate e con visite che, attesa la distanza geografica ed i conseguenti costi dei viaggi, avverranno saltuariamente, previo accordo tra i coniugi e con il figlio medesimo, prossimo alla maggiore età.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 04.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Havana (CUBA) in data 01.11.1995, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 127, P.
II, Serie C, anno 1995);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
ST LL
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